TAR Campobasso, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 142
TAR
Decreto cautelare 29 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’art. 21 del d. lgs n. 81 del 09.04.2008 per travisamento o erronea valutazione dei fatti. Difetto di motivazione

    Il provvedimento impugnato non fornisce elementi sufficienti a giustificare la misura adottata, in particolare la qualificazione dei volontari come lavoratori subordinati. Non è stato dimostrato che i soggetti presenti fossero lavoratori subordinati e non volontari. Il provvedimento di sospensione, basato sulla violazione dell'obbligo di tenuta del DVR, è illegittimo poiché il ricorrente, come piccolo imprenditore, non è soggetto a tale obbligo e non è stata dimostrata alcuna riqualificazione dei volontari in lavoratori subordinati.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) e dell’art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Irragionevolezza e manifesta illogicità. Ingiustizia manifesta

    Il provvedimento impugnato non fornisce elementi sufficienti a giustificare la misura adottata, in particolare la qualificazione dei volontari come lavoratori subordinati. Non è stato dimostrato che i soggetti presenti fossero lavoratori subordinati e non volontari. Il provvedimento di sospensione, basato sulla violazione dell'obbligo di tenuta del DVR, è illegittimo poiché il ricorrente, come piccolo imprenditore, non è soggetto a tale obbligo e non è stata dimostrata alcuna riqualificazione dei volontari in lavoratori subordinati.

  • Accolto
    Validità del verbale di accesso

    Il provvedimento impugnato non fornisce elementi sufficienti a giustificare la misura adottata, in particolare la qualificazione dei volontari come lavoratori subordinati. Non è stato dimostrato che i soggetti presenti fossero lavoratori subordinati e non volontari. Il provvedimento di sospensione, basato sulla violazione dell'obbligo di tenuta del DVR, è illegittimo poiché il ricorrente, come piccolo imprenditore, non è soggetto a tale obbligo e non è stata dimostrata alcuna riqualificazione dei volontari in lavoratori subordinati.

  • Accolto
    Legittimità del provvedimento del Direttore

    Il provvedimento impugnato non fornisce elementi sufficienti a giustificare la misura adottata, in particolare la qualificazione dei volontari come lavoratori subordinati. Non è stato dimostrato che i soggetti presenti fossero lavoratori subordinati e non volontari. Il provvedimento di sospensione, basato sulla violazione dell'obbligo di tenuta del DVR, è illegittimo poiché il ricorrente, come piccolo imprenditore, non è soggetto a tale obbligo e non è stata dimostrata alcuna riqualificazione dei volontari in lavoratori subordinati.

  • Accolto
    Validità degli atti connessi

    Il provvedimento impugnato non fornisce elementi sufficienti a giustificare la misura adottata, in particolare la qualificazione dei volontari come lavoratori subordinati. Non è stato dimostrato che i soggetti presenti fossero lavoratori subordinati e non volontari. Il provvedimento di sospensione, basato sulla violazione dell'obbligo di tenuta del DVR, è illegittimo poiché il ricorrente, come piccolo imprenditore, non è soggetto a tale obbligo e non è stata dimostrata alcuna riqualificazione dei volontari in lavoratori subordinati.

  • Accolto
    Decorrenza della sospensione dell’attività

    Il terzo motivo di gravame è assorbito dalla fondatezza dei primi due motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 142
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 142
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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