Articolo 1 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 2
Versione
21 dicembre 1961
Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra venisse a risultare piu' favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento piu' favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalita' previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra".
Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo e' cosi' modificato:
"Nell'eventualita' che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volonta', sia gia' stata liquidata una indennita' in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la somma per tale titolo corrisposta e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno".
Al medesimo articolo 12 e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961