Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 4270/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative all'affidamento e al contributo economico in favore del figlio maggiorenne nato il Per_1
10.09.1996 fuori dal matrimonio, presentato il 09/04/2025 congiuntamente da:
e Parte_1 CP_1 entrambi con il difensore avv. CAGNINA FRANCESCA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
- revocarsi la disposizione relativa all'affidamento condiviso del figlio atteso il Per_1 raggiungimento della maggior età dello stesso;
- revocarsi l'obbligo contributivo posto in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento del figlio giusto CP_1 Per_1 decreto dd. 09.01.2008 proc. 668/2007 Tribunale per i minorenni di Trieste attesa la raggiunta indipendenza economica del ragazzo.
Riservato ogni mezzo in via istruttoria.
Spese di causa a carico del sig. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio il 10.09.1996 riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori.
Con decreto dd. 09.01.2008 sub R.G. 668/2007 V.G. il Tribunale per i Minorenni di Trieste disponeva l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso Persona_2 la madre e disciplinava il diritto di visita del padre. Poneva a carico del signor , quale Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio l'importo di 450,00 (quattrocentocinquanta) euro Per_1 mensili, nonché il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, di vestiario ecc..) documentate.
Con ricorso di cui in epigrafe, i ricorrenti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio ormai divenuto maggiorenne Per_1 ed economicamente indipendente.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il
Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, stante l'ormai raggiunta maggiore età di
Per_1
Le spese di lite vengono poste a carico del sig. , stante l'accordo in tal senso. Parte_1
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, a modifica delle condizioni previste nel decreto dd. 09.01.2008 sub R.G. 668/2007 V.G. del Tribunale per i Minorenni di Trieste, così dispone:
1) revoca la disposizione relativa all'affidamento condiviso del figlio atteso il raggiungimento Per_1 della maggior età dello stesso;
2) revoca l'obbligo contributivo posto a carico del sig. di corrispondere alla Parte_1 sig.ra l'importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento del figlio giusto CP_1 Per_1 decreto dd. 09.01.2008 proc. 668/2007 Tribunale per i minorenni di Trieste attesa la raggiunta indipendenza economica del ragazzo.
3) Spese a carico del sig. , come da accordi tra le parti. Parte_1
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini