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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MINGARELLI ALBERTO, Presidente
SARRAGIOTO GIANNI, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 268/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 12/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022TV0046049 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: i difensori della società si riportano a quanto in atti e insistono per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e chiede la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la società Ricorrente_1 S.p.A. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, impugnando l'avviso di accertamento catastale n. 2022TV0046049, relativo alla rideterminazione della rendita catastale dell'immobile censito al Catasto Dati_catastali_1. La ricorrente esponeva di avere presentato dichiarazione di variazione DOCFA ai sensi dell'art. 1, commi
21 e 22, della Legge n. 208/2015, avvalendosi della disciplina agevolativa relativa allo scorporo degli impianti cd. “imbullonati”, proponendo una riduzione del costo di costruzione delle strutture murarie da euro 170,00/ mq ad euro 140,00/mq, nonché l'esclusione di taluni box rimovibili. Con DOCFA prot. TV0039441/2021 veniva così proposta una rendita catastale pari a euro 41.371,20.
L'Ufficio, a seguito dei controlli di rito, accoglieva solo parzialmente la proposta, ritenendo non giustificata la riduzione del costo di costruzione delle strutture e ripristinando il valore unitario di euro 170,00/mq, determinando la rendita catastale in euro 48.044,60, come da avviso impugnato.
L'accertamento veniva motivato richiamando la precedente variazione DOCFA prot. TV0130572/2019, validata dall'Ufficio, nella quale risultavano compresi esclusivamente fabbricati e area, precisando che le componenti impiantistiche escludibili dalla stima ai sensi della L. 208/2015 sono solo quelle funzionali al processo produttivo e prive di autonoma utilità, requisiti che non risultavano documentalmente dimostrati.
La società impugnava l'atto deducendo:
• la nullità dell'avviso per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
• la carenza di motivazione dell'atto;
• l'errata applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015;
• l'erroneità della stima e la sproporzione della rendita.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso e la rideterminazione della rendita, nonché la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso si costituiva resistendo al ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, condannando la società alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, ritenendo insussistente l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, adeguatamente motivato l'avviso e corretto l'operato dell'Ufficio.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, chiedendone la riforma. In data 13.11.2025 presentava MEMORIE integrando e riproponendo e rinviando a quanto già esposto in primo grado e in appello, allegando altra documentazione.
Si costituiva l'Ufficio, resistendo al gravame.
La causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa in camera di consiglio in data 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.
Lgs. n. 546/1992, assumendo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione insufficiente e contraddittoria.
La censura non è condivisibile.
Il primo giudice ha dato conto, in modo chiaro e coerente, delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione, esaminando puntualmente le doglianze della contribuente e richiamando i pertinenti principi giurisprudenziali.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., ord. n. 25261/2025), il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ricorre solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile, ipotesi che nel caso di specie non ricorrono.
È infondata la doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e all'assenza di sopralluogo.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24823/2015), non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti tributari, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
In materia catastale, e con riferimento a tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio non sussiste in via generale, come ribadito dalla successiva giurisprudenza (Cass. nn. 14357/2022; 13828/2022; ord. n.
26974/2020).
Né la mancata effettuazione del sopralluogo comporta invalidità dell'atto, potendo l'Ufficio fondare la stima sugli elementi documentali acquisiti in sede istruttoria, come avvenuto nel caso di specie.
Anche la censura relativa alla pretesa carenza motivazionale dell'avviso è infondata.
L'avviso impugnato espone chiaramente le ragioni della rettifica, richiamando la causale DOCFA, la precedente variazione validata dall'Ufficio e l'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo escludibili dalla stima ai sensi della L. 208/2015.
La stessa articolazione delle difese della contribuente dimostra che l'atto è stato pienamente compreso e contestato nel merito, escludendo ogni lesione del diritto di difesa (Cass. nn. 23681/2020; 25120/2020).
Quanto al merito della rettifica catastale, correttamente l'Ufficio ha proceduto al ripristino dei valori precedenti, attenendosi alla DOCFA prot. TV0130572/2019, dalla quale risultavano esclusivamente fabbricati e area, senza valorizzazione documentale di componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.
La disciplina introdotta dalla L. 208/2015 consente l'esclusione dalla stima solo delle componenti impiantistiche che risultino oggettivamente documentate e dimostrate come funzionali al ciclo produttivo, onere che nella specie non è stato assolto dalla contribuente.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in presenza di DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto mediante il riferimento ai dati dichiarati, salvo disattesa di elementi di fatto specifici, che nel caso di specie non ricorre (Cass. nn. 30731/2021; 31088/2021; 29995/2022).
Infine, non è fondata la doglianza relativa alla correttezza del metodo valutativo adottato dalla società.
La relazione di stima prodotta si fonda su affermazioni apodittiche e non dimostra alcun sovradimensionamento delle valutazioni precedenti. Né risulta che la società abbia mai impugnato il precedente accertamento catastale deducendo una sovrastima del costo di costruzione, circostanza che depone per la congruità della rendita originaria.
Le riduzioni invocate sulla base del prontuario risultano non applicabili alla tipologia costruttiva dell'immobile, trattandosi di struttura prefabbricata pesante, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le censure dell'appellante risultano infondate. La sentenza di primo grado è corretta sotto il profilo logico, giuridico e motivazionale e merita integrale conferma.
Così concludendo, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Venezia, Sezione V,
• rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00, oltre oneri e spese ex lege, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto 5^ Sezione, conferma la sentenza di primo grado respingendo l'appello.
Le spese del grado, a carico della parte soccombente, sono liquidate in € 3.000,00.oltre oneri e spese ex lege, se dovuti.
Così deciso in Venezia, il 24 novembre 2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Gianni Sarragioto Dott. Alberto Mingarelli
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MINGARELLI ALBERTO, Presidente
SARRAGIOTO GIANNI, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 268/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 12/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022TV0046049 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: i difensori della società si riportano a quanto in atti e insistono per l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e chiede la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la società Ricorrente_1 S.p.A. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, impugnando l'avviso di accertamento catastale n. 2022TV0046049, relativo alla rideterminazione della rendita catastale dell'immobile censito al Catasto Dati_catastali_1. La ricorrente esponeva di avere presentato dichiarazione di variazione DOCFA ai sensi dell'art. 1, commi
21 e 22, della Legge n. 208/2015, avvalendosi della disciplina agevolativa relativa allo scorporo degli impianti cd. “imbullonati”, proponendo una riduzione del costo di costruzione delle strutture murarie da euro 170,00/ mq ad euro 140,00/mq, nonché l'esclusione di taluni box rimovibili. Con DOCFA prot. TV0039441/2021 veniva così proposta una rendita catastale pari a euro 41.371,20.
L'Ufficio, a seguito dei controlli di rito, accoglieva solo parzialmente la proposta, ritenendo non giustificata la riduzione del costo di costruzione delle strutture e ripristinando il valore unitario di euro 170,00/mq, determinando la rendita catastale in euro 48.044,60, come da avviso impugnato.
L'accertamento veniva motivato richiamando la precedente variazione DOCFA prot. TV0130572/2019, validata dall'Ufficio, nella quale risultavano compresi esclusivamente fabbricati e area, precisando che le componenti impiantistiche escludibili dalla stima ai sensi della L. 208/2015 sono solo quelle funzionali al processo produttivo e prive di autonoma utilità, requisiti che non risultavano documentalmente dimostrati.
La società impugnava l'atto deducendo:
• la nullità dell'avviso per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
• la carenza di motivazione dell'atto;
• l'errata applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015;
• l'erroneità della stima e la sproporzione della rendita.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso e la rideterminazione della rendita, nonché la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso si costituiva resistendo al ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso, condannando la società alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, ritenendo insussistente l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, adeguatamente motivato l'avviso e corretto l'operato dell'Ufficio.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, chiedendone la riforma. In data 13.11.2025 presentava MEMORIE integrando e riproponendo e rinviando a quanto già esposto in primo grado e in appello, allegando altra documentazione.
Si costituiva l'Ufficio, resistendo al gravame.
La causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa in camera di consiglio in data 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.
Lgs. n. 546/1992, assumendo che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione insufficiente e contraddittoria.
La censura non è condivisibile.
Il primo giudice ha dato conto, in modo chiaro e coerente, delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione, esaminando puntualmente le doglianze della contribuente e richiamando i pertinenti principi giurisprudenziali.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., ord. n. 25261/2025), il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ricorre solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile, ipotesi che nel caso di specie non ricorrono.
È infondata la doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e all'assenza di sopralluogo.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24823/2015), non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti tributari, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
In materia catastale, e con riferimento a tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio non sussiste in via generale, come ribadito dalla successiva giurisprudenza (Cass. nn. 14357/2022; 13828/2022; ord. n.
26974/2020).
Né la mancata effettuazione del sopralluogo comporta invalidità dell'atto, potendo l'Ufficio fondare la stima sugli elementi documentali acquisiti in sede istruttoria, come avvenuto nel caso di specie.
Anche la censura relativa alla pretesa carenza motivazionale dell'avviso è infondata.
L'avviso impugnato espone chiaramente le ragioni della rettifica, richiamando la causale DOCFA, la precedente variazione validata dall'Ufficio e l'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo escludibili dalla stima ai sensi della L. 208/2015.
La stessa articolazione delle difese della contribuente dimostra che l'atto è stato pienamente compreso e contestato nel merito, escludendo ogni lesione del diritto di difesa (Cass. nn. 23681/2020; 25120/2020).
Quanto al merito della rettifica catastale, correttamente l'Ufficio ha proceduto al ripristino dei valori precedenti, attenendosi alla DOCFA prot. TV0130572/2019, dalla quale risultavano esclusivamente fabbricati e area, senza valorizzazione documentale di componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.
La disciplina introdotta dalla L. 208/2015 consente l'esclusione dalla stima solo delle componenti impiantistiche che risultino oggettivamente documentate e dimostrate come funzionali al ciclo produttivo, onere che nella specie non è stato assolto dalla contribuente.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in presenza di DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto mediante il riferimento ai dati dichiarati, salvo disattesa di elementi di fatto specifici, che nel caso di specie non ricorre (Cass. nn. 30731/2021; 31088/2021; 29995/2022).
Infine, non è fondata la doglianza relativa alla correttezza del metodo valutativo adottato dalla società.
La relazione di stima prodotta si fonda su affermazioni apodittiche e non dimostra alcun sovradimensionamento delle valutazioni precedenti. Né risulta che la società abbia mai impugnato il precedente accertamento catastale deducendo una sovrastima del costo di costruzione, circostanza che depone per la congruità della rendita originaria.
Le riduzioni invocate sulla base del prontuario risultano non applicabili alla tipologia costruttiva dell'immobile, trattandosi di struttura prefabbricata pesante, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le censure dell'appellante risultano infondate. La sentenza di primo grado è corretta sotto il profilo logico, giuridico e motivazionale e merita integrale conferma.
Così concludendo, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Venezia, Sezione V,
• rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
• condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00, oltre oneri e spese ex lege, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto 5^ Sezione, conferma la sentenza di primo grado respingendo l'appello.
Le spese del grado, a carico della parte soccombente, sono liquidate in € 3.000,00.oltre oneri e spese ex lege, se dovuti.
Così deciso in Venezia, il 24 novembre 2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Gianni Sarragioto Dott. Alberto Mingarelli