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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RGVG 15340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA NI Presidente rel.
ST RE IU
NI AN IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13.11.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 2.12.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. DANZI Parte_1 C.F._1
BE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
e
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
IN BE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 2.12.2025, che si riportano:
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_2
a Legnago (VR), il 23.02.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 del medesimo Comune al n. 2, Parte I, Anno 2013, disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza, a cura dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Legnago, a margine dell'atto di matrimonio.
1. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione prevalente dei minori presso la residenza materna sita in Legnago (Vr), viale dei Caduti c.n. 26. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori nel senso che decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente.
2. Disporsi che il padre, signor continuerà ad esercitare il diritto-dovere di Parte_2 vedere e tenere con sé e secondo il seguente calendario: Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati dal sabato ore 19,30 sino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola (in periodi scolastici) o presso la casa materna (in periodi non scolastici);
- tutte le settimane un giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (o da ora di pranzo nei periodi non scolastici) sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, salvo che i figli non manifestino esigenze diverse;
- metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, con reciproco impegno di programmarle entro il precedente 30 settembre;
- due periodi di dieci giorni durante le vacanze estive tra il mese di luglio ed agosto concordando i periodi con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
- alternativamente le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, eventualmente congiungendole per qualche ponte per i fine settimana, precisando i coniugi che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e soprattutto dei figli.
3. Il signor continuerà a corrispondere l'importo complessivo di euro Parte_2
404,00= (quattrocentoquattro) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
2 alla signora , e ciò fino al momento del raggiungimento Per_2 Parte_1 dell'indipendenza economica dei figli. Tale somma verrà versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario codice IBAN
[...], e per tutte le dodici mensilità annuali, con valuta fissa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Il signor rimborserà alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona e di seguito specificate;
di converso la signora Parte_1 rimborserà il 50% delle stesse spese ove debbano essere anticipate dal signor Pt_2
- il 50% delle spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico di medicina generale, cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale, protesi ed ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
- il 50% delle spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, cure termali e fisioterapiche, nonchè interventi chirurgici;
- il 50% delle spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata se necessarie per gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
- il 50% delle spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizi di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e corsi universitari non statali, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamenti, corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
- il 50% delle spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500 da ripartirsi equamente, acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica
3 qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centro ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
- il 50% delle spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive e artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori, centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Il rimborso di tutte suddette spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che ritenga necessario o utile la spesa comunicherà la proposta all'altro per iscritto (anche a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.); questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta (anche a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In caso di rifiuto immotivato o contrario all'interesse della prole la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate dai genitori o decise dal IU.
5. Le Parti danno atto che, alla data odierna, sussiste un arretrato di spese straordinarie pari a euro 1000 che il signor si impegna a rimborsare alla signora Parte_2 Pt_1
quanto a euro 500,00 entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ad euro 250,00 entro il
[...]
30 gennaio 2026 ed altri 250,00 entro il 28 febbraio 2026.
Le Parti riconoscono che in passato la gestione delle spese straordinarie relative ai figli ha generato dissensi. Al fine di favorire una corretta comunicazione e prevenire future controversie, esse convengono quanto segue: per la sola durata di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente verbale, ciascuna Parte autorizza il proprio avvocato a essere messo in copia alle comunicazioni riguardanti le spese straordinarie. Gli avvocati si rendono disponibili, nei limiti del proprio mandato, a supportare le Parti nella corretta qualificazione delle spese, distinguendo tra quelle che devono essere rimborsate e quelle che non rientrano tra le spese straordinarie o non richiedono rimborso, favorendo soluzioni condivise.
Decorso il termine di un anno, salvo diverso accordo scritto delle Parti, la gestione delle spese straordinarie tornerà a essere effettuata direttamente tra i genitori, secondo le regole concordate nel presente verbale.
6. La signora continuerà a trattenere l'intera somma spettante per l'Assegno Parte_1
4 Unico Universale. Le parti danno atto che l'indennità di frequenza erogata dall'INPS a favore del minore è versata su un conto corrente bancario dedicato. Le parti Per_1 concordano che le somme ivi depositate non verranno utilizzate per le spese ordinarie/straordinarie del figlio e rimarranno accantonate a beneficio esclusivo di Per_1 per il suo futuro.
7. Ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente e di disporre dei mezzi economici sufficienti per condurre uno stile di vita adeguato, pertanto non sono reciprocamente tenuti al versamento di alcun assegno divorzile.
8. Le parti si obbligano a comunicarsi i reciproci mutamenti di residenza.
9. Le parti si rilasciano reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo del passaporto di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché si prestano reciproco assenso per il rilascio dei passaporti dei figli e . Per_1 Per_2
10. I genitori esonerano il IU designando dall'ascolto dei minori, ritenendolo superfluo, poiché a loro parere l'accordo che hanno raggiunto è conforme all'interesse dei figli.
11. La casa coniugale sita in Legnago (VR) Viale dei Caduti c.n. 26 con le relative pertinenze, con gli arredi e corredi in essa contenuti, la cui assegnazione è stata disposta a favore della signora in sede di separazione, resterà assegnata alla signora Parte_1 che continuerà ad abitarla con i figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
La seconda autorimessa, come meglio individuata Foglio 17, mappale n. 1276 sub 7 resterà nella disponibilità del signor a titolo di comodato, per la stessa durata Parte_2 dell'assegnazione, a favore della moglie, della casa coniugale.
12. I coniugi si danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione a dividere equamente i beni in comune quali strumenti musicali, testi musicali, tastiera, amplificatore, bici, carrello bici, il veicolo Caravan Marca Burstner Modello Premio 495TK targato
XA953MX, di aver effettuato il passaggio della proprietà del cane HI e di aver chiuso il conto corrente cointestato, fermo l'obbligo del signor di contribuire al suo Pt_2 mantenimento con l'importo mensile forfetario di euro 30,00 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese.
13. I coniugi dichiarano pertanto di nulla più pretendere l'uno dall'altra e di rinunciare quindi ad ogni qualsivoglia pretesa, ragione e/o diritto che possa nascere in relazione al presente procedimento.
14. Spese compensate.
5 CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 13.11.2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 367/2025 pubblicata in data 17.02.2025 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 1.12.2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23.2.2013 in Legnago (VR) tra e alle condizioni specificate nella Parte_1 Parte_2 epigrafe della presente decisione.
6 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LEGNAGO (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2013, Numero 2, Parte I).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.12.2025
La Presidente rel.
IA NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA NI Presidente rel.
ST RE IU
NI AN IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13.11.2024, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 2.12.2025 tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. DANZI Parte_1 C.F._1
BE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura allegata al ricorso,
e
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
IN BE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 2.12.2025, che si riportano:
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_2
a Legnago (VR), il 23.02.2013 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 del medesimo Comune al n. 2, Parte I, Anno 2013, disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza, a cura dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Legnago, a margine dell'atto di matrimonio.
1. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con collocazione prevalente dei minori presso la residenza materna sita in Legnago (Vr), viale dei Caduti c.n. 26. La responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori nel senso che decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente.
2. Disporsi che il padre, signor continuerà ad esercitare il diritto-dovere di Parte_2 vedere e tenere con sé e secondo il seguente calendario: Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati dal sabato ore 19,30 sino al lunedì quando li riaccompagnerà a scuola (in periodi scolastici) o presso la casa materna (in periodi non scolastici);
- tutte le settimane un giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (o da ora di pranzo nei periodi non scolastici) sino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, salvo che i figli non manifestino esigenze diverse;
- metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, con reciproco impegno di programmarle entro il precedente 30 settembre;
- due periodi di dieci giorni durante le vacanze estive tra il mese di luglio ed agosto concordando i periodi con la madre entro il 30 marzo di ogni anno;
- alternativamente le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, eventualmente congiungendole per qualche ponte per i fine settimana, precisando i coniugi che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e soprattutto dei figli.
3. Il signor continuerà a corrispondere l'importo complessivo di euro Parte_2
404,00= (quattrocentoquattro) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
2 alla signora , e ciò fino al momento del raggiungimento Per_2 Parte_1 dell'indipendenza economica dei figli. Tale somma verrà versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario codice IBAN
[...], e per tutte le dodici mensilità annuali, con valuta fissa e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Il signor rimborserà alla signora il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona e di seguito specificate;
di converso la signora Parte_1 rimborserà il 50% delle stesse spese ove debbano essere anticipate dal signor Pt_2
- il 50% delle spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico di medicina generale, cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale, protesi ed ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
- il 50% delle spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, cure termali e fisioterapiche, nonchè interventi chirurgici;
- il 50% delle spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo eventualmente anche usati e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata se necessarie per gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
- il 50% delle spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizi di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e corsi universitari non statali, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamenti, corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
- il 50% delle spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500 da ripartirsi equamente, acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica
3 qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centro ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
- il 50% delle spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive e artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingue, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori, centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Il rimborso di tutte suddette spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa, entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che ritenga necessario o utile la spesa comunicherà la proposta all'altro per iscritto (anche a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.); questi nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta (anche a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
In caso di rifiuto immotivato o contrario all'interesse della prole la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate dai genitori o decise dal IU.
5. Le Parti danno atto che, alla data odierna, sussiste un arretrato di spese straordinarie pari a euro 1000 che il signor si impegna a rimborsare alla signora Parte_2 Pt_1
quanto a euro 500,00 entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ad euro 250,00 entro il
[...]
30 gennaio 2026 ed altri 250,00 entro il 28 febbraio 2026.
Le Parti riconoscono che in passato la gestione delle spese straordinarie relative ai figli ha generato dissensi. Al fine di favorire una corretta comunicazione e prevenire future controversie, esse convengono quanto segue: per la sola durata di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente verbale, ciascuna Parte autorizza il proprio avvocato a essere messo in copia alle comunicazioni riguardanti le spese straordinarie. Gli avvocati si rendono disponibili, nei limiti del proprio mandato, a supportare le Parti nella corretta qualificazione delle spese, distinguendo tra quelle che devono essere rimborsate e quelle che non rientrano tra le spese straordinarie o non richiedono rimborso, favorendo soluzioni condivise.
Decorso il termine di un anno, salvo diverso accordo scritto delle Parti, la gestione delle spese straordinarie tornerà a essere effettuata direttamente tra i genitori, secondo le regole concordate nel presente verbale.
6. La signora continuerà a trattenere l'intera somma spettante per l'Assegno Parte_1
4 Unico Universale. Le parti danno atto che l'indennità di frequenza erogata dall'INPS a favore del minore è versata su un conto corrente bancario dedicato. Le parti Per_1 concordano che le somme ivi depositate non verranno utilizzate per le spese ordinarie/straordinarie del figlio e rimarranno accantonate a beneficio esclusivo di Per_1 per il suo futuro.
7. Ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente e di disporre dei mezzi economici sufficienti per condurre uno stile di vita adeguato, pertanto non sono reciprocamente tenuti al versamento di alcun assegno divorzile.
8. Le parti si obbligano a comunicarsi i reciproci mutamenti di residenza.
9. Le parti si rilasciano reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo del passaporto di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché si prestano reciproco assenso per il rilascio dei passaporti dei figli e . Per_1 Per_2
10. I genitori esonerano il IU designando dall'ascolto dei minori, ritenendolo superfluo, poiché a loro parere l'accordo che hanno raggiunto è conforme all'interesse dei figli.
11. La casa coniugale sita in Legnago (VR) Viale dei Caduti c.n. 26 con le relative pertinenze, con gli arredi e corredi in essa contenuti, la cui assegnazione è stata disposta a favore della signora in sede di separazione, resterà assegnata alla signora Parte_1 che continuerà ad abitarla con i figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
La seconda autorimessa, come meglio individuata Foglio 17, mappale n. 1276 sub 7 resterà nella disponibilità del signor a titolo di comodato, per la stessa durata Parte_2 dell'assegnazione, a favore della moglie, della casa coniugale.
12. I coniugi si danno atto di aver già provveduto, in sede di separazione a dividere equamente i beni in comune quali strumenti musicali, testi musicali, tastiera, amplificatore, bici, carrello bici, il veicolo Caravan Marca Burstner Modello Premio 495TK targato
XA953MX, di aver effettuato il passaggio della proprietà del cane HI e di aver chiuso il conto corrente cointestato, fermo l'obbligo del signor di contribuire al suo Pt_2 mantenimento con l'importo mensile forfetario di euro 30,00 da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese.
13. I coniugi dichiarano pertanto di nulla più pretendere l'uno dall'altra e di rinunciare quindi ad ogni qualsivoglia pretesa, ragione e/o diritto che possa nascere in relazione al presente procedimento.
14. Spese compensate.
5 CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 13.11.2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza depositata in data n. 367/2025 pubblicata in data 17.02.2025 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio. Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70
e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 1.12.2025 chiedevano la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23.2.2013 in Legnago (VR) tra e alle condizioni specificate nella Parte_1 Parte_2 epigrafe della presente decisione.
6 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LEGNAGO (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 2013, Numero 2, Parte I).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.12.2025
La Presidente rel.
IA NI
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