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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 391/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RC sez. 1
e pubblicata il 21/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z020101345/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z020101345/2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 697/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in accoglimento del presente ricorso in appello, in riforma della sentenza appellata: I- Preliminarmente, dichiarare la nullità del giudizio n. 5/2022 R.G. e della sentenza n. 68/2022 oggetto del presente appello per la mancata integrazione del contraddittorio;
II- In ogni caso, annullare l'avviso di accertamento n.
T7Z020101345/2016, IVA ed IRAP anno 2011 e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate competente alla restituzione delle somme che l'appellante si vedesse costretta a versare nelle more del presente giudizio e delle somme già versate nel corso del giudizio di primo grado, con condanna dell'Agenzia delle Entrate competente alla rifusione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 d.lgs.
n. 546 del 1992.
Conclusioni parte appellata Direzione Provinciale di LI
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza oggetto di impugnazione, con condanna di Controparte alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al termine della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di LI nei confronti della società “Società
10. S.a.s di Nominativo_2”, già “Società 10. Sas di Ricorrente_1”, per gli anni di imposta dal 2011 al 13.02.2014 , veniva redatto il relativo processo verbale (di seguito PVC), di cui una copia veniva notificata alla Società.
La verifica fiscale in oggetto era originata da una richiesta di approfondimenti fatta dalla Guardia di Finanza di Ivrea in merito ai rapporti commerciali intrattenuti dalla “Società 10 . Sas” con la società Società_4, quest'ultima appurato essere una società cartiera, creata al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti. Oltremodo, sempre la società “Società 10. Sas”, risultava essere già stata segnalata alla GdF di
LI nel 2012, anche dalla Guardia di Finanza di Rimini. Dalle fatture raccolte dai due reparti della Guardia di Finanza di Ivrea e Rimini, nel corso delle indagini espletate dai medesimi, la società “Società 10. Sas”, nell'anno di imposta 2011, risultava aver annotato fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di € 1.165.586,71 ed IVA pari ad € 243.049,09. A sua volta la società “Società 10. sas” risultava aver emesso fatture nell'anno 2011 nei confronti della società Società_5 SR (soggetto irrintracciabile ed evasore totale), per un totale di € 659.599,13. Tuttavia, dall'esame dei conti bancari accesi a nome della società “Società
&C. sas di Ricorrente_1” non erano emersi pagamenti. La Società “Società 10. S.a.s” risulta costituita nel 2010 nella forma di Società in accomandita semplice da parte dei Sig.ri Ricorrente_1, socio accomandatario e legale rappresentante, con quota del 90%, e dal marito di quest'ultima, Nominativo_1 , socio accomandante, con quota del 10%. La Sig.ra Ricorrente_1 è rimasta socio accomandatario e legale rappresentante della Società fino al 4.04.2012, data in cui ha ceduto le quote al Sig. Nominativo_2. Nonostante il codice attività dichiarato dalla “Società 10. di Ricorrente_1 S.a.s.” fosse “Servizi forniti da revisori contabili”, l'oggetto sociale della medesima, come riportato dalle informazioni presenti in CA di CI, andava dal noleggio/vendita di beni mobili registrati e di beni immobili, alla consulenza aziendale/amministrativa, alla revisione dei conti e tenuta della contabilità nonché alla sponsorizzazione di eventi sportivi. La Società, a partire dalla sua costituzione (2010), risulta aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed il pagamento delle relative imposte per tutte le annualità, ad eccezione del solo 2011. La stessa aveva omesso gli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette ed IVA per gli esercizi 2010, 2012 e 2013. L'unica dichiarazione presentata, quella per l'anno di imposta 2011, ove appariva firmatario della dichiarazione la
Sig.ra Ricorrente_1, recava quale reddito dichiarato l'importo di € 922,00, a fronte di un volume di affari di
€ 792.985,00, di un totale acquisti per € 1.158.924,00 ed un'imposta a credito segnalata dalla dichiarante di € 93.256,00.. Lo stesso Nominativo_2, inoltre, risultava essere stato detenuto in carcere a Genova dal 3.09.2012 all'8.03.2014. Quest'ultimo, quindi, in base a tutti gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, si rivelava essere un mero prestanome della società verificata. La Guardia di Finanza di LI, quindi, tenendo conto anche di quanto riscontrato dai colleghi di Rimini ed Ivrea, eseguiva la riconciliazione ed il riscontro dei relativi documenti fiscali segnalati. Il totale dei ricavi ammontava ad un imponibile di € 1.195.779,14 ed IVA per € 249.008,73 mentre nel quadro RG della dichiarazione 2011 risultavano dedotti componenti negativi di reddito pari ad € 1.137.604,00 che, sostanzialmente, annullavano i ricavi, facendo scaturire un reddito di impresa irrisorio pari ad € 922,00. L'importo di € 1.127.236,00, riferito a costi dedotti in assenza di documentazione ed in gran parte costituito da fatture per operazioni inesistenti, nonché IVA indebitamente detratta per il 2011, per un totale di € 234.866,78, venivano segnalati alla competente Agenzia delle Entrate per il relativo recupero. Dall'esame del conto intestato alla società “Società 10. sas di Ricorrente_1”, acceso in data 1.12.2011 ed estinto in data 17.4.2012, erano emersi numerosi assegni bancari emessi dalla medesima società a favore delle società Società 7, Società 9, entrambe con sede legale negli Stati Uniti d'America, nello Stato del Delaware, e Società_8 LTD, con sede legale nel Regno Unito, tutte riconducibili al Sig. Nominativo_1, ed utilizzate da quest'ultimo per trasferire in Svizzera i proventi di attività illecite derivanti dal sodalizio criminoso posto in essere attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Di detto conto, il Sig. Nominativo_2 dichiarava di non esserne a conoscenza e che lo stesso conto fosse da ricondursi esclusivamente alla Sig.ra Ricorrente_1, rappresentante pro tempore della società, e al Sig. Nominativo_1, amministratore di fatto della società. Infine, dall'esame del conto corrente bancario intestato alla società “Società 10. sas di Ricorrente_1”, sempre in relazione all'anno 2011, la G. di F. riscontrava importi (prelievi e versamenti) non giustificati per un totale di € 94.000,00 che venivano di conseguenza considerati quali ricavi non dichiarati. Alla luce di tutti gli elementi raccolti, la Guardia di
Finanza di LI, in sede di PVC, rilevava come la responsabilità fiscale e quella penale delle violazioni riscontrate in sede di verifica, dovessero essere attribuite alla Sig.ra Ricorrente_1 quale rappresentate legale nel 2011 della società “Società 10. sas”, al marito della predetta, Sig. Nominativo_1 quale socio accomandante, nonché a Nominativo_3 quale socio accomandatario e rappresentante legale della società in oggetto dal 4.4.2012. Inoltre, avendo riscontrato, in sede di verifica, fatti penalmente rilevanti ex art. 10
D.lgs. 74/00, gli stessi verificatori presentavano informativa alla competente Autorità Giudiziaria. Il PVC redatto veniva trasmesso alla Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di propria competenza. L'Ufficio
Controlli dell'Agenzia, condividendo i rilievi formulati dai verificatori, notificava alla società “Società 10. sas di Nominativo_2”, già “Società 10. di Sas di Ricorrente_1 & C.”, nonché ai sigg. Ricorrente_1, Nominativo_1
e Nominativo_2, l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016 relativo all'anno di imposta 2011, con il quale determinava, in capo alla società, un reddito di impresa di € 1.231.986,00 (rispetto a quello dichiarato di € 922,00) e recuperava una maggior IRAP pari ad € 48.047,00 ed una maggior IVA pari ad
€ 256.571,00. L'Agenzia delle Entrate procedeva infine a segnalare al competente Ufficio di Torino, per gli adempimenti di propria competenza, i sigg. Ricorrente_1 e Nominativo_1 ai fini dell'accertamento del reddito di partecipazione agli stessi imputabile ex art. 5 TUIR, a fronte del maggior reddito accertato in capo alla società. La competente DP II di Torino provvedeva quindi a notificare alla Sig.ra Ricorrente_1 l'accertamento n. Società_10, con il quale rettificava il reddito dichiarato dalla Sig.ra Ricorrente_1 pari ad € 0 ed accertava una maggior imposta ai fini IRPEF pari ad € 466.097,00, ai fini dell'Addizionale Comunale ad € 5.499,00 e Regionale ad € 19.027,00. Al Sig. Nominativo_1, la competente DP II di Torino notificava l'accertamento per i redditi di partecipazione 2011, n. Società_11.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (R.G.R. 4/2017)Ø In data 02.01.2017 la Sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso alla DP di LI avverso l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016 emesso nei confronti della società “Società 10. sas di Nominativo_2” già “Società 10. sas di Ricorrente_1”, relativo all'anno di imposta 2011, sollevando le seguenti eccezioni:
1. Nullità dell'atto per difetto di contraddittorio preventivo in violazione dell'art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 1
L.241/90 ed art. 12 c.7 L.212/00; 2. Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
3. Nullità dell'atto per difetto di contraddittorio preventivo e conseguente errore nella determinazione delle imposte armonizzate dovute;
4. Nullità dell'atto in relazione alla presunta responsabilità in solido della ricorrente delle somme chieste in pagamento, violazione degli artt. 2315 e 2990 c.c. La Sig.ra Ricorrente_1 presentava altresì ricorso avverso l'accertamento personale n. Società_10, scaturente da quello societario, direttamente alla CTP di Torino senza previa notifica all'Ufficio, in spregio all'art. 22 D.Lgs n. 546/92. Si costituiva in giudizio la DP di Torino rilevando, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica e quindi per violazione dell'art. 22 D.lgs. n. 546/92, chiedendo altresì la riunione del giudizio torinese con quello vercellese stante la connessione dei due procedimenti. La CTP di Torino disponeva la riunione del giudizio instaurato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento personale, emesso ai sensi dell'art. 5 TUIR con quello instaurato dalla stessa Contribuente innanzi la CTP di LI contro l'accertamento relativo alla Società per l'annualità 2011.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 42/01/19 DELLA CTP DIØ RC La CTP di LI, previa riunione dei giudizi instaurati dalla Sig.ra Ricorrente_1, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Contribuente avverso l'avviso di accertamento n. Società_10, stante la violazione dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/92, e confermava in toto la l'accertamento n. T7Z020101345/2016, emesso dalla DP di LI,
e dunque la legittimità dei recuperi effettuati per l'anno 2011 in capo alla Società e la responsabilità illimitata della Sig.ra Ricorrente_1, quale socia accomandataria e legale rappresentante della Società citata.
GIUDIZIO DI SECONDO GRADO R.G.A. 7/2020Ø A fronte dell'esito del giudizio di primo grado, la Sig.ra
Ricorrente_1 notificava in data 10/12/2019 appello avverso la sentenza della CTP di LI n. 42/1/19, contestandone la legittimità e chiedendo all'adita CTR Torino “in riforma della sentenza appellata: annullare l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016, IVA ed IRAP anno 2011”. Si costituiva in giudizio l'Ufficio rilevando come la Parte nulla avesse eccepito sulla parte della sentenza che dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 avverso l'accertamento personale emesso dalla DP II Torino, recupero che, pertanto, si rendeva definitivo ed inoppugnabile.
SENTENZA CTR PIEMONTE 497/03/2021Ø Con la sentenza n. 497/03/2021 la CTR del Piemonte disponeva la rimessione del giudizio al primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società “Società 10. sas di Nominativo_2”, già “Società 10. Sas di Ricorrente_1”, e dei soci Nominativo_2 e Nominativo_1
.
GIUDIZIO DI RIMESSIONE AL PRIMO GRADO R.G.R. 5/2022Ø Stante la rimessione disposta dalla
Commissione Regionale del Piemonte, con l'ordinanza depositata e notificata alle Parti in data 13.04.2022, la Prima Sezione della CTP di LI disponeva “l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei soci Nominativo_2 e Nominativo_1 fissando il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento da esperire a cura della parte più diligente, per la loro costituzione in giudizio”. Il termine perentorio per la chiamata in causa dei Sigg. Nominativo_2 e Nominativo_1 scadeva il giorno 12.06.2022 (domenica). In data 21/07/2022 la contribuente depositava una memoria presso la CTP di LI chiedendo l'assegnazione di un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata in causa al sig. Nominativo_1 ed alla Società nonché per la posizione del Sig. Nominativo_2. Con propria memoria l'Ufficio si opponeva a tale richiesta. dal momento che, così come risultava dagli atti in causa, la
Parte aveva atteso mercoledì 8 giugno 2022 per avere un certificato di residenza ove poter notificare gli atti di chiamata in causa nei confronti dei Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2. In data 8.06.2022, data riportata sui certificati rilasciati, il Comune di Milano aveva attestato la morte del Sig. Nominativo_2, avvenuta in data 2.05.2018. Nonostante l'attestazione di morte e dunque la conoscenza da parte della Ricorrente dell'evento prima dell'effettuazione della notifica, la Ricorrente aveva comunque notificato l'atto di chiamata in causa personalmente al Sig. Nominativo_2 e non agli eredi di quest'ultimo impersonalmente. Per quanto riguarda il Sig. Nominativo_1, la Parte dichiarava che “Il Sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1, nessuno poteva immaginarlo, sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo come si evince dal certificato che si deposita sub. Doc. d), si rende pertanto necessario un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata da rivolgere, questa volta al Sig. Nominativo_1, già Nominativo_1
, in modo da consentire all'ufficiale giudiziario di consegnare l'atto di chiamata”. L'Ufficio rilevava l'artificiosità di simili affermazioni dal momento che, così come indicato nello stesso documento richiamato dalla Ricorrente “doc. sub d.”, già prima di notificare l'atto di chiamata in causa del terzo (10.06.2022, ultimo giorno disponibile), la stessa Sig.ra Ricorrente_1 era certamente consapevole dell'avvenuta modifica del cognome. Nel certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano si leggeva infatti che il Certificato reca il nome di Nominativo_1 e non Nominativo_1 e che detto Certificato è stato rilasciato in data 8.06.2022 (e dunque prima della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo). Vieppiù l'Ufficio, a dimostrazione dell'assurdità delle affermazioni di Parte sul fatto che il Sig. Nominativo_1 avesse cambiato nominativo e che “nessuno poteva immaginarlo”, faceva rilevare in giudizio il fatto che la Sig.ra Ricorrente_1 era la moglie del Sig. Nominativo_1 (già Nominativo_1) Nominativo_1. Di certo il fatto che la moglie non sapesse della variazione del cognome del marito, di cui peraltro aveva indicato altresì il nuovo codice fiscale nell'ultima dichiarazione all'epoca disponibile, presentata nel 2021 per l'anno 2020, quale soggetto a proprio carico (!), aveva di certo dell'incredibile che lascia poco spazio alla possibilità di credere alle affermazioni della stessa. In data 02/09/2022, fuori dai termini ex lege previsti, la Sig.ra Ricorrente_1 presentava poi una nuova memoria chiedendo l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica dell'integrazione del contraddittorio e depositando documenti ove veniva indicato che il Sig. Nominativo_1 (già Nominativo_1) era detenuto in carcere a Verbania (a decorrere dall'11/01/2022, e dunque ben prima dell'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio).
Con la sentenza n. 68/01/2022 la CGT di LI, dato atto della tardività della memoria e della documentazione depositate dalla Parte in giudizio, rilevata la definitività e l'inoppugnabilità dell'avviso di accertamento personale della Sig.ra Telatin, emesso dalla DP II di Torino, ha confermato in toto l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016, condannando la Ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate nella misura di euro 10.513,30.
Con il presente ricorso in appello la signora Ricorrente_1 impugna l'indicata sentenza – non notificata – nel termine previsto dall'art. 1, comma 199, L. n. 197/2022, il quale, per le controversie definibili ai sensi di legge, dispone per la sospensione di 11 mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali che scadevano tra la data di entrata in vigore della Legge stessa e la data del 31 ottobre 2023, per i seguenti MOTIVI già oggetto dell'appello n. 7/2020 che vanno in parte ripresi:
I) PRELIMINARMENTE, NULLITÀ DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS 546/1992. Come esposto nella premessa in fatto, la sentenza oggetto del presente appello afferma quanto segue: “A seguito della notificazione, la ricorrente ha appreso che: - il sig. Nominativo_2 è deceduto e da indagini eseguite dalla stessa ricorrente, lo stesso risulta deceduto a RC (VC) il 02/05/2018 - Atto N. 311 parte II serie B - anno 2018 - Comune di RC (VC) – e cioè ben prima dell'ordine di integrazione del contraddittorio
(da questo punto di vista ci si rimette alla Commissione in ordine alle determinazioni del caso, ritenendo non necessario l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto deceduto, a maggior ragione se prima dell'ordine di integrazione); - il sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1 (e nessuno poteva immaginarlo), sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo;
- l'ufficiale giudiziario non ha potuto notificare l'atto di chiamata all'indirizzo della sede risultante dalla visura allegata e ciò presumibilmente per la morte del legale rappresentante, Nominativo_2 e per l'assenza di qualcuno che potesse ricevere l'atto”. In verità, la Corte di giustizia tributaria di LI non ha mai effettivamente proceduto all'integrazione del contraddittorio. Lo si rinviene dal fatto che la sentenza è stata emessa solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di LI e non anche delle altre parti nemmeno indicate quali parti contumaciali. Infatti, la Corte di primo grado ha dato solo atto delle circostanze sopra riportate. Sussiste pertanto un vizio di nullità di giudizio e della sentenza oggetto del presente appello. Preliminarmente, si chiede pertanto, visti gli artt. 14 e 59 D.Lgs 546/1992, voler dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza con ogni conseguenza di legge.
II) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NON AVERE IL PRIMO GIUDICE RILEVATO IL DIFETTO
DI MOTIVAZIONE DELL'AVVISO OPPOSTO QUALE CONSEGUENZA DEL RINVIO AD ATTI
PRESUPPOSTI NON CONOSCIUTI DALLA RICORRENTE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
DELLA RICORRENTE.
III) IN SUBORDINE, NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NON AVERE IL PRIMO GIUDICE
RILEVATO IL DIFETTO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO RELATIVAMENTE ALL'AVVISO OPPOSTO
E CONSEGUENTE ERRORE NELLA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE ARMONIZZATE DOVUTE –
VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA,
NONCHÉ DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. E DELL'ART. 1 L. 241/1990.
IV) NEL MERITO, NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER AVERE – IL PRIMO GIUDICE –
AFFERMATO LA RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DELLA RICORRENTE DELLE SOMME CHIESTE IN PAGAMENTO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2315 E 2290 C.C.
V) IN OGNI CASO, NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ERRATO GIUDIZIO SULLA PROVA – VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5/BIS, Nominativo_4. N. 546/92.
Controdeduce la Direzione Provinciale di LI
5. SULL'ASSERITA NULLITÀ PER MANCANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO (motivo n.
1 dell'appello) – INFONDATEZZA DELLA DOGLIANZA La doglianza di Parte è del tutto pretestuosa e come tale deve essere rigettata. In primis, in punto di integrazione del contraddittorio, questa difesa non può non evidenziare il comportamento tenuto dall'odierna Appellante. Con l'ordinanza depositata e notificata alle
Parti in data 13/04/2022, la Prima Sezione della CTP di LI aveva disposto “l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei soci Nominativo_2 e Nominativo_1 fissando il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento da esperire a cura della parte più diligente, per la loro costituzione in giudizio”. Il termine perentorio per la chiamata in causa dei Sigg. Nominativo_2 e Nominativo_1 scadeva il 12/06/2022 (domenica). La Parte, con la memoria depositata in data 21/07/2022, chiedeva che Le venisse assegnato un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata in causa al sig. Nominativo_1 ed alla Società nonché per la posizione del Sig. Nominativo_2, nonostante l'attestazione di morte e dunque la conoscenza da parte della Ricorrente dell'evento prima dell'effettuazione della notifica, la Ricorrente ha comunque notificato l'atto di chiamata in causa personalmente al Sig. Nominativo_2 e non agli eredi di quest'ultimo impersonalmente. Essendo deceduto, era ovvio che la notifica non sarebbe andata a buon fine. Per quanto riguarda invece la posizione del Sig. Nominativo_1, la Parte, con affermazioni del tutto assurde, aveva sostenuto in sede di memoria, a pagina 2, che “l Sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1 (e nessuno poteva immaginarlo), sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo come si evince dal certificato che si deposita sub. Doc. d (si rende pertanto necessario un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata da rivolgere, questa volta al Sig.
Nominativo_1 , già Nominativo_1 , in modo da consentire all'ufficiale giudiziario di consegnare l'atto di chiamata)”. Il fatto che la Parte affermasse di non aver avuto la possibilità di conoscere prima dell'avvenuta notifica la modifica del cognome del Sig. Nominativo_1 oltre che manifestatamente smentita dai fatti di causa, ha di certo dell'incredibile, per due ordini di motivi. In primo luogo, così come indicato nello stesso documento richiamato dalla Ricorrente in sede di memoria “doc. sub d.”, si evidenzia come già prima di notificare l'atto di chiamata in causa del terzo (10/06/2022, ultimo giorno disponibile), la stessa Sig.ra
Ricorrente_1 fosse certamente consapevole dell'avvenuta modifica di cognome. Nel certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano si legge infatti che il Certificato reca il nome di Nominativo_1 e non Nominativo_1 e che detto Certificato è stato rilasciato in data 08/06/2022 (e dunque prima della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo). Ma se ciò non bastasse, e se dunque non fosse sufficiente a smentire le affermazioni di Parte sulla scoperta “casuale” della modifica del cognome del chiamato in causa e del fatto che, per usare le parole della stessa Ricorrente “nessuno poteva immaginarlo”, si dà atto che in questo giudizio la Ricorrente è la Sig.ra Ricorrente_1, moglie del Sig. Nominativo_1 (già Nominativo_1) Nominativo_1. Di certo il fatto che la moglie non sapesse della variazione del cognome del marito, di cui ha peraltro indicato altresì il nuovo codice fiscale nell'ultima dichiarazione all'epoca disponibile (relativa all'anno 2020, presentata nel
2021) quale soggetto a proprio carico (!), ha di certo dell'incredibile che lascia poco spazio alla possibilità di credere alle affermazioni della stessa. Da ultimo, per quanto riguarda la chiamata in causa della Società va stigmatizzato anche il comportamento tenuto in relazione a quest'ultima da parte dell'odierna Appellante.
Infatti, come detto, la Sig.ra Ricorrente_1, già in epoca antecedente alla consegna all'Ufficiale giudiziario dell'atto di chiamata in causa della Società era a conoscenza del fatto che il socio Accomandatario della stessa, Sig.
Nominativo_2, fosse mancato. Tuttavia, nonostante ciò, e nonostante anche la stessa Visura della CA di CI non apportasse modifiche, ha effettuato la chiamata in causa in persona del legale rappresentante che risultava essere ancora il Sig. Nominativo_2. l contrario la stessa, stante la non conoscenza del nuovo rappresentante legale, e trattandosi di società di persone, non trovando presso la sede un soggetto legittimato a ricevere l'atto o stante l'impossibilità di trovare il legale rappresentante presso la sua residenza, dimora o domicilio, avrebbe dovuto effettuare la notifica con le forme previste per il destinatario irreperibile ex art. 143 c.p.c., adempimento che, al contrario, non è mai stato posto in essere dalla Contribuente. Alla luce di ciò risulta evidente come il procedimento di notificazione degli tti di chiamata in causa dei terzi non si sia perfezionato per causa imputabile alla richiedente, la quale ne subisce le conseguenze negative stante l'irrimediabilità del termine. Infatti, la Parte risulta aver posto in atti un comportamento apparentemente corretto per dimostrare di aver provveduto alla chiamata nei termini indicati dalla CTP, ma nella sostanza, per comportamento imputabile esclusivamente alla stessa Contribuente, non ha provveduto alla chiamata di nessuno! Infatti, pur conoscendo in anticipo, sia l'avvenuta modifica del cognome del Sig. Nominativo_1, che la morte del Sig. Nominativo_2 e la conseguente impossibilità di notificare alla società in persona del legale rappresentante, deceduto, la stessa ha proceduto come se nulla fosse, ponendo nel nulla, coscientemente, le notifiche così effettuate per poi richiedere un rinvio - ingiustificato - del termine. Ed ancora. Controparte, fuori dai termini di legge stabiliti per il deposito della memoria, depositava in data 2 settembre 2022 apposita memoria ove chiedeva che venisse assegnato un nuovo termine per la notifica della chiamata in causa del
Sig. Nominativo_1, già Nominativo_1, nuovo termine per la notifica alla Società e nuovo termine per la notifica agli eredi del Sig. Nominativo_2. L'Ufficio, così come da atto la sentenza oggetto del presente appello, si è opposta alla richiesta nonché alla produzione avvenuta della notifica al Sig. Nominativo_1 presso la Casa Circondariale perché fuori termini di legge e tardiva rispetto il termine imposto dalla Corte di primo grado con propria ordinanza.
Per completezza si dà atto che alcuna documentazione è mai stata prodotta per la chiamata in causa né nei confronti della Società né degli eredi del Sig. Nominativo_2, ad ulteriore conferma che Parte appellante non abbia ottemperato all'obbligo impartito dai Giudici di LI. Tenuto conto dei fatti e degli elementi addotti,
è evidente come nel caso di specie vi è chi non veda come la Parte, con il comportamento coscientemente tenuto e esclusivamente ascrivibile alla stessa, non abbia ottemperato all'ordine impartito dalla CTP di
LI e dunque, nei fatti, non abbia adempiuto a quanto statuito dai Giudici di primo grado, determinando così un'ipotesi di estinzione del giudizio e su cui si chiede a codesta Corte di valutare la sussistenza dei relativi presupposti ed assumere i conseguenti provvedimenti. Alla luce di quanto evidenziato risulta quindi ictu oculi la pretestuosità dell'eccezione sollevata dalla Parte così come dell'affermazione fatta in appello ove viene contestato alla Corte di primo grado il fatto di non aver integrato il contraddittorio quando invece era la stessa tenuta a farlo per il proprio interesse, pena l'estinzione del giudizio. *** Da ultimo, così come appurato dalla Corte di primo grado, e passato in giudicato, si dà atto che gli accertamenti personali notificati a tutti i soci siano definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione è opportuno riportare gran parte della sentenza appellata: “ La Società “Società 10. S.a. s” risulta costituita nel 2010 nella forma di Società in accomandita semplice da parte dei soci Ricorrente_1, socio accomandatario e legale rappresentante, con quota del 90%, e dal marito di quest'ultima,
Nominativo_1, socio accomandante, con quota del 10%. La Sig.ra Ricorrente_1 è stata socio accomandatario e legale rappresentante della Società fino al 4.04.2012, data in cui ha ceduto le quote al Sig. Nominativo_2. L'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di LI, condividendo i rilievi formulati dai verificatori, notificava alla società “Società 10. sas di Nominativo_2”, già “Società 10. di Sas di Ricorrente_1
& C.”, nonché ai sigg. Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016 relativo all'anno di imposta 2011, la competente D.P. II di Torino provvedeva quindi a notificare alla Sig.ra Ricorrente_1 l'accertamento n. Società_10, con il quale rettificava il reddito dichiarato nell'anno 2011 pari ad € 0 ed accertava una maggior imposta ai fini IRPEF pari ad € 466.097,00, ai fini dell'Addizionale Comunale ad € 5.499,00 e Regionale ad € 19.027,00. Al Sig. Nominativo_1, la competente D.P. II di Torino notificava l'accertamento n. Società_11 per i redditi di partecipazione anno d'imposta 2011. Il sig. Nominativo_1 ed il sig. Nominativo_2 rimanevano inerti, non presentando nessuna impugnazione avverso gli stessi, rendendoli così definitivi. La Sig.ra Ricorrente_1, in data 2.01.2017, a differenza dei Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, decideva di agire in giudizio proponendo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016 emesso dalla D.P. di LI nei confronti della società “Società 10. sas di Nominativo_2” già “Società 10. sas di Ricorrente_1”, relativo all'anno di imposta 2011.
In pendenza del giudizio instaurato presso la CTP di LI, la Sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso altresì avverso l'accertamento personale n. Società_10, scaturente da quello societario, direttamente alla CTP di Torino senza previa notifica all'Ufficio. La CTP di Torino disponeva la riunione del giudizio instaurato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento personale, emesso ai sensi dell'art. 5 TUIR con quello instaurato dalla stessa Contribuente innanzi la CTP di LI contro l'accertamento relativo alla Società per l'annualità 2011 in cui la stessa era accomandataria e legale rappresentante. La CTP di LI, previa riunione dei giudizi instaurati dalla Sig.ra Ricorrente_1, con la sentenza n. 42/01/19, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Contribuente avverso l'avviso di accertamento n. Società_10, stante la violazione dell'art. 22 del D. Lgs n. 546/92, e confermava in toto la l'accertamento n. T7Z020101345/2016, emesso dalla D.P. di LI, e dunque la legittimità dei recuperi effettuati per l'anno 2011 in capo alla Società. Stante l'esito sfavorevole del primo grado, la Sig.ra Ricorrente_1 proponeva appello innanzi la CTR Torino che, rilevata un'ipotesi di litisconsorzio necessario, disponeva la rimessione della presente vertenza in primo grado al fine di integrare il contraddittorio anche con i Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, sebbene questi avessero deciso volontariamente di rimanere inerti”.
Con memoria illustrativa l'odierna ricorrente ha provveduto nei termini assegnati a notificare a mezzo ufficiale giudiziario l'atto di chiamata nei confronti dei sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_3, nonché della Società_2 sas di Nominativo_2 alla sede legale risultante dalla CA di CI (non si è provveduto a notificare a mezzo pec l'atto di chiamata poiché la società non dispone di una casella di posta elettronica certificata;
A seguito della notificazione, la ricorrente ha appreso che: - il sig. Nominativo_2 è deceduto e da indagini eseguite dalla stessa ricorrente, lo stesso risulta deceduto a RC (VC) il 02/05/2018 - Atto
N. 311 parte II serie B - anno 2018 - Comune di RC (VC) – e cioè ben prima dell'ordine di integrazione del contraddittorio (da questo punto di vista ci si rimette alla Commissione in ordine alle determinazioni del caso, ritenendo non necessario l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto deceduto, a maggior ragione se prima dell'ordine di integrazione); - il sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1 (e nessuno poteva immaginarlo), sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo;
- l'ufficiale giudiziario non ha potuto notificare l'atto di chiamata all'indirizzo della sede risultante dalla visura allegata e ciò presumibilmente per la morte del legale rappresentante,
Nominativo_2 e per l'assenza di qualcuno che potesse ricevere l'atto. In sede d'udienza parte ricorrente ha depositato i documenti originali relativi alle varie procedure notificatorie. Parte resistente si oppone sia a quanto esposto nelle memorie illustrative sia al conseguente deposito documentale atteso il mancato rispetto dei termini previsti per il deposito delle memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito al deposito delle memorie illustrative ed al conseguente deposito in udienza della documentazione originale allegata in copia alle suddette memorie, si rileva come l'art. 32 D.
Lgs. 546/1992 preveda che il deposito di memorie illustrative con le copie per le altre parti possa avvenire fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione. Nella fattispecie di che trattasi il deposito è avvenuto in data 02-09-2022 mentre l'udienza era fissata per il giorno 13-09-2022. Tra le due date vi sono 9 giorni liberi con evidente mancato rispetto del termine previsto dall'articolo in premessa citato. Tale termine risulta perentorio in quanto il fine è quello di realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice, nonché tutelare il diritto di difesa della controparte attraverso lo svolgimento orale di eventuali repliche in udienza (se questa è pubblica). Per quanto concerne l'accertamento personale emesso nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1, quest'ultima ha depositato ricorso avverso l'avviso n. Società_10, senza provvedere alla preventiva notifica all'Ufficio. Il ricorso, a seguito della riunione dei giudizi innanzi la
CTP di LI, è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 22 D.lgs. n. 546/92. Sul punto la Parte in sede di appello non ha mosso alcuna contestazione, talché la statuizione di inammissibilità è passata in giudicato. Ed anzi, a conferma della definitività della sentenza sul punto, si evidenzia come la stessa Sig.ra
Ricorrente_1, nella memoria presentata presso la CTR Piemonte nel precedente grado di appello, abbia ivi confermato di aver prestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. Società_10, a mezzo del quale il reddito di partecipazione dichiarato dalla Contribuente pari ad € 830,00 è stato rettificato in € 1.108.787,00 e sulla base del quale sono state calcolate le maggiori imposte dovute dalla medesima. Il predetto accertamento n. Società_10 è dunque definitivo ed inoppugnabile. Di conseguenza, nel presente giudizio, si prosegue solo in merito al contenzioso avente ad oggetto l'accertamento n.
T7Z020101345/2016 emesso dalla D.P. di LI nei confronti della Società “Società 10. S. a.s” per la soluzione del quale il Collegio si riporta a quanto esposto nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di
LI – Sezione 1 n. 42/19 del 18 marzo 2019 che, ad ogni buon fine, si riproduce qui di seguito…”.
Con il primo motivo di appello la appellante Ricorrente_1 chiede accertarsi la violazione del litisconsorzio necessario tra la parte ricorrente TALATIN, la società Società 10. S.a.s di Nominativo_2, e il socio accomandante Nominativo_1, ritiene l'appellante che la Corte di giustizia tributaria di LI non ha mai effettivamente proceduto all'integrazione del contraddittorio.
L'Ufficio eccepisce che nel primo grado in sede di rinnovazione del processo a seguito della sentenza della
CTR Piemonte di rimessione per violazione del litisconsorzio e conseguente integrazione del contraddittorio, il giudice di primo grado ha omesso di rilevare la decadenza in cui è incorsa la parte ricorrente per non aver rispettato il termine posto da giudice per l'integrazione del contraddittorio il che comporta la estinzione del processo come dispone l'art. 45 Nominativo_4 546/1992.
Parte appellante ha provveduto a depositare anche in questo grado di giudizio la documentazione che è stata dichiarata inutilizzabile dal giudice di primo grado e pertanto è documentalmente provato ciò che la sentenza ha riportato in fatto sulle modalità di notificazione. Pacifica l'assenza di una esplicita pronuncia del giudice sulla integrazione del contraddittorio, il giudice si è limitato a dichiarare la inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla appellante (relazioni negative di notificazione).
L'Ufficio nella sua eccezione invero non si limita a indicare il mancato rispetto del termine di deposito, ma stigmatizza, come già fatto nel primo grado, anche il contenuto delle memorie illustrative e il comportamento dell'appellante che ritiene “non abbia ottemperato all'ordine impartito dalla CTP di LI e dunque, nei fatti, non abbia adempiuto a quanto statuito dai Giudici di primo grado, determinando così un'ipotesi di estinzione del giudizio e su cui si chiede a codesta Corte di valutare la sussistenza dei relativi presupposti ed assumere i conseguenti provvedimenti”.
E' da accogliersi la eccezione dell'Ufficio. Entrambe le parti concordano sulla omessa pronuncia sulla integrazione del contraddittorio. La Corte di primo grado con ordinanza del 13.4.2022 aveva disposto
“l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei soci Nominativo_2 e Nominativo_1
fissando il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento da esperire a cura della parte più diligente, per la loro costituzione in giudizio”. Il termine perentorio per la chiamata in causa dei Sigg. Nominativo_2 e Nominativo_1 scadeva il 12/06/2022 (domenica). Parte ricorrente, con la memoria depositata in data 21/07/2022, chiedeva che Le venisse assegnato un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata in causa al sig. Nominativo_1 ed alla Società nonché per la posizione del Sig. Nominativo_2, evidenziando che “Nominativo_2 risultava deceduto dal 2.5.2018, come da certificato in data 8.06.2022 del Comune di Milano;
Il Sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1, nessuno poteva immaginarlo, sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo come si evince dal certificato in data 8.6.2022 che si deposita sub. Doc. d), si rende pertanto necessario un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata da rivolgere, questa volta al Sig. Nominativo_1, già Nominativo_1, in modo da consentire all'ufficiale giudiziario di consegnare l'atto di chiamata”.
L'Ufficio con memoria evidenziava che “il procedimento di notificazione degli atti di chiamata in causa dei terzi non si sia perfezionato per causa imputabile alla richiedente, la quale ne subisce le conseguenze negative stante l'irrimediabilità del termine”.
Veniva fissata udienza per il 12.9.2022.
Con memoria del 2.9.2022 parte appellante nel comunicare la detenzione del signor Nominativo_1/ Nominativo_1 chiedeva l'assegnazione di nuovo termine. Dal certificato di detenzione risulta arresto del 8.6.2021.
Ora, risulta pacifico che il termine di scadenza del 12.6.2022 non è mai stato prorogato dalla
Commissione di primo grado, che non ha provveduto sulle istanze del 21.7.2022 e del 12.9.2022.
La affermata impossibilità di notificare un atto di chiamata del terzo non sussiste, la notificazione alla società poteva comunque effettuarsi con il rito degli irreperibili, la notificazione al socio deceduto poteva disporsi nei 60 giorni a disposizione, attivandosi in tempo utile, agli eredi impersonalmente, la notificazione al socio accomandante poi non presentava alcuna difficoltà, il signor Nominativo_1, coniuge della ricorrente, risulta essere stato arrestato il 8.6.2021 e la detenzione perdurava al momento delle notifiche e pare assai improbabile che la circostanza non fosse nota al coniuge , nessuna rilevanza ha il cambiamento di cognome risultando circostanza già nota all'appellante, come attesta l'Ufficio avendo la contribuente utilizzato tale nuovo cognome per la dichiarazione dei redditi del 2021. In definitiva la ricorrente risulta aver posto in atto un comportamento solo apparentemente corretto per dimostrare di aver provveduto alla chiamata nei termini indicati dalla CTP, ma nella sostanza, per comportamento imputabile esclusivamente alla stessa
Contribuente, non ha provveduto alla chiamata di nessuno!
Il mancato adempimento alla chiamata del terzo per integrazione del contraddittorio comporta, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del processo.
La soccombenza comporta condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 10.000
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna parte appellante alle spese liquidate in euro 10.000
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 391/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RC sez. 1
e pubblicata il 21/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z020101345/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Z020101345/2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 697/2025 depositato il
19/11/2025 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in accoglimento del presente ricorso in appello, in riforma della sentenza appellata: I- Preliminarmente, dichiarare la nullità del giudizio n. 5/2022 R.G. e della sentenza n. 68/2022 oggetto del presente appello per la mancata integrazione del contraddittorio;
II- In ogni caso, annullare l'avviso di accertamento n.
