Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 206
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione art. 86, comma 2 del D.P.R. N°602/73

    La società ricorrente esercita l'attività di commercio al dettaglio a posto fisso e il veicolo è inserito nel registro dei beni ammortizzabili. L'agente della riscossione non contesta la strumentalità del bene, ma solo la sua rilevanza economica nel processo produttivo. La norma richiede solo che il bene sia strumentale all'attività d'impresa, come provato dalla ricorrente.

  • Altro
    Illegittimità per violazione art. 62 del D.P.R. N°602/73 e art. 52 del D.L. 69/2013

    La Corte ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla strumentalità del bene, annullando l'atto impugnato.

  • Altro
    Nullità per violazione art. 25, comma 1 del D.P.R. N°602/73

    La Corte ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla strumentalità del bene, annullando l'atto impugnato.

  • Altro
    Illegittimità per violazione art. 50 del D.P.R. N°602/73

    La Corte ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla strumentalità del bene, annullando l'atto impugnato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 206
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 206
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo