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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. ED AT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46530 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del
5 febbraio 2025 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv. Salvatore Fulvio Sarzana di S.Ippolito e AR LE GN) ricorrenti
e
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato) resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – quale responsabile in solido, e , quale CP_2 Parte_2 trasgressore, hanno proposto – davanti al Tribunale di Lecce – opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 879/ORD/DIR del 2.11.2022 del
(ora Controparte_3 Controparte_1
),
[...] Controparte_4
- Divisione VIII IT Puglia Basilicata Molise - Sede
[...]
Direzionale, con la quale era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, della somma di € 100.000,00, a titolo di sanzione amministrativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-quater, comma 1, della legge n. 38/2006 e dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per violazione degli obblighi imposti dall'art. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
14-quater della legge n. 28/2006 (“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”) e dall'art. 3 del Decreto Ministero
Comunicazioni dell'8.1.2007.
Nell'ordinanza, richiamando il verbale di accertamento n. 2020/01918-
Cat.24/A9/0002/2022 del 9.6.2022 del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (C.N.C.P.O.), si rappresentava che, a seguito dai controlli svolti fino al 6.6.2022 dal personale della Polizia Postale e delle Pt_ Telecomunicazioni, era emerso che la società – autorizzata a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e internet service provider ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 e in possesso dal 5.5.2020 del certificato necessario ad acquisire la lista dei siti a contenuto pedopornografico, valido fino al 5.5.2022 – dal 6.5.2022, scaduto il certificato, non aveva eseguito alcun accesso verso il server della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, né eseguito il download della suddetta “Black List”; e che neppure vi erano evidenze del fatto che Pt_ qualcuno in rappresentanza o per conto della avesse contattato il
C.N.C.P.O. o il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, dal 5.5.2022 fino al 9.6.2022, allo scopo di chiedere il rinnovo del certificato o informazioni al riguardo.
In particolare, l'autorità sanzionatrice sosteneva: Pt_
- che in capo alla società incombeva l'onere di utilizzare strumenti tecnici
(strumenti di filtraggio e relative soluzioni tecnologiche) per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico, come previsto dall'art. 14- quater cit.;
- che gli strumenti di filtraggio operavano in riferimento ad una lista di siti, preventivamente individuati dalla Polizia Postale-C.N.C.P.O. come responsabili della diffusione di materiale pedopornografico online, e che “il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro”, come previsto dall'art. 5 del
DM 8.1.2007 del Ministero delle Comunicazioni;
- che la modalità tecnica della “fornitura di lista siti” da parte del Centro – disciplinata dall'art.
5.1 della Circolare CNCPO del 29.3.2007, “Modalità di trasmissione delle informazioni ex art. 3 decreto interministeriale 8 gennaio 2007”
– era quella della “messa a disposizione” della lista su un'apposita pagina web, accessibile con protocollo sicuro https e con l'utilizzo di un certificato per cifratura applicativa SSL, con cadenza non preventivata a priori ma, potenzialmente, giornaliera (“dal lunedì al venerdì, […] entro le ore 10.00 a.m.; sabato e festivi, ove necessario […], entro le ore 10.00 a.m.”, come previsto dall'art. 6 della
Circolare CNCPO del 29.3.2007), e che pertanto gli Intenet Services Provider
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dovevano pianificare le attività di download, controllo, implementazione del filtraggio sui nuovi siti in lista con inibizione e/o ripristino degli stessi, necessariamente su base giornaliera;
Pt_
- che la società e i referenti tecnici da questa individuati e comunicati al
CNCPO conoscevano procedura e tempistica richieste per l'attività posta in capo Co LI , come emergeva da una serie di attività svolte negli anni dal 2017 in avanti.
Le opponenti hanno contestato la sussistenza dei presupposti per irrogare la sanzione, formulando i seguenti motivi:
A) Con riferimento alla rilevanza accordata dall'Amministrazione alla circolare del
29.3.2007, hanno sostenuto che tale tipologia di provvedimento non era prevista dalla normativa primaria, oltre a non essere conoscibile, e che neppure era prevista una procedura tecnica per acquisire l'indicazione dei siti da inibire secondo la quale gli operatori avrebbero dovuto accedere ad un link, e tantomeno giorno per giorno, anziché ricevere l'indicazione di quei siti. Hanno anche rappresentato che le circolari amministrative non sono vincolanti per i soggetti estranei all'Amministrazione e che la circolare in esame, in quanto illegittima può essere disapplicata dal giudice dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione.
B) Ancora con riferimento alla circolare del 29.3.2007, le opponenti hanno affermato che questa non era pubblica e che non era stata mai pubblicata, come invece previsto dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e dall'art. 13 del D.Lgs. n.
33/2013.
C) Con riferimento alla condotta tenuta dalla nell'ambito del rapporto con Pt_1 il CNCPO, che questa aveva riposto il proprio incolpevole affidamento nel fatto che il Centro, nel corso degli anni, aveva adottato la prassi di informarla in ordine al rinnovo del certificato scaduto.
D) L'ammontare della sanzione irrogata – € 100.000,00, pari al doppio del minimo edittale, a fronte di un massimo di € 250.000,00 – non era proporzionata alla violazione contestata, con specifico riferimento ai parametri dell'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della condotta e della propria situazione patrimoniale.
Le opponenti hanno concluso chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta e di disapplicare la circolare del 29.3.2007; in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta in ordine al criterio di graduazione della sanzione e perché in violazione dell'art. 11 della legge n.
689/1981 nonché dei principi nazionali e comunitari in tema di proporzionalità della sanzione irrogata.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, evidenziando in particolare:
- che l'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale dell'8.1.2007 prevedeva che il CNCPO, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, avrebbe indicato ai fornitori di connettività alla rete Internet [ISPs] le modalità tecniche di comunicazione bidirezionale tra il CNCPO e gli (vale a dire: la “black list” dal Pt_3
CNCPO verso gli e le comunicazioni di riscontro dLI verso il Pt_3 Pt_3
CNCPO) e che dette modalità non erano saranno soggette ad un obbligo di pubblicità o di pubblicazione, mentre avrebbero dovuto essere portate a conoscenza soltanto dei fornitori di connettività alla rete Internet;
- che il CNCPO, non era tenuto ad informare la controparte della scadenza del certificato di cifratura necessario ad effettuare il download delle black list e che Co solo occasionalmente e su base volontaria aveva reso all l'informazione, sicchè doveva escludersi che tali interventi occasionali fossero configurabile come una “prassi amministrativa portata avanti negli anni dal CNCPO”;
- che nella descrizione generale di ogni certificato rilasciato dal CNCPO si evincevano le date di rilascio e scadenza del certificato stesso sicchè, facendo uso dell'ordinaria diligenza, il referente tecnico della avrebbe potuto Pt_1 agevolmente ed in autonomia verificare la data di scadenza e attivarsi per richiederne il rinnovo presso il CNCPO;
- che il CNCPO rendeva disponibile la su un'apposita pagina web Parte_4 accessibile con protocollo sicuro https fornito dallo stesso Centro e, quindi, con un necessario certificato per cifratura SSL, la cui scadenza e il relativo mancato rinnovo generavano l'impossibilità di effettuare il download della e la Parte_4 comparsa di un messaggio di errore sul computer dell'operatore che stesse tentando il download;
- che, essendo previsto l'obbligo di collegarsi giornalmente con la pagina web https messa a disposizione dal CNCPO per eseguire il download della black list, Co l'operatore dell che registri il messaggio di errore, operando con ordinaria diligenza, avrebbe dovuto attivarsi e perlomeno prendere contatto per le vie Co brevi, posto che esistevano, ed erano note LI , numerazioni telefoniche e indirizzi email dedicati attraverso i quali poter contattare il CNCPO, al fine di verificare quale fosse la causa del mancato accesso e messaggio d'errore;
- che l'Amministrazione si era scrupolosamente e dettLIatamente fatta carico di motivare, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, le ragioni dell'individuazione della misura della sanzione adottata (doppio del minimo edittale), tenendo conto: (i) quanto alla “gravità della violazione”, che in almeno due lunghi periodi temporali, dal 19.10.2017 al 22.10.2018 e dal 5.5.2020
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all'11.10.2021, la società opponente non aveva eseguito alcun download di liste di filtraggio dall'apposita pagina web messa a disposizione dal CNCPO, così commettendo illeciti prolungati e reiterati, seppur per varie ragioni non formalmente contestati;
(ii) quanto alla “opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione della violazione”, che la aveva richiesto il Pt_1 rinnovo del certificato e la riattivazione del download della black list solo dopo la ricezione della notifica del processo verbale di contestazione dell'illecito
(9.6.2022), oltre un mese dopo la scadenza del certificato di cifratura, e non era stata adempiente in pregresse circostanze anche per periodi temporali molto lunghi, reiterando così nel tempo le violazioni;
(iii) quanto alle “condizioni economiche dell'agente” di cui all'art. 11, l. 689/81), di avere considerato i dati esposti in Bilancio al 31.12.2020 nella loro interezza e, quindi, con riferimento vuoi al dato reddituale che a quello patrimoniale, atteso che il dato patrimoniale del “Patrimonio netto” aziendale non era altro che una misura degli utili netti annuali cristallizzatisi nel corso del tempo in patrimonio.
Il opposto ha concluso chiedendo di rigettare l'opposizione, con CP_1 condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il giudice, nella prima udienza tenuta il 27.4.2023, ha invitato le parti a prendere posizione in merito alla competenza territoriale.
Con sentenza del 13-18.7.2023, n. 2188, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo tribunale e compensato le spese processuali.
La ha riassunto il processo con ricorso depositato il 16.10.2023, Pt_1 riproponendo integralmente le difese e conclusioni già formulate.
Anche il opposto ha riproposto le difese già svolte. CP_1
La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 5.2.2025.
2 – Rileva preliminarmente il tribunale che, nei termini essenziali, la condotta materiale caratterizzante l'illecito amministrativo attribuito alla non è Pt_1 oggetto di contestazione.
E' infatti pacifico che il certificato di cui si tratta era scaduto il 5.5.2022; che fino al 6.6.2022 non era stato rinnovato;
che nel corso di quel periodo l'operatore, pur svolgendo la propria attività, non aveva effettuato alcun accesso al server della
Polizia postale e delle telecomunicazioni al fine di scaricare gli aggiornamenti della lista dei siti a contenuto pedopornografico.
Tanto premesso, l'Amministrazione sostiene che la condotta omissiva della Pt_1
[... ha integrato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 14-quater della legge n.
259/1988, che al primo comma recita: “I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad
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utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il e sentite le associazioni Controparte_6 maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.”
La norma demanda quindi alla normazione secondaria l'individuazione dei requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche che i fornitori di connettività sono obbligati ad utilizzare per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico.
La norma secondaria – integrativa della primaria, che ne impone l'adozione e il rispetto – è costituita dal Decreto del Controparte_7 dell'8.1.2007, che all'art. 3 recita: “1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet di cui all'elenco fornito dal Controparte_8 la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da
[...] garantire l'integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Autorità giudiziaria.
3. Il Centro, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete Internet le modalità con cui effettuare la comunicazione di cui al comma 2.”
Il primo comma demanda pertanto al di comunicare ai fornitori di CP_9 connettività (ISP) la lista dei siti con contenuto pedopornografico ai quali applicare gli strumenti di filtraggio e impone ai fornitori, entro 6 ore dalla comunicazione, a svolgere le attività necessarie per inibire l'accesso a quei siti e a comunicare, a loro volta, al CNCPO l'avvenuto oscuramento.
Con atto del 29.3.2007 della Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – impropriamente denominato
“circolare” nell'ordinanza-ingiunzione – erano state stabilite le “modalità di trasmissione delle informazioni ex art. 3 del decreto interministeriale 8 gennaio
2007”.
All'art. 5, che disciplina le modalità con cui il CNCPO comunica periodicamente le liste dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio, si prevede che gli elenchi siano resi disponibili su un'apposita pagina web, utilizzando un certificato per cifratura applicativa SSL fornito dal CNCPO;
è prevista anche la presenza di un
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identificativo da aggiornare ad ogni modifica o pubblicazione dell'elenco, in modo Co da segnalare LI l'aggiornamento dell'elenco.
3 – In base alla ricostruzione che precede, si ritiene che la fonte normativa dell'illecito amministrativo e della relativa sanzione non è costituita dal documento tecnico del 29.3.2007, bensì dLI artt. 14-bis, 14-ter e, specificamente, 14-quater della legge n. 269/1988 e dal decreto ministeriale dell'8.1.2007. Il documento tecnico integra quella normativa, disciplinandone aspetti tecnici e alcune tempistiche.
Non rilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, è poi la questione relativa alla asserita non conoscibilità del documento tecnico e della sua mancata pubblicazione.
