Articolo 2840 del Codice civile
Articolo 2625Articolo 2841
Versione
19 aprile 1942
Art. 2840.

(Certificato dell'iscrizione).

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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