Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
L'affidamento in prova al servizio sociale non presuppone una totale assenza di pericolosità sociale del condannato,quale realizzabile solo attraverso il completamento del processo di rieducazione,ma postula soltanto l'esistenza di elementi dai quali possa desumersi l'avvenuto inizio di detto processo,da riguardarsi come concettualmente identico per qualsiasi condannato,indipendentemente dalla natura del reato commesso.La valutazione di detto processo non può essere,poi, condizionata da dichiarazioni,più o meno attendibili, di "autocritica" e di ripudio del proprio passato (afferenti,come tali,più alla sfera morale che a quella giuridica),dovendosi invece aver riguardo essenzialmente,in armonia con la visione laica cui si ispira l'ordinamento giuridico,alla prospettiva che il condannato acquisisca la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare,in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale sanciti dall'ordinamento medesimo. (Nella specie,in applicazione di tali principi,la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per reati contro la pubblica amministrazione,sull'assunto che costui,pur presentando "l'esistenza,
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Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/1998, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 05/02/1998
l. Dott. SACCUCCI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 688
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 35829/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) US RG n. il 04.08.1948
avverso ordinanza del 23.07.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martusciello che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
In fatto e in diritto.
1. Con ordinanza del 23 luglio 1997 il tribunale di sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di affidamento in prova al. servizio sociale presentata da SA GI. Rilevava il tribunale di sorveglianza che presupposti per la concessione della misura alternativa dovevano ritenersi la mancanza di pericolosità sociale ed "il fatto che la misura contribuisca alla rieducazione del reo". Nella fattispecie doveva escludersi che si fosse realizzata la prima condizione, in considerazione che la natura del reato commesso (reato contro la p.a.) dimostrava "un eccesso di socialità per il prestigio e l'elevata posizione rivestita", per cui il condannato avrebbe potuto considerarsi rieducato, soltanto dopo avere dimostrato "un recupero di valori morali", l'esigenza di una autentica e profonda revisione critica che porti ovviamente dal distacco completo delle precedenti scelte devianti, dalla piena consapevolezza del disvalore sociale del fatto e dalla acquisita coscienza del danno sociale arrecato".
Al contrario, pur non potendosi negare "l'esistenza in nuce di un iniziale percorso rieducativo da parte del SA", "tuttavia da nessuno degli atti acquisiti, ne' dalle dichiarazioni rese in udienza risulta una esplicita presa di distanza del SA dal proprio passato criminoso".
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il SA, denunciando la violazione dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354, la mancanza e la manifesta illogicità dell'ordinanza, l'errore del tribunale di sorveglianza nel non avere ritenuto realizzabile il progetto di attività lavorativa da lui predisposto. Assume il ricorrente che presupposto per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale non è la mancanza di pericolosità sociale, ma l'accertamento che la pericolosità sociale residua possa essere contenuto con la misura alternativa.
Aggiunge che nella relazione di sintesi dell'equipe di trattamento risulterebbe la esistenza del requisito della "revisione critica" del proprio vissuto chiesta dal tribunale di sorveglianza, al di là delle parole effettivamente usate, per cui l'ordinanza impugnata illogicamente avrebbe affermato la insussistenza di tale condizione. Con memoria del 16 gennaio 1988, il SA, nel ribadire i motivi esposti nel ricorso, rileva, come ulteriore censura di illogicità che, dopo il rigetto della misura alternativa in esame, gli sarebbero stati concessi numerosi permessi premio, il cui presupposto è per legge la mancanza di pericolosità sociale e che sarebbe risultato oggettivamente realizzabile il progetto lavorativo da lui proposto.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
4. Il tribunale di sorveglianza ha considerato la mancanza della pericolosità sociale come un elemento "indefettibile" ai fini della ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha ritenuto che tale presupposto possa intendersi verificato con la rieducazione del condannato, che si realizza con la "revisione critica" del proprio passato nei termini che sono stati riportati al precedente punto 1.
Tale impostazione deve ritenersi erronea.
Va, al riguardo, rilevato che le misure alternative alla detenzione e, quindi anche l'affidamento in prova al servizio sociale, hanno la natura di vere e proprie sanzioni penali, tanto è vero che la Corte Costituzionale, con le note sentenze 29 ottobre 1987 n. 243 e 27 maggio 1989, n. 282, ha dichiarato illegittimi gli artt. 47, comma 1, legge 354/75 e 177, comma 1, c.p. nella parte in cui non prevedevano che il tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, o la liberazione condizionale, potesse determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal condannato durante il periodo trascorso in misura alternativa.
Di conseguenza l'affidato in prova al servizio sociale è persona ancora socialmente pericolosa, dovendosi altrimenti ritenere contraria al senso di umanità e, dunque, costituzionalmente illecita (art. 27, comma 3 Cost.), la esecuzione di una pena nei confronti di persona ormai completamente rieducata, rispetto alla quale, quindi, la sanzione penale non potrebbe più svolgere quella funzione della rieducazione che costituisce "una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e la accompagnano quando nasce nell'astratta previsione legislativa fino a quando in concreto si estingue (cfr. tra le altre, Corte Cost. 25 luglio 1994, n. 341). Tanto, peraltro, risulta anche dalla piana lettura dell'art. 47, comma 2, legge 354/75 che dispone che l'affidamento in prova "è
adottato.. nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5... assicuri la prevenzione dal pericolo che egli commetta ulteriori reati", precisazione che non avrebbe ragione di essere qualora il condannato non fosse più socialmente pericoloso.
5. Il tribunale di sorveglianza ha ritenuto di stabilire l'endiadi "mancanza di pericolosità sociale-rieducazione", nel senso che il condannato non pericoloso è soltanto quello che non commetterà più reati,
La rieducazione ha precisato il tribunale di sorveglianza per i condannati, appartenenti per la natura del reato commesso alla categoria c.d. dei "colletti bianchi", deve essere intesa come "recupero dei valori perseguiti dall'ordinamento", deve presentare "quelle caratteristiche altruistiche che concorrono a soddisfare in un caso come questo, la funzione compensatoria della pena". Osserva la Corte che la accettazione della endiadi "mancanza di pericolosità sociale-rieducazione" porta alla conseguenza, per quanto concerne l'affidamento in prova al servizio sociale, che, per le premesse innanzi esposte, la rieducazione del condannato non deve ancora essere completa (altrimenti non avrebbe ragione di applicarsi la pena, neanche quella alternativa), ma occorre soltanto che "sulla base dei risultati della osservazione della personalità", il giudice possa formulare un giudizio prognostico sulla possibilità che la misura "contribuisca", in modo migliore della detenzione in carcere, alla quale viene sostituita, alla rieducazione del condannato. Il tribunale di sorveglianza non doveva, pertanto, accertare se il SA avesse o meno effettuato autocritica", o espresso il distacco dal proprio passato, ovvero avesse la consapevolezza della devianza morale e della dannosità sociale di quel passato, tutti elementi che attengono ad un giudizio di completa rieducazione, ma se, per effetto del trattamento rieducativo, che si assume in corso, avesse avuto inizio "il processo di modificazione degli atteggiamento che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale", come indicato dall'art. 1, comma 2, del regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario, in cui si sostanzia la funzione rieducativa della pena e quali progressi il ricorrente avesse compiuto rispetto al momento del suo ingresso in carcere. Di conseguenza, avendo lo stesso tribunale di sorveglianza dato atto che dalla relazione di sintesi si evidenziava "un buon comportamento carcerario, l'attiva partecipazione ad attività risocializzanti, i buoni rapporti sia con il personale sia con gli altri detenuti, lo spirito di iniziativa che lo ha portato a rendersi promotore di una attività culturale che ha come obiettivo lo studio e la riflessione sulle tematiche concernenti la giustizia e l'ordinamento penitenziario", avrebbe dovuto approfondire se e in quale misura tali elementi fossero dimostrativi di un processo rieducativo in atto e se alla compiuta realizzazione di tale processo potesse "contribuire" la ammissione alla misura alternativa, eventualmente anche con prescrizioni particolarmente incisive sul piano del recupero di quei valori morali e sociali che erano il fine da conseguire e non il presupposto per la concessione della misura, come erroneamente ritenuto.
Sotto questo profilo la motivazione dell'ordinanza impugnata è anche affetta dal vizio denunziato di mancata e manifesta illogicità della motivazione.
Non può, infatti, ritenersi insussistente un processo rieducativo in base alla considerazione che gli elementi positivi, pur rilevati, non costituirebbero prova di tale processo perché il condannato non avrebbe offerto "alla società (la prova di) un proprio reale recupero ai valori morali perseguiti dall'ordinamento", che è appunto il risultato di tale processo.
Va, peraltro, precisato che, in sede di esecuzione della pena, la valutazione della natura del reato commesso deve necessariamente essere considerata ai fini dell'esame della personalità del condannato e della predisposizione di un trattamento penitenziario che deve rispondere "ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto".
Una volta individuate, però, le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale del condannato (di cui anche i c.d. reati dei white-collars sono espressione) ai fini della ricostruzione della personalità del condannato (alla quale contribuiscono anche le sue condizioni sociali, - cfr. art. 27, reg. esecuzione ord. penitenziario -, alle quali accenna il tribunale di sorveglianza sotto altro profilo) e formulate le indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare con la compilazione del relativo programma, non può ipotizzarsi che vi siano condannati per i quali la "rieducazione" possa essere intesa in modo diverso da come è intesa per altre categorie.
La rieducazione, infatti, deve essere concettualmente identica per tutti i condannati, indipendentemente dal reato commesso, altrimenti si creerebbe una discriminazione in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con l'espresso dettato dell'art. 1, comma 6, legge 354/75, secondo cui il trattamento rieducativo è attuato secondo un criterio individualizzato in rapporto alle specifiche esigenze dei soggetti.
Ai fini, dunque, della valutazione dei progressi compiuti nel trattamento penitenziario e quindi del processo rieducativo (se vi è stato), occorre far riferimento alla personalità del condannato e valutare se e in quale misura vi sia un "processo" modificativo in atto dei precedenti atteggiamenti antisociali.
Nè tale valutazione può esser condizionata da dichiarazioni, più o meno attendibili, di "autocritica", o di ripudio del proprio passato, che attengono più a valutazioni di ordine morale che giuridico. La funzione rieducativa della pena, proprio per la laicità al quale è orientato il nostro ordinamento, consiste nel riconoscimento della necessità di rispettare le leggi penali, che assicurano la soglia minima dei comportamenti leciti dovuti e di conformare in genere il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, sanciti dall'ordinamento, con esclusione di qualsiasi ulteriore o aggiuntivo elemento che non sia direttamente in relazione con tale finalità, come appunto quello di richiedere manifestazioni di carattere "altruistico", che concorrebbero a soddisfare 1a funzione compensativa della pena".
In sede di esecuzione, infatti, centrale è la personalità del condannato e non la natura e la gravità del reato commesso, la cui valutazione "ai fini compensativi" e "general preventivi", il legislatore ha compiuto nel momento in cui ha determina le pene edittali, tenendo conto per ogni singolo reato., appunto, della natura del bene giuridico offeso e dell'allarme sociale prodotto. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio allo stesso tribunale di sorveglianza di Milano che dovrà stabilire se, tenuto conto che la misura di che trattasi non presuppone la completa mancanza di pericolosità del soggetto e, quindi, l'esaurimento del processo rieducativo eventualmente in corso, sussistano le condizione per ritenere, sulla base della personalità del ricorrente e del suo oggettivo originario disadattamento sociale, possa ritenersi, con un giudizio prognostico, tenendo conto anche delle prescrizioni eventualmente disposte, che la misura richiesta possa contribuire alla rieducazione del ricorrente ed alla prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati, in modo migliore della detenzione in carcere.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1998