T7Z020101345/2016, IVA ed IRAP anno 2011 e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate competente alla restituzione delle somme che l'appellante si vedesse costretta a versare nelle more del presente giudizio e delle somme già versate nel corso del giudizio di primo grado, con condanna dell'Agenzia delle Entrate competente alla rifusione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 15 d.lgs.
n. 546 del 1992.
Conclusioni parte appellata Direzione Provinciale di LI
il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza oggetto di impugnazione, con condanna di Controparte alla refusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al termine della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di LI nei confronti della società “Società
10. S.a.s di Nominativo_2”, già “Società 10. Sas di Ricorrente_1”, per gli anni di imposta dal 2011 al 13.02.2014 , veniva redatto il relativo processo verbale (di seguito PVC), di cui una copia veniva notificata alla Società.
La verifica fiscale in oggetto era originata da una richiesta di approfondimenti fatta dalla Guardia di Finanza di Ivrea in merito ai rapporti commerciali intrattenuti dalla “Società 10 . Sas” con la società Società_4, quest'ultima appurato essere una società cartiera, creata al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti. Oltremodo, sempre la società “Società 10. Sas”, risultava essere già stata segnalata alla GdF di
LI nel 2012, anche dalla Guardia di Finanza di Rimini. Dalle fatture raccolte dai due reparti della Guardia di Finanza di Ivrea e Rimini, nel corso delle indagini espletate dai medesimi, la società “Società 10. Sas”, nell'anno di imposta 2011, risultava aver annotato fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di € 1.165.586,71 ed IVA pari ad € 243.049,09. A sua volta la società “Società 10. sas” risultava aver emesso fatture nell'anno 2011 nei confronti della società Società_5 SR (soggetto irrintracciabile ed evasore totale), per un totale di € 659.599,13. Tuttavia, dall'esame dei conti bancari accesi a nome della società “Società
&C. sas di Ricorrente_1” non erano emersi pagamenti. La Società “Società 10. S.a.s” risulta costituita nel 2010 nella forma di Società in accomandita semplice da parte dei Sig.ri Ricorrente_1, socio accomandatario e legale rappresentante, con quota del 90%, e dal marito di quest'ultima, Nominativo_1 , socio accomandante, con quota del 10%. La Sig.ra Ricorrente_1 è rimasta socio accomandatario e legale rappresentante della Società fino al 4.04.2012, data in cui ha ceduto le quote al Sig. Nominativo_2. Nonostante il codice attività dichiarato dalla “Società 10. di Ricorrente_1 S.a.s.” fosse “Servizi forniti da revisori contabili”, l'oggetto sociale della medesima, come riportato dalle informazioni presenti in CA di CI, andava dal noleggio/vendita di beni mobili registrati e di beni immobili, alla consulenza aziendale/amministrativa, alla revisione dei conti e tenuta della contabilità nonché alla sponsorizzazione di eventi sportivi. La Società, a partire dalla sua costituzione (2010), risulta aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed il pagamento delle relative imposte per tutte le annualità, ad eccezione del solo 2011. La stessa aveva omesso gli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette ed IVA per gli esercizi 2010, 2012 e 2013. L'unica dichiarazione presentata, quella per l'anno di imposta 2011, ove appariva firmatario della dichiarazione la
Sig.ra Ricorrente_1, recava quale reddito dichiarato l'importo di € 922,00, a fronte di un volume di affari di
€ 792.985,00, di un totale acquisti per € 1.158.924,00 ed un'imposta a credito segnalata dalla dichiarante di € 93.256,00.. Lo stesso Nominativo_2, inoltre, risultava essere stato detenuto in carcere a Genova dal 3.09.2012 all'8.03.2014. Quest'ultimo, quindi, in base a tutti gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, si rivelava essere un mero prestanome della società verificata. La Guardia di Finanza di LI, quindi, tenendo conto anche di quanto riscontrato dai colleghi di Rimini ed Ivrea, eseguiva la riconciliazione ed il riscontro dei relativi documenti fiscali segnalati. Il totale dei ricavi ammontava ad un imponibile di € 1.195.779,14 ed IVA per € 249.008,73 mentre nel quadro RG della dichiarazione 2011 risultavano dedotti componenti negativi di reddito pari ad € 1.137.604,00 che, sostanzialmente, annullavano i ricavi, facendo scaturire un reddito di impresa irrisorio pari ad € 922,00. L'importo di € 1.127.236,00, riferito a costi dedotti in assenza di documentazione ed in gran parte costituito da fatture per operazioni inesistenti, nonché IVA indebitamente detratta per il 2011, per un totale di € 234.866,78, venivano segnalati alla competente Agenzia delle Entrate per il relativo recupero. Dall'esame del conto intestato alla società “Società 10. sas di Ricorrente_1”, acceso in data 1.12.2011 ed estinto in data 17.4.2012, erano emersi numerosi assegni bancari emessi dalla medesima società a favore delle società Società 7, Società 9, entrambe con sede legale negli Stati Uniti d'America, nello Stato del Delaware, e Società_8 LTD, con sede legale nel Regno Unito, tutte riconducibili al Sig. Nominativo_1, ed utilizzate da quest'ultimo per trasferire in Svizzera i proventi di attività illecite derivanti dal sodalizio criminoso posto in essere attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Di detto conto, il Sig. Nominativo_2 dichiarava di non esserne a conoscenza e che lo stesso conto fosse da ricondursi esclusivamente alla Sig.ra Ricorrente_1, rappresentante pro tempore della società, e al Sig. Nominativo_1, amministratore di fatto della società. Infine, dall'esame del conto corrente bancario intestato alla società “Società 10. sas di Ricorrente_1”, sempre in relazione all'anno 2011, la G. di F. riscontrava importi (prelievi e versamenti) non giustificati per un totale di € 94.000,00 che venivano di conseguenza considerati quali ricavi non dichiarati. Alla luce di tutti gli elementi raccolti, la Guardia di
Finanza di LI, in sede di PVC, rilevava come la responsabilità fiscale e quella penale delle violazioni riscontrate in sede di verifica, dovessero essere attribuite alla Sig.ra Ricorrente_1 quale rappresentate legale nel 2011 della società “Società 10. sas”, al marito della predetta, Sig. Nominativo_1 quale socio accomandante, nonché a Nominativo_3 quale socio accomandatario e rappresentante legale della società in oggetto dal 4.4.2012. Inoltre, avendo riscontrato, in sede di verifica, fatti penalmente rilevanti ex art. 10
D.lgs. 74/00, gli stessi verificatori presentavano informativa alla competente Autorità Giudiziaria. Il PVC redatto veniva trasmesso alla Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di propria competenza. L'Ufficio
Controlli dell'Agenzia, condividendo i rilievi formulati dai verificatori, notificava alla società “Società 10. sas di Nominativo_2”, già “Società 10. di Sas di Ricorrente_1 & C.”, nonché ai sigg. Ricorrente_1, Nominativo_1
e Nominativo_2, l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016 relativo all'anno di imposta 2011, con il quale determinava, in capo alla società, un reddito di impresa di € 1.231.986,00 (rispetto a quello dichiarato di € 922,00) e recuperava una maggior IRAP pari ad € 48.047,00 ed una maggior IVA pari ad
€ 256.571,00. L'Agenzia delle Entrate procedeva infine a segnalare al competente Ufficio di Torino, per gli adempimenti di propria competenza, i sigg. Ricorrente_1 e Nominativo_1 ai fini dell'accertamento del reddito di partecipazione agli stessi imputabile ex art. 5 TUIR, a fronte del maggior reddito accertato in capo alla società. La competente DP II di Torino provvedeva quindi a notificare alla Sig.ra Ricorrente_1 l'accertamento n. Società_10, con il quale rettificava il reddito dichiarato dalla Sig.ra Ricorrente_1 pari ad € 0 ed accertava una maggior imposta ai fini IRPEF pari ad € 466.097,00, ai fini dell'Addizionale Comunale ad € 5.499,00 e Regionale ad € 19.027,00. Al Sig. Nominativo_1, la competente DP II di Torino notificava l'accertamento per i redditi di partecipazione 2011, n. Società_11.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO (R.G.R. 4/2017)Ø In data 02.01.2017 la Sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso alla DP di LI avverso l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016 emesso nei confronti della società “Società 10. sas di Nominativo_2” già “Società 10. sas di Ricorrente_1”, relativo all'anno di imposta 2011, sollevando le seguenti eccezioni:
1. Nullità dell'atto per difetto di contraddittorio preventivo in violazione dell'art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché degli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 1
L.241/90 ed art. 12 c.7 L.212/00; 2. Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
3. Nullità dell'atto per difetto di contraddittorio preventivo e conseguente errore nella determinazione delle imposte armonizzate dovute;
4. Nullità dell'atto in relazione alla presunta responsabilità in solido della ricorrente delle somme chieste in pagamento, violazione degli artt. 2315 e 2990 c.c. La Sig.ra Ricorrente_1 presentava altresì ricorso avverso l'accertamento personale n. Società_10, scaturente da quello societario, direttamente alla CTP di Torino senza previa notifica all'Ufficio, in spregio all'art. 22 D.Lgs n. 546/92. Si costituiva in giudizio la DP di Torino rilevando, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica e quindi per violazione dell'art. 22 D.lgs. n. 546/92, chiedendo altresì la riunione del giudizio torinese con quello vercellese stante la connessione dei due procedimenti. La CTP di Torino disponeva la riunione del giudizio instaurato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento personale, emesso ai sensi dell'art. 5 TUIR con quello instaurato dalla stessa Contribuente innanzi la CTP di LI contro l'accertamento relativo alla Società per l'annualità 2011.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO N. 42/01/19 DELLA CTP DIØ RC La CTP di LI, previa riunione dei giudizi instaurati dalla Sig.ra Ricorrente_1, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Contribuente avverso l'avviso di accertamento n. Società_10, stante la violazione dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/92, e confermava in toto la l'accertamento n. T7Z020101345/2016, emesso dalla DP di LI,
e dunque la legittimità dei recuperi effettuati per l'anno 2011 in capo alla Società e la responsabilità illimitata della Sig.ra Ricorrente_1, quale socia accomandataria e legale rappresentante della Società citata.
GIUDIZIO DI SECONDO GRADO R.G.A. 7/2020Ø A fronte dell'esito del giudizio di primo grado, la Sig.ra
Ricorrente_1 notificava in data 10/12/2019 appello avverso la sentenza della CTP di LI n. 42/1/19, contestandone la legittimità e chiedendo all'adita CTR Torino “in riforma della sentenza appellata: annullare l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016, IVA ed IRAP anno 2011”. Si costituiva in giudizio l'Ufficio rilevando come la Parte nulla avesse eccepito sulla parte della sentenza che dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1 avverso l'accertamento personale emesso dalla DP II Torino, recupero che, pertanto, si rendeva definitivo ed inoppugnabile.
SENTENZA CTR PIEMONTE 497/03/2021Ø Con la sentenza n. 497/03/2021 la CTR del Piemonte disponeva la rimessione del giudizio al primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società “Società 10. sas di Nominativo_2”, già “Società 10. Sas di Ricorrente_1”, e dei soci Nominativo_2 e Nominativo_1
.
GIUDIZIO DI RIMESSIONE AL PRIMO GRADO R.G.R. 5/2022Ø Stante la rimessione disposta dalla
Commissione Regionale del Piemonte, con l'ordinanza depositata e notificata alle Parti in data 13.04.2022, la Prima Sezione della CTP di LI disponeva “l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei soci Nominativo_2 e Nominativo_1 fissando il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento da esperire a cura della parte più diligente, per la loro costituzione in giudizio”. Il termine perentorio per la chiamata in causa dei Sigg. Nominativo_2 e Nominativo_1 scadeva il giorno 12.06.2022 (domenica). In data 21/07/2022 la contribuente depositava una memoria presso la CTP di LI chiedendo l'assegnazione di un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata in causa al sig. Nominativo_1 ed alla Società nonché per la posizione del Sig. Nominativo_2. Con propria memoria l'Ufficio si opponeva a tale richiesta. dal momento che, così come risultava dagli atti in causa, la
Parte aveva atteso mercoledì 8 giugno 2022 per avere un certificato di residenza ove poter notificare gli atti di chiamata in causa nei confronti dei Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2. In data 8.06.2022, data riportata sui certificati rilasciati, il Comune di Milano aveva attestato la morte del Sig. Nominativo_2, avvenuta in data 2.05.2018. Nonostante l'attestazione di morte e dunque la conoscenza da parte della Ricorrente dell'evento prima dell'effettuazione della notifica, la Ricorrente aveva comunque notificato l'atto di chiamata in causa personalmente al Sig. Nominativo_2 e non agli eredi di quest'ultimo impersonalmente. Per quanto riguarda il Sig. Nominativo_1, la Parte dichiarava che “Il Sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1, nessuno poteva immaginarlo, sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo come si evince dal certificato che si deposita sub. Doc. d), si rende pertanto necessario un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata da rivolgere, questa volta al Sig. Nominativo_1, già Nominativo_1
, in modo da consentire all'ufficiale giudiziario di consegnare l'atto di chiamata”. L'Ufficio rilevava l'artificiosità di simili affermazioni dal momento che, così come indicato nello stesso documento richiamato dalla Ricorrente “doc. sub d.”, già prima di notificare l'atto di chiamata in causa del terzo (10.06.2022, ultimo giorno disponibile), la stessa Sig.ra Ricorrente_1 era certamente consapevole dell'avvenuta modifica del cognome. Nel certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano si leggeva infatti che il Certificato reca il nome di Nominativo_1 e non Nominativo_1 e che detto Certificato è stato rilasciato in data 8.06.2022 (e dunque prima della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo). Vieppiù l'Ufficio, a dimostrazione dell'assurdità delle affermazioni di Parte sul fatto che il Sig. Nominativo_1 avesse cambiato nominativo e che “nessuno poteva immaginarlo”, faceva rilevare in giudizio il fatto che la Sig.ra Ricorrente_1 era la moglie del Sig. Nominativo_1 (già Nominativo_1) Nominativo_1. Di certo il fatto che la moglie non sapesse della variazione del cognome del marito, di cui peraltro aveva indicato altresì il nuovo codice fiscale nell'ultima dichiarazione all'epoca disponibile, presentata nel 2021 per l'anno 2020, quale soggetto a proprio carico (!), aveva di certo dell'incredibile che lascia poco spazio alla possibilità di credere alle affermazioni della stessa. In data 02/09/2022, fuori dai termini ex lege previsti, la Sig.ra Ricorrente_1 presentava poi una nuova memoria chiedendo l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica dell'integrazione del contraddittorio e depositando documenti ove veniva indicato che il Sig. Nominativo_1 (già Nominativo_1) era detenuto in carcere a Verbania (a decorrere dall'11/01/2022, e dunque ben prima dell'ordinanza che disponeva l'integrazione del contraddittorio).
Con la sentenza n. 68/01/2022 la CGT di LI, dato atto della tardività della memoria e della documentazione depositate dalla Parte in giudizio, rilevata la definitività e l'inoppugnabilità dell'avviso di accertamento personale della Sig.ra Telatin, emesso dalla DP II di Torino, ha confermato in toto l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016, condannando la Ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate nella misura di euro 10.513,30.
Con il presente ricorso in appello la signora Ricorrente_1 impugna l'indicata sentenza – non notificata – nel termine previsto dall'art. 1, comma 199, L. n. 197/2022, il quale, per le controversie definibili ai sensi di legge, dispone per la sospensione di 11 mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali che scadevano tra la data di entrata in vigore della Legge stessa e la data del 31 ottobre 2023, per i seguenti MOTIVI già oggetto dell'appello n. 7/2020 che vanno in parte ripresi:
I) PRELIMINARMENTE, NULLITÀ DEL GIUDIZIO E DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS 546/1992. Come esposto nella premessa in fatto, la sentenza oggetto del presente appello afferma quanto segue: “A seguito della notificazione, la ricorrente ha appreso che: - il sig. Nominativo_2 è deceduto e da indagini eseguite dalla stessa ricorrente, lo stesso risulta deceduto a RC (VC) il 02/05/2018 - Atto N. 311 parte II serie B - anno 2018 - Comune di RC (VC) – e cioè ben prima dell'ordine di integrazione del contraddittorio
(da questo punto di vista ci si rimette alla Commissione in ordine alle determinazioni del caso, ritenendo non necessario l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto deceduto, a maggior ragione se prima dell'ordine di integrazione); - il sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1 (e nessuno poteva immaginarlo), sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo;
- l'ufficiale giudiziario non ha potuto notificare l'atto di chiamata all'indirizzo della sede risultante dalla visura allegata e ciò presumibilmente per la morte del legale rappresentante, Nominativo_2 e per l'assenza di qualcuno che potesse ricevere l'atto”. In verità, la Corte di giustizia tributaria di LI non ha mai effettivamente proceduto all'integrazione del contraddittorio. Lo si rinviene dal fatto che la sentenza è stata emessa solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di LI e non anche delle altre parti nemmeno indicate quali parti contumaciali. Infatti, la Corte di primo grado ha dato solo atto delle circostanze sopra riportate. Sussiste pertanto un vizio di nullità di giudizio e della sentenza oggetto del presente appello. Preliminarmente, si chiede pertanto, visti gli artt. 14 e 59 D.Lgs 546/1992, voler dichiarare la nullità del giudizio e della sentenza con ogni conseguenza di legge.
II) NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NON AVERE IL PRIMO GIUDICE RILEVATO IL DIFETTO
DI MOTIVAZIONE DELL'AVVISO OPPOSTO QUALE CONSEGUENZA DEL RINVIO AD ATTI
PRESUPPOSTI NON CONOSCIUTI DALLA RICORRENTE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
DELLA RICORRENTE.
III) IN SUBORDINE, NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NON AVERE IL PRIMO GIUDICE
RILEVATO IL DIFETTO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO RELATIVAMENTE ALL'AVVISO OPPOSTO
E CONSEGUENTE ERRORE NELLA DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE ARMONIZZATE DOVUTE –
VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA,
NONCHÉ DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. E DELL'ART. 1 L. 241/1990.
IV) NEL MERITO, NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER AVERE – IL PRIMO GIUDICE –
AFFERMATO LA RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DELLA RICORRENTE DELLE SOMME CHIESTE IN PAGAMENTO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2315 E 2290 C.C.
V) IN OGNI CASO, NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER ERRATO GIUDIZIO SULLA PROVA – VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5/BIS, Nominativo_4. N. 546/92.
Controdeduce la Direzione Provinciale di LI
5. SULL'ASSERITA NULLITÀ PER MANCANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO (motivo n.
1 dell'appello) – INFONDATEZZA DELLA DOGLIANZA La doglianza di Parte è del tutto pretestuosa e come tale deve essere rigettata. In primis, in punto di integrazione del contraddittorio, questa difesa non può non evidenziare il comportamento tenuto dall'odierna Appellante. Con l'ordinanza depositata e notificata alle
Parti in data 13/04/2022, la Prima Sezione della CTP di LI aveva disposto “l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei soci Nominativo_2 e Nominativo_1 fissando il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento da esperire a cura della parte più diligente, per la loro costituzione in giudizio”. Il termine perentorio per la chiamata in causa dei Sigg. Nominativo_2 e Nominativo_1 scadeva il 12/06/2022 (domenica). La Parte, con la memoria depositata in data 21/07/2022, chiedeva che Le venisse assegnato un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata in causa al sig. Nominativo_1 ed alla Società nonché per la posizione del Sig. Nominativo_2, nonostante l'attestazione di morte e dunque la conoscenza da parte della Ricorrente dell'evento prima dell'effettuazione della notifica, la Ricorrente ha comunque notificato l'atto di chiamata in causa personalmente al Sig. Nominativo_2 e non agli eredi di quest'ultimo impersonalmente. Essendo deceduto, era ovvio che la notifica non sarebbe andata a buon fine. Per quanto riguarda invece la posizione del Sig. Nominativo_1, la Parte, con affermazioni del tutto assurde, aveva sostenuto in sede di memoria, a pagina 2, che “l Sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1 (e nessuno poteva immaginarlo), sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo come si evince dal certificato che si deposita sub. Doc. d (si rende pertanto necessario un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata da rivolgere, questa volta al Sig.
Nominativo_1 , già Nominativo_1 , in modo da consentire all'ufficiale giudiziario di consegnare l'atto di chiamata)”. Il fatto che la Parte affermasse di non aver avuto la possibilità di conoscere prima dell'avvenuta notifica la modifica del cognome del Sig. Nominativo_1 oltre che manifestatamente smentita dai fatti di causa, ha di certo dell'incredibile, per due ordini di motivi. In primo luogo, così come indicato nello stesso documento richiamato dalla Ricorrente in sede di memoria “doc. sub d.”, si evidenzia come già prima di notificare l'atto di chiamata in causa del terzo (10/06/2022, ultimo giorno disponibile), la stessa Sig.ra
Ricorrente_1 fosse certamente consapevole dell'avvenuta modifica di cognome. Nel certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano si legge infatti che il Certificato reca il nome di Nominativo_1 e non Nominativo_1 e che detto Certificato è stato rilasciato in data 08/06/2022 (e dunque prima della notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo). Ma se ciò non bastasse, e se dunque non fosse sufficiente a smentire le affermazioni di Parte sulla scoperta “casuale” della modifica del cognome del chiamato in causa e del fatto che, per usare le parole della stessa Ricorrente “nessuno poteva immaginarlo”, si dà atto che in questo giudizio la Ricorrente è la Sig.ra Ricorrente_1, moglie del Sig. Nominativo_1 (già Nominativo_1) Nominativo_1. Di certo il fatto che la moglie non sapesse della variazione del cognome del marito, di cui ha peraltro indicato altresì il nuovo codice fiscale nell'ultima dichiarazione all'epoca disponibile (relativa all'anno 2020, presentata nel
2021) quale soggetto a proprio carico (!), ha di certo dell'incredibile che lascia poco spazio alla possibilità di credere alle affermazioni della stessa. Da ultimo, per quanto riguarda la chiamata in causa della Società va stigmatizzato anche il comportamento tenuto in relazione a quest'ultima da parte dell'odierna Appellante.
Infatti, come detto, la Sig.ra Ricorrente_1, già in epoca antecedente alla consegna all'Ufficiale giudiziario dell'atto di chiamata in causa della Società era a conoscenza del fatto che il socio Accomandatario della stessa, Sig.
Nominativo_2, fosse mancato. Tuttavia, nonostante ciò, e nonostante anche la stessa Visura della CA di CI non apportasse modifiche, ha effettuato la chiamata in causa in persona del legale rappresentante che risultava essere ancora il Sig. Nominativo_2. l contrario la stessa, stante la non conoscenza del nuovo rappresentante legale, e trattandosi di società di persone, non trovando presso la sede un soggetto legittimato a ricevere l'atto o stante l'impossibilità di trovare il legale rappresentante presso la sua residenza, dimora o domicilio, avrebbe dovuto effettuare la notifica con le forme previste per il destinatario irreperibile ex art. 143 c.p.c., adempimento che, al contrario, non è mai stato posto in essere dalla Contribuente. Alla luce di ciò risulta evidente come il procedimento di notificazione degli tti di chiamata in causa dei terzi non si sia perfezionato per causa imputabile alla richiedente, la quale ne subisce le conseguenze negative stante l'irrimediabilità del termine. Infatti, la Parte risulta aver posto in atti un comportamento apparentemente corretto per dimostrare di aver provveduto alla chiamata nei termini indicati dalla CTP, ma nella sostanza, per comportamento imputabile esclusivamente alla stessa Contribuente, non ha provveduto alla chiamata di nessuno! Infatti, pur conoscendo in anticipo, sia l'avvenuta modifica del cognome del Sig. Nominativo_1, che la morte del Sig. Nominativo_2 e la conseguente impossibilità di notificare alla società in persona del legale rappresentante, deceduto, la stessa ha proceduto come se nulla fosse, ponendo nel nulla, coscientemente, le notifiche così effettuate per poi richiedere un rinvio - ingiustificato - del termine. Ed ancora. Controparte, fuori dai termini di legge stabiliti per il deposito della memoria, depositava in data 2 settembre 2022 apposita memoria ove chiedeva che venisse assegnato un nuovo termine per la notifica della chiamata in causa del
Sig. Nominativo_1, già Nominativo_1, nuovo termine per la notifica alla Società e nuovo termine per la notifica agli eredi del Sig. Nominativo_2. L'Ufficio, così come da atto la sentenza oggetto del presente appello, si è opposta alla richiesta nonché alla produzione avvenuta della notifica al Sig. Nominativo_1 presso la Casa Circondariale perché fuori termini di legge e tardiva rispetto il termine imposto dalla Corte di primo grado con propria ordinanza.
Per completezza si dà atto che alcuna documentazione è mai stata prodotta per la chiamata in causa né nei confronti della Società né degli eredi del Sig. Nominativo_2, ad ulteriore conferma che Parte appellante non abbia ottemperato all'obbligo impartito dai Giudici di LI. Tenuto conto dei fatti e degli elementi addotti,
è evidente come nel caso di specie vi è chi non veda come la Parte, con il comportamento coscientemente tenuto e esclusivamente ascrivibile alla stessa, non abbia ottemperato all'ordine impartito dalla CTP di
LI e dunque, nei fatti, non abbia adempiuto a quanto statuito dai Giudici di primo grado, determinando così un'ipotesi di estinzione del giudizio e su cui si chiede a codesta Corte di valutare la sussistenza dei relativi presupposti ed assumere i conseguenti provvedimenti. Alla luce di quanto evidenziato risulta quindi ictu oculi la pretestuosità dell'eccezione sollevata dalla Parte così come dell'affermazione fatta in appello ove viene contestato alla Corte di primo grado il fatto di non aver integrato il contraddittorio quando invece era la stessa tenuta a farlo per il proprio interesse, pena l'estinzione del giudizio. *** Da ultimo, così come appurato dalla Corte di primo grado, e passato in giudicato, si dà atto che gli accertamenti personali notificati a tutti i soci siano definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione è opportuno riportare gran parte della sentenza appellata: “ La Società “Società 10. S.a. s” risulta costituita nel 2010 nella forma di Società in accomandita semplice da parte dei soci Ricorrente_1, socio accomandatario e legale rappresentante, con quota del 90%, e dal marito di quest'ultima,
Nominativo_1, socio accomandante, con quota del 10%. La Sig.ra Ricorrente_1 è stata socio accomandatario e legale rappresentante della Società fino al 4.04.2012, data in cui ha ceduto le quote al Sig. Nominativo_2. L'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di LI, condividendo i rilievi formulati dai verificatori, notificava alla società “Società 10. sas di Nominativo_2”, già “Società 10. di Sas di Ricorrente_1
& C.”, nonché ai sigg. Ricorrente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016 relativo all'anno di imposta 2011, la competente D.P. II di Torino provvedeva quindi a notificare alla Sig.ra Ricorrente_1 l'accertamento n. Società_10, con il quale rettificava il reddito dichiarato nell'anno 2011 pari ad € 0 ed accertava una maggior imposta ai fini IRPEF pari ad € 466.097,00, ai fini dell'Addizionale Comunale ad € 5.499,00 e Regionale ad € 19.027,00. Al Sig. Nominativo_1, la competente D.P. II di Torino notificava l'accertamento n. Società_11 per i redditi di partecipazione anno d'imposta 2011. Il sig. Nominativo_1 ed il sig. Nominativo_2 rimanevano inerti, non presentando nessuna impugnazione avverso gli stessi, rendendoli così definitivi. La Sig.ra Ricorrente_1, in data 2.01.2017, a differenza dei Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, decideva di agire in giudizio proponendo ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T7Z020101345/2016 emesso dalla D.P. di LI nei confronti della società “Società 10. sas di Nominativo_2” già “Società 10. sas di Ricorrente_1”, relativo all'anno di imposta 2011.
In pendenza del giudizio instaurato presso la CTP di LI, la Sig.ra Ricorrente_1 presentava ricorso altresì avverso l'accertamento personale n. Società_10, scaturente da quello societario, direttamente alla CTP di Torino senza previa notifica all'Ufficio. La CTP di Torino disponeva la riunione del giudizio instaurato dalla Sig.ra Ricorrente_1 contro l'avviso di accertamento personale, emesso ai sensi dell'art. 5 TUIR con quello instaurato dalla stessa Contribuente innanzi la CTP di LI contro l'accertamento relativo alla Società per l'annualità 2011 in cui la stessa era accomandataria e legale rappresentante. La CTP di LI, previa riunione dei giudizi instaurati dalla Sig.ra Ricorrente_1, con la sentenza n. 42/01/19, dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Contribuente avverso l'avviso di accertamento n. Società_10, stante la violazione dell'art. 22 del D. Lgs n. 546/92, e confermava in toto la l'accertamento n. T7Z020101345/2016, emesso dalla D.P. di LI, e dunque la legittimità dei recuperi effettuati per l'anno 2011 in capo alla Società. Stante l'esito sfavorevole del primo grado, la Sig.ra Ricorrente_1 proponeva appello innanzi la CTR Torino che, rilevata un'ipotesi di litisconsorzio necessario, disponeva la rimessione della presente vertenza in primo grado al fine di integrare il contraddittorio anche con i Sigg. Nominativo_1 e Nominativo_2, sebbene questi avessero deciso volontariamente di rimanere inerti”.
Con memoria illustrativa l'odierna ricorrente ha provveduto nei termini assegnati a notificare a mezzo ufficiale giudiziario l'atto di chiamata nei confronti dei sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_3, nonché della Società_2 sas di Nominativo_2 alla sede legale risultante dalla CA di CI (non si è provveduto a notificare a mezzo pec l'atto di chiamata poiché la società non dispone di una casella di posta elettronica certificata;
A seguito della notificazione, la ricorrente ha appreso che: - il sig. Nominativo_2 è deceduto e da indagini eseguite dalla stessa ricorrente, lo stesso risulta deceduto a RC (VC) il 02/05/2018 - Atto
N. 311 parte II serie B - anno 2018 - Comune di RC (VC) – e cioè ben prima dell'ordine di integrazione del contraddittorio (da questo punto di vista ci si rimette alla Commissione in ordine alle determinazioni del caso, ritenendo non necessario l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetto deceduto, a maggior ragione se prima dell'ordine di integrazione); - il sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1 (e nessuno poteva immaginarlo), sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo;
- l'ufficiale giudiziario non ha potuto notificare l'atto di chiamata all'indirizzo della sede risultante dalla visura allegata e ciò presumibilmente per la morte del legale rappresentante,
Nominativo_2 e per l'assenza di qualcuno che potesse ricevere l'atto. In sede d'udienza parte ricorrente ha depositato i documenti originali relativi alle varie procedure notificatorie. Parte resistente si oppone sia a quanto esposto nelle memorie illustrative sia al conseguente deposito documentale atteso il mancato rispetto dei termini previsti per il deposito delle memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito al deposito delle memorie illustrative ed al conseguente deposito in udienza della documentazione originale allegata in copia alle suddette memorie, si rileva come l'art. 32 D.
Lgs. 546/1992 preveda che il deposito di memorie illustrative con le copie per le altre parti possa avvenire fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione. Nella fattispecie di che trattasi il deposito è avvenuto in data 02-09-2022 mentre l'udienza era fissata per il giorno 13-09-2022. Tra le due date vi sono 9 giorni liberi con evidente mancato rispetto del termine previsto dall'articolo in premessa citato. Tale termine risulta perentorio in quanto il fine è quello di realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice, nonché tutelare il diritto di difesa della controparte attraverso lo svolgimento orale di eventuali repliche in udienza (se questa è pubblica). Per quanto concerne l'accertamento personale emesso nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1, quest'ultima ha depositato ricorso avverso l'avviso n. Società_10, senza provvedere alla preventiva notifica all'Ufficio. Il ricorso, a seguito della riunione dei giudizi innanzi la
CTP di LI, è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 22 D.lgs. n. 546/92. Sul punto la Parte in sede di appello non ha mosso alcuna contestazione, talché la statuizione di inammissibilità è passata in giudicato. Ed anzi, a conferma della definitività della sentenza sul punto, si evidenzia come la stessa Sig.ra
Ricorrente_1, nella memoria presentata presso la CTR Piemonte nel precedente grado di appello, abbia ivi confermato di aver prestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento n. Società_10, a mezzo del quale il reddito di partecipazione dichiarato dalla Contribuente pari ad € 830,00 è stato rettificato in € 1.108.787,00 e sulla base del quale sono state calcolate le maggiori imposte dovute dalla medesima. Il predetto accertamento n. Società_10 è dunque definitivo ed inoppugnabile. Di conseguenza, nel presente giudizio, si prosegue solo in merito al contenzioso avente ad oggetto l'accertamento n.
T7Z020101345/2016 emesso dalla D.P. di LI nei confronti della Società “Società 10. S. a.s” per la soluzione del quale il Collegio si riporta a quanto esposto nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di
LI – Sezione 1 n. 42/19 del 18 marzo 2019 che, ad ogni buon fine, si riproduce qui di seguito…”.
Con il primo motivo di appello la appellante Ricorrente_1 chiede accertarsi la violazione del litisconsorzio necessario tra la parte ricorrente TALATIN, la società Società 10. S.a.s di Nominativo_2, e il socio accomandante Nominativo_1, ritiene l'appellante che la Corte di giustizia tributaria di LI non ha mai effettivamente proceduto all'integrazione del contraddittorio.
L'Ufficio eccepisce che nel primo grado in sede di rinnovazione del processo a seguito della sentenza della
CTR Piemonte di rimessione per violazione del litisconsorzio e conseguente integrazione del contraddittorio, il giudice di primo grado ha omesso di rilevare la decadenza in cui è incorsa la parte ricorrente per non aver rispettato il termine posto da giudice per l'integrazione del contraddittorio il che comporta la estinzione del processo come dispone l'art. 45 Nominativo_4 546/1992.
Parte appellante ha provveduto a depositare anche in questo grado di giudizio la documentazione che è stata dichiarata inutilizzabile dal giudice di primo grado e pertanto è documentalmente provato ciò che la sentenza ha riportato in fatto sulle modalità di notificazione. Pacifica l'assenza di una esplicita pronuncia del giudice sulla integrazione del contraddittorio, il giudice si è limitato a dichiarare la inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla appellante (relazioni negative di notificazione).
L'Ufficio nella sua eccezione invero non si limita a indicare il mancato rispetto del termine di deposito, ma stigmatizza, come già fatto nel primo grado, anche il contenuto delle memorie illustrative e il comportamento dell'appellante che ritiene “non abbia ottemperato all'ordine impartito dalla CTP di LI e dunque, nei fatti, non abbia adempiuto a quanto statuito dai Giudici di primo grado, determinando così un'ipotesi di estinzione del giudizio e su cui si chiede a codesta Corte di valutare la sussistenza dei relativi presupposti ed assumere i conseguenti provvedimenti”.
E' da accogliersi la eccezione dell'Ufficio. Entrambe le parti concordano sulla omessa pronuncia sulla integrazione del contraddittorio. La Corte di primo grado con ordinanza del 13.4.2022 aveva disposto
“l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei soci Nominativo_2 e Nominativo_1
fissando il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento da esperire a cura della parte più diligente, per la loro costituzione in giudizio”. Il termine perentorio per la chiamata in causa dei Sigg. Nominativo_2 e Nominativo_1 scadeva il 12/06/2022 (domenica). Parte ricorrente, con la memoria depositata in data 21/07/2022, chiedeva che Le venisse assegnato un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata in causa al sig. Nominativo_1 ed alla Società nonché per la posizione del Sig. Nominativo_2, evidenziando che “Nominativo_2 risultava deceduto dal 2.5.2018, come da certificato in data 8.06.2022 del Comune di Milano;
Il Sig. Nominativo_1 ha cambiato il proprio cognome in Nominativo_1, nessuno poteva immaginarlo, sempre residente in [...]ove è stato spedito l'atto di chiamata del terzo come si evince dal certificato in data 8.6.2022 che si deposita sub. Doc. d), si rende pertanto necessario un nuovo termine per notificare l'atto di chiamata da rivolgere, questa volta al Sig. Nominativo_1, già Nominativo_1, in modo da consentire all'ufficiale giudiziario di consegnare l'atto di chiamata”.
L'Ufficio con memoria evidenziava che “il procedimento di notificazione degli atti di chiamata in causa dei terzi non si sia perfezionato per causa imputabile alla richiedente, la quale ne subisce le conseguenze negative stante l'irrimediabilità del termine”.
Veniva fissata udienza per il 12.9.2022.
Con memoria del 2.9.2022 parte appellante nel comunicare la detenzione del signor Nominativo_1/ Nominativo_1 chiedeva l'assegnazione di nuovo termine. Dal certificato di detenzione risulta arresto del 8.6.2021.
Ora, risulta pacifico che il termine di scadenza del 12.6.2022 non è mai stato prorogato dalla
Commissione di primo grado, che non ha provveduto sulle istanze del 21.7.2022 e del 12.9.2022.
La affermata impossibilità di notificare un atto di chiamata del terzo non sussiste, la notificazione alla società poteva comunque effettuarsi con il rito degli irreperibili, la notificazione al socio deceduto poteva disporsi nei 60 giorni a disposizione, attivandosi in tempo utile, agli eredi impersonalmente, la notificazione al socio accomandante poi non presentava alcuna difficoltà, il signor Nominativo_1, coniuge della ricorrente, risulta essere stato arrestato il 8.6.2021 e la detenzione perdurava al momento delle notifiche e pare assai improbabile che la circostanza non fosse nota al coniuge , nessuna rilevanza ha il cambiamento di cognome risultando circostanza già nota all'appellante, come attesta l'Ufficio avendo la contribuente utilizzato tale nuovo cognome per la dichiarazione dei redditi del 2021. In definitiva la ricorrente risulta aver posto in atto un comportamento solo apparentemente corretto per dimostrare di aver provveduto alla chiamata nei termini indicati dalla CTP, ma nella sostanza, per comportamento imputabile esclusivamente alla stessa
Contribuente, non ha provveduto alla chiamata di nessuno!
Il mancato adempimento alla chiamata del terzo per integrazione del contraddittorio comporta, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 546/1992, l'estinzione del processo.
La soccombenza comporta condanna alle spese di giudizio liquidate in euro 10.000
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna parte appellante alle spese liquidate in euro 10.000