CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, TO
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1736/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caserta - Viale V. Lamberti - Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 CONTR IVS 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 CONTR IVS 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVV DI ADD.TO n. 32820120001557978000 CONTR IVS 2011
- AVV DI ADD.TO n. 32820120001557978000 CONTR IVS 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 25 maggio 2023.
Interveniente: conforme a quelle delle deduzioni depositate il 22 giugno 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – SI (in sigla: AdER) il 27 marzo 2023, nonché depositato presso questa Corte il 26 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato un'intimazione di pagamento notificatagli il 26 gennaio di quello stesso anno, peraltro censurando soltanto la cartella di pagamento n° 028 2011 00373533 08000, fra le quattro sottese all'intimazione stessa, e l'unico avviso di addebito contemplato in quest'ultima. A detrimento di tale intimazione l'odierno ricorrente ha lamentato l'inesistenza giuridica di quei due atti prodromici all'intimazione stessa, perché mai notificatigli, con conseguente asserita invalidità dell'intimazione impugnata. Altresì egli ha disconosciuto che fosse a lui riferibile la firma sulla relata di notificazione di una pregressa analoga intimazione: la quale, basata su quei medesimi atti, risultava a lui notificata il 28 novembre 2016, venendo preannunciata a tal riguardo la proposizione di una querela di falso.
In subordine il Ricorrente_1 ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria insita nell'unica cartella di pagamento impugnata, con specifico riguardo alle sanzioni ed agli interessi riferiti all'IRPEF ed alle relative addizionali per le annualità 2005, 2006 e 2010: perché era trascorso oltre un quinquennio rispetto alla data del 19 settembre 2011 in cui l'AdER asseriva che la cartella n° 028 2011 00373533 08000 fosse stata notificata all'odierno ricorrente.
Perciò questi ha domandato l'annullamento totale o, in subordine, parziale dell'intimazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 25 maggio 2023 si è costituita l'AdER, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, nella parte in cui il ricorso avversario risultava riferito all'avviso di addebito, il cui oggetto consisteva in contributi previdenziali.
Nel merito l'AdER ha sottolineato che, sulla base dell'originaria cartella n° 028 2011 00373533 08000, in data 28 novembre 2016 era stata notificata a mani proprie del Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n° 028 2016 90115137 61000, da lui non impugnata;
e che, visto che l'oggetto di quella medesima cartella erano imposte dirette, risultava decennale il termine di prescrizione applicabile, altresì con sospensione di quest'ultimo durante il periodo emergenziale. Inoltre l'AdER ha lamentato la vaghezza della doglianza avversaria riguardo alla notificazione di quella pregressa intimazione di pagamento;
ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel merito dell'imposizione tributaria da cui era scaturita la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata: evidenziando, a quest'ultimo proposito, di aver chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate (per brevità: l'Agenzia).
3. Con deduzioni depositate il 22 giugno 2023 è intervenuta l'Agenzia stessa, rimettendosi alle contestazioni dell'AdER riguardo alla notificazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata e sottolineando come il Ricorrente_1 non avesse contestato il merito dell'unica cartella da lui censurata, peraltro basata su atti impositivi non impugnati dal contribuente stesso. Inoltre l'Agenzia ha sottolineato la durata decennale del termine di prescrizione, anche riguardo agli accessori su imposte dirette iscritte a ruolo. Infine, a riprova della piena conoscenza di tutti gli atti in capo all'odierno ricorrente, l'Agenzia ha richiamato il promovimento di azioni cautelari ed esecutive in dipendenza da quei medesimi atti.
Poi, il 27 giugno 2023, l'Agenzia ha depositato le relate di notificazione di tre avvisi di accertamento.
4. Con istanza prodotta il 26 giugno 2023 il Ricorrente_1 ha invocato la sospensione dell'odierna controversia: evidenziando che, tre giorni prima, aveva incardinato dinanzi al tribunale di Roma un giudizio civile per querela di falso in riferimento alla notificazione di un'intimazione di pagamento nel 2016; e, il 4 del mese successivo, ha depositato la prova concernente l'avvenuta introduzione di tale giudizio.
5. All'esito dell'udienza pubblica del 7 luglio 2023, con ordinanza n° 1336/2023 è stata disposta la sospensione dell'odierno giudizio, in attesa che venisse definito quello civile per querela di falso.
6. Poi, con istanza prodotta il 23 giugno 2025, il Ricorrente_1 ha evidenziato di aver proposto appello avverso la sentenza n° 4088/2025, in virtù della quale il tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda da lui proposta nel giudizio per querela di falso;
e, quindi, ha invocato la sospensione dell'esecutività dell'intimazione impugnata nell'odierno giudizio.
Con deduzioni depositate il 4 luglio 2025 l'Agenzia ha resistito all'istanza cautelare. Nel medesimo senso si è espressa l'AdER, con memoria prodotta il 18 settembre di quello stesso anno: altresì invocando la prosecuzione dell'odierno giudizio, in virtù della provvisoria esecutività della sentenza emessa dal tribunale di Roma.
Dal canto proprio il Ricorrente_1 ha prodotto ulteriore documentazione il 12 settembre 2025.
All'udienza del 3 ottobre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente e dall'Agenzia, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'AdER ha versato in atti non già la pregressa intimazione di pagamento n° 028 2016 90115137 61000; bensì soltanto la ricevuta della raccomandata (all. 4): la quale, però, non è sufficiente a dimostrare l'oggetto di quell'intimazione.
Tuttavia, poiché l'originaria cartella n° 028 2011 00373533 08000 aveva ad oggetto imposte dirette, dalla data del 19 settembre 2011 in cui quest'ultima deve reputarsi validamente notificata al Ricorrente_1, tramite consegna al cognato incaricato della ricezione stessa ed invio della conseguente raccomandata confermativa il 5 dicembre di quel medesimo anno, risulta non compiutamente maturata la prescrizione decennale. Infatti,
a quest'ultimo proposito, deve tenersi conto della proroga emergenziale di ventiquattro mesi sancita dal comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n° 18/2020: grazie alla quale, perciò, quel termine di prescrizione è stato utilmente interrotto alla data del 26 gennaio 2023, cioè quella in cui è stata notificata l'intimazione qui impugnata.
Perciò si appalesa irrilevante l'esito del giudizio per querela di falso proposto dal Ricorrente_1 in riferimento all'intimazione di pagamento n° 028 2016 90115137 61000.
8. Per altro verso difetta la giurisdizione di questa Corte riguardo all'unico avviso di addebito sotteso all'atto qui impugnato: perché, avendo quell'avviso ad oggetto contributi previdenziali, la giurisdizione va ascritta al giudice ordinario.
9. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare all'AdER le spese di lite: le quali, visto che l'ammontare degli atti da lui censurati travalica i centomila euro, vanno liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Invece l'irrilevanza dell'intervento dell'Agenzia induce a compensare le spese di lite fra quest'ultima ed il Ricorrente_1 stesso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, nella parte in cui l'intimazione n° 028 2022 90068300 87000 è scaturita dall'avviso di addebito n° 328 2012 00015579 78000, assegnando termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate - SI di Caserta le spese di lite, liquidate in 4.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(GE CI) (AL IE)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, TO
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1736/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caserta - Viale V. Lamberti - Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 CONTR IVS 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 CONTR IVS 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820229006830087000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110037353308000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVV DI ADD.TO n. 32820120001557978000 CONTR IVS 2011
- AVV DI ADD.TO n. 32820120001557978000 CONTR IVS 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 25 maggio 2023.
Interveniente: conforme a quelle delle deduzioni depositate il 22 giugno 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – SI (in sigla: AdER) il 27 marzo 2023, nonché depositato presso questa Corte il 26 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato un'intimazione di pagamento notificatagli il 26 gennaio di quello stesso anno, peraltro censurando soltanto la cartella di pagamento n° 028 2011 00373533 08000, fra le quattro sottese all'intimazione stessa, e l'unico avviso di addebito contemplato in quest'ultima. A detrimento di tale intimazione l'odierno ricorrente ha lamentato l'inesistenza giuridica di quei due atti prodromici all'intimazione stessa, perché mai notificatigli, con conseguente asserita invalidità dell'intimazione impugnata. Altresì egli ha disconosciuto che fosse a lui riferibile la firma sulla relata di notificazione di una pregressa analoga intimazione: la quale, basata su quei medesimi atti, risultava a lui notificata il 28 novembre 2016, venendo preannunciata a tal riguardo la proposizione di una querela di falso.
In subordine il Ricorrente_1 ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria insita nell'unica cartella di pagamento impugnata, con specifico riguardo alle sanzioni ed agli interessi riferiti all'IRPEF ed alle relative addizionali per le annualità 2005, 2006 e 2010: perché era trascorso oltre un quinquennio rispetto alla data del 19 settembre 2011 in cui l'AdER asseriva che la cartella n° 028 2011 00373533 08000 fosse stata notificata all'odierno ricorrente.
Perciò questi ha domandato l'annullamento totale o, in subordine, parziale dell'intimazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 25 maggio 2023 si è costituita l'AdER, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, nella parte in cui il ricorso avversario risultava riferito all'avviso di addebito, il cui oggetto consisteva in contributi previdenziali.
Nel merito l'AdER ha sottolineato che, sulla base dell'originaria cartella n° 028 2011 00373533 08000, in data 28 novembre 2016 era stata notificata a mani proprie del Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n° 028 2016 90115137 61000, da lui non impugnata;
e che, visto che l'oggetto di quella medesima cartella erano imposte dirette, risultava decennale il termine di prescrizione applicabile, altresì con sospensione di quest'ultimo durante il periodo emergenziale. Inoltre l'AdER ha lamentato la vaghezza della doglianza avversaria riguardo alla notificazione di quella pregressa intimazione di pagamento;
ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel merito dell'imposizione tributaria da cui era scaturita la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata: evidenziando, a quest'ultimo proposito, di aver chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate (per brevità: l'Agenzia).
