Art. 27.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell' art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258 , mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, numero 2356 , da emettere oltre il limite di cui all'art. 6 di detta legge.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell' art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258 , mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, numero 2356 , da emettere oltre il limite di cui all'art. 6 di detta legge.