Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 108
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti tributari, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In materia catastale, e con riferimento a tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio non sussiste in via generale.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso

    L'avviso impugnato espone chiaramente le ragioni della rettifica, richiamando la causale DOCFA, la precedente variazione validata dall'Ufficio e l'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo escludibili dalla stima ai sensi della L. 208/2015. L'articolazione delle difese della contribuente dimostra che l'atto è stato pienamente compreso e contestato nel merito, escludendo ogni lesione del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015

    La disciplina introdotta dalla L. 208/2015 consente l'esclusione dalla stima solo delle componenti impiantistiche che risultino oggettivamente documentate e dimostrate come funzionali al ciclo produttivo, onere che nella specie non è stato assolto dalla contribuente. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in presenza di DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto mediante il riferimento ai dati dichiarati, salvo disattesa di elementi di fatto specifici, che nel caso di specie non ricorre.

  • Rigettato
    Erroneità della stima e sproporzione della rendita

    L'Ufficio ha correttamente proceduto al ripristino dei valori precedenti, attenendosi alla DOCFA prot. TV0130572/2019. La relazione di stima prodotta dalla società si fonda su affermazioni apodittiche e non dimostra alcun sovradimensionamento delle valutazioni precedenti. Né risulta che la società abbia mai impugnato il precedente accertamento catastale deducendo una sovrastima del costo di costruzione, circostanza che depone per la congruità della rendita originaria. Le riduzioni invocate sulla base del prontuario risultano non applicabili alla tipologia costruttiva dell'immobile, trattandosi di struttura prefabbricata pesante.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546/1992 per motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza di primo grado

    Il primo giudice ha dato conto, in modo chiaro e coerente, delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione, esaminando puntualmente le doglianze della contribuente e richiamando i pertinenti principi giurisprudenziali. Il vizio di motivazione ricorre solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile, ipotesi che nel caso di specie non ricorrono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 108
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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