Articolo 2 della Legge 25 maggio 1981, n. 387
Articolo 1
Versione
8 agosto 1981
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 8 agosto 1981