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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE (ex Commissione Tributaria Regionale del
MOLISE) Sezione 1, riunita in udienza il 04/10/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 04/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 24/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez.
1 e pubblicata il 03/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101099 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101099 IRES-ALTRO 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101099 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101100 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101100 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101100 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101101 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101101 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101101 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società contribuente Ricorrente_1 srl esercente attività di produzione di energia elettrica da fotovoltaico impugnava gli avvisi di accertamento N. TR 6030101101 /2018, N. TR
6030101100/2018 e N. TR6030101099 / 2018 con cui la Amministrazione Finanziaria recuperava rispettivamente per gli anni di imposta 2015 , 2014 , e 2013 maggiori imposte ai fini IRES e IRAP oltre sanzioni ed interessi .
L'Ufficio rettificava le dichiarazioni annuali modello Unico sul rilievo che la perdita fiscale dichiarata era non veritiera inquanto riportante quote di ammortamento dedotte in misura inferiore a quella effettivamente spettante oltre che da un test di operatività positivo anche esso ritenuto non veritiero perché basato su valori diversi da quelli indicati in bilancio.
A sostegno delle proprie ragioni la società contribuente deduceva che ,l'Ufficio aveva acquisito le risultanze accertative della GGFF senza considerare le circostanze oggettive in cui versava la stessa a causa del mancato riconoscimento della tariffa incentivante da parte del gestore dei servizi energetici ovvero Società_1 spa in capo alla società contribuente nella sua qualità di proprietaria dell'impianto fotovoltaico .
Sosteneva la medesima società che l 'Ufficio rilevava solamente la sussistente proprietà dell'impianto in oggetto la cui costruzione era stata ultimata nel 2010 mentre i lavori di connessione erano stati ultimati nel 2011, con connessione dell'impianto alla rete elettrica solo in data 16/06/2011.
Di conseguenza la società contribuente aveva percepito solo ricavi relativi e derivanti dalla cessione al Società_1 della energia elettrica prodotta e non era stata ancora stipulata la convenzione con il Società_1 per l'accesso alle tariffe incentivanti.
Inoltre la società contribuente deduceva che nella fattispecie non trovavano applicazione le disposizioni normative ex art. 30 L. 724 / 1994 , non essendo stato possibile per essa società conseguire ricavi e dunque raggiungere il reddito minimo previsto dalla normativa così da poter invocare la disciplina antielusiva dettata per società di comodo non operative , stante la insussistenza degli elementi tipici di dette società ( gestione del patrimonio oltre l'oggetto sociale, mancato esercizio effettivo della attività di impresa ).
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la piena legittimità del proprio operato e nel merito deduceva che la esclusione della società contribuente dalla concessione delle tariffe incentivanti non giustificava il mancato conseguimento dei ricavi minimi , inquanto il provvedimento negativo della Società_1 spa era dipeso da altri fattori addebitabili alla stessa società,la quale aveva realizzato di fatto un impianto fotovoltaico difforme da quello progettato e in assenza di idoneo titolo autorizzativo .
Altresì sosteneva l'Ufficio che le dimensioni di grande taglia dell'impianto in oggetto erano tali da consentire la vendita diretta nel mercato ,dunque la società avrebbe dovuto documentare la esistenza di circostanze oggettive realmente ostative al conseguimento di ricavi minimi.
La CTP di Campobasso rigettava la istanza di sospensione della esecutività degli avvisi di accertamento impugnati e con sentenza N . 262 /2019 rigettava i ricorsi con conferma degli avvisi di accertamento de quibus e compensazione delle spese di giudizio .
Avverso tale decisione la società contribuente proponeva appello .
Nelle more e in pendenza del giudizio di appello iscritto al NRG 24 / 2020, considerato il ritardo del relatore assegnatario nella redazione della sentenza e visto il decreto prot. N. 2491 del 25/03/2025 del Presidente f.f. dott. Antonio Clemente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
IS , nonché visti gli artt. 276 ult. Comma c.p.c. e 118 ult. Comma disp. Att. C.p.c. , il Presidente
f.f. dott. Antonio Clemente assegnava all'avv. Antonio Liberatore la stesura della motivazione della sentenza nella sua qualità di Giudice Estensore come da Decreto N. 135 /2025 del 01/09/2025 allegato agli atti del Giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società contribuente risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dalla società contribuente nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo
Giudicante.
Nella fattispecie questa Corte rileva sussistere la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio avendo lo stesso emesso gli avvisi di accertamento ai fini IRES in oggetto in ossequio ed applicazione della normativa vigente in materia.
L'accertamento fiscale posto in essere dall'Ufficio si appalesa pienamente fondato e legittimo con conferma integrale degli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio stesso ai fini impositivi IRES
e IRAP per le annualità di imposta 2013, 2014 e 2015.
Nel merito questa Corte osserva che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per le annualità 2013, 2014 e 2015 , la società contribuente indicava quote di ammortamento dedotte in misura inferiore a quelle effettivamente spettanti ,le quali se invece fossero state correttamente imputate avrebbero determinato per gli anni di imposta oggetto di accertamento fiscale ovvero per le annualità 2013, 2014 e 2015 una perdita di esercizio nettamente superiore.
Inoltre, questa Corte rileva che , contrariamente a quanto dedotto dalla società contribuente nessuna rilevanza ai fini fiscali può essere addebitata alla presenza di circostanze oggettive che avrebbero reso impossibile per la società stessa il conseguimento dei ricavi nonché del reddito minimo così come disposto ai sensi dell'art. 30 L. 724 /1994 .
In effetti , si osserva che dette circostanze ostative riconducibili alla mancata stipula della Convenzione con il Società_1 spa per l'accesso alle tariffe incentivanti non hanno precluso alla società contribuente di operare in regime di vendita indiretta dell'RG TR .
Nel merito si precisa che la mancata stipula della Convenzione con il Società_1 spa ovvero diniego di accesso alle tariffe incentivanti , di fatto era stata determinata da una condotta volontaria realizzata dalla stessa società legata a circostanze preesistenti già in essere quali la realizzazione di un impianto fotovoltaico sito in Tarquinia in Località Pantano di Sopra in difformità dal relativo progetto e in difetto di un idoneo titolo autorizzativo rilasciato dalla Società_1 spa.
Infatti , questa Corte evidenzia che la esclusione dalla concessione degli incentivi veniva disposta dalla Società_1 spa a seguito del sopralluogo del 11/02/2011 da cui emergeva che i lavori relativi all'impianto in oggetto non risultavano completati , il tutto in difformità alla asseverazione e alla comunicazione di fine lavori da parte del tecnico abilitato - soggetto responsabile , essendo stata accertata la mancanza di coperture di materiale trasparente , nonché la mancanza delle tamponature laterali frontali e posteriori delle strutture installate .
Dunque detti manufatti non potevano essere configurabili quali serre ,né venivano inviati al Società_1 tutti documenti relativi ai materiali utilizzati per la installazione dell'impianto .
Inoltre , si rileva che tecnicamente essendo l'impianto in oggetto di potenza pari a circa 997
KWp non ricadeva nelle disposizioni della DRC 16/2010 con palese insussistenza del titolo autorizzativo idoneo alla realizzazione dell'impianto de quo.
Dunque risulta pacifico che nel caso di specie trattasi di circostanze oggettive direttamente ricollegabili a condotte poste in essere dalla società e quindi inquanto tali prevedibili e rientranti nel novero delle disposizioni antielusive ex art. 30 L. 724/1994.
Di conseguenza , onde precludere la applicazione delle disposizioni normative innanzi indicate , la società contribuente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un periodo di attività grandemente limitata e ridotta per il verificarsi di fatti del tutto straordinari e imprevedibili .
Pertanto , nella fattispecie non ricorrendo in capo alla società contribuente alcuna delle condizioni richieste ex lege , l'operato dell'Ufficio si appalesa legittimo e fondato con conferma integrale degli avvisi di accertamento oggetto di impugnativa .
Dunque , questa Commissione rigetta l'appello de quo e dispone in considerazione della materia trattata e ricorrendone giusti motivi la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del IS rigetta l'appello. Spese compensate.
Campobasso 04/10/2021 Il Giudice Estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE (ex Commissione Tributaria Regionale del
MOLISE) Sezione 1, riunita in udienza il 04/10/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 04/10/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 24/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 262/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez.
1 e pubblicata il 03/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101099 IRES-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101099 IRES-ALTRO 2013 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101099 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101100 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101100 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101100 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101101 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101101 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030101101 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la società contribuente Ricorrente_1 srl esercente attività di produzione di energia elettrica da fotovoltaico impugnava gli avvisi di accertamento N. TR 6030101101 /2018, N. TR
6030101100/2018 e N. TR6030101099 / 2018 con cui la Amministrazione Finanziaria recuperava rispettivamente per gli anni di imposta 2015 , 2014 , e 2013 maggiori imposte ai fini IRES e IRAP oltre sanzioni ed interessi .
L'Ufficio rettificava le dichiarazioni annuali modello Unico sul rilievo che la perdita fiscale dichiarata era non veritiera inquanto riportante quote di ammortamento dedotte in misura inferiore a quella effettivamente spettante oltre che da un test di operatività positivo anche esso ritenuto non veritiero perché basato su valori diversi da quelli indicati in bilancio.
A sostegno delle proprie ragioni la società contribuente deduceva che ,l'Ufficio aveva acquisito le risultanze accertative della GGFF senza considerare le circostanze oggettive in cui versava la stessa a causa del mancato riconoscimento della tariffa incentivante da parte del gestore dei servizi energetici ovvero Società_1 spa in capo alla società contribuente nella sua qualità di proprietaria dell'impianto fotovoltaico .
Sosteneva la medesima società che l 'Ufficio rilevava solamente la sussistente proprietà dell'impianto in oggetto la cui costruzione era stata ultimata nel 2010 mentre i lavori di connessione erano stati ultimati nel 2011, con connessione dell'impianto alla rete elettrica solo in data 16/06/2011.
Di conseguenza la società contribuente aveva percepito solo ricavi relativi e derivanti dalla cessione al Società_1 della energia elettrica prodotta e non era stata ancora stipulata la convenzione con il Società_1 per l'accesso alle tariffe incentivanti.
Inoltre la società contribuente deduceva che nella fattispecie non trovavano applicazione le disposizioni normative ex art. 30 L. 724 / 1994 , non essendo stato possibile per essa società conseguire ricavi e dunque raggiungere il reddito minimo previsto dalla normativa così da poter invocare la disciplina antielusiva dettata per società di comodo non operative , stante la insussistenza degli elementi tipici di dette società ( gestione del patrimonio oltre l'oggetto sociale, mancato esercizio effettivo della attività di impresa ).
Si costituiva in giudizio l'Ufficio sostenendo la piena legittimità del proprio operato e nel merito deduceva che la esclusione della società contribuente dalla concessione delle tariffe incentivanti non giustificava il mancato conseguimento dei ricavi minimi , inquanto il provvedimento negativo della Società_1 spa era dipeso da altri fattori addebitabili alla stessa società,la quale aveva realizzato di fatto un impianto fotovoltaico difforme da quello progettato e in assenza di idoneo titolo autorizzativo .
Altresì sosteneva l'Ufficio che le dimensioni di grande taglia dell'impianto in oggetto erano tali da consentire la vendita diretta nel mercato ,dunque la società avrebbe dovuto documentare la esistenza di circostanze oggettive realmente ostative al conseguimento di ricavi minimi.
La CTP di Campobasso rigettava la istanza di sospensione della esecutività degli avvisi di accertamento impugnati e con sentenza N . 262 /2019 rigettava i ricorsi con conferma degli avvisi di accertamento de quibus e compensazione delle spese di giudizio .
Avverso tale decisione la società contribuente proponeva appello .
Nelle more e in pendenza del giudizio di appello iscritto al NRG 24 / 2020, considerato il ritardo del relatore assegnatario nella redazione della sentenza e visto il decreto prot. N. 2491 del 25/03/2025 del Presidente f.f. dott. Antonio Clemente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
IS , nonché visti gli artt. 276 ult. Comma c.p.c. e 118 ult. Comma disp. Att. C.p.c. , il Presidente
f.f. dott. Antonio Clemente assegnava all'avv. Antonio Liberatore la stesura della motivazione della sentenza nella sua qualità di Giudice Estensore come da Decreto N. 135 /2025 del 01/09/2025 allegato agli atti del Giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società contribuente risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dalla società contribuente nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo
Giudicante.
Nella fattispecie questa Corte rileva sussistere la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio avendo lo stesso emesso gli avvisi di accertamento ai fini IRES in oggetto in ossequio ed applicazione della normativa vigente in materia.
L'accertamento fiscale posto in essere dall'Ufficio si appalesa pienamente fondato e legittimo con conferma integrale degli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio stesso ai fini impositivi IRES
e IRAP per le annualità di imposta 2013, 2014 e 2015.
Nel merito questa Corte osserva che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per le annualità 2013, 2014 e 2015 , la società contribuente indicava quote di ammortamento dedotte in misura inferiore a quelle effettivamente spettanti ,le quali se invece fossero state correttamente imputate avrebbero determinato per gli anni di imposta oggetto di accertamento fiscale ovvero per le annualità 2013, 2014 e 2015 una perdita di esercizio nettamente superiore.
Inoltre, questa Corte rileva che , contrariamente a quanto dedotto dalla società contribuente nessuna rilevanza ai fini fiscali può essere addebitata alla presenza di circostanze oggettive che avrebbero reso impossibile per la società stessa il conseguimento dei ricavi nonché del reddito minimo così come disposto ai sensi dell'art. 30 L. 724 /1994 .
In effetti , si osserva che dette circostanze ostative riconducibili alla mancata stipula della Convenzione con il Società_1 spa per l'accesso alle tariffe incentivanti non hanno precluso alla società contribuente di operare in regime di vendita indiretta dell'RG TR .
Nel merito si precisa che la mancata stipula della Convenzione con il Società_1 spa ovvero diniego di accesso alle tariffe incentivanti , di fatto era stata determinata da una condotta volontaria realizzata dalla stessa società legata a circostanze preesistenti già in essere quali la realizzazione di un impianto fotovoltaico sito in Tarquinia in Località Pantano di Sopra in difformità dal relativo progetto e in difetto di un idoneo titolo autorizzativo rilasciato dalla Società_1 spa.
Infatti , questa Corte evidenzia che la esclusione dalla concessione degli incentivi veniva disposta dalla Società_1 spa a seguito del sopralluogo del 11/02/2011 da cui emergeva che i lavori relativi all'impianto in oggetto non risultavano completati , il tutto in difformità alla asseverazione e alla comunicazione di fine lavori da parte del tecnico abilitato - soggetto responsabile , essendo stata accertata la mancanza di coperture di materiale trasparente , nonché la mancanza delle tamponature laterali frontali e posteriori delle strutture installate .
Dunque detti manufatti non potevano essere configurabili quali serre ,né venivano inviati al Società_1 tutti documenti relativi ai materiali utilizzati per la installazione dell'impianto .
Inoltre , si rileva che tecnicamente essendo l'impianto in oggetto di potenza pari a circa 997
KWp non ricadeva nelle disposizioni della DRC 16/2010 con palese insussistenza del titolo autorizzativo idoneo alla realizzazione dell'impianto de quo.
Dunque risulta pacifico che nel caso di specie trattasi di circostanze oggettive direttamente ricollegabili a condotte poste in essere dalla società e quindi inquanto tali prevedibili e rientranti nel novero delle disposizioni antielusive ex art. 30 L. 724/1994.
Di conseguenza , onde precludere la applicazione delle disposizioni normative innanzi indicate , la società contribuente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un periodo di attività grandemente limitata e ridotta per il verificarsi di fatti del tutto straordinari e imprevedibili .
Pertanto , nella fattispecie non ricorrendo in capo alla società contribuente alcuna delle condizioni richieste ex lege , l'operato dell'Ufficio si appalesa legittimo e fondato con conferma integrale degli avvisi di accertamento oggetto di impugnativa .
Dunque , questa Commissione rigetta l'appello de quo e dispone in considerazione della materia trattata e ricorrendone giusti motivi la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del IS rigetta l'appello. Spese compensate.
Campobasso 04/10/2021 Il Giudice Estensore