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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente e Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TC3CRT200067 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TC3CRT200067 2024 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1,CF: P.IVA_1, con sede in LATRONICO (PZ) alla Indirizzo_1, Indirizzo_2,in persona del legale rappresentante p.t., sig. Nominativo_1: CF_1, nato a [...] l'[...] ed ivi residente alla Indirizzo_3, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1,(CF: CF_Difensore_1-PEC: Email_1), presso il cui studio, in Potenza, alla Indirizzo_4, elettivamente domicilia, giusta mandato rilasciato su foglio separato, proponeva opposizione avverso l'ATTO DI RECUPERO n. TC3CRT200067/2024, notificato in data 22/11/2024. Con tale atto l'Agenzia delle Entrate di Potenza ha recuperato il credito d'imposta relativo agli anni 2020 e 2021, pari a euro 78.810,29 ritenuto indebitamente utilizzato poiché inesistente, in quanto mancante dei presupposti costitutivi dello stesso, con contestuale irrogazione delle sanzioni, come previsto dall'art. 13, comma 5, del 4D.lgs. 471/1997. La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'Atto impugnato e la spettanza del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, attesa la contestuale esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e la maturazione del credito rispetto ad attività di formazione effettivamente espletate e rientranti nelle materie oggetto di agevolazione. Infatti, dall'esame dei documenti posti nella disponibilità della ricorrente, si evince che la Società_1 S.p.A., era ed è una società operante sul mercato e dotata di un'organizzazione di tutto rispetto, con un capitale sociale di 1.000.000 di euro interamente versato, con ben 28 dipendenti. Ribadiva di aver offerto valida prova dell'attività di formazione 4.0 svolta, in uno alla operatività dell'Ente formatore. A sostegno del gravame, eccepiva l'infondatezza dell'atto impositivo per:
1. la carenza di motivazione per essere l'atto basato su un'Ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che non permette la riferibilità dei fatti ivi riportati alla società ricorrente, e la mancata allegazione del nulla- osta all'utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni contenute nell'Ordinanza;
2. l'effettivo svolgimento dei corsi tenuti a distanza;
3. la conformità dei contenuti dei corsi al dettato normativo;
4. l'idoneità della documentazione rilasciata dal dott. Nominativo_2 al fine della certificazione dei costi.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 05/03/2025, l'Agenzia delle Entrate di Potenza confutava puntualmente quanto ex adverso dedotto ribadendo la correttezza e legittimità del proprio agire nella notifica dell'Atto di Recupero del credito d'imposta 4.0 per indebito utilizzo dello stesso.
Le parti concludevano per la declaratoria di accoglimento delle proprie argomentazioni, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92. In data 21/03/2025 la ricorrente depositava
Memorie illustrative, ex art. 32, co. 2, D.Lgs. n. 546/92, nelle quali reiterava i motivi di gravame con allegazione di perizia giurata tecnico-informatica del 26.02.2025 a firma del perito industriale Nominativo_3.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la Corte assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, vista la documentazione e la normativa di riferimento, il ricorso non può trovare accoglimento. La società Ricorrente_1, ” esercente l'attività di “pulizia generale (non specializzata) di edifici (812100)” è stata sottoposta al controllo del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0 - art.1, commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017 e art.1, commi da 78 a 81 della legge n. 145/2018” (codice tributo 6897) che ha utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 241/1997.
L'Atto di Recupero, sopra generalizzato, è stato emesso dall''Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Potenza, ai sensi dell'art. 38 bis D.P.R. 600/73, a seguito dell'invito n. I00216/2024 emesso ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/773, notificato alla parte per produrre tutta la documentazione a sostegno del credito d'imposta de quo. Dall'esame della documentazione, presentata digitalmente, l'Ufficio rilevava delle incongruenze, ritenendo, che il credito d'imposta in questione fosse inesistente. A tale conclusione vi giungeva, attingendo delle notizie d'indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Vallo Della Lucania svolte in capo alla società Società_1 S.P.A. che aveva predisposto i corsi di Formazione da cui scaturivano i crediti d'imposta. Quest'ultima veniva classificata dagli organi inquirenti come “società cartiera”; dalle indagini svolte è risultato che la società fosse del tutto inoperativa, priva di una struttura logistico- amministrativa e non fosse dunque in grado di erogare qualsivoglia prestazione di servizio.
L'Agenzia rappresentava che al fine di procedere alla verifica dei presupposti del credito agevolativo aveva provveduto ad inviare invito n. I00216/2024 emesso ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 D.P.
R. 633/1972 a produrre tutta la documentazione contabile ed extracontabile normativamente prevista ed utilizzata come base di calcolo del Credito di Formazione 4.0. Dall'esame della documentazione, l'ufficio constatava che:
- la società contribuente aveva affidato alla Società_1 srl l'organizzazione dei corsi di formazione e la predisposizione della documentazione utile alla maturazione del credito d'imposta in argomento negli anni 2020 e 2021;
- dalla visura camerale della suddetta società, emergeva che in esecuzione di Ordinanza del 14/03/2023 emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania erano state sottoposte a sequestro preventivo le quote sociali della società Società_1 S.r.l. e l'intero complesso aziendale, nominando un amministratore giudiziario;
- l'esame della documentazione consentiva, inoltre, di affermare che, quand'anche l'attività formativa fosse stata effettivamente realizzata (e così non era), non sarebbe stata idonea all'ammissione a beneficio. Essa, difatti, aveva ad oggetto materie riconducibili non già alle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, ma all'acquisizione di conoscenze di base afferenti all'alfabetizzazione informatica, al marketing e ai processi aziendali. I contenuti erano peraltro elementari, generici e incoerenti rispetto alle peculiarità aziendali;
ivi comprese le attività riguardanti in senso ampio gli elementi di informativa di base e di cloud computing, nel cui ambito ad esempio le attività di formazione riguardavano tecnologie obsolete e non aggiornate ben lontane dal realizzare quel processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'industria;
- nonostante l'avvenuta attestazione di corsi effettuati in “aula virtuale” non venivano prodotti i giustificativi
(“tracciati”) richiesti dalla Circolare del Mise in relazione al preciso monitoraggio, da parte della piattaforma, delle ore e dei minuti durante il quale il dipendente ha fruito del servizio Tanto verificato, l'Agenzia delle
Entrate di Potenza recuperava il credito d'imposta “4.0” indebitamente utilizzato dalla VUESSE Società Cooperativa negli anni d'imposta 2021-2022-2023 per la compensazione di debiti d'imposta maturati nel
2020 e 2021, oltre interessi e sanzioni come per legge.
L'operato dell'Agenzia, in virtù di quanto sopra, si appalesa corretto e immune da censure. Va premesso che con Ordinanza di applicazione di misure cautelari del 14/03/2023, emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti della società Società_1 S.r.l., è stato contestato di aver predisposto documentazione fittizia al fine di consentire alle imprese clienti l'indebita fruizione del credito d'imposta
“Formazione 4.0 “. L 'utilizzo di tale Ordinanza in sede tributaria, relative alle informazioni acquisite in ambito penale, si manifesta incontestabile, atteso il rilascio del “nulla osta “da parte del Tribunale di vallo della
Lucania in data 15 giugno 2023. Nello specifico la Magistratura ha avuto modo di appurare che la Società_1 Spa, in relazione all'attività di formazione, predisponeva documentazione artefatta “venduta” alla propria clientela al solo fine di consentire alla stessa di beneficiare di crediti “Formazione 4.0” per una attività mai effettivamente svolta. Infatti, come documentato con la citata ordinanza allegata, la Società_1 Advisor adottava come modus operandi quello di predisporre documentazione fittizia al fine di consentire ai propri clienti l'indebita fruizione del credito di imposta. Le indagini svolte hanno disvelato un modus operandi in capo della Società_1 che ha coinvolto tutti i clienti e, dunque, anche la ricorrente, poiché è incontestato che la stessa sia stata effettivamente fruitrice dei servizi della Società_1.
Il comportamento della Società_1, contestato nell'ambito del procedimento penale, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante circa l'irrealtà dei corsi erogati ai propri clienti (tutti) e quindi anche a quelli che per varie ragioni non sono stati individuati dalla Procura come oggetto di misura cautelare. Non ravvisabile, pertanto, alcun difetto di motivazione dell'atto impugnato, motivazione integrata da ulteriori elementi desumibili dalla stessa documentazione esibita dalla contribuente.
Non rinvenibile, difatti, alcuna prova concreta in relazione alla presenza e fruibilità del personale dipendente ai corsi di formazione.
L'affermazione che i corsi sono stati effettivamente erogati e fruiti in modalità “a distanza”, non è suffragata da elementi di fatto e il registro delle presenze esibito non ha valore alcuno, in assenza di qualsivoglia tracciamento tramite la piattaforma utilizzata. Né la documentazione esibita si manifesta idonea a ribaltare i rilievi sollevati dall'Amministrazione Finanziaria.
La relazione sulla “congruità e validità del processo nell'organizzazione della formazione della impresa 4.0” stilata dal consulente del lavoro Nominativo_4, la perizia informatica redatta dal perito informatico Nominativo_3 e la relazione rilasciata dal sig. Nominativo_5 titolare della ditta individuale Società_2 appaiono generiche e inconferenti. Si limitano ad attestare la “fattibilità” della formazione 4.0 nel mondo lavorativo della piccola/grande distribuzione organizzata, ad affermare l'effettuazione di normali adempimenti amministrativi, senza alcun accertamento dell'effettività, dei contenuti e dell'eventuale ricaduta “4.0” sull'azienda, e senza offrire alcuna evidenza delle connessioni operate dai pc aziendali alla piattaforma di formazione nel periodo 2020/2021. Come è noto, è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscale di favore secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. in cui è stabilito che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie la ricorrente non ha in alcun modo assolto al proprio onere probatorio, atteso che la documentazione esibita si manifesta contraddittoria e non idonea a soddisfare i requisiti necessari a comprovare l'attività formativa che sarebbe stata realizzata. Peraltro, a prescindere dalla documentazione esibita, va sottolineato che, trattandosi di una modalità alternativa alla tradizionale modalità “frontale” (pur ammessa dalla disciplina agevolativa), la stessa è sottoposta a taluni oneri che l'impresa deve rispettare ai fini del monitoraggio delle presenze, oneri che,tuttavia, la società, non ha osservato.
La circolare MISE n. 412088 del 3 dicembre 2018 (resa a chiarimento del credito d'imposta 4.0) prevede, al punto 2, che: “Agli effetti della concessione dell'agevolazione, in particolare, si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi
“e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l'onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In tal senso, l'architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all'attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall'utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all'argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla. È necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un set di domande non minore di tre. In caso di risposta errata da parte dell'utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare.
Si richiede inoltre che il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.”.
Come correttamente riportato dalla resistente, nel caso che ci occupa, la società si è solo limitata ad esibire un registro di presenza con le firme dei docenti e dei discenti (che tuttavia non erano in presenza – circostanza che denota una compilazione asincrona del registro -sic!), senza fornire alcun riscontro certo dell'effettiva e continuativa partecipazione dei dipendenti ai corsi.
Tra l'altro la stessa circolare riteneva in ogni caso insufficiente il registro presenza cartaceo, che doveva essere accompagnato dal preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente aveva fruito del servizio effettuato per il tramite della piattaforma informatica di erogazione, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative. Monitoraggio assente nel caso di specie, attesa l'omessa dimostrazione delle verifiche effettuate ai singoli dipendenti, così come prescritto dalla citata circolare, o l'omesso tracciamento del collegamento di ogni dipendente tramite un proprio user name personale.
Priva di valore probatorio, ancora, la circostanza che la Società_1
presentasse nel 2021/2022 valori rassicuranti in bilancio. Le indagini condotte, infatti, non negano affatto la rappresentazione formale di una società operante, tanto da avere anche un sito internet e una piattaforma formativa e non è affatto negato che vi siano transiti rilevanti somme di denaro, che di fatto poi veniva veicolato su conti esteri. La falsità delle fatture risiede nella circostanza che esse documentavano una formazione 4.0 mai erogata, e nascondevano il pagamento di una prestazione illecita volta alla creazione di un accattivamene pacchetto “credito d'imposta” pronto alla compensazione. È bene precisare che il credito d'imposta non si calcola solo sulla spesa della commessa per la formazione, ma principalmente sul costo del personale che ha sostenuto la formazione. Praticamente, lo Stato ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per sollevare le aziende dal costo della formazione inteso come ore pagate al dipendente, non per lavorare, ma per formarsi. È chiaro che a fronte di un costo per l'acquisto del “pacchetto”, che in questo caso risulta pari a € 22.404,41, si è potuto beneficiare nel 2021/2022 di un credito d'imposta poi compensato di € 78.810,29, che ha sollevato l'azienda dal costo del personale.
Dalle indagini è emerso che tali pacchetti di formazione erogati non avevano un prezzo stabilito rispetto ai discenti formati e ai contenuti del corso, ma venivano parametrati al credito d'imposta che permettevano di avere, tanto a riprova che la prestazione che si forniva era proprio questa: si acquistava esclusivamente la documentazione amministrativa che formalmente documentava una formazione di fatto mai effettuata. Vista la ricostruzione della Procura che afferma la mancata effettuazione dei corsi, allora quel costo del personale non è relativo all'impiego dei dipendenti nella formazione, ma per le normali attività di lavoro dipendente. In altri termini, i 78.810,29 euro sarebbero stati in ogni caso spesi dall'azienda per l'impiego del personale nella propria realtà produttiva e, senza l'escamotage del credito, questi sarebbero gravati interamente sul bilancio aziendale, mentre in questo modo, con il pagamento di 22.404,41 euro, la ricorrente, se n'è vista la restituzione sotto forma di credito di ben 78.810,29 che le ha permesso la compensazione di imposte e contributi previdenziali. La mancata somministrazione dei corsi, tra l'altro, si rivela anche nei dati di bilancio della ricorrente.
Come osservato in accertamento, negli anni in cui la formazione si sarebbe svolta la contribuente raggiunge i consueti livelli di fatturato pur diminuendo di molto l'apporto del fattore produzione “lavoro subordinato”.
Altra circostanza, contestata dall'Ufficio, a cui controparte oppone generiche e non condivisibili giustificazioni, riguarda la tempistica con cui è avvenuta la certificazione, nonché l'importo calcolato per l'anno d'imposta
2020.
La certificazione dei costi rilasciata dal dr. Nominativo_2 ancor prima dell'emissione delle fatture della Società_1, anche rappresentante legale della Società_1 fino al suo sequestro, si appalesa non probante e non attendibile, atteso che non è possibile certificare che un costo sia stato effettivamente sostenuto se non si ha la certezza che sia avvenuto il pagamento dell'importo pattuito contrattualmente. In altri termini l'attestazione del costo, come previsto dal D.M. 04/05/2018, deve essere parametrato non già al contratto pattuito, bensì all'effettività delle spese, verificabile solo con il pagamento delle fatture.
Senza sottacere l'errore di calcolo relativo all'anno 2020, laddove il certificatore ha determinato il credito agevolativo con riferimento all'intero costo delle fatture (imponibile totale 9.490,41) in luogo del 50% previsto dalla normativa. Rilievo, quest'ultimo, non contestato, peraltro, dalla ricorrente.
In definitiva, l'insieme degli elementi raccolti e le gravi criticità rilevate dall'ufficio in sede di accertamento, come desumibili anche dall'indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (i cui esiti sono utilizzabili ai fini tributari ex art. 220 disp.att. c.p.p.) legittimano il recupero del credito d'imposta operato dall'Agenzia.
Per quanto sopra evidenziato il ricorso è infondato e va rigettato. Per il principio della soccombenza, la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, in dispositivo liquidate, in favore della convenuta Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Potenza, sez.02, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 complessivi, a favore dell'Agenzia Entrate - Direzione provinciale di Potenza - . Potenza,27/01/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente e Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TC3CRT200067 2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TC3CRT200067 2024 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dell'atto impugnato Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1,CF: P.IVA_1, con sede in LATRONICO (PZ) alla Indirizzo_1, Indirizzo_2,in persona del legale rappresentante p.t., sig. Nominativo_1: CF_1, nato a [...] l'[...] ed ivi residente alla Indirizzo_3, rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_1,(CF: CF_Difensore_1-PEC: Email_1), presso il cui studio, in Potenza, alla Indirizzo_4, elettivamente domicilia, giusta mandato rilasciato su foglio separato, proponeva opposizione avverso l'ATTO DI RECUPERO n. TC3CRT200067/2024, notificato in data 22/11/2024. Con tale atto l'Agenzia delle Entrate di Potenza ha recuperato il credito d'imposta relativo agli anni 2020 e 2021, pari a euro 78.810,29 ritenuto indebitamente utilizzato poiché inesistente, in quanto mancante dei presupposti costitutivi dello stesso, con contestuale irrogazione delle sanzioni, come previsto dall'art. 13, comma 5, del 4D.lgs. 471/1997. La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'Atto impugnato e la spettanza del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, attesa la contestuale esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e la maturazione del credito rispetto ad attività di formazione effettivamente espletate e rientranti nelle materie oggetto di agevolazione. Infatti, dall'esame dei documenti posti nella disponibilità della ricorrente, si evince che la Società_1 S.p.A., era ed è una società operante sul mercato e dotata di un'organizzazione di tutto rispetto, con un capitale sociale di 1.000.000 di euro interamente versato, con ben 28 dipendenti. Ribadiva di aver offerto valida prova dell'attività di formazione 4.0 svolta, in uno alla operatività dell'Ente formatore. A sostegno del gravame, eccepiva l'infondatezza dell'atto impositivo per:
1. la carenza di motivazione per essere l'atto basato su un'Ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania che non permette la riferibilità dei fatti ivi riportati alla società ricorrente, e la mancata allegazione del nulla- osta all'utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni contenute nell'Ordinanza;
2. l'effettivo svolgimento dei corsi tenuti a distanza;
3. la conformità dei contenuti dei corsi al dettato normativo;
4. l'idoneità della documentazione rilasciata dal dott. Nominativo_2 al fine della certificazione dei costi.
Nel costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni depositato in data 05/03/2025, l'Agenzia delle Entrate di Potenza confutava puntualmente quanto ex adverso dedotto ribadendo la correttezza e legittimità del proprio agire nella notifica dell'Atto di Recupero del credito d'imposta 4.0 per indebito utilizzo dello stesso.
Le parti concludevano per la declaratoria di accoglimento delle proprie argomentazioni, con vittoria di spese e onorari, da liquidarsi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92. In data 21/03/2025 la ricorrente depositava
Memorie illustrative, ex art. 32, co. 2, D.Lgs. n. 546/92, nelle quali reiterava i motivi di gravame con allegazione di perizia giurata tecnico-informatica del 26.02.2025 a firma del perito industriale Nominativo_3.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la Corte assumeva la decisione che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio di questa Corte, vista la documentazione e la normativa di riferimento, il ricorso non può trovare accoglimento. La società Ricorrente_1, ” esercente l'attività di “pulizia generale (non specializzata) di edifici (812100)” è stata sottoposta al controllo del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0 - art.1, commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017 e art.1, commi da 78 a 81 della legge n. 145/2018” (codice tributo 6897) che ha utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 241/1997.
L'Atto di Recupero, sopra generalizzato, è stato emesso dall''Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Potenza, ai sensi dell'art. 38 bis D.P.R. 600/73, a seguito dell'invito n. I00216/2024 emesso ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/773, notificato alla parte per produrre tutta la documentazione a sostegno del credito d'imposta de quo. Dall'esame della documentazione, presentata digitalmente, l'Ufficio rilevava delle incongruenze, ritenendo, che il credito d'imposta in questione fosse inesistente. A tale conclusione vi giungeva, attingendo delle notizie d'indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Vallo Della Lucania svolte in capo alla società Società_1 S.P.A. che aveva predisposto i corsi di Formazione da cui scaturivano i crediti d'imposta. Quest'ultima veniva classificata dagli organi inquirenti come “società cartiera”; dalle indagini svolte è risultato che la società fosse del tutto inoperativa, priva di una struttura logistico- amministrativa e non fosse dunque in grado di erogare qualsivoglia prestazione di servizio.
L'Agenzia rappresentava che al fine di procedere alla verifica dei presupposti del credito agevolativo aveva provveduto ad inviare invito n. I00216/2024 emesso ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 D.P.
R. 633/1972 a produrre tutta la documentazione contabile ed extracontabile normativamente prevista ed utilizzata come base di calcolo del Credito di Formazione 4.0. Dall'esame della documentazione, l'ufficio constatava che:
- la società contribuente aveva affidato alla Società_1 srl l'organizzazione dei corsi di formazione e la predisposizione della documentazione utile alla maturazione del credito d'imposta in argomento negli anni 2020 e 2021;
- dalla visura camerale della suddetta società, emergeva che in esecuzione di Ordinanza del 14/03/2023 emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania erano state sottoposte a sequestro preventivo le quote sociali della società Società_1 S.r.l. e l'intero complesso aziendale, nominando un amministratore giudiziario;
- l'esame della documentazione consentiva, inoltre, di affermare che, quand'anche l'attività formativa fosse stata effettivamente realizzata (e così non era), non sarebbe stata idonea all'ammissione a beneficio. Essa, difatti, aveva ad oggetto materie riconducibili non già alle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, ma all'acquisizione di conoscenze di base afferenti all'alfabetizzazione informatica, al marketing e ai processi aziendali. I contenuti erano peraltro elementari, generici e incoerenti rispetto alle peculiarità aziendali;
ivi comprese le attività riguardanti in senso ampio gli elementi di informativa di base e di cloud computing, nel cui ambito ad esempio le attività di formazione riguardavano tecnologie obsolete e non aggiornate ben lontane dal realizzare quel processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'industria;
- nonostante l'avvenuta attestazione di corsi effettuati in “aula virtuale” non venivano prodotti i giustificativi
(“tracciati”) richiesti dalla Circolare del Mise in relazione al preciso monitoraggio, da parte della piattaforma, delle ore e dei minuti durante il quale il dipendente ha fruito del servizio Tanto verificato, l'Agenzia delle
Entrate di Potenza recuperava il credito d'imposta “4.0” indebitamente utilizzato dalla VUESSE Società Cooperativa negli anni d'imposta 2021-2022-2023 per la compensazione di debiti d'imposta maturati nel
2020 e 2021, oltre interessi e sanzioni come per legge.
L'operato dell'Agenzia, in virtù di quanto sopra, si appalesa corretto e immune da censure. Va premesso che con Ordinanza di applicazione di misure cautelari del 14/03/2023, emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti della società Società_1 S.r.l., è stato contestato di aver predisposto documentazione fittizia al fine di consentire alle imprese clienti l'indebita fruizione del credito d'imposta
“Formazione 4.0 “. L 'utilizzo di tale Ordinanza in sede tributaria, relative alle informazioni acquisite in ambito penale, si manifesta incontestabile, atteso il rilascio del “nulla osta “da parte del Tribunale di vallo della
Lucania in data 15 giugno 2023. Nello specifico la Magistratura ha avuto modo di appurare che la Società_1 Spa, in relazione all'attività di formazione, predisponeva documentazione artefatta “venduta” alla propria clientela al solo fine di consentire alla stessa di beneficiare di crediti “Formazione 4.0” per una attività mai effettivamente svolta. Infatti, come documentato con la citata ordinanza allegata, la Società_1 Advisor adottava come modus operandi quello di predisporre documentazione fittizia al fine di consentire ai propri clienti l'indebita fruizione del credito di imposta. Le indagini svolte hanno disvelato un modus operandi in capo della Società_1 che ha coinvolto tutti i clienti e, dunque, anche la ricorrente, poiché è incontestato che la stessa sia stata effettivamente fruitrice dei servizi della Società_1.
Il comportamento della Società_1, contestato nell'ambito del procedimento penale, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante circa l'irrealtà dei corsi erogati ai propri clienti (tutti) e quindi anche a quelli che per varie ragioni non sono stati individuati dalla Procura come oggetto di misura cautelare. Non ravvisabile, pertanto, alcun difetto di motivazione dell'atto impugnato, motivazione integrata da ulteriori elementi desumibili dalla stessa documentazione esibita dalla contribuente.
Non rinvenibile, difatti, alcuna prova concreta in relazione alla presenza e fruibilità del personale dipendente ai corsi di formazione.
L'affermazione che i corsi sono stati effettivamente erogati e fruiti in modalità “a distanza”, non è suffragata da elementi di fatto e il registro delle presenze esibito non ha valore alcuno, in assenza di qualsivoglia tracciamento tramite la piattaforma utilizzata. Né la documentazione esibita si manifesta idonea a ribaltare i rilievi sollevati dall'Amministrazione Finanziaria.
La relazione sulla “congruità e validità del processo nell'organizzazione della formazione della impresa 4.0” stilata dal consulente del lavoro Nominativo_4, la perizia informatica redatta dal perito informatico Nominativo_3 e la relazione rilasciata dal sig. Nominativo_5 titolare della ditta individuale Società_2 appaiono generiche e inconferenti. Si limitano ad attestare la “fattibilità” della formazione 4.0 nel mondo lavorativo della piccola/grande distribuzione organizzata, ad affermare l'effettuazione di normali adempimenti amministrativi, senza alcun accertamento dell'effettività, dei contenuti e dell'eventuale ricaduta “4.0” sull'azienda, e senza offrire alcuna evidenza delle connessioni operate dai pc aziendali alla piattaforma di formazione nel periodo 2020/2021. Come è noto, è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscale di favore secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c. in cui è stabilito che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie la ricorrente non ha in alcun modo assolto al proprio onere probatorio, atteso che la documentazione esibita si manifesta contraddittoria e non idonea a soddisfare i requisiti necessari a comprovare l'attività formativa che sarebbe stata realizzata. Peraltro, a prescindere dalla documentazione esibita, va sottolineato che, trattandosi di una modalità alternativa alla tradizionale modalità “frontale” (pur ammessa dalla disciplina agevolativa), la stessa è sottoposta a taluni oneri che l'impresa deve rispettare ai fini del monitoraggio delle presenze, oneri che,tuttavia, la società, non ha osservato.
La circolare MISE n. 412088 del 3 dicembre 2018 (resa a chiarimento del credito d'imposta 4.0) prevede, al punto 2, che: “Agli effetti della concessione dell'agevolazione, in particolare, si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi
“e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l'onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In tal senso, l'architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all'attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall'utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all'argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla. È necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un set di domande non minore di tre. In caso di risposta errata da parte dell'utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare.
Si richiede inoltre che il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.”.
Come correttamente riportato dalla resistente, nel caso che ci occupa, la società si è solo limitata ad esibire un registro di presenza con le firme dei docenti e dei discenti (che tuttavia non erano in presenza – circostanza che denota una compilazione asincrona del registro -sic!), senza fornire alcun riscontro certo dell'effettiva e continuativa partecipazione dei dipendenti ai corsi.
Tra l'altro la stessa circolare riteneva in ogni caso insufficiente il registro presenza cartaceo, che doveva essere accompagnato dal preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente aveva fruito del servizio effettuato per il tramite della piattaforma informatica di erogazione, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative. Monitoraggio assente nel caso di specie, attesa l'omessa dimostrazione delle verifiche effettuate ai singoli dipendenti, così come prescritto dalla citata circolare, o l'omesso tracciamento del collegamento di ogni dipendente tramite un proprio user name personale.
Priva di valore probatorio, ancora, la circostanza che la Società_1
presentasse nel 2021/2022 valori rassicuranti in bilancio. Le indagini condotte, infatti, non negano affatto la rappresentazione formale di una società operante, tanto da avere anche un sito internet e una piattaforma formativa e non è affatto negato che vi siano transiti rilevanti somme di denaro, che di fatto poi veniva veicolato su conti esteri. La falsità delle fatture risiede nella circostanza che esse documentavano una formazione 4.0 mai erogata, e nascondevano il pagamento di una prestazione illecita volta alla creazione di un accattivamene pacchetto “credito d'imposta” pronto alla compensazione. È bene precisare che il credito d'imposta non si calcola solo sulla spesa della commessa per la formazione, ma principalmente sul costo del personale che ha sostenuto la formazione. Praticamente, lo Stato ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per sollevare le aziende dal costo della formazione inteso come ore pagate al dipendente, non per lavorare, ma per formarsi. È chiaro che a fronte di un costo per l'acquisto del “pacchetto”, che in questo caso risulta pari a € 22.404,41, si è potuto beneficiare nel 2021/2022 di un credito d'imposta poi compensato di € 78.810,29, che ha sollevato l'azienda dal costo del personale.
Dalle indagini è emerso che tali pacchetti di formazione erogati non avevano un prezzo stabilito rispetto ai discenti formati e ai contenuti del corso, ma venivano parametrati al credito d'imposta che permettevano di avere, tanto a riprova che la prestazione che si forniva era proprio questa: si acquistava esclusivamente la documentazione amministrativa che formalmente documentava una formazione di fatto mai effettuata. Vista la ricostruzione della Procura che afferma la mancata effettuazione dei corsi, allora quel costo del personale non è relativo all'impiego dei dipendenti nella formazione, ma per le normali attività di lavoro dipendente. In altri termini, i 78.810,29 euro sarebbero stati in ogni caso spesi dall'azienda per l'impiego del personale nella propria realtà produttiva e, senza l'escamotage del credito, questi sarebbero gravati interamente sul bilancio aziendale, mentre in questo modo, con il pagamento di 22.404,41 euro, la ricorrente, se n'è vista la restituzione sotto forma di credito di ben 78.810,29 che le ha permesso la compensazione di imposte e contributi previdenziali. La mancata somministrazione dei corsi, tra l'altro, si rivela anche nei dati di bilancio della ricorrente.
Come osservato in accertamento, negli anni in cui la formazione si sarebbe svolta la contribuente raggiunge i consueti livelli di fatturato pur diminuendo di molto l'apporto del fattore produzione “lavoro subordinato”.
Altra circostanza, contestata dall'Ufficio, a cui controparte oppone generiche e non condivisibili giustificazioni, riguarda la tempistica con cui è avvenuta la certificazione, nonché l'importo calcolato per l'anno d'imposta
2020.
La certificazione dei costi rilasciata dal dr. Nominativo_2 ancor prima dell'emissione delle fatture della Società_1, anche rappresentante legale della Società_1 fino al suo sequestro, si appalesa non probante e non attendibile, atteso che non è possibile certificare che un costo sia stato effettivamente sostenuto se non si ha la certezza che sia avvenuto il pagamento dell'importo pattuito contrattualmente. In altri termini l'attestazione del costo, come previsto dal D.M. 04/05/2018, deve essere parametrato non già al contratto pattuito, bensì all'effettività delle spese, verificabile solo con il pagamento delle fatture.
Senza sottacere l'errore di calcolo relativo all'anno 2020, laddove il certificatore ha determinato il credito agevolativo con riferimento all'intero costo delle fatture (imponibile totale 9.490,41) in luogo del 50% previsto dalla normativa. Rilievo, quest'ultimo, non contestato, peraltro, dalla ricorrente.
In definitiva, l'insieme degli elementi raccolti e le gravi criticità rilevate dall'ufficio in sede di accertamento, come desumibili anche dall'indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (i cui esiti sono utilizzabili ai fini tributari ex art. 220 disp.att. c.p.p.) legittimano il recupero del credito d'imposta operato dall'Agenzia.
Per quanto sopra evidenziato il ricorso è infondato e va rigettato. Per il principio della soccombenza, la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, in dispositivo liquidate, in favore della convenuta Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Potenza, sez.02, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 complessivi, a favore dell'Agenzia Entrate - Direzione provinciale di Potenza - . Potenza,27/01/2026