CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1741/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3992/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G Oberdan 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_6 - CF_Resistente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_7 - CF_Resistente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_8 - CF_Resistente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_9 - CF_Resistente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_10 - CF_Resistente_10 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_11 - CF_Resistente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_12 - CF_Resistente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_13 - CF_Resistente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_14 - CF_Resistente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_15 - CF_Resistente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_16 - CF_Resistente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_17 - CF_Resistente_17
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4834/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso collettivo Resistente_9, Resistente_16, Nominativo_1, Nominativo_2 , Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8
, Resistente_1, Nominativo_9, Nominativo_10, Resistente_3, Resistente_2
, Nominativo_12, Nominativo_13, Resistente_4, Nominativo_14, Nominativo_15, Nominativo_16 , Resistente_5, Resistente_7, Resistente_8, Resistente_6, Nominativo_17, Nominativo_18
, Nominativo_19, Resistente_10, Nominativo_20, Nominativo_21, Nominativo_22, Resistente_11
, Nominativo_23, Resistente_12, Resistente_12, Nominativo_24 , Nominativo_25 , Resistente_14, Resistente_15, Nominativo_26, Resistente_13, Nominativo_28, Nominativo_29
, Nominativo_30, Resistente_17 e Nominativo_31, tutti ex appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, si opponevano al silenzio/rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso parziale delle ritenute IRPEF applicate sulla indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
Al riguardo assumevano: -che detta indennità, concessa in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di Previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, era stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2, senza applicare alcuna riduzione della base imponibile;
-che con parere n. 91/2024 l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello presentato dal predetto Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, chiariva che il criterio di imposizione finora adottato in base alla predetta circolare ministeriale era errato in quanto la base imponibile dell'indennità di buonuscita in parola, doveva essere determinata al lordo della riduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva anche della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale;
-che pertanto essi ricorrenti avevano presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso IRPEF, evidenziando che l'indennità di buonuscita rispettivamente percepita era stata assoggettata ad una ritenuta fiscale in eccesso in violazione dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR nella parte che prevede specifica riduzione della base imponibile per le indennità equipollenti al TFR;
che gli uffici interpellati avevano di fatto disatteso le loro richieste di tal che si era perfezionato il silenzio/ rifiuto con il decorso di 90 giorni dall'invio delle istanze di rimborso.
I ricorrenti invocavano la declaratoria di illegittimità del rigetto formatosi sulle domande di rimborso IRPEF
e, per l'effetto, il nuovo calcolo delle ritenute fiscali, determinando la base imponibile secondo quanto previsto dalla citata norma del TUIR, con rimborso delle somme indebitamente trattenute.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
II di Napoli, ciascuna con separato atto, in ragione della diversa competenza territoriale determinata dal domicilio fiscale dei ricorrenti, formulando, per gran parte dei richiedenti, eccezioni preliminari di inammissibilità delle relative istanze di rimborso per tardività e decadenza delle stesse ex art. 38 del D. P.
R. n. 602 /1973.
Con sentenza n. 4834/02/25 depositata il 18/03/2025 e notificata il 04/04/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso, rilevando che il Fondo di Assistenza per i Finanzieri ha effettuato il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita incorrendo non già in un “errore materiale”, siccome previsto nella citata norma del DPR 602/73 che indica le ragioni del rimborso e fissa il termine di decadenza per le relative istanze, ma seguendo un' interpretazione imposta, a ben vedere, dall'Amministrazione Finanziaria, segnatamente dal Ministero delle Finanze con la richiamata circolare del
1986. Un'interpretazione rivelatasi errata solo successivamente, a seguito degli orientamenti giurisprudenziali condivisi dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 91/24, di tal che è da questo momento che si rivela il carattere indebito delle ritenute operate. In una siffatta situazione, rilevavano i primi Giudici, pare evidente che il termine di decadenza non possa risalire all'atto del pagamento delle indennità ma debba decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia Entrate DP I Napoli, rilevando quanto segue.
L'appellante lamenta la erroneità della emessa decisione che ha generalizzato in riferimento a tutti i ricorrenti la stessa motivazione, pur in presenza di diverse e specifiche situazioni dei contribuenti: le motivazioni della sentenza sono sostanzialmente riferibili alla posizione dei ricorrenti in relazione ai quali è stata preliminarmente eccepita la tardività dell'istanza di rimborso.
L'appellante osserva che in relazione ai contribuenti che rientrano nella propria competenza territoriale l'Ufficio, già nel corso del giudizio di primo grado, aveva sollevato tre diverse eccezioni, che vengono integralmente riproposte in questa sede.
In relazione alle posizioni di Resistente_9 , Resistente_16 , Resistente_2 , Resistente_5 , Resistente_7, Resistente_6, Resistente_10, Resistente_12, Resistente_14, Resistente_15
, Resistente_17, l'Ufficio insiste per l'inammissibilità dell'istanza per tardività e decadenza.
Le indennità corrisposte ai predetti contribuenti erano state erogate in annualità pregresse incluse tra l'anno
2008 e 2019 per cui, in ragione delle rispettive date di pagamento, specificate altresì in ricorso dai contribuenti, raffrontate con la presentazione dell'istanza di rimborso solo in data 24/05/2024, le stesse risultavano tardive con conseguente inammissibilità del gravame prodotto a prescindere dalla fondatezza o meno dell'istanza tardivamente prodotta.
Sul punto, osserva l'Ufficio che i giudici di primo grado hanno motivato l'accoglimento del ricorso sostenendo che il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, non debba decorrere dal momento di effettuazione della ritenuta, ma dal momento in cui l'Agenzia delle Entrate ha modificato il suo precedente orientamento con l'interpello n. 91/2024.
Con riferimento alle somme già corrisposte ed integralmente assoggettate a tassazione, osserva l'appellante, la risposta ad interpello n. 91/2024, riportata per esteso nel nuovo regolamento FAF, chiarisce che “il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver chiarito che “La richiesta di rimborso delle ritenute per IRPEF effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a vario titolo al dipendente, espressamente prevista dal comma 2 dell'art.38 del D.P.R. n.602/73, deve essere presentata nel termine di decadenza decorrente dalla data in cui la ritenuta è stata operata”, ha ricordato che “i suddetti termini sono fissati per finalità di interesse pubblico e di essi non può disporre neanche l'amministrazione finanziaria, per cui la decadenza può essere rilevata d'ufficio, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio” (Cass., sent. n. 8151/2019).
La circostanza per cui il contribuente abbia effettuato un versamento o subito una ritenuta che solo in seguito si siano rivelati parzialmente o totalmente non dovuti, non comporta l'applicazione di un diverso termine decadenziale (Cass., sent. n.13332/2023, riguardante l'individuazione del dies a quo qualora l'accertamento dell'errore contabile del contribuente, che abbia determinato il versamento di maggiori imposte non dovute, sia dipeso da un successivo accertamento fiscale); peraltro, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'emanazione di documenti di prassi favorevoli al contribuente non costituisce presupposto idoneo a posticipare il dies a quo (Cass., sent. n. 16617/2015). L'inutile decorso del termine decadenziale di 48 mesi per la proposizione dell'istanza di rimborso, fissato dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 anche con riferimento alle ritenute subite, comporta la definitività del rapporto giuridico, che deve necessariamente essere considerato esaurito e non riattivabile dal contribuente. In altri termini, osserva l'Ufficio, nel caso di specie,
i ricorrenti sono rimasti inerti fino all'intervento della risposta ad interpello, incorrendo in tal modo nella decadenza dal diritto al rimborso, per cui la tutela di tale posizione soggettiva deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (Cass., sent. Ss. UU. n. 13676/2014).
Nel caso specifico dei ricorrenti per i quali l'Ufficio ha eccepito la decadenza, si osserva, non vi è stato nessun impedimento giuridico o di fatto alla presentazione dell'istanza di rimborso nei termini decadenziali.
Il diverso orientamento dell'Agenzia delle Entrate non ha mai impedito ai contribuenti di presentare l'istanza di rimborso (come del resto hanno fatto tutti quei contribuenti che hanno contribuito a formare la giurisprudenza successivamente recepita dall'Agenzia stessa). Quindi il carattere indebito della ritenuta sarebbe stato già eccepibile dalle parti al momento dell'effettuazione della stessa e non può essere imputato a un fatto successivo (l'interpello del 2024), il quale non ha mutato, in alcun modo, la situazione giuridica preesistente.
Inoltre, osserva l'appellante, può farsi riferimento anche all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione per il quale la tutela del contribuente trova un limite nei c.d. rapporti esauriti. La giurisprudenza consolidata ha affermato, infatti, che anche nel caso in cui una norma sia dichiarata in contrasto con il diritto europeo o costituzionalmente illegittima, il termine di decadenza decorre, comunque, dalla data di versamento o effettuazione della ritenuta, atteso che l'efficacia retroattiva di una tale pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, essendo l'istituto della decadenza posto a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2023, n. 33616).
In relazione, poi, alle posizioni di Resistente_4, Resistente_8, Resistente_11 e Resistente_13, osserva l'appellante, dal calcolo effettuato dalla controparte e allegato all'atto introduttivo del ricorso, risulta che la riduzione spettante è stata determinata conteggiando anche gli anni di servizio figurativi in contrasto con le previsioni dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, il quale prevede espressamente che la riduzione deve essere calcolata, escludendo il periodo convenzionale. L'Ufficio ha, pertanto, rideterminato i rimborsi a favore dei predetti contribuenti nelle misure effettivamente spettanti.
In relazione, infine, alle posizioni di Resistente_1, vedova Nominativo_33 e Resistente_3, l'Ufficio rileva l'assenza in Anagrafe Tributaria di alcuna certificazione unica relativa alla corresponsione dell'indennità de quo da parte del sostituto d'imposta Fondo Assistenza per i Finanzieri cf: P.IVA_1, né la presenza di operate ritenute per le quali le parti richiedevano rimborso.
Si sono costituiti i contribuenti Resistente_9, Resistente_3, Resistente_7, Resistente_10, Resistente_13 e Resistente_17, depositando controdeduzioni.
Parte appellata in via preliminare eccepisce la inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità
e di chiarezza imposti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel merito, lamenta che la ricostruzione proposta dall'Ufficio si fonda su un'applicazione meramente meccanica dell'art. 38 D.P.R. 602/1973, che individua il dies a quo del termine decadenziale nella data di erogazione dell'indennità FAF, prescindendo del tutto dal profilo, dirimente, della conoscibilità dell'indebito.
Parte appellata illustra nelle controdeduzioni i fondamenti della tempestività della domanda di rimborso, dapprima in relazione all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e, successivamente, alla luce dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.
L'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso avverso il silenzio-rifiuto debba essere proposto entro due anni dal “fatto sopravvenuto” che legittima la restituzione. È principio ormai consolidato che tale fatto sopravvenuto non debba necessariamente consistere in una pronuncia giurisdizionale, potendo identificarsi anche in un atto amministrativo che modifichi l'interpretazione normativa fino a quel momento seguita dall'Amministrazione, a condizione che tale atto produca effetti vincolanti.
La risposta all'interpello n. 91 del 12 aprile 2024, indirizzata direttamente al FAF, rappresenta a tutti gli effetti il fatto sopravvenuto che ha fatto emergere, in capo ai contribuenti, il diritto alla restituzione dell'indebito.
Tale intervento, si osserva, non costituisce una mera opinione tecnica, ma un atto amministrativo dotato di efficacia vincolante nei confronti della stessa Agenzia e, per il caso concreto, parificabile agli effetti di un accertamento definitivo. Ne consegue che solo dalla data di pubblicazione di tale risposta si è manifestata, in modo chiaro e opponibile, la consapevolezza della debenza del rimborso, e solo da tale momento può iniziare a decorrere il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.
Peraltro, osserva parte appellata, è possibile argomentare la tempestività delle domande di rimborso anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale dispone che la domanda per il rimborso di imposte indebitamente versate debba essere presentata entro quarantotto mesi dalla data del versamento. Tuttavia, è principio consolidato che tale termine non possa essere applicato in modo meccanico o avulso dalle peculiarità del caso concreto, dovendo invece essere interpretato secondo i criteri ermeneutici forniti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la decorrenza effettiva del termine di decadenza deve coincidere con il momento in cui il contribuente acquisisce piena consapevolezza dell'indebito.
Con specifico riferimento, poi, alla posizione di Resistente_3, rileva parte appellata, l'Agenzia delle Entrate deduce, per la prima volta in sede di appello, una presunta carenza probatoria in ordine all'avvenuta erogazione dell'indennità FAF e alla correlata ritenuta IRPEF, assumendo che la documentazione prodotta non sarebbe idonea a dimostrare con certezza l'an e il quantum dell'indebito. Tale censura, si osserva, risulta tardiva e dunque inammissibile, poiché introduce un rilievo che non risulta essere stato specificamente sollevato in sede amministrativa né adeguatamente coltivato nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, rileva parte appellata, la doglianza è priva di fondamento nel merito, in quanto il Resistente_3 ha prodotto la documentazione rilasciata dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri, nonché il prospetto riepilogativo del trattamento fiscale applicato, con indicazione delle ritenute IRPEF operate. Tale documentazione, si osserva, è pienamente idonea a dimostrare la pretesa restitutoria, soprattutto se si considera che l'Amministrazione finanziaria è soggetto direttamente coinvolto nella fase di prelievo, avendo incassato le ritenute alla fonte operate dal FAF. Ne consegue che i dati relativi all'imposizione fiscale dell'indennità sono già nella piena disponibilità dell'Ufficio, il quale avrebbe potuto verificarli agevolmente, senza scaricare sul contribuente l'onere di supplire a carenze istruttorie interne all'Amministrazione stessa.
