Art. 21.
La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua.
La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua.