Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41195
CASS
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Mancanza di motivazione sul pericolo nel ritardo

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il provvedimento genetico non avesse esplicitato le ragioni relative al pericolo nel ritardo, revocando il sequestro per tali beni.

  • Rigettato
    Utilizzo del veicolo per la commissione di reati e rapporto di pertinenzialità

    Il Tribunale ha ritenuto che l'autovettura fosse stata utilizzata per la realizzazione di una delle ipotesi criminose attribuite alla TA e che vi fosse un rapporto di pertinenzialità non occasionale, dato il ruolo della TA nell'associazione e la potenziale reiterazione di condotte criminose.

  • Accolto
    Mera occasionalità dell'utilizzo del veicolo ai fini illeciti

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse apparente e contraddittoria, non consentendo di ricostruire il ragionamento che ha condotto alla decisione. In particolare, i compiti attribuiti alla TA non implicavano l'uso di un'autovettura, e l'unico accesso al luogo del trasbordo era di carattere unico e non abituale. Pertanto, il rapporto di strumentalità tra il bene e il reato deve essere essenziale e non occasionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41195
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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