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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
21.01.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 870/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara, n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.03.2020 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta Agribest
s.r.l. per 102 giornate.
CP_ Esponeva che, con due note datate 11.11.2019 l' le comunicava che nell'anno 2018 le erano stati corrisposti € 575,17 (dal 4.01.2018 al 28.01.2018) ed euro: 932,00 (dal 6.02.2018 al 12.03.2018) in più sulla sua prestazione di malattia e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da contestuale sentenza.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza, (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla i provvedimenti di indebito impugnati datati 11.11.2019 ed ogni atto presupposto e consequenziale con immediata restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi, così come in parte motiva;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida € 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
21.01.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 870/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara, n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.03.2020 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta Agribest
s.r.l. per 102 giornate.
CP_ Esponeva che, con due note datate 11.11.2019 l' le comunicava che nell'anno 2018 le erano stati corrisposti € 575,17 (dal 4.01.2018 al 28.01.2018) ed euro: 932,00 (dal 6.02.2018 al 12.03.2018) in più sulla sua prestazione di malattia e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della predetta nota.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da contestuale sentenza.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza, (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla i provvedimenti di indebito impugnati datati 11.11.2019 ed ogni atto presupposto e consequenziale con immediata restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi, così come in parte motiva;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida € 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena