Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5967 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da C.T.F. S.r.l. Centro Terapia Fisica e Riabilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'atto di diffida e costituzione in mora della Asl Napoli 3 Sud, prot. 140157 del 22/11/2022, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data;
b) della nota della SL Napoli 3 Sud, prot. 139218 del 21/11/2022, notificata al ricorrente a mezzo pec in data 21/11/2022 ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2010”;
c) della nota della SL Napoli 3 Sud, prot. 126961 del 03/11/2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento”;
d) della nota della SL Napoli 3 Sud prot. 197189 del 21/12/2020ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2010”;
e) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generalen.606del 11/08/2014, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2010-macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale” modificata per le aree di medicina nucleare e radiologia diagnostica con DDG n. 337 del 18/04/2018;
f) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/2021;
g) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 16/10/2023:
a) Della Deliberazione del Direttore Generale della Asl Na 3 Sud n. 718 del 21/06/2023 recate: “APPROVAZIONE PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI RIGUARDANTI LA REGRESSIONE TARIFFARIA DELLA SL NAPOLI 3 SUD – MODIFICA ED INTEGRAZIONE IN PARTE QUA DELLA DELIBERAZIONE N. 520/2021” pubblicata il 21/06/2023 fino al 06/07/2023;
b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. LU NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con atto introduttivo del giudizio la ricorrente, premesso di essere una struttura accreditata con il servizio sanitario per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 ed ex art. 44 legge n. 833/78, ha impugnato e chiesto l’annullamento della nota prot. n. 139218 del 21/11/2022 con cui la SL Napoli 3 Sud le comunicava di aver concluso il procedimento di recupero del credito pari a € 35.414,47 (precedentemente accertato con nota prot. n. 197189 del 21/12/2020) e l’atto di diffida e costituzione in mora prot. n. 140157 adottato in data 22/12/2022.
Secondo la tesi attorea, i suddetti atti sarebbero viziati per difetto di adeguata motivazione e per l’eccessivo tempo trascorso tra gli atti con cui è stato dapprima accertato il credito e quindi richiesto il pagamento e gli esercizi finanziari di riferimento.
2. Con motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione prot. n. 718 del 21/06/2023 con cui l’SL Napoli 3 Sud ha stabilito il ricorso alla compensazione legale quale modalità ordinaria per il recupero dei crediti derivanti dall’operare del meccanismo di RTU (Regressione Unica Tariffaria) nei confronti delle strutture sanitarie; secondo la ricorrente, invece, con riguardo alla sua posizione non si potrebbe fare ricorso a tale modalità di pagamento, in ragione della circostanza che il presunto credito dell’Amministrazione non è mai stato accertato giudizialmente e, al contrario, è stato ritualmente contestato.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha depositato memorie con cui, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione relativamente all’atto impugnato con i motivi aggiunti; secondo l’SL, infatti, le censure inerenti il mero computo aritmetico su base documentale risultante dal confronto tra il fatturato liquidabile contenuto in delibera e quanto già liquidato dall’SL spetterebbero alla cognizione del giudice ordinario.
È stata poi eccepita l’inammissibilità del gravame per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e l’irricevibilità per tardività. Nel merito, è stato chiesto il rigetto del gravame.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 16/04/2026, dopo discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
In particolare, così come risulta dal verbale, in questa sede l’avvocato della ricorrente ha concordato con l’eccezione di difetto di giurisdizione limitatamente al ricorso introduttivo, laddove invece sostiene che rispetto ai motivi aggiunti la giurisdizione spetti al giudice amministrativo; l’Amministrazione, al contrario, ha precisato che, secondo la sua tesi, il difetto di giurisdizione vi sarebbe solo con riguardo all’atto impugnato con i motivi aggiunti, mentre relativamente al ricorso introduttivo la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo.
Il Collegio ha quindi dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., circa possibili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo anche rispetto al ricorso introduttivo.
5. Il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il Collegio invero ritiene, in adesione a molteplici arresti giurisprudenziali anche di questo TAR (cfr. sentenze n. 643/2026 e 736/2026), che sia con riguardo all’atto con cui è stato chiesto il pagamento del credito che all’atto con cui sono state stabilite le modalità di pagamento prevedendosi il ricorso all’istituto della compensazione la giurisdizione spetti al giudice ordinario.
È infatti principio pacifico quello a mente del quale, in materia di regressione tariffaria, sussiste la giurisdizione del G.O. laddove la controversia riguardi solo l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'SL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali.
Nel caso di specie, con gli atti impugnati, l'SL Napoli 3 Sud si limita a indicare l'importo di un pagamento dovuto per crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati sulla base dei risultati dell'attività del tavolo tecnico, sicché essi si pongono quali atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la SL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell'ambito della cognizione del giudice ordinario.
La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente SL (in fattispecie analoghe) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. "le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali".
Con le predette ordinanze è stato invero chiarito che, "proprio in materia di regressione tariffaria", la controversia concerne "soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che: da un lato, l'Asl è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (Cass. Sez. U. nn. 1771, 1772 e 1773 del 2011)".
Di recente, sul punto, anche questo TAR ha osservato: “ Le doglianze vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla, sono relative ad un contesto in cui l'Asl non agisce (più) nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull'entità del corrispettivo spettante alla struttura sanitaria accreditata e vanno ad incidere, riducendo il corrispettivo, sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale stipulato, giusta mere operazioni di calcolo. In tal caso la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e come tale deve essere ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario ” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. IX, 7/05/2025, n. 3645).
6. In definitiva, l'odierno ricorso, integrato dai motivi aggiunti, dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti di cui in dispositivo.
7. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, sussistendone giusti motivi in relazione alla pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
LU NT, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LU NT | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO