CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, TO
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2015 CRON. 23 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02.02.2015 la società Ricorrente_1 srl in liquidazione (c.f.: P.IVA_1) cedeva un immobile in corso di costruzione, al tempo ancora non accatastato, alla sig.ra Nominativo_1. Nell'atto di compravendita l'acquirente chiedeva l'applicazione dell'agevolazione “prima casa” (aliquota al 4%) e, al contempo, in virtù di apposita clausola inserita in contratto, si accollava “ogni diverso importo indicato come dovuto dai competenti uffici tributari relativo all'imposta sul valore aggiunto connessa alla presente cessione immobiliare, ciò anche in ossequio all'espresso disposto dell'art. 18 del Testo Unico IVA ed al diritto di rivalsa ivi previsto (ivi compresi interessi, sanzioni nulla escluso)”. La società, ritenuta l'operazione assoggettabile ad aliquota ordinaria, emetteva fattura n. 1/2015 del 4.5.2015 con aliquota
IVA al 22%, quindi, in ragione di quanto convenuto con la sig.ra Nominativo_1, pretendeva dall'acquirente il versamento dell'importo di € 60.853,05 pari alla differenza tra l'aliquota IVA ordinaria e quella agevolata.
Ne scaturiva un contenzioso tra le parti contrattuali. La società procedeva con ricorso per decreto ingiuntivo avverso il quale l'acquirente proponeva opposizione. La causa veniva definita con sentenza, depositata in data 18.6.2021, con la quale il Tribunale di Parma dichiarava l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti dell'odierna ricorrente che doveva però patire la condanna alla refusione delle spese di lite. Precisamente, la società dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio poiché risultava “ormai trascorso un quinquennio dalla compravendita”; sostanzialmente ha ritenuto che, essendo decorso il termine di legge per il controllo fiscale delle condizioni economiche pattuite con l'atto pubblico, l'A.F. avrebbe di fatto riconosciuto la correttezza dell'IVA agevolata applicata all'operazione. La ricorrente impugnava comunque il provvedimento pronunciato dal Tribunale nella parte relativa alla condanna alle spese risultando infine soccombente anche in secondo grado con sentenza divenuta definitiva in data 11.4.2023. In data
28.10.2024 la società ricorrente, sul presupposto di aver versato indebitamente l'importo di € 60.853,05 per IVA in relazione alla fattura n. 1/2015, inoltrava all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Parma istanza per il rimborso che veniva però denegata con provvedimento motivato notificato in data
10.12.2024. Con ricorso notificato all' Ufficio in data 6.2.2025, la Ricorrente_1 srl in liquidazione ha impugnato il succitato provvedimento di diniego chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma il riconoscimento del diritto al rimborso. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Parma ritenendo il ricorso infondato e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di sese e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione.
Innanzitutto, preme osservare che, nel sistema dell'IVA, il legislatore ha previsto all'art. 26 del DPR n.
633/72 (che disciplina le “Variazioni dell'imponibile o dell'imposta”) i rimedi in ipotesi di errata applicazione dell'aliquota, da esperire nei termini espressamente indicati dalla norma medesima. La norma prevede, infatti, che le variazioni in diminuzione non possono essere effettuate in ogni caso “dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile”. La possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 30ter del decreto IVA laddove siano spirati i termini di cui all'art. 26 del medesimo decreto, è ipotesi del tutto residuale;
tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per inerzia del soggetto passivo. La società ricorrente, in ogni caso, omessa nei termini di legge la variazione ex art. 26 DPR 633/72, ha chiesto il rimborso della somma versata con dichiarazione IVA dell'anno 2016 con istanza presentata all'Ufficio in data 28.10.2024, quindi ben oltre il termine prescritto dalla norma citata, secondo cui la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta deve essere presentata, a pena di decadenza entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si
è verificato il presupposto per la restituzione”. La ricorrente vorrebbe, per il vero, far decorrere il termine decadenziale dalla data di definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna. Tuttavia, il giudizio civile di primo grado è stato definito con sentenza depositata il 18.6.2021 per espressa rinuncia agli atti,
l'appello aveva ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza che statuiva sulle spese. Di conseguenza anche volendo far decorrere i termini dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, come sostenuto dal contribuente il dies a quo da cui far valere detto termine è il 18.06.2021
e la richiesta di restituzione presentata il 28.10.24 è intempestiva, poiché risultano spirati i due anni previsti dall'art. 30 ter del decreto iva. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, TO
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2015 CRON. 23 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02.02.2015 la società Ricorrente_1 srl in liquidazione (c.f.: P.IVA_1) cedeva un immobile in corso di costruzione, al tempo ancora non accatastato, alla sig.ra Nominativo_1. Nell'atto di compravendita l'acquirente chiedeva l'applicazione dell'agevolazione “prima casa” (aliquota al 4%) e, al contempo, in virtù di apposita clausola inserita in contratto, si accollava “ogni diverso importo indicato come dovuto dai competenti uffici tributari relativo all'imposta sul valore aggiunto connessa alla presente cessione immobiliare, ciò anche in ossequio all'espresso disposto dell'art. 18 del Testo Unico IVA ed al diritto di rivalsa ivi previsto (ivi compresi interessi, sanzioni nulla escluso)”. La società, ritenuta l'operazione assoggettabile ad aliquota ordinaria, emetteva fattura n. 1/2015 del 4.5.2015 con aliquota
IVA al 22%, quindi, in ragione di quanto convenuto con la sig.ra Nominativo_1, pretendeva dall'acquirente il versamento dell'importo di € 60.853,05 pari alla differenza tra l'aliquota IVA ordinaria e quella agevolata.
Ne scaturiva un contenzioso tra le parti contrattuali. La società procedeva con ricorso per decreto ingiuntivo avverso il quale l'acquirente proponeva opposizione. La causa veniva definita con sentenza, depositata in data 18.6.2021, con la quale il Tribunale di Parma dichiarava l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti dell'odierna ricorrente che doveva però patire la condanna alla refusione delle spese di lite. Precisamente, la società dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio poiché risultava “ormai trascorso un quinquennio dalla compravendita”; sostanzialmente ha ritenuto che, essendo decorso il termine di legge per il controllo fiscale delle condizioni economiche pattuite con l'atto pubblico, l'A.F. avrebbe di fatto riconosciuto la correttezza dell'IVA agevolata applicata all'operazione. La ricorrente impugnava comunque il provvedimento pronunciato dal Tribunale nella parte relativa alla condanna alle spese risultando infine soccombente anche in secondo grado con sentenza divenuta definitiva in data 11.4.2023. In data
28.10.2024 la società ricorrente, sul presupposto di aver versato indebitamente l'importo di € 60.853,05 per IVA in relazione alla fattura n. 1/2015, inoltrava all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Parma istanza per il rimborso che veniva però denegata con provvedimento motivato notificato in data
10.12.2024. Con ricorso notificato all' Ufficio in data 6.2.2025, la Ricorrente_1 srl in liquidazione ha impugnato il succitato provvedimento di diniego chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma il riconoscimento del diritto al rimborso. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Parma ritenendo il ricorso infondato e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di sese e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione.
Innanzitutto, preme osservare che, nel sistema dell'IVA, il legislatore ha previsto all'art. 26 del DPR n.
633/72 (che disciplina le “Variazioni dell'imponibile o dell'imposta”) i rimedi in ipotesi di errata applicazione dell'aliquota, da esperire nei termini espressamente indicati dalla norma medesima. La norma prevede, infatti, che le variazioni in diminuzione non possono essere effettuate in ogni caso “dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile”. La possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 30ter del decreto IVA laddove siano spirati i termini di cui all'art. 26 del medesimo decreto, è ipotesi del tutto residuale;
tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per inerzia del soggetto passivo. La società ricorrente, in ogni caso, omessa nei termini di legge la variazione ex art. 26 DPR 633/72, ha chiesto il rimborso della somma versata con dichiarazione IVA dell'anno 2016 con istanza presentata all'Ufficio in data 28.10.2024, quindi ben oltre il termine prescritto dalla norma citata, secondo cui la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta deve essere presentata, a pena di decadenza entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si
è verificato il presupposto per la restituzione”. La ricorrente vorrebbe, per il vero, far decorrere il termine decadenziale dalla data di definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna. Tuttavia, il giudizio civile di primo grado è stato definito con sentenza depositata il 18.6.2021 per espressa rinuncia agli atti,
l'appello aveva ad oggetto esclusivamente il capo della sentenza che statuiva sulle spese. Di conseguenza anche volendo far decorrere i termini dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, come sostenuto dal contribuente il dies a quo da cui far valere detto termine è il 18.06.2021
e la richiesta di restituzione presentata il 28.10.24 è intempestiva, poiché risultano spirati i due anni previsti dall'art. 30 ter del decreto iva. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.