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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
IZ NI - GI
Anna CARBONARA - GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3464/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
divorzio congiunto,
a domanda congiunta di
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIO Parte_1
BUCCI, come da mandato in atti;
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO Controparte_1
BUCCI, come da mandato in atti;
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 28/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/04/1992 in San
RG IO (TA); che dalla loro unione erano nati i figli e Per_1 Per_2
rispettivamente il 14.01.1998 e il 10.08.1991; e che il Tribunale di Taranto
con sentenza non definitiva n. 2480/2018 del 11/10/2018 aveva pronunciato la loro separazione personale, adivano questo Tribunale,
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 25/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza non definitiva n. 2480/2018 del 11/10/2018 da questo Tribunale. È
parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4
l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74,
nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone,
pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 28/10/2025 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 27/04/1992 nel Comune di San RG IO (TA) da Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], trascritto negli atti
[...]
dello stato civile del Comune di San RG IO (TA), dell'anno 1992,
parte II, serie A, ufficio 1, numero 9;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta depositate per l'udienza a trattazione scritta del
25/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
IZ NI - GI
Anna CARBONARA - GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3464/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
divorzio congiunto,
a domanda congiunta di
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIO Parte_1
BUCCI, come da mandato in atti;
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO Controparte_1
BUCCI, come da mandato in atti;
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 28/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/04/1992 in San
RG IO (TA); che dalla loro unione erano nati i figli e Per_1 Per_2
rispettivamente il 14.01.1998 e il 10.08.1991; e che il Tribunale di Taranto
con sentenza non definitiva n. 2480/2018 del 11/10/2018 aveva pronunciato la loro separazione personale, adivano questo Tribunale,
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 25/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza non definitiva n. 2480/2018 del 11/10/2018 da questo Tribunale. È
parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4
l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74,
nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 25/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone,
pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 28/10/2025 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 27/04/1992 nel Comune di San RG IO (TA) da Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], trascritto negli atti
[...]
dello stato civile del Comune di San RG IO (TA), dell'anno 1992,
parte II, serie A, ufficio 1, numero 9;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta depositate per l'udienza a trattazione scritta del
25/11/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4