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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. LI UL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4108 del RGAC dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Guarino, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
C.F._2 Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. pec: C.F._3 C.F._4
Email_2 Email_3
-Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo n. 566/2023 del Tribunale di Catanzaro del
25/07/2023 RG n. 2934/2023
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le veniva ingiunto il pagamento Controparte_2 dell'importo di € 14.843,87, oltre interessi e spese di procedura, in favore di er il credito, Controparte_1 derivante dai rapporti contrattuali di finanziamento n. 20220514415509 e n. 20220692284484 ab origine intrattenuti con Findomestic Banca S.p.a., successivamente ceduto alla odierna parte opposta.
2. Si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Con ordinanza del 6.6.2024 il precedente GI ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e, visto l'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha assegnato a parte opposta termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
4. Con le note sostitutive dell'udienza del 17.11.2025, parte opposta ha preso atto dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
parte opponente ha chiesto, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Appare, pertanto, incontestata la mancata attivazione della procedura di mediazione demandata dal
Giudice che determina l'improcedibilità dell'azione come rilevato da entrambe le parti. Infatti l'art. 5 bis della DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 prevede che: “ Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione
l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione corrispondente al valore dichiarato (52.000,01/260.000,00). Vengono applicati i valori minimi stante la scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte convenuta opposta l pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 parte attrice opponente, che si liquidano in € 2.540,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro lì 18.12.2025
il GOP
LI UL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. LI UL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4108 del RGAC dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Gaspare Guarino, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
C.F._2 Email_1
- Parte attrice opponente -
CONTRO
(P. Iva , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. pec: C.F._3 C.F._4
Email_2 Email_3
-Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Decreto ingiuntivo n. 566/2023 del Tribunale di Catanzaro del
25/07/2023 RG n. 2934/2023
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è opposta al decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le veniva ingiunto il pagamento Controparte_2 dell'importo di € 14.843,87, oltre interessi e spese di procedura, in favore di er il credito, Controparte_1 derivante dai rapporti contrattuali di finanziamento n. 20220514415509 e n. 20220692284484 ab origine intrattenuti con Findomestic Banca S.p.a., successivamente ceduto alla odierna parte opposta.
2. Si è costituita la parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Con ordinanza del 6.6.2024 il precedente GI ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e, visto l'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha assegnato a parte opposta termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
4. Con le note sostitutive dell'udienza del 17.11.2025, parte opposta ha preso atto dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
parte opponente ha chiesto, stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Appare, pertanto, incontestata la mancata attivazione della procedura di mediazione demandata dal
Giudice che determina l'improcedibilità dell'azione come rilevato da entrambe le parti. Infatti l'art. 5 bis della DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 prevede che: “ Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione
l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione corrispondente al valore dichiarato (52.000,01/260.000,00). Vengono applicati i valori minimi stante la scarsa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte convenuta opposta l pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 parte attrice opponente, che si liquidano in € 2.540,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro lì 18.12.2025
il GOP
LI UL