Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domenico Provenzan Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1076 Reg. Gen.
anno 2020 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Gianfranco Micciulla, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
) Controparte_1 C.F._2
non comparso né rappresentato.
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 24.5.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale: autorizzare la ricorrente a vivere separata;
pronunciare
la separazione personale dei coniugi;
affidare in via esclusiva il figlio minore
pagina 1 di 4
disporre l'obbligo del marito di corrispondere mensilmente un
assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli, in quella misura che sarà ritenuta di giustizia (cifra che, comunque si ritiene equa in € 250,00 per
figlio, come già stabilito dal Presidente del Tribunale); onerare il coniuge delle spese ed onorari del procedimento”, come da note scritte per l'udienza
6.5.2022”.
FATTO E DIRITTO
1.
, premesso di aver contratto matrimonio in Podenzana il 3.8.2002 Parte_1
con ; che dall'unione dei coniugi erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(19.1.2003) e (3.10.2009); tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Per_2
Lucca di pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo ormai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, da ultimo anche in ragione dell'intervenuto trasferimento all'estero del marito.
La parte convenuta rimaneva contumace.
Disposta ed espletata l'udienza presidenziale ed assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa veniva quindi rimessa dinanzi al g.i., per l'ulteriore corso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025.
2.
La decisa e ferma volontà di parte ricorrente -nella contumacia della resistente-
di procedere all'attuale giudizio evidenzia il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, rendendo quindi fondata la pronuncia di separazione, ai sensi del primo comma dell'art. 151 Cod. civ.
In tal senso devesi provvedere.
3.
pagina 2 di 4 Va disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, alla quale Per_2
competeranno i poteri genitoriali in via esclusiva quanto ai profili scolastici,
amministrativi, medici, sanitari, ricreativi, tenuto conto dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito, che ha cessato di avere rapporto con resto della famiglia.
Il padre (va invero comunque garantito il principio della bigenitorialità) potrà
vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre.
Va posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile (minimale ed autoresponsabilizzante) di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il
Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
Le spese processuali vanno poste a carico del contumace, che ha reso necessaria l'instaurazione del presente procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.3.1973, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. Controparte_1
151 primo comma Cod. civ. (matrimonio celebrato in Podenzana il 3.8.2002 e trascritto nel registro degli Atto dello Stato Civile del Comune indicato al n. 2,
P. I, anno 2002);
ordina all'ufficiale dello Stato Civile di Carrara di provvedere ai consequenziali adempimenti di legge;
provvede come da parte motiva in punto di: affidamento del figlio minore
; assegnazione della casa coniugale;
diritto di permanenza e di Persona_3
visita da parte del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie;
pagina 3 di 4 condanna al pagamento delle spese processuali, in favore Controparte_1
dell'Erario, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 7 marzo 2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
pagina 4 di 4