Art. 10.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di assistente sono nominale dal presidente degli Istituiti fisioterapici e sono sostitute:
1) dal direttore dell'istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente;
2) da un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti od affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelto su terna proposta dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanita';
3) dal primario della divisione per cui e' stato bandito il concorso;
4) da un primario di ospedale di prima categoria preposto ad una divisione ospedaliera attinente od attine a quella cui appartiene il posto messo a concorso;
5) da un medico appartenente al ruolo del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a ispettore generale designato dal Ministero stesso.
Le funzioni di segretario sono esercitate da in funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita', designato dal Ministero stesso.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di assistente sono nominale dal presidente degli Istituiti fisioterapici e sono sostitute:
1) dal direttore dell'istituto "Regina Elena", con funzioni di presidente;
2) da un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, di materie attinenti od affini a quelle previste per i singoli concorsi, scelto su terna proposta dalla competente sezione del Consiglio superiore di sanita';
3) dal primario della divisione per cui e' stato bandito il concorso;
4) da un primario di ospedale di prima categoria preposto ad una divisione ospedaliera attinente od attine a quella cui appartiene il posto messo a concorso;
5) da un medico appartenente al ruolo del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a ispettore generale designato dal Ministero stesso.
Le funzioni di segretario sono esercitate da in funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita', designato dal Ministero stesso.