Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2840.
(Certificato dell'iscrizione).
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.
(Certificato dell'iscrizione).
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto e' disposto dall'art. 2664.
Commentari • 9
- 1. Duplo online per i non telematici,https://www.fiscooggi.it/ · 199.02663
[…] Analoga previsione è contenuta nell'articolo 2840 del codice civile che detta disposizioni in merito al certificato dell'iscrizione. […]
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2013, n. 14440Provvedimento: […] Infatti, questa conseguenza deriva da una precisa scelta compiuta dal legislatore che, all'art. 2664 c.c., ha previsto che il registro particolare delle trascrizioni debba essere proprio costituito dalla raccolta delle note mentre i titoli, che pure devono essere depositati presso la stessa Conservatoria (v. art. 2664 c.c., e art. 2840 c.c., comma 2), non sono costituiti in un apposito registro di immediata consultazione per i terzi e, quindi, non costituiscono fonte legale diretta di conoscibilità. […]Leggi di più...
- fondamento·
- usucapione decennale in favore dell'acquirente·
- conseguente annotazione del titolo nel conto di diversa persona·
- inesatta indicazione della data di nascita del dante causa·
- configurabilità·
- acquisto dall'effettivo proprietario·
- invalidità della trascrizione·
- esclusione·
- invalidità della trascrizione per incertezza sulla persona del dante causa·
- procedimento·
- effetti·
- nota di trascrizione·
- atti relativi a beni immobili·
- omissioni od inesattezze·
- decennale