Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello delle Ferrovie dello Stato.