Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità operato Ufficio

    La Corte rileva la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio, avendo emesso gli avvisi di accertamento in ossequio alla normativa vigente. L'accertamento fiscale è fondato e legittimo, con conferma integrale degli avvisi.

  • Rigettato
    Mancanza di circostanze oggettive ostative al conseguimento dei ricavi minimi

    La Corte rileva che le circostanze ostative, riconducibili alla mancata stipula della convenzione per le tariffe incentivanti, non hanno precluso alla società di operare in vendita indiretta. La mancata stipula è stata determinata da una condotta volontaria della società, legata alla realizzazione di un impianto difforme dal progetto e in assenza di titolo autorizzativo.

  • Rigettato
    Deduzione di quote di ammortamento inferiori al dovuto

    La Corte rileva che la società contribuente indicava quote di ammortamento dedotte in misura inferiore a quelle effettivamente spettanti, le quali, se correttamente imputate, avrebbero determinato una perdita di esercizio nettamente superiore per gli anni in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
    Numero : 17
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo