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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LISI PIETRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torchiarolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE41720241553 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE41720241553 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.7.24 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. SFE41720241553, emesso dal Comune di Torchiarolo per il mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2018 e 2019.
Eccepiva in particolare l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero dei due rispettivi avvisi di accertamento.
Il Comune di Torchiarolo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed imvero il Comune di Torchiarolo non si è costituito in giudizio e dunque ha omesso di dimostrare l'intervenuta notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'avviso di intimazione odiernamente impugnato.
Pertanto consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/2002, essendo stata parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Torchiarolo al pagamento della somma di euro 200,00, per compensi, in favore dello Stato.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LISI PIETRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torchiarolo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE41720241553 IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. SFE41720241553 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.7.24 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. SFE41720241553, emesso dal Comune di Torchiarolo per il mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2018 e 2019.
Eccepiva in particolare l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero dei due rispettivi avvisi di accertamento.
Il Comune di Torchiarolo non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed imvero il Comune di Torchiarolo non si è costituito in giudizio e dunque ha omesso di dimostrare l'intervenuta notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'avviso di intimazione odiernamente impugnato.
Pertanto consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/2002, essendo stata parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Torchiarolo al pagamento della somma di euro 200,00, per compensi, in favore dello Stato.