3. Con deduzioni depositate il 22 giugno 2023 è intervenuta l'Agenzia stessa, rimettendosi alle contestazioni dell'AdER riguardo alla notificazione degli atti sottesi all'intimazione impugnata e sottolineando come il Ricorrente_1 non avesse contestato il merito dell'unica cartella da lui censurata, peraltro basata su atti impositivi non impugnati dal contribuente stesso. Inoltre l'Agenzia ha sottolineato la durata decennale del termine di prescrizione, anche riguardo agli accessori su imposte dirette iscritte a ruolo. Infine, a riprova della piena conoscenza di tutti gli atti in capo all'odierno ricorrente, l'Agenzia ha richiamato il promovimento di azioni cautelari ed esecutive in dipendenza da quei medesimi atti.
Poi, il 27 giugno 2023, l'Agenzia ha depositato le relate di notificazione di tre avvisi di accertamento.
4. Con istanza prodotta il 26 giugno 2023 il Ricorrente_1 ha invocato la sospensione dell'odierna controversia: evidenziando che, tre giorni prima, aveva incardinato dinanzi al tribunale di Roma un giudizio civile per querela di falso in riferimento alla notificazione di un'intimazione di pagamento nel 2016; e, il 4 del mese successivo, ha depositato la prova concernente l'avvenuta introduzione di tale giudizio.
5. All'esito dell'udienza pubblica del 7 luglio 2023, con ordinanza n° 1336/2023 è stata disposta la sospensione dell'odierno giudizio, in attesa che venisse definito quello civile per querela di falso.
6. Poi, con istanza prodotta il 23 giugno 2025, il Ricorrente_1 ha evidenziato di aver proposto appello avverso la sentenza n° 4088/2025, in virtù della quale il tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la domanda da lui proposta nel giudizio per querela di falso;
e, quindi, ha invocato la sospensione dell'esecutività dell'intimazione impugnata nell'odierno giudizio.
Con deduzioni depositate il 4 luglio 2025 l'Agenzia ha resistito all'istanza cautelare. Nel medesimo senso si è espressa l'AdER, con memoria prodotta il 18 settembre di quello stesso anno: altresì invocando la prosecuzione dell'odierno giudizio, in virtù della provvisoria esecutività della sentenza emessa dal tribunale di Roma.
Dal canto proprio il Ricorrente_1 ha prodotto ulteriore documentazione il 12 settembre 2025.
All'udienza del 3 ottobre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente e dall'Agenzia, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'AdER ha versato in atti non già la pregressa intimazione di pagamento n° 028 2016 90115137 61000; bensì soltanto la ricevuta della raccomandata (all. 4): la quale, però, non è sufficiente a dimostrare l'oggetto di quell'intimazione.
Tuttavia, poiché l'originaria cartella n° 028 2011 00373533 08000 aveva ad oggetto imposte dirette, dalla data del 19 settembre 2011 in cui quest'ultima deve reputarsi validamente notificata al Ricorrente_1, tramite consegna al cognato incaricato della ricezione stessa ed invio della conseguente raccomandata confermativa il 5 dicembre di quel medesimo anno, risulta non compiutamente maturata la prescrizione decennale. Infatti,
a quest'ultimo proposito, deve tenersi conto della proroga emergenziale di ventiquattro mesi sancita dal comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n° 18/2020: grazie alla quale, perciò, quel termine di prescrizione è stato utilmente interrotto alla data del 26 gennaio 2023, cioè quella in cui è stata notificata l'intimazione qui impugnata.
Perciò si appalesa irrilevante l'esito del giudizio per querela di falso proposto dal Ricorrente_1 in riferimento all'intimazione di pagamento n° 028 2016 90115137 61000.
8. Per altro verso difetta la giurisdizione di questa Corte riguardo all'unico avviso di addebito sotteso all'atto qui impugnato: perché, avendo quell'avviso ad oggetto contributi previdenziali, la giurisdizione va ascritta al giudice ordinario.
9. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare all'AdER le spese di lite: le quali, visto che l'ammontare degli atti da lui censurati travalica i centomila euro, vanno liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Invece l'irrilevanza dell'intervento dell'Agenzia induce a compensare le spese di lite fra quest'ultima ed il Ricorrente_1 stesso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, nella parte in cui l'intimazione n° 028 2022 90068300 87000 è scaturita dall'avviso di addebito n° 328 2012 00015579 78000, assegnando termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate - SI di Caserta le spese di lite, liquidate in 4.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(GE CI) (AL IE)