Da ultimo, rileva parte appellata, in ordine alla contestazione dell'applicabilità della riduzione IRPEF di cui all'art. 19, comma 2-bis, TUIR alle annualità maturate a titolo di anzianità convenzionale, ossia quelle riconosciute ai fini del trattamento previdenziale, pur non corrispondenti a periodi di servizio effettivamente prestato, tale impostazione è priva di fondamento normativo e non trova riscontro né nel dato letterale della disposizione invocata, né nella prassi amministrativa, né nella giurisprudenza formatasi in materia.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, l'appello va accolto, non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
In relazione alle posizioni di Resistente_1 , vedova Nominativo_33 e Resistente_3, l'Ufficio lamenta una totale carenza probatoria da parte dei contribuenti, e ha documentato l'assenza in
Anagrafe Tributaria di alcuna certificazione unica relativa alla corresponsione dell'indennità de quo da parte del sostituto d'imposta Fondo Assistenza per i Finanzieri, né la presenza di operate ritenute per le quali le parti richiedevano rimborso. Premesso che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, tale contestazione veniva sollevata dall'Ufficio già in sede di costituzione nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 12 delle controdeduzioni), la doglianza dell'Ufficio è fondata.
Parte appellata assume che l'Amministrazione finanziaria è soggetto direttamente coinvolto nella fase di prelievo, avendo incassato le ritenute alla fonte operate dal FAF, e che pertanto i dati relativi all'imposizione fiscale dell'indennità sono già nella piena disponibilità dell'Ufficio, il quale avrebbe potuto verificarli agevolmente, senza scaricare sul contribuente l'onere di supplire a carenze istruttorie interne all'Amministrazione stessa.
Occorre, tuttavia, rilevare che in materia di riparto dell'onere della prova, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Ne consegue che, a fronte della carenza probatoria imputabile ai contribuenti, deve ritenersi corretto l'operato dell'Ufficio.
In relazione, poi, alle posizioni di Resistente_4, Resistente_8, Resistente_11 e Resistente_13, la riduzione spettante è stata erroneamente determinata dai contribuenti conteggiando anche gli anni di servizio figurativi in contrasto con le previsioni dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, il quale prevede espressamente che la riduzione deve essere calcolata, escludendo il periodo convenzionale.
In relazione, infine, alla posizione degli altri contribuenti, la questione controversa riguarda la tempestività
(o meno) dell'istanza di rimborso.
In tema di rimborso delle imposte sui redditi l'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 dispone quanto segue: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Secondo parte appellata il termine di decadenza indicato dalla norma non può farsi decorrere dalla data del pagamento (o della ritenuta) allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione. Nel caso di specie, l'evento successivo dal quale far decorrere il termine risulterebbe costituito dalla data del parere n. 91/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrare, abbandonando la precedente prassi, si è allineata all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile all'indennità “de quo” il trattamento fiscale previsto dall'art. dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR poiché prima di tale momento il contribuente nulla avrebbe potuto opporre alla prassi adottata dall'Amministrazione Finanziaria.
Tale interpretazione non appare condivisibile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676) hanno infatti precisato che “l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte è rigoroso nella identificazione nel giorno del versamento del “dies a quo” del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato” ….. e che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario.
Ne consegue che il “dies a quo” per la presentazione dell'istanza di rimborso non può essere individuato nella data del parere n. 91/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate si è adeguata all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile all'indennità “de quo” il trattamento fiscale previsto dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, vertendosi in ipotesi di atto meramente interpretativo di una norma tributaria.
In conclusione, nel momento in cui il FAF ha operato le ritenute fiscali secondo i criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 il contribuente, non convinto della correttezza giuridica dell'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, ben avrebbe potuto formulare, entro il termine di legge, la propria richiesta di rimborso, nonché proporre successivamente ricorso contro l'eventuale silenzio-rifiuto dell'Ufficio.
Parte appellata invoca, poi, l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, norma che stabilisce che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Tuttavia, come in precedenza rilevato, il presupposto per la restituzione non può essere identificato né in una sentenza resa in un altro giudizio, né in una diversa interpretazione normativa da parte della
Amministrazione.
L'appello dell'Ufficio va, pertanto, accolto.
Considerata la peculiarità della questione in merito alla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3992/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G Oberdan 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_6 - CF_Resistente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_7 - CF_Resistente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_8 - CF_Resistente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_9 - CF_Resistente_9
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_10 - CF_Resistente_10 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_11 - CF_Resistente_11
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_12 - CF_Resistente_12
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_13 - CF_Resistente_13
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_14 - CF_Resistente_14
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_15 - CF_Resistente_15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_16 - CF_Resistente_16
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_17 - CF_Resistente_17
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4834/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2
e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 498/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso collettivo Resistente_9, Resistente_16, Nominativo_1, Nominativo_2 , Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8
, Resistente_1, Nominativo_9, Nominativo_10, Resistente_3, Resistente_2
, Nominativo_12, Nominativo_13, Resistente_4, Nominativo_14, Nominativo_15, Nominativo_16 , Resistente_5, Resistente_7, Resistente_8, Resistente_6, Nominativo_17, Nominativo_18
, Nominativo_19, Resistente_10, Nominativo_20, Nominativo_21, Nominativo_22, Resistente_11
, Nominativo_23, Resistente_12, Resistente_12, Nominativo_24 , Nominativo_25 , Resistente_14, Resistente_15, Nominativo_26, Resistente_13, Nominativo_28, Nominativo_29
, Nominativo_30, Resistente_17 e Nominativo_31, tutti ex appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, si opponevano al silenzio/rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso parziale delle ritenute IRPEF applicate sulla indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF).
Al riguardo assumevano: -che detta indennità, concessa in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e in aggiunta a quella liquidata dal Fondo di Previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato, era stata interamente assoggettata a tassazione in base ai criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 1986, n. 2, senza applicare alcuna riduzione della base imponibile;
-che con parere n. 91/2024 l'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello presentato dal predetto Fondo di Assistenza per i Finanzieri in data 13 dicembre 2023, chiariva che il criterio di imposizione finora adottato in base alla predetta circolare ministeriale era errato in quanto la base imponibile dell'indennità di buonuscita in parola, doveva essere determinata al lordo della riduzione di € 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva anche della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale;
-che pertanto essi ricorrenti avevano presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso IRPEF, evidenziando che l'indennità di buonuscita rispettivamente percepita era stata assoggettata ad una ritenuta fiscale in eccesso in violazione dell'art. 19, comma 2 bis, del TUIR nella parte che prevede specifica riduzione della base imponibile per le indennità equipollenti al TFR;
che gli uffici interpellati avevano di fatto disatteso le loro richieste di tal che si era perfezionato il silenzio/ rifiuto con il decorso di 90 giorni dall'invio delle istanze di rimborso.
I ricorrenti invocavano la declaratoria di illegittimità del rigetto formatosi sulle domande di rimborso IRPEF
e, per l'effetto, il nuovo calcolo delle ritenute fiscali, determinando la base imponibile secondo quanto previsto dalla citata norma del TUIR, con rimborso delle somme indebitamente trattenute.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
II di Napoli, ciascuna con separato atto, in ragione della diversa competenza territoriale determinata dal domicilio fiscale dei ricorrenti, formulando, per gran parte dei richiedenti, eccezioni preliminari di inammissibilità delle relative istanze di rimborso per tardività e decadenza delle stesse ex art. 38 del D. P.
R. n. 602 /1973.
Con sentenza n. 4834/02/25 depositata il 18/03/2025 e notificata il 04/04/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso, rilevando che il Fondo di Assistenza per i Finanzieri ha effettuato il calcolo delle ritenute fiscali sull'indennità supplementare di buonuscita incorrendo non già in un “errore materiale”, siccome previsto nella citata norma del DPR 602/73 che indica le ragioni del rimborso e fissa il termine di decadenza per le relative istanze, ma seguendo un' interpretazione imposta, a ben vedere, dall'Amministrazione Finanziaria, segnatamente dal Ministero delle Finanze con la richiamata circolare del
1986. Un'interpretazione rivelatasi errata solo successivamente, a seguito degli orientamenti giurisprudenziali condivisi dall'Agenzia delle Entrate con parere n. 91/24, di tal che è da questo momento che si rivela il carattere indebito delle ritenute operate. In una siffatta situazione, rilevavano i primi Giudici, pare evidente che il termine di decadenza non possa risalire all'atto del pagamento delle indennità ma debba decorrere dal momento in cui l'indebito si è attestato.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia Entrate DP I Napoli, rilevando quanto segue.
L'appellante lamenta la erroneità della emessa decisione che ha generalizzato in riferimento a tutti i ricorrenti la stessa motivazione, pur in presenza di diverse e specifiche situazioni dei contribuenti: le motivazioni della sentenza sono sostanzialmente riferibili alla posizione dei ricorrenti in relazione ai quali è stata preliminarmente eccepita la tardività dell'istanza di rimborso.
L'appellante osserva che in relazione ai contribuenti che rientrano nella propria competenza territoriale l'Ufficio, già nel corso del giudizio di primo grado, aveva sollevato tre diverse eccezioni, che vengono integralmente riproposte in questa sede.
In relazione alle posizioni di Resistente_9 , Resistente_16 , Resistente_2 , Resistente_5 , Resistente_7, Resistente_6, Resistente_10, Resistente_12, Resistente_14, Resistente_15
, Resistente_17, l'Ufficio insiste per l'inammissibilità dell'istanza per tardività e decadenza.
Le indennità corrisposte ai predetti contribuenti erano state erogate in annualità pregresse incluse tra l'anno
2008 e 2019 per cui, in ragione delle rispettive date di pagamento, specificate altresì in ricorso dai contribuenti, raffrontate con la presentazione dell'istanza di rimborso solo in data 24/05/2024, le stesse risultavano tardive con conseguente inammissibilità del gravame prodotto a prescindere dalla fondatezza o meno dell'istanza tardivamente prodotta.
Sul punto, osserva l'Ufficio che i giudici di primo grado hanno motivato l'accoglimento del ricorso sostenendo che il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, non debba decorrere dal momento di effettuazione della ritenuta, ma dal momento in cui l'Agenzia delle Entrate ha modificato il suo precedente orientamento con l'interpello n. 91/2024.
Con riferimento alle somme già corrisposte ed integralmente assoggettate a tassazione, osserva l'appellante, la risposta ad interpello n. 91/2024, riportata per esteso nel nuovo regolamento FAF, chiarisce che “il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo”.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, dopo aver chiarito che “La richiesta di rimborso delle ritenute per IRPEF effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a vario titolo al dipendente, espressamente prevista dal comma 2 dell'art.38 del D.P.R. n.602/73, deve essere presentata nel termine di decadenza decorrente dalla data in cui la ritenuta è stata operata”, ha ricordato che “i suddetti termini sono fissati per finalità di interesse pubblico e di essi non può disporre neanche l'amministrazione finanziaria, per cui la decadenza può essere rilevata d'ufficio, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio” (Cass., sent. n. 8151/2019).
La circostanza per cui il contribuente abbia effettuato un versamento o subito una ritenuta che solo in seguito si siano rivelati parzialmente o totalmente non dovuti, non comporta l'applicazione di un diverso termine decadenziale (Cass., sent. n.13332/2023, riguardante l'individuazione del dies a quo qualora l'accertamento dell'errore contabile del contribuente, che abbia determinato il versamento di maggiori imposte non dovute, sia dipeso da un successivo accertamento fiscale); peraltro, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'emanazione di documenti di prassi favorevoli al contribuente non costituisce presupposto idoneo a posticipare il dies a quo (Cass., sent. n. 16617/2015). L'inutile decorso del termine decadenziale di 48 mesi per la proposizione dell'istanza di rimborso, fissato dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 anche con riferimento alle ritenute subite, comporta la definitività del rapporto giuridico, che deve necessariamente essere considerato esaurito e non riattivabile dal contribuente. In altri termini, osserva l'Ufficio, nel caso di specie,
i ricorrenti sono rimasti inerti fino all'intervento della risposta ad interpello, incorrendo in tal modo nella decadenza dal diritto al rimborso, per cui la tutela di tale posizione soggettiva deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (Cass., sent. Ss. UU. n. 13676/2014).
Nel caso specifico dei ricorrenti per i quali l'Ufficio ha eccepito la decadenza, si osserva, non vi è stato nessun impedimento giuridico o di fatto alla presentazione dell'istanza di rimborso nei termini decadenziali.
Il diverso orientamento dell'Agenzia delle Entrate non ha mai impedito ai contribuenti di presentare l'istanza di rimborso (come del resto hanno fatto tutti quei contribuenti che hanno contribuito a formare la giurisprudenza successivamente recepita dall'Agenzia stessa). Quindi il carattere indebito della ritenuta sarebbe stato già eccepibile dalle parti al momento dell'effettuazione della stessa e non può essere imputato a un fatto successivo (l'interpello del 2024), il quale non ha mutato, in alcun modo, la situazione giuridica preesistente.
Inoltre, osserva l'appellante, può farsi riferimento anche all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione per il quale la tutela del contribuente trova un limite nei c.d. rapporti esauriti. La giurisprudenza consolidata ha affermato, infatti, che anche nel caso in cui una norma sia dichiarata in contrasto con il diritto europeo o costituzionalmente illegittima, il termine di decadenza decorre, comunque, dalla data di versamento o effettuazione della ritenuta, atteso che l'efficacia retroattiva di una tale pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, essendo l'istituto della decadenza posto a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2023, n. 33616).
In relazione, poi, alle posizioni di Resistente_4, Resistente_8, Resistente_11 e Resistente_13, osserva l'appellante, dal calcolo effettuato dalla controparte e allegato all'atto introduttivo del ricorso, risulta che la riduzione spettante è stata determinata conteggiando anche gli anni di servizio figurativi in contrasto con le previsioni dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, il quale prevede espressamente che la riduzione deve essere calcolata, escludendo il periodo convenzionale. L'Ufficio ha, pertanto, rideterminato i rimborsi a favore dei predetti contribuenti nelle misure effettivamente spettanti.
In relazione, infine, alle posizioni di Resistente_1, vedova Nominativo_33 e Resistente_3, l'Ufficio rileva l'assenza in Anagrafe Tributaria di alcuna certificazione unica relativa alla corresponsione dell'indennità de quo da parte del sostituto d'imposta Fondo Assistenza per i Finanzieri cf: P.IVA_1, né la presenza di operate ritenute per le quali le parti richiedevano rimborso.
Si sono costituiti i contribuenti Resistente_9, Resistente_3, Resistente_7, Resistente_10, Resistente_13 e Resistente_17, depositando controdeduzioni.
Parte appellata in via preliminare eccepisce la inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di specificità
e di chiarezza imposti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel merito, lamenta che la ricostruzione proposta dall'Ufficio si fonda su un'applicazione meramente meccanica dell'art. 38 D.P.R. 602/1973, che individua il dies a quo del termine decadenziale nella data di erogazione dell'indennità FAF, prescindendo del tutto dal profilo, dirimente, della conoscibilità dell'indebito.
Parte appellata illustra nelle controdeduzioni i fondamenti della tempestività della domanda di rimborso, dapprima in relazione all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e, successivamente, alla luce dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973.
L'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso avverso il silenzio-rifiuto debba essere proposto entro due anni dal “fatto sopravvenuto” che legittima la restituzione. È principio ormai consolidato che tale fatto sopravvenuto non debba necessariamente consistere in una pronuncia giurisdizionale, potendo identificarsi anche in un atto amministrativo che modifichi l'interpretazione normativa fino a quel momento seguita dall'Amministrazione, a condizione che tale atto produca effetti vincolanti.
La risposta all'interpello n. 91 del 12 aprile 2024, indirizzata direttamente al FAF, rappresenta a tutti gli effetti il fatto sopravvenuto che ha fatto emergere, in capo ai contribuenti, il diritto alla restituzione dell'indebito.
Tale intervento, si osserva, non costituisce una mera opinione tecnica, ma un atto amministrativo dotato di efficacia vincolante nei confronti della stessa Agenzia e, per il caso concreto, parificabile agli effetti di un accertamento definitivo. Ne consegue che solo dalla data di pubblicazione di tale risposta si è manifestata, in modo chiaro e opponibile, la consapevolezza della debenza del rimborso, e solo da tale momento può iniziare a decorrere il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/92.
Peraltro, osserva parte appellata, è possibile argomentare la tempestività delle domande di rimborso anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale dispone che la domanda per il rimborso di imposte indebitamente versate debba essere presentata entro quarantotto mesi dalla data del versamento. Tuttavia, è principio consolidato che tale termine non possa essere applicato in modo meccanico o avulso dalle peculiarità del caso concreto, dovendo invece essere interpretato secondo i criteri ermeneutici forniti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la decorrenza effettiva del termine di decadenza deve coincidere con il momento in cui il contribuente acquisisce piena consapevolezza dell'indebito.
Con specifico riferimento, poi, alla posizione di Resistente_3, rileva parte appellata, l'Agenzia delle Entrate deduce, per la prima volta in sede di appello, una presunta carenza probatoria in ordine all'avvenuta erogazione dell'indennità FAF e alla correlata ritenuta IRPEF, assumendo che la documentazione prodotta non sarebbe idonea a dimostrare con certezza l'an e il quantum dell'indebito. Tale censura, si osserva, risulta tardiva e dunque inammissibile, poiché introduce un rilievo che non risulta essere stato specificamente sollevato in sede amministrativa né adeguatamente coltivato nel giudizio di primo grado.
In ogni caso, rileva parte appellata, la doglianza è priva di fondamento nel merito, in quanto il Resistente_3 ha prodotto la documentazione rilasciata dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri, nonché il prospetto riepilogativo del trattamento fiscale applicato, con indicazione delle ritenute IRPEF operate. Tale documentazione, si osserva, è pienamente idonea a dimostrare la pretesa restitutoria, soprattutto se si considera che l'Amministrazione finanziaria è soggetto direttamente coinvolto nella fase di prelievo, avendo incassato le ritenute alla fonte operate dal FAF. Ne consegue che i dati relativi all'imposizione fiscale dell'indennità sono già nella piena disponibilità dell'Ufficio, il quale avrebbe potuto verificarli agevolmente, senza scaricare sul contribuente l'onere di supplire a carenze istruttorie interne all'Amministrazione stessa.
Da ultimo, rileva parte appellata, in ordine alla contestazione dell'applicabilità della riduzione IRPEF di cui all'art. 19, comma 2-bis, TUIR alle annualità maturate a titolo di anzianità convenzionale, ossia quelle riconosciute ai fini del trattamento previdenziale, pur non corrispondenti a periodi di servizio effettivamente prestato, tale impostazione è priva di fondamento normativo e non trova riscontro né nel dato letterale della disposizione invocata, né nella prassi amministrativa, né nella giurisprudenza formatasi in materia.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Passando all'esame del merito, l'appello va accolto, non condividendosi la motivazione della sentenza impugnata.
In relazione alle posizioni di Resistente_1 , vedova Nominativo_33 e Resistente_3, l'Ufficio lamenta una totale carenza probatoria da parte dei contribuenti, e ha documentato l'assenza in
Anagrafe Tributaria di alcuna certificazione unica relativa alla corresponsione dell'indennità de quo da parte del sostituto d'imposta Fondo Assistenza per i Finanzieri, né la presenza di operate ritenute per le quali le parti richiedevano rimborso. Premesso che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellata, tale contestazione veniva sollevata dall'Ufficio già in sede di costituzione nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pag. 12 delle controdeduzioni), la doglianza dell'Ufficio è fondata.
Parte appellata assume che l'Amministrazione finanziaria è soggetto direttamente coinvolto nella fase di prelievo, avendo incassato le ritenute alla fonte operate dal FAF, e che pertanto i dati relativi all'imposizione fiscale dell'indennità sono già nella piena disponibilità dell'Ufficio, il quale avrebbe potuto verificarli agevolmente, senza scaricare sul contribuente l'onere di supplire a carenze istruttorie interne all'Amministrazione stessa.
Occorre, tuttavia, rilevare che in materia di riparto dell'onere della prova, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Ne consegue che, a fronte della carenza probatoria imputabile ai contribuenti, deve ritenersi corretto l'operato dell'Ufficio.
In relazione, poi, alle posizioni di Resistente_4, Resistente_8, Resistente_11 e Resistente_13, la riduzione spettante è stata erroneamente determinata dai contribuenti conteggiando anche gli anni di servizio figurativi in contrasto con le previsioni dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, il quale prevede espressamente che la riduzione deve essere calcolata, escludendo il periodo convenzionale.
In relazione, infine, alla posizione degli altri contribuenti, la questione controversa riguarda la tempestività
(o meno) dell'istanza di rimborso.
In tema di rimborso delle imposte sui redditi l'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 dispone quanto segue: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Secondo parte appellata il termine di decadenza indicato dalla norma non può farsi decorrere dalla data del pagamento (o della ritenuta) allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione. Nel caso di specie, l'evento successivo dal quale far decorrere il termine risulterebbe costituito dalla data del parere n. 91/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrare, abbandonando la precedente prassi, si è allineata all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile all'indennità “de quo” il trattamento fiscale previsto dall'art. dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR poiché prima di tale momento il contribuente nulla avrebbe potuto opporre alla prassi adottata dall'Amministrazione Finanziaria.
Tale interpretazione non appare condivisibile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676) hanno infatti precisato che “l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte è rigoroso nella identificazione nel giorno del versamento del “dies a quo” del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato” ….. e che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario.
Ne consegue che il “dies a quo” per la presentazione dell'istanza di rimborso non può essere individuato nella data del parere n. 91/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate si è adeguata all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile all'indennità “de quo” il trattamento fiscale previsto dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, vertendosi in ipotesi di atto meramente interpretativo di una norma tributaria.
In conclusione, nel momento in cui il FAF ha operato le ritenute fiscali secondo i criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 il contribuente, non convinto della correttezza giuridica dell'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, ben avrebbe potuto formulare, entro il termine di legge, la propria richiesta di rimborso, nonché proporre successivamente ricorso contro l'eventuale silenzio-rifiuto dell'Ufficio.
Parte appellata invoca, poi, l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, norma che stabilisce che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Tuttavia, come in precedenza rilevato, il presupposto per la restituzione non può essere identificato né in una sentenza resa in un altro giudizio, né in una diversa interpretazione normativa da parte della
Amministrazione.
L'appello dell'Ufficio va, pertanto, accolto.
Considerata la peculiarità della questione in merito alla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio