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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 24/02/2026, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 793/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4098/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 471/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:La Parte si richiama alle conclusioni come riportate nei propri scritti difensivi in atti.
Resistente/Appellato: La Parte si richiama alle conclusioni come riportate nei propri scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto maturato dall'Ufficio in relazione al credito IRPEF pari complessivamente ad Euro 26.081,00 chiesto a imborso col Modello 730/2015, per il periodo d'imposta
2014.
Premette che il credito deriva dalla doppia imposizione subita dal contribuente, per l'attività di lavoro dipendente svolta in Mozambico negli anni 2012 e 2013 in qualità di lavoratore distaccato presso la consociata estera del gruppo Società_1, denominata Società_2 S.p.a. (Mozambique Branch), pur mantenendo il domicilio fiscale in Italia, talché è stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR.
Rappresenta che ha subito doppia imposizione sugli stessi redditi e che quindi può chiedere ex art. 165
Tuir la detrazione, dall'imposta netta dovuta in Italia, delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
Allega le modalità di determinazione del credito per le imposte estere e il calcolo di capienza ex art. 165
TUIR, con documentazione a sostegno, a conferma della correttezza della richiesta.
Chiede di dichiarare l'illegittimità del diniego e, conseguentemente condannare l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Milano, al rimborso dell'importo di Euro 26.081,00, oltre agli interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, precisando anzitutto che, rispetto al credito esposto dal ricorrente di
€ 26.081,00, l'Ufficio ha ritenuto non spettante l'importo di € 23.191,00, con riguardo alle imposte assolte all'estero, mentre ha riconosciuto il rimborso di € 2.790.
Nel merito ribadisce la legittimità del proprio operato, in base al comma 4 dell'art. 165 TUIR che dispone che “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione”.
Diversamente, “nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto disposto dal comma 7 dello stesso art. 165”, ai sensi del quale “se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta”.
Nel caso di specie, invece, le imposte pagate in Mozambico per gli anni 2012 e 2013 sono state riportate nella dichiarazione italiana per l'anno d'imposta 2014, laddove le imposte pagate all'estero per il 2012 si sono rese definitive il 17 maggio 2013 ed il relativo credito doveva essere imputato nella prima dichiarazione utile vale a dire quella relativa all'anno 2012; per il 2013 si sono rese definitive il 19 maggio
2014 ed il relativo credito andava imputato nella prima dichiarazione utile, cioè quella relativa all'anno
2013.
Da qui la tardività della richiesta di rimborso.
Inoltre, l'Ufficio oppone che la documentazione prodotta da controparte appare carente e non risulta idonea a dimostrare che il contribuente sia rimasto effettivamente inciso dall'imposizione estera, cioè, che le imposte estere siano rimaste effettivamente a carico del contribuente. Ciò con particolare riguardo alla mancata produzione del contratto di distacco, unico documento comprovante gli accordi convenzionali in tema di ripartizione del carico fiscale.
Chiede dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle somme già rimborsate per € 2.790, nel resto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successiva memoria il ricorrente ribadisce le proprie ragioni, deduce di aver allegato la documentazione richiesta secondo le indicazioni dell'ente impositore;
comunque produce il contratto di lavoro in questione da cui emerge la sottoposizione al carico fiscale estero. Oppone che comunque gli accordi di cd. “tax equalization” col datore di lavoro hanno natura privatistica e non incidono sulla materia fiscale;
replica di aver rispettato il cosiddetto principio di competenza, in quanto il calcolo del credito d'imposta complessivo e la liquidazione del relativo ammontare sono stati effettuati sulla base delle risultanze reddituali relative alle annualità di riferimento, nel rispetto dei comuni principi che disciplinano la separazione dei periodi d'imposta.
Deduce altresì l'assenza di un termine decadenziale per far valere la detrazione. Cita giurisprudenza favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevata la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla richiesta di rimborso di € 2.790, avendo l'Ufficio dichiarato di aver accolto tale richiesta e nulla controdeducendo il ricorrente.
Nel resto il ricorso è fondato.
Il motivo centrale del contendere attiene la possibilità o meno da parte del contribuente di far valere la detrazione per le imposte versate all'estero, in ragione della doppia imposizione, successivamente alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero, nel caso in cui la definitività dell'imposizione si sia già consolidata.
Sul punto l'insegnamento della Suprema Corte appare, quantomeno a partire dalla pronuncia in data 11 settembre 2023, consolidato nel senso di negare l'attuale sussistenza di un termine di decadenza all'utilizzo in detrazione del credito d'imposta estero: “Nella fattispecie in esame, essendo pacifico che il contribuente ha la propria residenza nello stato italiano e non essendo contestati i requisiti previsti dall'art. 15 a), b) e c) dalle Convenzione Italia e Repubblica del Kazakhistan, egli ha diritto alla detrazione dell'imposta indipendentemente dall'anno in cui ha esposto il credito d'imposta.”
Quanto all'onere della prova, il ricorrente ha allegato idonea documentazione, secondo le stesse indicazioni generali dell'Agenzia, a comprovare il diritto vantato, ivi compreso il contratto di lavoro di distacco all'estero.
Il calcolo operato dal contribuente non è stato contestato dall'Ufficio.
Infine risulta comunque condivisibile la deduzione del ricorrente, secondo cui eventuali accordi di ripianamento degli oneri fiscali esteri intercorsi col datore di lavoro hanno natura privatistica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di rimborso di euro
2790,00; accoglie nel resto il ricorso. Condanna l'ufficio a rifondere le spese di lite liquidate in euro
2500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
CLERICI MAURO, Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4098/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 471/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:La Parte si richiama alle conclusioni come riportate nei propri scritti difensivi in atti.
Resistente/Appellato: La Parte si richiama alle conclusioni come riportate nei propri scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio-rifiuto maturato dall'Ufficio in relazione al credito IRPEF pari complessivamente ad Euro 26.081,00 chiesto a imborso col Modello 730/2015, per il periodo d'imposta
2014.
Premette che il credito deriva dalla doppia imposizione subita dal contribuente, per l'attività di lavoro dipendente svolta in Mozambico negli anni 2012 e 2013 in qualità di lavoratore distaccato presso la consociata estera del gruppo Società_1, denominata Società_2 S.p.a. (Mozambique Branch), pur mantenendo il domicilio fiscale in Italia, talché è stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del Ministero del Lavoro, ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR.
Rappresenta che ha subito doppia imposizione sugli stessi redditi e che quindi può chiedere ex art. 165
Tuir la detrazione, dall'imposta netta dovuta in Italia, delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
Allega le modalità di determinazione del credito per le imposte estere e il calcolo di capienza ex art. 165
TUIR, con documentazione a sostegno, a conferma della correttezza della richiesta.
Chiede di dichiarare l'illegittimità del diniego e, conseguentemente condannare l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Milano, al rimborso dell'importo di Euro 26.081,00, oltre agli interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, precisando anzitutto che, rispetto al credito esposto dal ricorrente di
€ 26.081,00, l'Ufficio ha ritenuto non spettante l'importo di € 23.191,00, con riguardo alle imposte assolte all'estero, mentre ha riconosciuto il rimborso di € 2.790.
Nel merito ribadisce la legittimità del proprio operato, in base al comma 4 dell'art. 165 TUIR che dispone che “La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione”.
Diversamente, “nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto disposto dal comma 7 dello stesso art. 165”, ai sensi del quale “se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta”.
Nel caso di specie, invece, le imposte pagate in Mozambico per gli anni 2012 e 2013 sono state riportate nella dichiarazione italiana per l'anno d'imposta 2014, laddove le imposte pagate all'estero per il 2012 si sono rese definitive il 17 maggio 2013 ed il relativo credito doveva essere imputato nella prima dichiarazione utile vale a dire quella relativa all'anno 2012; per il 2013 si sono rese definitive il 19 maggio
2014 ed il relativo credito andava imputato nella prima dichiarazione utile, cioè quella relativa all'anno
2013.
Da qui la tardività della richiesta di rimborso.
Inoltre, l'Ufficio oppone che la documentazione prodotta da controparte appare carente e non risulta idonea a dimostrare che il contribuente sia rimasto effettivamente inciso dall'imposizione estera, cioè, che le imposte estere siano rimaste effettivamente a carico del contribuente. Ciò con particolare riguardo alla mancata produzione del contratto di distacco, unico documento comprovante gli accordi convenzionali in tema di ripartizione del carico fiscale.
Chiede dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle somme già rimborsate per € 2.790, nel resto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successiva memoria il ricorrente ribadisce le proprie ragioni, deduce di aver allegato la documentazione richiesta secondo le indicazioni dell'ente impositore;
comunque produce il contratto di lavoro in questione da cui emerge la sottoposizione al carico fiscale estero. Oppone che comunque gli accordi di cd. “tax equalization” col datore di lavoro hanno natura privatistica e non incidono sulla materia fiscale;
replica di aver rispettato il cosiddetto principio di competenza, in quanto il calcolo del credito d'imposta complessivo e la liquidazione del relativo ammontare sono stati effettuati sulla base delle risultanze reddituali relative alle annualità di riferimento, nel rispetto dei comuni principi che disciplinano la separazione dei periodi d'imposta.
Deduce altresì l'assenza di un termine decadenziale per far valere la detrazione. Cita giurisprudenza favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevata la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla richiesta di rimborso di € 2.790, avendo l'Ufficio dichiarato di aver accolto tale richiesta e nulla controdeducendo il ricorrente.
Nel resto il ricorso è fondato.
Il motivo centrale del contendere attiene la possibilità o meno da parte del contribuente di far valere la detrazione per le imposte versate all'estero, in ragione della doppia imposizione, successivamente alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero, nel caso in cui la definitività dell'imposizione si sia già consolidata.
Sul punto l'insegnamento della Suprema Corte appare, quantomeno a partire dalla pronuncia in data 11 settembre 2023, consolidato nel senso di negare l'attuale sussistenza di un termine di decadenza all'utilizzo in detrazione del credito d'imposta estero: “Nella fattispecie in esame, essendo pacifico che il contribuente ha la propria residenza nello stato italiano e non essendo contestati i requisiti previsti dall'art. 15 a), b) e c) dalle Convenzione Italia e Repubblica del Kazakhistan, egli ha diritto alla detrazione dell'imposta indipendentemente dall'anno in cui ha esposto il credito d'imposta.”
Quanto all'onere della prova, il ricorrente ha allegato idonea documentazione, secondo le stesse indicazioni generali dell'Agenzia, a comprovare il diritto vantato, ivi compreso il contratto di lavoro di distacco all'estero.
Il calcolo operato dal contribuente non è stato contestato dall'Ufficio.
Infine risulta comunque condivisibile la deduzione del ricorrente, secondo cui eventuali accordi di ripianamento degli oneri fiscali esteri intercorsi col datore di lavoro hanno natura privatistica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di rimborso di euro
2790,00; accoglie nel resto il ricorso. Condanna l'ufficio a rifondere le spese di lite liquidate in euro
2500,00 oltre oneri e accessori di legge.