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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 369 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 15/05/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente dott.ssa Vicalvi in sostituzione Avv. Zinzi per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 15/05/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 369 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
21/02/2024
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ZINZI PAOLO e dell'avv. BONGARZONE ANTONIO
ROSARIO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.2.2024 ha convenuto Parte_1
in giudizio le amministrazioni scolastiche in epigrafe esponendo: di essere collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato in data
01/09/2017; di prestare servizio presso il Liceo Statale Carlo TA di
1 ; di avere svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato CP_2
servizi come collaboratrice scolastica con plurimi contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2006/2007 sino all'immissione in ruolo;
che nell'anno scolastico 2009/2010 era in servizio con contratto a tempo determinato con contratti di almeno 180 giorni;
di avere svolto pertanto servizi quale collaboratrice scolastica precaria prima dell'anno scolastico
2011; di avere svolto le medesime mansioni di colleghi assunti a tempo indeterminato;
che dopo l'immissione in ruolo, non essendo in servizio a tempo indeterminato prima del 01/09/2010, era stata inquadrata nella fascia stipendiale 0-8, senza poter beneficiare della norma di salvaguardia stabilita dall'art. 2 del C.C.N.L. del 04/08/2011; di aver maturato al momento dell'immissione in ruolo un'anzianità di servizio complessiva pari a 4 anni, mesi 4 e giorni 9; che la contrattazione collettiva del comparto scuola del 04/08/2011 aveva rimodulato le fasce stipendiali accorpando la prima fascia 0-2 alla seconda 3-8; che la contrattazione collettiva aveva previsto che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010 potesse godere ad personam il maggiore valore stipendiali in godimento comunque il diritto al precedente livello 3-8; che la ricorrente essendo stata immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato successivamente all'anno scolastico 2011 avendo esplicato un anno di servizio (180 giorni) prima dell'anno scolastico 2011 aveva diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia con applicazione della fasce stipendiali 3-9 mediante assegno ad personam a far data dal
31/12/2018, quali emolumenti arretrati. La parte ricorrente pertanto chiedeva la condanna del ministero convenuto al pagamento della somma di € 2.562, 58 oltre accessori.
2 Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta in via preliminare eccepiva la decadenza ex art. 32 comma 4 legge 183/2010 e/o art. 6 della legge 604/66; e la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e in via subordinata contestava il quantum richiesto allegando il conteggio delle differenze eventualmente dovute sulla base delle domande svolte dalla parte ricorrente e tenuto conto della prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava alla parte ricorrente termine per note difensive ed termine per note di replica. CP_1
All'odierna udienza tenutasi con modalità di collegamento remoto la causa veniva discussa il giudice, previa rinuncia dei difensori ad assistere alla lettura del provvedimento, pronunciava sentenza mediante lettura deposito del dispositivo e contestuale motivazione.
***
1. L'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta è infondata.
La parte ricorrente infatti non agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di invalidità di contratti a termine stipulati con l'amministrazione convenuta ma si limita a far valere tali servizi a tempo determinato quali presupposto di fatto e di diritto per avvalersi della salvaguardia prevista dall'art. 2 del
C.C.N.L. del 04/08/2011
2. La parte ricorrente ha prodotto come doc. 6 la diffida interruttiva della prescrizione inviata il 20/02/2024 tramite PEC ed ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale dal 1.3.2019.
3. La ricorrente, in servizio a tempo indeterminato con profilo professionale di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica dall'1.9.2017, chiede l'accertamento del diritto alla progressione
3 stipendiale riconosciuta al personale di ruolo in relazione al servizio prestato in forza di contratti a termine e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive maturate dal 1.3.2019 nella fascia stipendiale
3-8 anziché la fascia 0-2, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL 4.8.2011, affermando il carattere discriminatorio
(in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.6.1999) del meccanismo disciplinato dall'art. 4, co. 13 DPR 399/1988 e dall'art. 569
Dlgs 297/1994.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
3.1 Quanto alla progressione stipendiale antecedente all'immissione in ruolo è ormai pacifico che stante il divieto di discriminazione nel calcolo della retribuzione spettante nei contratti a termine in relazione all'anzianità
di servizio (Cass. 17314/2020, con richiamo a 22558/2016 e 31149/2019;
Cass. 20918/2019) «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo
quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato».
3.2. In forza dei servizi prestati con contratto a tempo determinato (in sede di ricostruzione della carriera sono stati riconosciuti 4 anni 4 mesi e giorni
4 9), la ricorrente avrebbe avuto diritto sin dalla data di immissione in ruolo all'inserimento nella fascia stipendiale 3-8.
3.3. Le differenze retributive devono essere riconosciute a partire dai 5
anni calcolati a ritroso dalla ricezione della diffida interruttiva in data
20/02/2024 e cioè a decorrere dal 20/02/2019. L'amministrazione nel prospetto elaborato a pagina 3 della memoria difensiva ha indicato quale data di decorrenza delle differenze retributive non coperte da prescrizione il 02/03/2019 e cioè la data del rientro della ricorrente da un periodo di aspettativa senza assegni (la ricorrente nelle note conclusive concorda,
cfr note del 9.4.2025).
3.4. Le differenze tra la retribuzione spettante per il gradone 3-8 a cui la ricorrente ha diritto e quanto effettivamente percepito, ossia deve ritenersi quello di cui al gradone 0-8 attribuito in base al CCNL, è stata calcolata dall'amministrazione convenuta nella memoria difensiva in euro 890 lordi nella memoria difensiva. Nelle note di replica depositata dall'amministrazione 07/05/2025, l'amministrazione, pur mantenendo invariato il prospetto dei servizi e dei periodi di assenza dal servizio ha precisato che occorre dedurre 2 mesi fruiti per congedo biennale, con riduzione delle mensilità da considerare da 38 a 36. L'importo dovuto, calcolato in via subordinata dall'amministrazione ammonta a € 836,52. La parte ricorrente all'udienza odierna non ha formulato obiezioni sulla correzione del conteggio di parte convenuta.
3.5 le domande di parte ricorrente devono pertanto essere accolte nei limiti dell'importo risultante dai conteggi dell'amministratore convenuta.
5 riconosciuto in sentenza. Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 836,52, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data di maturazione del diritto
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 258 per compensi e € 49 per anticipazioni oltre Iva Cpa e rimb.
forf 15% con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente antistatari
Verona, 15.5.2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore effettivamente
SEZIONE LAVORO
Causa n. 369 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 15/05/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente dott.ssa Vicalvi in sostituzione Avv. Zinzi per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 15/05/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 369 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
21/02/2024
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ZINZI PAOLO e dell'avv. BONGARZONE ANTONIO
ROSARIO
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
), P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.2.2024 ha convenuto Parte_1
in giudizio le amministrazioni scolastiche in epigrafe esponendo: di essere collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato in data
01/09/2017; di prestare servizio presso il Liceo Statale Carlo TA di
1 ; di avere svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato CP_2
servizi come collaboratrice scolastica con plurimi contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2006/2007 sino all'immissione in ruolo;
che nell'anno scolastico 2009/2010 era in servizio con contratto a tempo determinato con contratti di almeno 180 giorni;
di avere svolto pertanto servizi quale collaboratrice scolastica precaria prima dell'anno scolastico
2011; di avere svolto le medesime mansioni di colleghi assunti a tempo indeterminato;
che dopo l'immissione in ruolo, non essendo in servizio a tempo indeterminato prima del 01/09/2010, era stata inquadrata nella fascia stipendiale 0-8, senza poter beneficiare della norma di salvaguardia stabilita dall'art. 2 del C.C.N.L. del 04/08/2011; di aver maturato al momento dell'immissione in ruolo un'anzianità di servizio complessiva pari a 4 anni, mesi 4 e giorni 9; che la contrattazione collettiva del comparto scuola del 04/08/2011 aveva rimodulato le fasce stipendiali accorpando la prima fascia 0-2 alla seconda 3-8; che la contrattazione collettiva aveva previsto che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01/09/2010 potesse godere ad personam il maggiore valore stipendiali in godimento comunque il diritto al precedente livello 3-8; che la ricorrente essendo stata immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato successivamente all'anno scolastico 2011 avendo esplicato un anno di servizio (180 giorni) prima dell'anno scolastico 2011 aveva diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia con applicazione della fasce stipendiali 3-9 mediante assegno ad personam a far data dal
31/12/2018, quali emolumenti arretrati. La parte ricorrente pertanto chiedeva la condanna del ministero convenuto al pagamento della somma di € 2.562, 58 oltre accessori.
2 Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta in via preliminare eccepiva la decadenza ex art. 32 comma 4 legge 183/2010 e/o art. 6 della legge 604/66; e la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e in via subordinata contestava il quantum richiesto allegando il conteggio delle differenze eventualmente dovute sulla base delle domande svolte dalla parte ricorrente e tenuto conto della prescrizione.
Instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava alla parte ricorrente termine per note difensive ed termine per note di replica. CP_1
All'odierna udienza tenutasi con modalità di collegamento remoto la causa veniva discussa il giudice, previa rinuncia dei difensori ad assistere alla lettura del provvedimento, pronunciava sentenza mediante lettura deposito del dispositivo e contestuale motivazione.
***
1. L'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta è infondata.
La parte ricorrente infatti non agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di invalidità di contratti a termine stipulati con l'amministrazione convenuta ma si limita a far valere tali servizi a tempo determinato quali presupposto di fatto e di diritto per avvalersi della salvaguardia prevista dall'art. 2 del
C.C.N.L. del 04/08/2011
2. La parte ricorrente ha prodotto come doc. 6 la diffida interruttiva della prescrizione inviata il 20/02/2024 tramite PEC ed ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale dal 1.3.2019.
3. La ricorrente, in servizio a tempo indeterminato con profilo professionale di collaboratore scolastico, con decorrenza giuridica dall'1.9.2017, chiede l'accertamento del diritto alla progressione
3 stipendiale riconosciuta al personale di ruolo in relazione al servizio prestato in forza di contratti a termine e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive maturate dal 1.3.2019 nella fascia stipendiale
3-8 anziché la fascia 0-2, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL 4.8.2011, affermando il carattere discriminatorio
(in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.6.1999) del meccanismo disciplinato dall'art. 4, co. 13 DPR 399/1988 e dall'art. 569
Dlgs 297/1994.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
3.1 Quanto alla progressione stipendiale antecedente all'immissione in ruolo è ormai pacifico che stante il divieto di discriminazione nel calcolo della retribuzione spettante nei contratti a termine in relazione all'anzianità
di servizio (Cass. 17314/2020, con richiamo a 22558/2016 e 31149/2019;
Cass. 20918/2019) «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo
quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato».
3.2. In forza dei servizi prestati con contratto a tempo determinato (in sede di ricostruzione della carriera sono stati riconosciuti 4 anni 4 mesi e giorni
4 9), la ricorrente avrebbe avuto diritto sin dalla data di immissione in ruolo all'inserimento nella fascia stipendiale 3-8.
3.3. Le differenze retributive devono essere riconosciute a partire dai 5
anni calcolati a ritroso dalla ricezione della diffida interruttiva in data
20/02/2024 e cioè a decorrere dal 20/02/2019. L'amministrazione nel prospetto elaborato a pagina 3 della memoria difensiva ha indicato quale data di decorrenza delle differenze retributive non coperte da prescrizione il 02/03/2019 e cioè la data del rientro della ricorrente da un periodo di aspettativa senza assegni (la ricorrente nelle note conclusive concorda,
cfr note del 9.4.2025).
3.4. Le differenze tra la retribuzione spettante per il gradone 3-8 a cui la ricorrente ha diritto e quanto effettivamente percepito, ossia deve ritenersi quello di cui al gradone 0-8 attribuito in base al CCNL, è stata calcolata dall'amministrazione convenuta nella memoria difensiva in euro 890 lordi nella memoria difensiva. Nelle note di replica depositata dall'amministrazione 07/05/2025, l'amministrazione, pur mantenendo invariato il prospetto dei servizi e dei periodi di assenza dal servizio ha precisato che occorre dedurre 2 mesi fruiti per congedo biennale, con riduzione delle mensilità da considerare da 38 a 36. L'importo dovuto, calcolato in via subordinata dall'amministrazione ammonta a € 836,52. La parte ricorrente all'udienza odierna non ha formulato obiezioni sulla correzione del conteggio di parte convenuta.
3.5 le domande di parte ricorrente devono pertanto essere accolte nei limiti dell'importo risultante dai conteggi dell'amministratore convenuta.
5 riconosciuto in sentenza. Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente la somma di € 836,52, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data di maturazione del diritto
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in € 258 per compensi e € 49 per anticipazioni oltre Iva Cpa e rimb.
forf 15% con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente antistatari
Verona, 15.5.2025
IL GIUDICE
dott. Antonio Gesumunno
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore effettivamente