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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1313/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio AN, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Comune di AN - Via Jannoni,68 88100 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005050000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Entrate direzione provinciale di AN;
Agenzia delle Entrate NE;
Comune di AN e Camera di Commercio di AN per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400005050000 contenente le seguenti cartelle di pagamento n. 03020120023227811000, relativa a tarsu anno 2012; n.
03020110018858242000 relativo a diritto camerale 2007-2008; n. 03020120012192549000, relativo a diritto camerale anno 2009 e n. 03020120007279018000, relativo a tributo Irpef anno 2006. Al riguardo il ricorrente eccepiva la nullità per intervenuta prescrizione del credito azionato – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si costituivano, sia l'Agenzia Entrate di AN che l'Agenzia delle Entrate NE che la Camera di Commercio di
AN che contestavano i motivi di ricorso in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. All'uopo veniva depositata dal concessionario prova della regolare notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo. Concludevano per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto va rigettato. Parte resistente, Agenzia delle Entrate NE ha fornito la prova della regolare notifica degli atti presupposti in ordine alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo ricadente sull'autovettura Ford Mondeo targata Targa_1 In particolare, il concessionario ha depositato relata di notifica delle intimazioni di pagamento nn. 03020169004285447000 avvenuta in data 6.7.2017 attraverso il deposito presso la casa comunale nonché intimazione di pagamento n.
03020229001721163000 in data 4.7.2022 contenente anche le cartelle contenute nell'atto impugnato. Atti che non risultano contestati, per cui ai sensi dell'art. 115 cpc si intendono come ammessi. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza che va regolata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN sez.4, cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dei resistenti determinati in euro 250,00 cadauno per ogni parte costituita.
Cosi deciso in AN nella camera di consiglio del 26.01.2026
Il Presidente est.
Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1313/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio AN, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Comune di AN - Via Jannoni,68 88100 AN CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202400005050000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia Entrate direzione provinciale di AN;
Agenzia delle Entrate NE;
Comune di AN e Camera di Commercio di AN per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400005050000 contenente le seguenti cartelle di pagamento n. 03020120023227811000, relativa a tarsu anno 2012; n.
03020110018858242000 relativo a diritto camerale 2007-2008; n. 03020120012192549000, relativo a diritto camerale anno 2009 e n. 03020120007279018000, relativo a tributo Irpef anno 2006. Al riguardo il ricorrente eccepiva la nullità per intervenuta prescrizione del credito azionato – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si costituivano, sia l'Agenzia Entrate di AN che l'Agenzia delle Entrate NE che la Camera di Commercio di
AN che contestavano i motivi di ricorso in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto. All'uopo veniva depositata dal concessionario prova della regolare notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo. Concludevano per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto va rigettato. Parte resistente, Agenzia delle Entrate NE ha fornito la prova della regolare notifica degli atti presupposti in ordine alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo ricadente sull'autovettura Ford Mondeo targata Targa_1 In particolare, il concessionario ha depositato relata di notifica delle intimazioni di pagamento nn. 03020169004285447000 avvenuta in data 6.7.2017 attraverso il deposito presso la casa comunale nonché intimazione di pagamento n.
03020229001721163000 in data 4.7.2022 contenente anche le cartelle contenute nell'atto impugnato. Atti che non risultano contestati, per cui ai sensi dell'art. 115 cpc si intendono come ammessi. In conclusione, il ricorso merita di essere respinto. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza che va regolata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN sez.4, cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dei resistenti determinati in euro 250,00 cadauno per ogni parte costituita.
Cosi deciso in AN nella camera di consiglio del 26.01.2026
Il Presidente est.
Avv. Antonio Maccarone