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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 855/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353739 33 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7726/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – CO e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 09.02.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 21.01.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.186,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA
TARSU anno 2012”.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento n. 289616 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – CO non si costituiva in giudizio ma restava contumace.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 22.11.2025 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 05.10.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 05.10.2019 (a mani della destinataria) ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 21.01.2025. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato (21.01.2025).
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Nessuna statuizione deve essere assunta nei confronti dell'Agente della riscossione in ragione della sua mancata costituzione in giudizio. Non ricorre, infatti, nei suoi confronti la dedotta soccombenza dal momento che il medesimo è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1748/2024 che è stato reso esecutivo il 14.03.2024
e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.250,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario della ricorrente. Così deciso in Messina il
16.12.2025 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 855/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353739 33 000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7726/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – CO e alla società A.T.O. ME 1 s.p.a. in liquidazione e depositato telematicamente in data 09.02.2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento meglio in epigrafe identificata che era stata notificata il 21.01.2025 con la quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di €.186,88 a titolo di “omesso pagamento Raccolta Rifiuti TIA
TARSU anno 2012”.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti (fatture e intimazione di pagamento n. 289616 del 29.07.2019 che era richiamata nella cartella oggetto di impugnazione) nonché la maturata prescrizione del diritto fatto valere.
Agenzia delle Entrate – CO non si costituiva in giudizio ma restava contumace.
La società ATO ME 1 s.p.a. in Liquidazione si costituiva depositando memoria datata 22.11.2025 con la quale rilevava che la notifica della cartella di pagamento impugnata era stata preceduta dall'invio di fatture relative al saldo degli anni in contestazione;
allegava poi documentazione attestante che la intimazione presupposta alla cartella in oggetto era stata notificata in data 05.10.2019 così come indicato a pagina 5 della cartella impugnata.
All'esito dell'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo di cui si effettuava il deposito in segreteria e la comunicazione ai difensori nei termini di cui all'art. 35 d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo, seguito da questo giudicante secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che ATO ME 1 s.p.a. in liquidazione prova essere avvenuta in data 05.10.2019 (a mani della destinataria) ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 21.01.2025. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata. Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato (21.01.2025).
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di ATO ME 1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Nessuna statuizione deve essere assunta nei confronti dell'Agente della riscossione in ragione della sua mancata costituzione in giudizio. Non ricorre, infatti, nei suoi confronti la dedotta soccombenza dal momento che il medesimo è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1748/2024 che è stato reso esecutivo il 14.03.2024
e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese che la difesa di parte ricorrente ha riproposto anche in corso dell'udienza di trattazione non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e 3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di causa che liquida in €.250,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto.
Ne dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario della ricorrente. Così deciso in Messina il
16.12.2025 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania