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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 1264/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RI IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1264/2013 R.A.C.L., promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Pileggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvia Piras, come da procura prodotta nel fascicolo telematico
Parte attrice contro già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore Dott.ssa in virtù dei poteri conferiti con procura Controparte_3 prodotta con la comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, rappresentata e difesa dall'avv.to
ND ZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via degli Scipioni n.
281
Parte convenuta
***
Conclusioni nell'interesse di parte ricorrente:
“Stante l'accoglimento totale del ricorso, non possiamo che insistere per la condanna alle spese non liquidate nella sentenza non definitiva- in applicazione del principio della soccombenza”.
Conclusioni nell'interesse di parte convenuta:
“in via principale: rigettare il ricorso in riassunzione perché non sostenuto da un concreto interesse ad agire, e comunque perché infondato in fatto ed in diritto, riportandosi integralmente al contenuto della memoria difensiva già depositata nel presente giudizio avente n. R.G. 1264/2013, comprese le istanze pagina 1 di 5 istruttorie ed i documenti ivi depositati, nonché per i motivi illustrati nella presente memoria di costituzione.
Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico, come peraltro evidenziato da ambo le parti nel ricorso per la riassunzione del processo sospeso e nella comparsa di costituzione nel giudizio conseguentemente riassunto, che già dipendente della era stato Parte_1 CP_2 Controparte_2 sospeso in in due differenti occasioni: una prima volta, nel 2012, a seguito di crisi aziendale e CP_4 una seconda volta, 2013 e 2014, a causa di una riorganizzazione aziendale.
aveva impugnato entrambi i provvedimenti di sospensione, dando impulso a due Pt_1 differenzi giudizi.
Il presente processo, avente ad oggetto il secondo provvedimento di sospensione in CIGS, era stato azionato da al fine di: Pt_1
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 17 gennaio 2013 di sospensione in CP_4
b) ordinare di reintegrarlo immediatamente nel posto di lavoro, condannando la Società a corrispondergli l'integrale trattamento economico dovutogli dalla data d'illegittima sospensione.
c) condannare la Società resistente a risarcirgli il danno alla professionalità ed all'immagine professionale da forzata inattività conseguente all'illegittimità sospensione in misura da determinarsi in via equitativa pari all'intero importo della retribuzione per il periodo di illegittima sospensione, o in una percentuale di essa, in aggiunta la normale retribuzione dovuta nello stesso periodo;
nonché a risarcire al ricorrente il danno alla salute nella misura che sarà accertata all'esito di CTU medico legale che si chiede sin d'ora volersi disporre”.
Con sentenza non definitiva del 20.12.2019, n. 887, questo tribunale ha deciso la causa in ordine alle domande di cui ai su riportati punti a) e b), accogliendole nei seguenti termini: “condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata rotazione di una somma pari alla differenza tra la retribuzione lorda che il ricorrente avrebbe percepito al 18 gennaio 2013 al 17 gennaio 2015 qualora non fosse stato sospeso dalla società convenuta e il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo con sottrazione dalla indicata differenza a titolo di aliunde perceptum della retribuzione lorda allo stesso erogata dalla a ragione del rapporto di lavoro intercorso dal 19 maggio 2014 al 31 Controparte_5
pagina 2 di 5 dicembre 2014 come risultante dai prospetti paga e dalla CU 2015 prodotti il 4 giugno 2019”.
Successivamente, decidendo l'appello proposto dalla società convenuta contro la sentenza non definitiva che ha deciso sulle prime due domande di cui ai punti a) e b), la Corte di Appello di AR, con sentenza del 22.3.2023, ha confermato parzialmente la decisione del tribunale, rideterminando l'entità del risarcimento spettante all'attore a cagione dell'illegittimità della seconda sospensione in
CGIS senza rotazione.
In ordine alla terza domanda, di cui al punto c), invece, con la citata sentenza non definitiva il tribunale ha rigettato le domande proposte dall'attore al fine di ottenere il risarcimento del danno alla professionalità ed all'immagine professionale da forzata inattività conseguente all'illegittimità della sospensione, siccome sfornite di prova, e in ordine al dedotto danno alla salute ha così statuito: “Con riferimento al danno alla salute, deve osservarsi che il ricorrente ha già ottenuto dalla Corte
D'Appello di AR (sentenza n. 162/18, già richiamata, presente in atti) il riconoscimento di un risarcimento del danno in questione, equivalente o idoneo a contenere quello che potrebbe essergli riconosciuto nel presente giudizio. Poiché la predetta sentenza è stata impugnata, anche sul punto, dinanzi alla Corte di Cassazione, la domanda di risarcimento per danno alla salute proposta nel presente giudizio risulta pregiudicata dall'esito del giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte, con la conseguenza che la presente causa non è, sul punto, ancora matura per la decisione e il giudizio deve, quindi, sul punto, proseguire, come da ordinanza separata”.
Di conseguenza, con la separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda per il risarcimento del danno alla salute, e il giudizio stesso è stato sospeso in attesa della definizione del processo pregiudiziale pendente innanzi alla Suprema Corte.
E' difatti pacifico che nel corso del giudizio relativo alla prima sospensione in CIGS, oggetto di distinto e precedente processo rispetto al presente, era stata depositata da la CTU espletata nel Pt_1 corso del presente giudizio. CTU che la Corte di Appello, con la sentenza n. 162/2018, oggetto del giudizio in Cassazione, ha poi posto a base della condanna della società convenuta al risarcimento del danno alla salute patito dall'attore. Giudizio in Cassazione che ha quindi ricompreso la valutazione e la liquidazione del danno alla salute subito dall'attore a causa di entrambi i provvedimenti di sospensione in CGIS.
Quindi, è stato proprio per evitare un'indebita duplicazione che questo tribunale ha sospeso il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione, avendo quest'ultima ad oggetto anche la parte della sentenza di secondo grado che ha deciso sulla domanda di risarcimento del danno proposta nel presente giudizio.
Con ordinanza n. 13685 del 16.5.2024, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte pagina 3 di 5 d'Appello, così rendendo definitiva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore, liquidato in €. 11.872,00. ha quindi correttamente riassunto il processo, precisando che il danno alla salute da lui Pt_1 patito e per il risarcimento del quale aveva proposto apposita domanda nel presente giudizio è stato nella sostanza liquidato con la sentenza resa nel primo processo, e ha insistito solo sulla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Pertanto, è di fatto cessata la materia del contendere in ordine all'unica domanda per la cui decisione il presente processo è proseguito dopo la pronuncia della sentenza non definitiva.
E' evidente, difatti, come peraltro riconosciuto da ambo le parti, che, seppure resa nell'ambito di altro processo, la liquidazione del danno operata dalla Corte d'Appello con la sentenza 162/2018 ha ricompreso non solo la parte di danno patita dall'attore a cagione del primo provvedimento di sospensione in CGIS, ma anche la parte di danno alla salute dal medesimo patito a cagione della seconda sospensione, così assorbendola: liquidazione unitaria avvenuta in ragione dell'evidente continuità degli accadimenti fonte del pregiudizio non patrimoniale e della omogeneità e unitarietà del danno stesso.
***
A questo punto, occorre definire il regime delle spese del giudizio tra le parti in ordine al presente processo. Regolamentazione delle spese che rende evidente la sussistenza dell'interesse di parte attrice alla riassunzione del processo.
Ovviamente, considerato che in ordine alla domanda di risarcimento del danno alla salute la decisione è avvenuta ad opera della Corte d'Appello con la sentenza n. 162/2018 e che con tale sentenza sono state liquidate anche le spese dell'intero relativo giudizio (sia di primo che di secondo grado), comprendente anche la decisione sulla intera domanda di risarcimento del danno alla salute, la decisione sul riparto delle spese del presente processo non può tenere conto di tale domanda.
Occorre tenere conto, invece, che con la sentenza non definitiva, da un lato, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno alla professionalità ed all'immagine professionale da forzata inattività conseguente all'illegittimità della sospensione, e, dall'altro lato, ha trovato accoglimento la principale domanda proposta dall'attore.
Occorre peraltro considerare che con la sentenza del 22.3.2023 la Corte d'Appello ha riformato in parte la sentenza non definitiva che ha preceduto la presente sentenza, liquidando il danno patrimoniale patito dall'attore nei seguenti differenti termini:
“la della differenza tra la retribuzione lorda che il ricorrente avrebbe percepito dal 18 Pt_2 gennaio 2013 al 17 gennaio 2015 qualora non fosse stato sospeso dalla società convenuta e la Pt_2
pagina 4 di 5 del trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, senza sottrazione della aliunde perceptum relativo alla retribuzione lorda allo stesso erogata dalla . Controparte_5
Proprio in ragione del parziale accoglimento dell'appello, la Corte ha compensato per 1/3 le spese del relativo giudizio, ponendo la restante parte a carico della società appellante, odierna convenuta.
Ovviamente, della parziale riforma in esame occorre necessariamente tenere conto in questa sede ai fini della liquidazione delle spese di primo grado, in quanto, altrimenti (ossia, qualora si tenesse conto dell'integrale accoglimento delle domande attrici, compresa la parte accolta con la sentenza non definitiva, ma poi riformata in appello) la presente sentenza si esporrebbe alla conseguente relativa censura (proprio in quanto fondata su una decisione poi riformata).
Le ragioni esposte giustificano la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in misura pari a 1/3, dovendosi porre la restante parte a carico della società convenuta soccombente, in ragione dei valori medi di tabella per tutte le quattro fasi.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere invece poste per intero a carico di parte convenuta in forza del principio di causalità, considerati i relativi esiti e che la perizia ha costituito la base del riconoscimento del diritto di parte attrice al risarcimento del danno alla salute, appunto oggetto dell'indagine peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- compensa le spese del giudizio in misura pari a 1/3 e condanna la società convenuta a rifondere a parte attrice la restante parte, che si liquida in euro 5.000,00 per compenso al difensore e in euro 150,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. e iva, se dovuta per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
AR, 10.12.2025
Il giudice
RI IU
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RI IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1264/2013 R.A.C.L., promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Pileggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvia Piras, come da procura prodotta nel fascicolo telematico
Parte attrice contro già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore Dott.ssa in virtù dei poteri conferiti con procura Controparte_3 prodotta con la comparsa di costituzione nel giudizio riassunto, rappresentata e difesa dall'avv.to
ND ZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Via degli Scipioni n.
281
Parte convenuta
***
Conclusioni nell'interesse di parte ricorrente:
“Stante l'accoglimento totale del ricorso, non possiamo che insistere per la condanna alle spese non liquidate nella sentenza non definitiva- in applicazione del principio della soccombenza”.
Conclusioni nell'interesse di parte convenuta:
“in via principale: rigettare il ricorso in riassunzione perché non sostenuto da un concreto interesse ad agire, e comunque perché infondato in fatto ed in diritto, riportandosi integralmente al contenuto della memoria difensiva già depositata nel presente giudizio avente n. R.G. 1264/2013, comprese le istanze pagina 1 di 5 istruttorie ed i documenti ivi depositati, nonché per i motivi illustrati nella presente memoria di costituzione.
Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico, come peraltro evidenziato da ambo le parti nel ricorso per la riassunzione del processo sospeso e nella comparsa di costituzione nel giudizio conseguentemente riassunto, che già dipendente della era stato Parte_1 CP_2 Controparte_2 sospeso in in due differenti occasioni: una prima volta, nel 2012, a seguito di crisi aziendale e CP_4 una seconda volta, 2013 e 2014, a causa di una riorganizzazione aziendale.
aveva impugnato entrambi i provvedimenti di sospensione, dando impulso a due Pt_1 differenzi giudizi.
Il presente processo, avente ad oggetto il secondo provvedimento di sospensione in CIGS, era stato azionato da al fine di: Pt_1
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 17 gennaio 2013 di sospensione in CP_4
b) ordinare di reintegrarlo immediatamente nel posto di lavoro, condannando la Società a corrispondergli l'integrale trattamento economico dovutogli dalla data d'illegittima sospensione.
c) condannare la Società resistente a risarcirgli il danno alla professionalità ed all'immagine professionale da forzata inattività conseguente all'illegittimità sospensione in misura da determinarsi in via equitativa pari all'intero importo della retribuzione per il periodo di illegittima sospensione, o in una percentuale di essa, in aggiunta la normale retribuzione dovuta nello stesso periodo;
nonché a risarcire al ricorrente il danno alla salute nella misura che sarà accertata all'esito di CTU medico legale che si chiede sin d'ora volersi disporre”.
Con sentenza non definitiva del 20.12.2019, n. 887, questo tribunale ha deciso la causa in ordine alle domande di cui ai su riportati punti a) e b), accogliendole nei seguenti termini: “condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata rotazione di una somma pari alla differenza tra la retribuzione lorda che il ricorrente avrebbe percepito al 18 gennaio 2013 al 17 gennaio 2015 qualora non fosse stato sospeso dalla società convenuta e il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo con sottrazione dalla indicata differenza a titolo di aliunde perceptum della retribuzione lorda allo stesso erogata dalla a ragione del rapporto di lavoro intercorso dal 19 maggio 2014 al 31 Controparte_5
pagina 2 di 5 dicembre 2014 come risultante dai prospetti paga e dalla CU 2015 prodotti il 4 giugno 2019”.
Successivamente, decidendo l'appello proposto dalla società convenuta contro la sentenza non definitiva che ha deciso sulle prime due domande di cui ai punti a) e b), la Corte di Appello di AR, con sentenza del 22.3.2023, ha confermato parzialmente la decisione del tribunale, rideterminando l'entità del risarcimento spettante all'attore a cagione dell'illegittimità della seconda sospensione in
CGIS senza rotazione.
In ordine alla terza domanda, di cui al punto c), invece, con la citata sentenza non definitiva il tribunale ha rigettato le domande proposte dall'attore al fine di ottenere il risarcimento del danno alla professionalità ed all'immagine professionale da forzata inattività conseguente all'illegittimità della sospensione, siccome sfornite di prova, e in ordine al dedotto danno alla salute ha così statuito: “Con riferimento al danno alla salute, deve osservarsi che il ricorrente ha già ottenuto dalla Corte
D'Appello di AR (sentenza n. 162/18, già richiamata, presente in atti) il riconoscimento di un risarcimento del danno in questione, equivalente o idoneo a contenere quello che potrebbe essergli riconosciuto nel presente giudizio. Poiché la predetta sentenza è stata impugnata, anche sul punto, dinanzi alla Corte di Cassazione, la domanda di risarcimento per danno alla salute proposta nel presente giudizio risulta pregiudicata dall'esito del giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte, con la conseguenza che la presente causa non è, sul punto, ancora matura per la decisione e il giudizio deve, quindi, sul punto, proseguire, come da ordinanza separata”.
Di conseguenza, con la separata ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda per il risarcimento del danno alla salute, e il giudizio stesso è stato sospeso in attesa della definizione del processo pregiudiziale pendente innanzi alla Suprema Corte.
E' difatti pacifico che nel corso del giudizio relativo alla prima sospensione in CIGS, oggetto di distinto e precedente processo rispetto al presente, era stata depositata da la CTU espletata nel Pt_1 corso del presente giudizio. CTU che la Corte di Appello, con la sentenza n. 162/2018, oggetto del giudizio in Cassazione, ha poi posto a base della condanna della società convenuta al risarcimento del danno alla salute patito dall'attore. Giudizio in Cassazione che ha quindi ricompreso la valutazione e la liquidazione del danno alla salute subito dall'attore a causa di entrambi i provvedimenti di sospensione in CGIS.
Quindi, è stato proprio per evitare un'indebita duplicazione che questo tribunale ha sospeso il presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione, avendo quest'ultima ad oggetto anche la parte della sentenza di secondo grado che ha deciso sulla domanda di risarcimento del danno proposta nel presente giudizio.
Con ordinanza n. 13685 del 16.5.2024, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte pagina 3 di 5 d'Appello, così rendendo definitiva la condanna della società convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attore, liquidato in €. 11.872,00. ha quindi correttamente riassunto il processo, precisando che il danno alla salute da lui Pt_1 patito e per il risarcimento del quale aveva proposto apposita domanda nel presente giudizio è stato nella sostanza liquidato con la sentenza resa nel primo processo, e ha insistito solo sulla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Pertanto, è di fatto cessata la materia del contendere in ordine all'unica domanda per la cui decisione il presente processo è proseguito dopo la pronuncia della sentenza non definitiva.
E' evidente, difatti, come peraltro riconosciuto da ambo le parti, che, seppure resa nell'ambito di altro processo, la liquidazione del danno operata dalla Corte d'Appello con la sentenza 162/2018 ha ricompreso non solo la parte di danno patita dall'attore a cagione del primo provvedimento di sospensione in CGIS, ma anche la parte di danno alla salute dal medesimo patito a cagione della seconda sospensione, così assorbendola: liquidazione unitaria avvenuta in ragione dell'evidente continuità degli accadimenti fonte del pregiudizio non patrimoniale e della omogeneità e unitarietà del danno stesso.
***
A questo punto, occorre definire il regime delle spese del giudizio tra le parti in ordine al presente processo. Regolamentazione delle spese che rende evidente la sussistenza dell'interesse di parte attrice alla riassunzione del processo.
Ovviamente, considerato che in ordine alla domanda di risarcimento del danno alla salute la decisione è avvenuta ad opera della Corte d'Appello con la sentenza n. 162/2018 e che con tale sentenza sono state liquidate anche le spese dell'intero relativo giudizio (sia di primo che di secondo grado), comprendente anche la decisione sulla intera domanda di risarcimento del danno alla salute, la decisione sul riparto delle spese del presente processo non può tenere conto di tale domanda.
Occorre tenere conto, invece, che con la sentenza non definitiva, da un lato, è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno alla professionalità ed all'immagine professionale da forzata inattività conseguente all'illegittimità della sospensione, e, dall'altro lato, ha trovato accoglimento la principale domanda proposta dall'attore.
Occorre peraltro considerare che con la sentenza del 22.3.2023 la Corte d'Appello ha riformato in parte la sentenza non definitiva che ha preceduto la presente sentenza, liquidando il danno patrimoniale patito dall'attore nei seguenti differenti termini:
“la della differenza tra la retribuzione lorda che il ricorrente avrebbe percepito dal 18 Pt_2 gennaio 2013 al 17 gennaio 2015 qualora non fosse stato sospeso dalla società convenuta e la Pt_2
pagina 4 di 5 del trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, senza sottrazione della aliunde perceptum relativo alla retribuzione lorda allo stesso erogata dalla . Controparte_5
Proprio in ragione del parziale accoglimento dell'appello, la Corte ha compensato per 1/3 le spese del relativo giudizio, ponendo la restante parte a carico della società appellante, odierna convenuta.
Ovviamente, della parziale riforma in esame occorre necessariamente tenere conto in questa sede ai fini della liquidazione delle spese di primo grado, in quanto, altrimenti (ossia, qualora si tenesse conto dell'integrale accoglimento delle domande attrici, compresa la parte accolta con la sentenza non definitiva, ma poi riformata in appello) la presente sentenza si esporrebbe alla conseguente relativa censura (proprio in quanto fondata su una decisione poi riformata).
Le ragioni esposte giustificano la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in misura pari a 1/3, dovendosi porre la restante parte a carico della società convenuta soccombente, in ragione dei valori medi di tabella per tutte le quattro fasi.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere invece poste per intero a carico di parte convenuta in forza del principio di causalità, considerati i relativi esiti e che la perizia ha costituito la base del riconoscimento del diritto di parte attrice al risarcimento del danno alla salute, appunto oggetto dell'indagine peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- compensa le spese del giudizio in misura pari a 1/3 e condanna la società convenuta a rifondere a parte attrice la restante parte, che si liquida in euro 5.000,00 per compenso al difensore e in euro 150,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. e iva, se dovuta per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
AR, 10.12.2025
Il giudice
RI IU
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