Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/1998, n. 688
CASS
Sentenza 5 febbraio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'affidamento in prova al servizio sociale non presuppone una totale assenza di pericolosità sociale del condannato,quale realizzabile solo attraverso il completamento del processo di rieducazione,ma postula soltanto l'esistenza di elementi dai quali possa desumersi l'avvenuto inizio di detto processo,da riguardarsi come concettualmente identico per qualsiasi condannato,indipendentemente dalla natura del reato commesso.La valutazione di detto processo non può essere,poi, condizionata da dichiarazioni,più o meno attendibili, di "autocritica" e di ripudio del proprio passato (afferenti,come tali,più alla sfera morale che a quella giuridica),dovendosi invece aver riguardo essenzialmente,in armonia con la visione laica cui si ispira l'ordinamento giuridico,alla prospettiva che il condannato acquisisca la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare,in genere, il proprio agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale sanciti dall'ordinamento medesimo. (Nella specie,in applicazione di tali principi,la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da soggetto condannato per reati contro la pubblica amministrazione,sull'assunto che costui,pur presentando "l'esistenza,,di un iniziale percorso rieducativo",non aveva tuttavia dimostrato un vero e proprio "recupero di valori morali",attraverso la "esplicita presa di distanza dal proprio passato criminoso"ed era pertanto da considerare ancora socialmente pericoloso).

Commentari2

  • 1Cosa postula la concessione della misura dell'affidamento in prova
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 gennaio 2022

    La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito quando può essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale. Difatti, in tale pronuncia, sulla scorta di plurimi precedenti conformi, dopo essersi fatto presente che la concessione della misura dell'affidamento in prova postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati e a tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di …

     Leggi di più…

  • 2Affidamento in prova ai servizi sociali anche senza lavoro (Cass. 16541/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 aprile 2019

    Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/1998, n. 688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 688
Data del deposito : 5 febbraio 1998

Testo completo