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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3496/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. ZAMBON ELISABETTA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. ZAMBON ELISABETTA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale.
1 resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con cui si trova in quel momento il figlio.
3. Tempi di permanenza.
resterà collocato anagraficamente e in via prevalente presso la madre. Persona_1
Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, secondo il seguente calendario di visita:
• Durante l'anno scolastico, starà con la madre 3 gg la settimana e con il padre 2 gg la settimana: i Per_1
genitori sono in accordo nello stabilire che i giorni infrasettimanali non sono determinabili ab inizio perché collegati all'attività in smart working del padre, stabilita settimanalmente dalla Società pe la quale lavora.
Quanto ai fine settimana, essi saranno alternati tra i genitori, a partire dal venerdì pomeriggio e fino al lunedì mattina, salvo specifici diversi accordi tra le parti.
• Quanto alle vacanze estive, i genitori faranno riferimento al diritto di visita stabilito per il periodo scolastico, fatte salve fino a tre settimane che padre e madre potranno trascorrere con il minore, anche continuative ed anche all'estero, da concordare con l'altro genitore entro tempo congruo. Inoltre, Per_1
frequenterà corsi di vela prevedibilmente della durata di 1-2 settimane.
• In occasione di Pasqua, Natale e altre festività infrascolastiche i genitori si alterneranno di anno in anno per i periodi di permanenza del ragazzo presso ciascuno di loro, ripartendo le festività più lunghe in ragione della metà dei giorni a ciascuno.
Sin da ora i genitori concordano che:
• Saranno oggetto di possibili vacanze: i centri estivi, corsi, a carattere sportivo e non, le vacanze studio e le vacanze con gli amici.
• In occasione di vacanze di durata superiore al massimo del tempo “concordato” di tre settimane (ipotesi verificabile nel caso di viaggi all'estero di lunga durata) si cercherà di favorire l'altra parte con recuperi per l'altro genitore.
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Brescia (BS), Via San Gaetanino n. 75 Int. 1, censita al NCEU del Comune di
Brescia, è assegnata con gli arredi alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente Pt_1
del figlio minore, fatta eccezione per i beni mobili che il signor asporterà, individuati in elenco Persona_1
allegato
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio Per_1
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio:
a) versando alla madre, sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 600,00 sino al raggiungimento dell'autonomia
2 economica del figlio e con decorrenza dal mese di marzo 2025; l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
b) versando alla madre, sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 188,00 per le spese straordinarie riferite alla retta della scuola Paritaria frequentata dal figlio , sino al raggiungimento dell'autonomia economica e con Per_1
decorrenza dal mese di marzo 2025;
c) versando alla madre la metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale Ordinario di Brescia;
Le parti dichiarano, infine, di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a BRESCIA (BS) in data 23.6.2001, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 224, parte I, anno 2001, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Durante l'unione i coniugi hanno adottato il figlio , nato a [...] il [...]. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
3 La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3496/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. ZAMBON ELISABETTA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Brescia Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. ZAMBON ELISABETTA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale.
1 resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Persona_1
responsabilità genitoriale;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente dal genitore con cui si trova in quel momento il figlio.
3. Tempi di permanenza.
resterà collocato anagraficamente e in via prevalente presso la madre. Persona_1
Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque, secondo il seguente calendario di visita:
• Durante l'anno scolastico, starà con la madre 3 gg la settimana e con il padre 2 gg la settimana: i Per_1
genitori sono in accordo nello stabilire che i giorni infrasettimanali non sono determinabili ab inizio perché collegati all'attività in smart working del padre, stabilita settimanalmente dalla Società pe la quale lavora.
Quanto ai fine settimana, essi saranno alternati tra i genitori, a partire dal venerdì pomeriggio e fino al lunedì mattina, salvo specifici diversi accordi tra le parti.
• Quanto alle vacanze estive, i genitori faranno riferimento al diritto di visita stabilito per il periodo scolastico, fatte salve fino a tre settimane che padre e madre potranno trascorrere con il minore, anche continuative ed anche all'estero, da concordare con l'altro genitore entro tempo congruo. Inoltre, Per_1
frequenterà corsi di vela prevedibilmente della durata di 1-2 settimane.
• In occasione di Pasqua, Natale e altre festività infrascolastiche i genitori si alterneranno di anno in anno per i periodi di permanenza del ragazzo presso ciascuno di loro, ripartendo le festività più lunghe in ragione della metà dei giorni a ciascuno.
Sin da ora i genitori concordano che:
• Saranno oggetto di possibili vacanze: i centri estivi, corsi, a carattere sportivo e non, le vacanze studio e le vacanze con gli amici.
• In occasione di vacanze di durata superiore al massimo del tempo “concordato” di tre settimane (ipotesi verificabile nel caso di viaggi all'estero di lunga durata) si cercherà di favorire l'altra parte con recuperi per l'altro genitore.
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Brescia (BS), Via San Gaetanino n. 75 Int. 1, censita al NCEU del Comune di
Brescia, è assegnata con gli arredi alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente Pt_1
del figlio minore, fatta eccezione per i beni mobili che il signor asporterà, individuati in elenco Persona_1
allegato
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio Per_1
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio:
a) versando alla madre, sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 600,00 sino al raggiungimento dell'autonomia
2 economica del figlio e con decorrenza dal mese di marzo 2025; l'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
b) versando alla madre, sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di euro 188,00 per le spese straordinarie riferite alla retta della scuola Paritaria frequentata dal figlio , sino al raggiungimento dell'autonomia economica e con Per_1
decorrenza dal mese di marzo 2025;
c) versando alla madre la metà delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale Ordinario di Brescia;
Le parti dichiarano, infine, di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a BRESCIA (BS) in data 23.6.2001, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 224, parte I, anno 2001, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Durante l'unione i coniugi hanno adottato il figlio , nato a [...] il [...]. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
3 La Presidente estensora
Claudia Gheri
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