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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/12/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7778/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Biondi Parte_1 ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex art. 417 bis
[...] Cont c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell' in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55; RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'istante al pagamento da parte del convenuto della somma di € 674,73 lordi o della diversa maggiore o minore CP_1 somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti lavoro a tempo determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o CP_1 al 31 agosto, o, in ogni caso, in quanto dovuta a titolo di integrazione del trattamento retributivo spettante per il predetto servizio, anche ai sensi degli art. 2099 c.c. e 36 Cost.; 2) CONDANNARE il convenuto a pagare a parte ricorrente, per i titoli sopra indicati, la somma pari ad € CP_1
674,73 lordi o la diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore, e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto..
PER IL MINISTERO: rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la ricorrente in epigrafe riferiva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, come docente di scuola primaria, in forza di CP_1 diversi contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti periodi: dal 03/02/2021 al 14/02/2021, dal 01/03/2021 al 19/03/2021, dal 20/03/2021 al 31/03/2021, dal 01/04/2021 al 25/04/2021, dal
26/04/2021 al 09/05/2021, dal 10/05/2021 al 30/05/2021, dal 31/05/2021 al 14/06/2021.
Lamentava che, nonostante per l'anno scolastico 2020/2021, avesse svolto diverse supplenze temporanee rendendo una prestazione lavorativa, anche sotto il profilo di oneri e responsabilità, equivalente a quella dei docenti a tempo indeterminato o tempo determinato fino al 30 giugno o al
31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari CP_1 con contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sosteneva che il mancato riconoscimento di tale emolumento ai docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie avesse integrato una violazione del principio europeo di non discriminazione, non potendosi riconoscere una diversa valorizzazione professionale o un minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico al personale assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, chiamato evidentemente a svolgere le stesse mansioni e funzioni di quello titolare.
Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi innanzi Controparte_1 CP_3 al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'udienza del 18.12.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, poi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata.
La questione prospettata nell'odierno giudizio – ossia il riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 anche ai docenti a tempo determinato con incarichi di durata inferiore a quelli annuali con scadenza al 31 agosto o al
30 giugno – è stata già affrontata dalla Suprema Corte, a più riprese, con orientamento condiviso da questo Tribunale.
Da ultimo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 07/05/2024, n. 12309), ha inteso “dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo
2020) a quale ha così statuito:
- l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999...";
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
- dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
- la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL RR;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RR Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l'orientamento di legittimità sopra ricordato, che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
"Retribuzione Professionale Docenti" a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
3. Ciò posto, nella fattispecie, non è stato dedotta alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto agli assunti a tempo interminato o determinato con incarico annuale, sicché il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, conduce il giudicante, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto della sig.ra al Parte_2 conseguimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL cit.
3.1. Venendo alla quantificazione delle somme dovute, questo giudicante condivide e fa propri, in assenza di contestazione di parte, dei conteggi elaborati in ricorso – che si richiamano e devono intendersi qui trascritti – in quanti precisi e formulati conformemente ai parametri contrattual-collettivi applicabili al caso di specie.
In conclusione, ed in accoglimento del ricorso, il va condannato al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 674,73, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto nei periodi CP_1 sopraindicati.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della controversia, dei parametri minimi, nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis D.M. n. 55/2014 per i collegamenti ipertestuali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna il , in persona Controparte_1 del al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad CP_4
€ 674,73, per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquidano in complessivi € 417,30, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7778/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Biondi Parte_1 ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex art. 417 bis
[...] Cont c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell' in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55; RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: 1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'istante al pagamento da parte del convenuto della somma di € 674,73 lordi o della diversa maggiore o minore CP_1 somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia in quanto dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio a tempo determinato prestato alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti lavoro a tempo determinato aventi un termine inferiore al 30 giugno o CP_1 al 31 agosto, o, in ogni caso, in quanto dovuta a titolo di integrazione del trattamento retributivo spettante per il predetto servizio, anche ai sensi degli art. 2099 c.c. e 36 Cost.; 2) CONDANNARE il convenuto a pagare a parte ricorrente, per i titoli sopra indicati, la somma pari ad € CP_1
674,73 lordi o la diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di decorrenza delle singole poste attive del credito e fino al soddisfo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore, e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto..
PER IL MINISTERO: rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la ricorrente in epigrafe riferiva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, come docente di scuola primaria, in forza di CP_1 diversi contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti periodi: dal 03/02/2021 al 14/02/2021, dal 01/03/2021 al 19/03/2021, dal 20/03/2021 al 31/03/2021, dal 01/04/2021 al 25/04/2021, dal
26/04/2021 al 09/05/2021, dal 10/05/2021 al 30/05/2021, dal 31/05/2021 al 14/06/2021.
Lamentava che, nonostante per l'anno scolastico 2020/2021, avesse svolto diverse supplenze temporanee rendendo una prestazione lavorativa, anche sotto il profilo di oneri e responsabilità, equivalente a quella dei docenti a tempo indeterminato o tempo determinato fino al 30 giugno o al
31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari CP_1 con contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Sosteneva che il mancato riconoscimento di tale emolumento ai docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie avesse integrato una violazione del principio europeo di non discriminazione, non potendosi riconoscere una diversa valorizzazione professionale o un minor sostegno al miglioramento del servizio scolastico al personale assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, chiamato evidentemente a svolgere le stesse mansioni e funzioni di quello titolare.
Tanto premesso, conveniva il (d'ora in poi innanzi Controparte_1 CP_3 al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'udienza del 18.12.2025 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva riservata e, poi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata.
La questione prospettata nell'odierno giudizio – ossia il riconoscimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL comparto scuola del 15.03.2001 anche ai docenti a tempo determinato con incarichi di durata inferiore a quelli annuali con scadenza al 31 agosto o al
30 giugno – è stata già affrontata dalla Suprema Corte, a più riprese, con orientamento condiviso da questo Tribunale.
Da ultimo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 07/05/2024, n. 12309), ha inteso “dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo
2020) a quale ha così statuito:
- l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999...";
- quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
- dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
- non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
- la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
- in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL RR;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RR Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
4. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi là dove ha affermato, richiamando l'orientamento di legittimità sopra ricordato, che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
"Retribuzione Professionale Docenti" a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
3. Ciò posto, nella fattispecie, non è stato dedotta alcuna significativa diversificazione dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto agli assunti a tempo interminato o determinato con incarico annuale, sicché il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, conduce il giudicante, in ossequio alle suesposte coordinate ermeneutiche, a riconoscere ed affermare il diritto della sig.ra al Parte_2 conseguimento della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL cit.
3.1. Venendo alla quantificazione delle somme dovute, questo giudicante condivide e fa propri, in assenza di contestazione di parte, dei conteggi elaborati in ricorso – che si richiamano e devono intendersi qui trascritti – in quanti precisi e formulati conformemente ai parametri contrattual-collettivi applicabili al caso di specie.
In conclusione, ed in accoglimento del ricorso, il va condannato al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 674,73, a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto nei periodi CP_1 sopraindicati.
Sulle dette somme competono anche gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3,
c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. L. n 13624/2020).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenendo conto, in ragione della bassa complessità della controversia, dei parametri minimi, nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1-bis D.M. n. 55/2014 per i collegamenti ipertestuali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna il , in persona Controparte_1 del al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma pari ad CP_4
€ 674,73, per le causali di cui in parte motiva, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili al soddisfo;
2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquidano in complessivi € 417,30, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno