Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2026, n. 3919
CASS
Sentenza 22 febbraio 2026

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  • Accolto
    Aggravamento del rischio per trasferimento dell'attività sanitaria in struttura più ampia

    La Corte d'Appello aveva ritenuto che il semplice trasferimento in una struttura più ampia non comportasse automaticamente un mutamento del rischio assicurato, poiché l'attività svolta era la stessa e il rischio assicurato identico. La Corte di Cassazione ha ritenuto questa affermazione erronea in iure, sostenendo che l'aumento della capacità ricettiva e del potenziale numero di pazienti aumenta statisticamente il rischio, sia in termini di probabilità che di gravità del danno. Ha inoltre criticato l'attribuzione all'assicuratore dell'onere di provare l'ignoranza del trasferimento e l'aggravamento del rischio, quando invece spetta all'assicurato provare la comunicazione dell'aggravamento o la conoscenza da parte dell'assicuratore.

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Commentario1

  • 1La conoscenza dell’aggravamento del rischio va provata dall’assicuratoAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2026, n. 3919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3919
Data del deposito : 22 febbraio 2026

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