Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04961/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4961 del 2025, proposto da
Michele Liguori e Vincenzo Liguori, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Liguori e Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 15/1/2025 n. 426;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I due avvocati ricorrenti, con ricorso notificato il 02/10/2025 e depositato in giudizio in pari data, chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 15/1/2025 n. 426 (che ha accolto il ricorso di ottemperanza a monte per il pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti, quali distrattari, disponendo, però, la compensazione integrale delle spese processuali del giudizio di ottemperanza), lamentando l’omesso pagamento ai ricorrenti, da parte del Ministero resistente, del contributo unificato versato e dei relativi interessi legali dovuti ex lege dal deposito della sentenza (15/1/2025) al soddisfo, e sostenendo che, in sede di giudizio di ottemperanza, va riconosciuto l’obbligo di corresponsione anche di tale importo erogato per contributo unificato in caso di compensazione delle spese di lite, com’è avvenuto nel caso in esame. Chiedono, altresì, la nomina di un Commissario ad acta , che provveda in via sostitutiva al detto pagamento in favore dei ricorrenti in caso di perdurante inadempimento del Ministero della Giustizia.
Il 09/10/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale.
Il 28/11/2025, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate e chiesto il passaggio in decisione della causa alla Camera di Consiglio del 18/12/2025, senza la preventiva discussione.
Nella Camera di Consiglio del 18/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. a), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle “delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;”.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 02/10/2025 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza di questo Tribunale, depositata in data 15/1/2025 n. 426, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dal certificato rilasciato dalla Cancelleria di questo Tribunale del 30/07/2025.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato (in copia attestata conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico), via p.e.c., al Ministero della Giustizia presso la sede reale in data 17/01/2025, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della UB MI (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto (nei limiti di seguito precisati), non risultando l’adempimento in parte qua (ossia con riferimento al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza) al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale, depositata in data 15/1/2025 n. 426, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore degli avvocati ricorrenti dell’importo di € 300,00 erogato a titolo di contributo unificato per il procedimento di ottemperanza a monte, atteso che «"il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un'obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell'Autorità giurisdizionale (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2018, n. 6587)" (C.d.S., Sez. V, n. 3517/2020) » (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 maggio 2023, n. 4821) e che, ai fini predetti, “ la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza ”. Invece, i reclamati interessi legali sull’importo dovuto a titolo di contributo unificato non sono dovuti dal deposito della sentenza (15/1/2025) al soddisfo, poiché non previsti nel titolo esecutivo, ma possono essere riconosciuti a partire dalla data di passaggio in giudicato del titolo azionato, in tal senso potendosi interpretare quanto da parte ricorrente chiesto nel presente giudizio di ottemperanza, dunque riconducibile alla specifica “azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza”, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
2.1. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell’MI resistente, da individuarsi, ai sensi dell’art. 5- sexies , comma 8, della Legge n. 89/2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima struttura, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, compiendo gli atti necessari al pagamento. Al riguardo, va precisato che:
- il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’MI di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; ord. della Sezione n. 2039/2019);
- il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato art. 5- sexies , comma 8, della Legge n. 89/2001 (« qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti »).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, anche considerate le peculiarità fattuali del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione in parte qua alla sentenza del T.A.R. Campania n. 426 depositata in data 15/1/2025, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina, inoltre, quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, un Dirigente amministrativo dell’MI resistente, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima struttura, fissando il termine di ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AU LE, Presidente
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
AN TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TE | RI AU LE |
IL SEGRETARIO