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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE PP TO, Relatore
SANFILIPPO TO CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2005/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500014983000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 08.07.2025 la Ricorrente_1, con sede in Sciacca, in persona del legale rappresentante, Nominativo_2, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N°29180202500014983000, notificata in data 14.06.2025, sull'autovettura avente targa Targa_1, marca Ford Kuga 1.5 TDCI 2WD, in conseguenza del credito di
€ 24.596,67, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento aventi i seguenti numeri:
n. 29120240020241092000, notificata il 17/10/2024, di € 3.786,81 per IVA/2022 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento;
n. 29120240020958412000, notificata il 28/11/2024, di € 3.104,09 per IRAP/2021 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento;
n. 29120240021592327000, notificata il 15/01/2025, di € 7.727,40 per IVA/2023 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento;
n. 29120240030720071000, notificata il 21/01/2025, di € 650,28 per tasse auto 2022 in favore della
Regione Sicilia;
n. 29120250002573103000, notificata il 07/02/2025, di € 9.235,12 per IVA/2021-2023 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
In data 08.07.2025 la società ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La violazione dell'art.86, comma 2 del D.P.R. N°602/73, come modificato dall'art.52, comma 1, lettera
M) bis del D.L. 21.06.2013, N°69, essendo l'autovettura sottoposta a fermo amministrativo un bene strumentale all'esercizio dell'impresa.
2) L'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.62 del D.P.R. N°602/73 e dell'art.52 del cosidetto “Decreto fare”, essendo il bene sottoposto a fermo l'unico veicolo a disposizione del legale rappresentante che gli consentiva di raggiungere il posto di lavoro.
3) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.25, comma 1 del D.P.R. N°602/73, non essendo mai state notificate le sottese cartelle di pagamento.
4) L'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato, per violazione dell'art.50 del D.P.R. N°
602/73, per mancata notifica dell'intimazione di pagamento prodromica.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese, la trattazione in pubblica udienza, previa sospensione cautelare.
Con ordinanza N°1185/2025 dell'11.08.2025, depositata in data 13.08.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissata la trattazione del merito alla prima udienza di gennaio 2026 del redigendo calendario.
In data 17.12.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente;
insisteva nella legittimità della procedura di riscossione e dell'atto impugnato, assumendo che esso poteva essere impugnato solo per vizi, propri, in conseguenza dell'avvenuta regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza da remoto.
In data 18.12.2025 la parte resistente depositava memoria con la quale deduceva l'insussistenza del requisito della strumentalità del bene sottoposto a fermo amministrativo, stante che detto requisito andava circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipendeva direttamente dall'impiego del veicolo.
Produceva copia della visura camerale dalla quale era desumibile l'attività di vendita a posto fisso.
In data 05.01.2026 depositava istanza per la trattazione mediante udienza pubblica a distanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.86, comma 2 del D.P.R. N°602/73 dispone testualmente “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.”
Nel caso di specie, dagli atti prodotti in giudizio dalla parte ricorrente, si rileva che la società ricorrente esercita l'attività di commercio al dettaglio a posto fisso di prodotti alimentari e non alimentari in supermercato e che il veicolo da sottoporre a fermo amministrativo, avente targa Targa_1, è inserito nel registro dei beni ammortizzabili dell'impresa.
Con le controdeduzioni depositate, l'Agente della riscossione non contesta che il veicolo costituisca un bene strumentale dell'impresa, ma si limita a contestare la rilevanza economica dell'autoveicolo stesso nel processo produttivo aziendale.
La norma sopra citata, non impone al debitore di dimostrare l'incidenza nel processo produttivo aziendale del veicolo da sottoporre a fermo, ma semplicemente che esso influisca nel processo produttivo, che semplicemente è strumentale all'attività d'impresa, così come provato dall'odierna ricorrente. Pertanto, la comunicazione di fermo amministrativo impugnata va annullata.
La dichiarazione di nullità dell'atto impugnato è assorbente degli altri motivi di ricorso e, per effetto della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Agrigento, 21.01.2026
L'ESTENSORE: PP VA NE (firmato digitalmente) IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE PP TO, Relatore
SANFILIPPO TO CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2005/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500014983000 Nominativo_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 08.07.2025 la Ricorrente_1, con sede in Sciacca, in persona del legale rappresentante, Nominativo_2, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo N°29180202500014983000, notificata in data 14.06.2025, sull'autovettura avente targa Targa_1, marca Ford Kuga 1.5 TDCI 2WD, in conseguenza del credito di
€ 24.596,67, traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo e riportate nelle sottese cartelle di pagamento aventi i seguenti numeri:
n. 29120240020241092000, notificata il 17/10/2024, di € 3.786,81 per IVA/2022 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento;
n. 29120240020958412000, notificata il 28/11/2024, di € 3.104,09 per IRAP/2021 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento;
n. 29120240021592327000, notificata il 15/01/2025, di € 7.727,40 per IVA/2023 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento;
n. 29120240030720071000, notificata il 21/01/2025, di € 650,28 per tasse auto 2022 in favore della
Regione Sicilia;
n. 29120250002573103000, notificata il 07/02/2025, di € 9.235,12 per IVA/2021-2023 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
In data 08.07.2025 la società ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La violazione dell'art.86, comma 2 del D.P.R. N°602/73, come modificato dall'art.52, comma 1, lettera
M) bis del D.L. 21.06.2013, N°69, essendo l'autovettura sottoposta a fermo amministrativo un bene strumentale all'esercizio dell'impresa.
2) L'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.62 del D.P.R. N°602/73 e dell'art.52 del cosidetto “Decreto fare”, essendo il bene sottoposto a fermo l'unico veicolo a disposizione del legale rappresentante che gli consentiva di raggiungere il posto di lavoro.
3) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art.25, comma 1 del D.P.R. N°602/73, non essendo mai state notificate le sottese cartelle di pagamento.
4) L'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo impugnato, per violazione dell'art.50 del D.P.R. N°
602/73, per mancata notifica dell'intimazione di pagamento prodromica.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese, la trattazione in pubblica udienza, previa sospensione cautelare.
Con ordinanza N°1185/2025 dell'11.08.2025, depositata in data 13.08.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissata la trattazione del merito alla prima udienza di gennaio 2026 del redigendo calendario.
In data 17.12.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente;
insisteva nella legittimità della procedura di riscossione e dell'atto impugnato, assumendo che esso poteva essere impugnato solo per vizi, propri, in conseguenza dell'avvenuta regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza da remoto.
In data 18.12.2025 la parte resistente depositava memoria con la quale deduceva l'insussistenza del requisito della strumentalità del bene sottoposto a fermo amministrativo, stante che detto requisito andava circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipendeva direttamente dall'impiego del veicolo.
Produceva copia della visura camerale dalla quale era desumibile l'attività di vendita a posto fisso.
In data 05.01.2026 depositava istanza per la trattazione mediante udienza pubblica a distanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.86, comma 2 del D.P.R. N°602/73 dispone testualmente “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.”
Nel caso di specie, dagli atti prodotti in giudizio dalla parte ricorrente, si rileva che la società ricorrente esercita l'attività di commercio al dettaglio a posto fisso di prodotti alimentari e non alimentari in supermercato e che il veicolo da sottoporre a fermo amministrativo, avente targa Targa_1, è inserito nel registro dei beni ammortizzabili dell'impresa.
Con le controdeduzioni depositate, l'Agente della riscossione non contesta che il veicolo costituisca un bene strumentale dell'impresa, ma si limita a contestare la rilevanza economica dell'autoveicolo stesso nel processo produttivo aziendale.
La norma sopra citata, non impone al debitore di dimostrare l'incidenza nel processo produttivo aziendale del veicolo da sottoporre a fermo, ma semplicemente che esso influisca nel processo produttivo, che semplicemente è strumentale all'attività d'impresa, così come provato dall'odierna ricorrente. Pertanto, la comunicazione di fermo amministrativo impugnata va annullata.
La dichiarazione di nullità dell'atto impugnato è assorbente degli altri motivi di ricorso e, per effetto della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione va condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Agrigento, 21.01.2026
L'ESTENSORE: PP VA NE (firmato digitalmente) IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)