Premesso, infatti, che quell'atto non avrebbe dovuto essere pubblicato ma reso noto ai fornitori di servizi, si rileva che già da quanto esposto dalle opponenti e, maggiormente, dalla produzione documentale offerta dall'Amministrazione opposta emerge che la esercente da molti anni l'attività di internet Pt_1 provider, aveva più volte ottenuto il rilascio del certificato per cifratura applicativa
SSL (v. docc. 5 e 6 fasc. opposta) e – sia pure talvolta incorrendo in inadempienze – aveva adempiuto LI obblighi su di essa gravanti in forza della normativa in materia di prevenzione della pedopornografia;
ciò significando che la società era a conoscenza delle modalità tecniche con cui operare a detto fine nonché della durata biennale dei certificati rilasciati e della necessità di richiederne il rinnovo.
Con specifico riferimento all'inadempienza contestata, si rileva che il CNCPO, aderendo ad una richiesta formulata in tal senso dalla con mail del Pt_1
7.10.2021, con mail dell'8.10.2021 aveva inviato alla società il documento tecnico del 29.3.2007 (doc. 7 fasc. opposto). Tale circostanza, allegata dall'Amministrazione opposta nella memoria di risposta ed emergente dalla menzionata mail dell'8.10.2021, prodotta soltanto in formato cartaceo e non anche .eml, non è stata specificamente contestata dalla nella prima Pt_1 difesa successiva.
In conclusione, il tribunale ritiene che i primi tre motivi di opposizione, afferenti alla sussistenza dell'illecito, sono infondati, atteso che la – alla data del Pt_1
5.5.2022, di scadenza del certificato rinnovato soltanto un mese dopo – era stata posta in condizione di conoscere, e conosceva, le modalità tecniche per operare, nonché la cadenza biennale del termine di validità dei certificati.
4 – E infondato anche il motivo di opposizione con cui è stata contestata l'adeguatezza della sanzione irrogata, pari a € 100.00,00 e perciò collocata al
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venticinquesimo percentile tra la misura minima di € 50.000,00 e quella massima di € 250.000,00.
Sul punto il tribunale ritiene che siano condivisibili le considerazioni svolte dal opposto in merito all'adeguata individuazione della misura della CP_1 sanzione rispetto ai parametri indicati dall'art. 11 della legge n. 689/1981.
Per quanto attiene all'elemento della “gravità della violazione” deve infatti tenersi conto, in primo luogo, che il periodo rimasto scoperto è stato pari a un mese, mentre non può restare estranea a tale valutazione la circostanza che in precedenza – dal 19.10.2017 al 22.10.2018 e dal 5.5.2020 all'11.10.2021 – non era stato eseguito il download di liste di filtraggio.
Con riferimento al parametro della “opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione della violazione”, deve escludersi che deponga in senso positivo per la parte sanzionata il fatto che la richiesta del rinnovo del certificato, con riattivazione del download della black list, sia stata formulata non spontaneamente ma a seguito del ricevimento del processo verbale di contestazione dell'illecito, avvenuto il 9.6.2022, oltre un mese dopo la scadenza del certificato di cifratura.
Per quanto attiene al parametro delle “condizioni economiche dell'agente”, si ritiene che la sua valutazione sarebbe inadeguata e parziale se tenesse conto soltanto dell'elemento del reddito netto conseguito e non anche di quello del valore del patrimonio netto del soggetto sanzionato (nel caso in esame, pari a €
1.895.423,00 al 31.12.2020), il quale compone la condizione economica dell'agente, contribuendo a fornirne una valutazione.
5 – Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento in favore Pt_1 della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scLIone tariffario corrispondente alla sanzione irrogata e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dall'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento,
n. 879/ORD/DIR del 2.11.2022, del (ora Controparte_3
), Direzione generale per i Controparte_1
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione VIII IT
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Puglia Basilicata Molise - Sede Direzionale, proposta dalla e da Parte_1
, così provvede: Parte_2
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore del delle spese di giudizio, Controparte_1 liquidate d'ufficio in € 9.142,00 per compensi, oltre ad eventuali oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 5.2.2025
Il Giudice
ED AT
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. ED AT, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 46530 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del
5 febbraio 2025 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(avv. Salvatore Fulvio Sarzana di S.Ippolito e AR LE GN) ricorrenti
e
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato) resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – quale responsabile in solido, e , quale CP_2 Parte_2 trasgressore, hanno proposto – davanti al Tribunale di Lecce – opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 879/ORD/DIR del 2.11.2022 del
(ora Controparte_3 Controparte_1
),
[...] Controparte_4
- Divisione VIII IT Puglia Basilicata Molise - Sede
[...]
Direzionale, con la quale era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, della somma di € 100.000,00, a titolo di sanzione amministrativa ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-quater, comma 1, della legge n. 38/2006 e dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per violazione degli obblighi imposti dall'art. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
14-quater della legge n. 28/2006 (“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”) e dall'art. 3 del Decreto Ministero
Comunicazioni dell'8.1.2007.
Nell'ordinanza, richiamando il verbale di accertamento n. 2020/01918-
Cat.24/A9/0002/2022 del 9.6.2022 del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (C.N.C.P.O.), si rappresentava che, a seguito dai controlli svolti fino al 6.6.2022 dal personale della Polizia Postale e delle Pt_ Telecomunicazioni, era emerso che la società – autorizzata a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e internet service provider ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003 e in possesso dal 5.5.2020 del certificato necessario ad acquisire la lista dei siti a contenuto pedopornografico, valido fino al 5.5.2022 – dal 6.5.2022, scaduto il certificato, non aveva eseguito alcun accesso verso il server della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, né eseguito il download della suddetta “Black List”; e che neppure vi erano evidenze del fatto che Pt_ qualcuno in rappresentanza o per conto della avesse contattato il
C.N.C.P.O. o il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, dal 5.5.2022 fino al 9.6.2022, allo scopo di chiedere il rinnovo del certificato o informazioni al riguardo.
In particolare, l'autorità sanzionatrice sosteneva: Pt_
- che in capo alla società incombeva l'onere di utilizzare strumenti tecnici
(strumenti di filtraggio e relative soluzioni tecnologiche) per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico, come previsto dall'art. 14- quater cit.;
- che gli strumenti di filtraggio operavano in riferimento ad una lista di siti, preventivamente individuati dalla Polizia Postale-C.N.C.P.O. come responsabili della diffusione di materiale pedopornografico online, e che “il filtro opera esclusivamente sulla lista dei siti fornita dal Centro”, come previsto dall'art. 5 del
DM 8.1.2007 del Ministero delle Comunicazioni;
- che la modalità tecnica della “fornitura di lista siti” da parte del Centro – disciplinata dall'art.
5.1 della Circolare CNCPO del 29.3.2007, “Modalità di trasmissione delle informazioni ex art. 3 decreto interministeriale 8 gennaio 2007”
– era quella della “messa a disposizione” della lista su un'apposita pagina web, accessibile con protocollo sicuro https e con l'utilizzo di un certificato per cifratura applicativa SSL, con cadenza non preventivata a priori ma, potenzialmente, giornaliera (“dal lunedì al venerdì, […] entro le ore 10.00 a.m.; sabato e festivi, ove necessario […], entro le ore 10.00 a.m.”, come previsto dall'art. 6 della
Circolare CNCPO del 29.3.2007), e che pertanto gli Intenet Services Provider
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dovevano pianificare le attività di download, controllo, implementazione del filtraggio sui nuovi siti in lista con inibizione e/o ripristino degli stessi, necessariamente su base giornaliera;
Pt_
- che la società e i referenti tecnici da questa individuati e comunicati al
CNCPO conoscevano procedura e tempistica richieste per l'attività posta in capo Co LI , come emergeva da una serie di attività svolte negli anni dal 2017 in avanti.
Le opponenti hanno contestato la sussistenza dei presupposti per irrogare la sanzione, formulando i seguenti motivi:
A) Con riferimento alla rilevanza accordata dall'Amministrazione alla circolare del
29.3.2007, hanno sostenuto che tale tipologia di provvedimento non era prevista dalla normativa primaria, oltre a non essere conoscibile, e che neppure era prevista una procedura tecnica per acquisire l'indicazione dei siti da inibire secondo la quale gli operatori avrebbero dovuto accedere ad un link, e tantomeno giorno per giorno, anziché ricevere l'indicazione di quei siti. Hanno anche rappresentato che le circolari amministrative non sono vincolanti per i soggetti estranei all'Amministrazione e che la circolare in esame, in quanto illegittima può essere disapplicata dal giudice dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione.
B) Ancora con riferimento alla circolare del 29.3.2007, le opponenti hanno affermato che questa non era pubblica e che non era stata mai pubblicata, come invece previsto dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e dall'art. 13 del D.Lgs. n.
33/2013.
C) Con riferimento alla condotta tenuta dalla nell'ambito del rapporto con Pt_1 il CNCPO, che questa aveva riposto il proprio incolpevole affidamento nel fatto che il Centro, nel corso degli anni, aveva adottato la prassi di informarla in ordine al rinnovo del certificato scaduto.
D) L'ammontare della sanzione irrogata – € 100.000,00, pari al doppio del minimo edittale, a fronte di un massimo di € 250.000,00 – non era proporzionata alla violazione contestata, con specifico riferimento ai parametri dell'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della condotta e della propria situazione patrimoniale.
Le opponenti hanno concluso chiedendo di annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta e di disapplicare la circolare del 29.3.2007; in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta in ordine al criterio di graduazione della sanzione e perché in violazione dell'art. 11 della legge n.
689/1981 nonché dei principi nazionali e comunitari in tema di proporzionalità della sanzione irrogata.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, evidenziando in particolare:
- che l'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale dell'8.1.2007 prevedeva che il CNCPO, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, avrebbe indicato ai fornitori di connettività alla rete Internet [ISPs] le modalità tecniche di comunicazione bidirezionale tra il CNCPO e gli (vale a dire: la “black list” dal Pt_3
CNCPO verso gli e le comunicazioni di riscontro dLI verso il Pt_3 Pt_3
CNCPO) e che dette modalità non erano saranno soggette ad un obbligo di pubblicità o di pubblicazione, mentre avrebbero dovuto essere portate a conoscenza soltanto dei fornitori di connettività alla rete Internet;
- che il CNCPO, non era tenuto ad informare la controparte della scadenza del certificato di cifratura necessario ad effettuare il download delle black list e che Co solo occasionalmente e su base volontaria aveva reso all l'informazione, sicchè doveva escludersi che tali interventi occasionali fossero configurabile come una “prassi amministrativa portata avanti negli anni dal CNCPO”;
- che nella descrizione generale di ogni certificato rilasciato dal CNCPO si evincevano le date di rilascio e scadenza del certificato stesso sicchè, facendo uso dell'ordinaria diligenza, il referente tecnico della avrebbe potuto Pt_1 agevolmente ed in autonomia verificare la data di scadenza e attivarsi per richiederne il rinnovo presso il CNCPO;
- che il CNCPO rendeva disponibile la su un'apposita pagina web Parte_4 accessibile con protocollo sicuro https fornito dallo stesso Centro e, quindi, con un necessario certificato per cifratura SSL, la cui scadenza e il relativo mancato rinnovo generavano l'impossibilità di effettuare il download della e la Parte_4 comparsa di un messaggio di errore sul computer dell'operatore che stesse tentando il download;
- che, essendo previsto l'obbligo di collegarsi giornalmente con la pagina web https messa a disposizione dal CNCPO per eseguire il download della black list, Co l'operatore dell che registri il messaggio di errore, operando con ordinaria diligenza, avrebbe dovuto attivarsi e perlomeno prendere contatto per le vie Co brevi, posto che esistevano, ed erano note LI , numerazioni telefoniche e indirizzi email dedicati attraverso i quali poter contattare il CNCPO, al fine di verificare quale fosse la causa del mancato accesso e messaggio d'errore;
- che l'Amministrazione si era scrupolosamente e dettLIatamente fatta carico di motivare, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, le ragioni dell'individuazione della misura della sanzione adottata (doppio del minimo edittale), tenendo conto: (i) quanto alla “gravità della violazione”, che in almeno due lunghi periodi temporali, dal 19.10.2017 al 22.10.2018 e dal 5.5.2020
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all'11.10.2021, la società opponente non aveva eseguito alcun download di liste di filtraggio dall'apposita pagina web messa a disposizione dal CNCPO, così commettendo illeciti prolungati e reiterati, seppur per varie ragioni non formalmente contestati;
(ii) quanto alla “opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione della violazione”, che la aveva richiesto il Pt_1 rinnovo del certificato e la riattivazione del download della black list solo dopo la ricezione della notifica del processo verbale di contestazione dell'illecito
(9.6.2022), oltre un mese dopo la scadenza del certificato di cifratura, e non era stata adempiente in pregresse circostanze anche per periodi temporali molto lunghi, reiterando così nel tempo le violazioni;
(iii) quanto alle “condizioni economiche dell'agente” di cui all'art. 11, l. 689/81), di avere considerato i dati esposti in Bilancio al 31.12.2020 nella loro interezza e, quindi, con riferimento vuoi al dato reddituale che a quello patrimoniale, atteso che il dato patrimoniale del “Patrimonio netto” aziendale non era altro che una misura degli utili netti annuali cristallizzatisi nel corso del tempo in patrimonio.
Il opposto ha concluso chiedendo di rigettare l'opposizione, con CP_1 condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il giudice, nella prima udienza tenuta il 27.4.2023, ha invitato le parti a prendere posizione in merito alla competenza territoriale.
Con sentenza del 13-18.7.2023, n. 2188, il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questo tribunale e compensato le spese processuali.
La ha riassunto il processo con ricorso depositato il 16.10.2023, Pt_1 riproponendo integralmente le difese e conclusioni già formulate.
Anche il opposto ha riproposto le difese già svolte. CP_1
La causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 5.2.2025.
2 – Rileva preliminarmente il tribunale che, nei termini essenziali, la condotta materiale caratterizzante l'illecito amministrativo attribuito alla non è Pt_1 oggetto di contestazione.
E' infatti pacifico che il certificato di cui si tratta era scaduto il 5.5.2022; che fino al 6.6.2022 non era stato rinnovato;
che nel corso di quel periodo l'operatore, pur svolgendo la propria attività, non aveva effettuato alcun accesso al server della
Polizia postale e delle telecomunicazioni al fine di scaricare gli aggiornamenti della lista dei siti a contenuto pedopornografico.
Tanto premesso, l'Amministrazione sostiene che la condotta omissiva della Pt_1
[... ha integrato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 14-quater della legge n.
259/1988, che al primo comma recita: “I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad
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utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il e sentite le associazioni Controparte_6 maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.”
La norma demanda quindi alla normazione secondaria l'individuazione dei requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche che i fornitori di connettività sono obbligati ad utilizzare per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico.
La norma secondaria – integrativa della primaria, che ne impone l'adozione e il rispetto – è costituita dal Decreto del Controparte_7 dell'8.1.2007, che all'art. 3 recita: “1. Il Centro provvede a comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet di cui all'elenco fornito dal Controparte_8 la lista dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio in maniera da
[...] garantire l'integrità, la riservatezza e la certezza del mittente del dato trasmesso.
2. I fornitori di connettività alla rete Internet sono tenuti a procedere alle inibizioni entro 6 ore dalla comunicazione, fornendo la comunicazione dell'avvenuto oscuramento al Centro, secondo i criteri di cui al comma 1, ferme restando in ogni caso le competenze dell'Autorità giudiziaria.
3. Il Centro, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvederà a indicare ai fornitori di connettività alla rete Internet le modalità con cui effettuare la comunicazione di cui al comma 2.”
Il primo comma demanda pertanto al di comunicare ai fornitori di CP_9 connettività (ISP) la lista dei siti con contenuto pedopornografico ai quali applicare gli strumenti di filtraggio e impone ai fornitori, entro 6 ore dalla comunicazione, a svolgere le attività necessarie per inibire l'accesso a quei siti e a comunicare, a loro volta, al CNCPO l'avvenuto oscuramento.
Con atto del 29.3.2007 della Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – impropriamente denominato
“circolare” nell'ordinanza-ingiunzione – erano state stabilite le “modalità di trasmissione delle informazioni ex art. 3 del decreto interministeriale 8 gennaio
2007”.
All'art. 5, che disciplina le modalità con cui il CNCPO comunica periodicamente le liste dei siti cui applicare gli strumenti di filtraggio, si prevede che gli elenchi siano resi disponibili su un'apposita pagina web, utilizzando un certificato per cifratura applicativa SSL fornito dal CNCPO;
è prevista anche la presenza di un
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identificativo da aggiornare ad ogni modifica o pubblicazione dell'elenco, in modo Co da segnalare LI l'aggiornamento dell'elenco.
3 – In base alla ricostruzione che precede, si ritiene che la fonte normativa dell'illecito amministrativo e della relativa sanzione non è costituita dal documento tecnico del 29.3.2007, bensì dLI artt. 14-bis, 14-ter e, specificamente, 14-quater della legge n. 269/1988 e dal decreto ministeriale dell'8.1.2007. Il documento tecnico integra quella normativa, disciplinandone aspetti tecnici e alcune tempistiche.
Non rilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, è poi la questione relativa alla asserita non conoscibilità del documento tecnico e della sua mancata pubblicazione.
Premesso, infatti, che quell'atto non avrebbe dovuto essere pubblicato ma reso noto ai fornitori di servizi, si rileva che già da quanto esposto dalle opponenti e, maggiormente, dalla produzione documentale offerta dall'Amministrazione opposta emerge che la esercente da molti anni l'attività di internet Pt_1 provider, aveva più volte ottenuto il rilascio del certificato per cifratura applicativa
SSL (v. docc. 5 e 6 fasc. opposta) e – sia pure talvolta incorrendo in inadempienze – aveva adempiuto LI obblighi su di essa gravanti in forza della normativa in materia di prevenzione della pedopornografia;
ciò significando che la società era a conoscenza delle modalità tecniche con cui operare a detto fine nonché della durata biennale dei certificati rilasciati e della necessità di richiederne il rinnovo.
Con specifico riferimento all'inadempienza contestata, si rileva che il CNCPO, aderendo ad una richiesta formulata in tal senso dalla con mail del Pt_1
7.10.2021, con mail dell'8.10.2021 aveva inviato alla società il documento tecnico del 29.3.2007 (doc. 7 fasc. opposto). Tale circostanza, allegata dall'Amministrazione opposta nella memoria di risposta ed emergente dalla menzionata mail dell'8.10.2021, prodotta soltanto in formato cartaceo e non anche .eml, non è stata specificamente contestata dalla nella prima Pt_1 difesa successiva.
In conclusione, il tribunale ritiene che i primi tre motivi di opposizione, afferenti alla sussistenza dell'illecito, sono infondati, atteso che la – alla data del Pt_1
5.5.2022, di scadenza del certificato rinnovato soltanto un mese dopo – era stata posta in condizione di conoscere, e conosceva, le modalità tecniche per operare, nonché la cadenza biennale del termine di validità dei certificati.
4 – E infondato anche il motivo di opposizione con cui è stata contestata l'adeguatezza della sanzione irrogata, pari a € 100.00,00 e perciò collocata al
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venticinquesimo percentile tra la misura minima di € 50.000,00 e quella massima di € 250.000,00.
Sul punto il tribunale ritiene che siano condivisibili le considerazioni svolte dal opposto in merito all'adeguata individuazione della misura della CP_1 sanzione rispetto ai parametri indicati dall'art. 11 della legge n. 689/1981.
Per quanto attiene all'elemento della “gravità della violazione” deve infatti tenersi conto, in primo luogo, che il periodo rimasto scoperto è stato pari a un mese, mentre non può restare estranea a tale valutazione la circostanza che in precedenza – dal 19.10.2017 al 22.10.2018 e dal 5.5.2020 all'11.10.2021 – non era stato eseguito il download di liste di filtraggio.
Con riferimento al parametro della “opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione della violazione”, deve escludersi che deponga in senso positivo per la parte sanzionata il fatto che la richiesta del rinnovo del certificato, con riattivazione del download della black list, sia stata formulata non spontaneamente ma a seguito del ricevimento del processo verbale di contestazione dell'illecito, avvenuto il 9.6.2022, oltre un mese dopo la scadenza del certificato di cifratura.
Per quanto attiene al parametro delle “condizioni economiche dell'agente”, si ritiene che la sua valutazione sarebbe inadeguata e parziale se tenesse conto soltanto dell'elemento del reddito netto conseguito e non anche di quello del valore del patrimonio netto del soggetto sanzionato (nel caso in esame, pari a €
1.895.423,00 al 31.12.2020), il quale compone la condizione economica dell'agente, contribuendo a fornirne una valutazione.
5 – Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento in favore Pt_1 della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scLIone tariffario corrispondente alla sanzione irrogata e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dall'opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento,
n. 879/ORD/DIR del 2.11.2022, del (ora Controparte_3
), Direzione generale per i Controparte_1
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Divisione VIII IT
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Puglia Basilicata Molise - Sede Direzionale, proposta dalla e da Parte_1
, così provvede: Parte_2
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la e , in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore del delle spese di giudizio, Controparte_1 liquidate d'ufficio in € 9.142,00 per compensi, oltre ad eventuali oneri accessori.
Così deciso in Roma, il 5.2.2025
Il Giudice
ED AT
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