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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8532 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 17514/2024 R.G., alla quale sono state riunite quelle nn. 17516/2024, 17519/2024, 17520/2024 e 17521/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza del 22.5.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 19.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
- , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
- , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2
- , nata a [...] il [...] Parte_3
- , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_4 C.F._3
- nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_5 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Piero Ferrara
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Annamaria De Nicola, Anna Vingiani, Francesco Lembo e Annalisa Intorcia
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati in data 25.7.2024, riuniti in corsi di causa, i ricorrenti, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta sulla base di turni (con inquadramento: nel livello D6 la la e il nel livello D;
nel livello D1 la ), Pt_1 Pt_3 Pt_5 Pt_4 lamentano che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ciascun ricorso, non hanno goduto del riposo compensativo, né hanno percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Cont Hanno pertanto concluso per la condanna della convenuta al pagamento in favore degli stessi degli importi indicati in ciascun ricorso, oltre interessi, vinte le spese di lite, con attribuzione.
1 In tutti i giudizi si è costituita tempestivamente in giudizio la che, Controparte_1 secondo l'ordine di cui alle memorie difensive, preliminarmente ha eccepito la prescrizione quinquennale, nonché la decadenza limitatamente alle domande avanzate dai ricorrenti e Parte_4 Parte_5 Nel merito, contestando il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
*** Le domande devono essere accolte nei limiti di seguito enunciati.
(per essere stato dedotto nei ricorsi e non contestato nelle memorie difensive) che Tes_1 nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno lavorato come “turnisti”, occorre prendere le mosse dalla disposizione del CCNL posta a base della domanda.
In particolare, l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Orbene, in primo luogo si evidenzia che la disposizione in esame non prevede una sanzione Cont di decadenza dal diritto per cui è causa, come eccepito dalla limitatamente alle domande avanzate dai ricorrenti e , ma solo la possibilità del lavoratore di operare una Pt_4 Pt_5 scelta entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della prestazione nel giorno festivo Cont infrasettimanale;
dunque (come pure dedotto dalla medesima) una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore.
Quindi, non avendo gli istanti effettuato la scelta nel suindicato termine, questa è passata alla resistente.
Cont Deve inoltre rilevarsi che la non ha contestato che tale norma contrattuale possa trovare applicazione anche per i dipendenti “turnisti”, quali sono i ricorrenti.
La stessa, piuttosto, deduce che la norma in esame interviene solo in presenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale di lavoro.
Per completezza, si evidenzia che in merito all'interpretazione della suindicata norma contrattuale, in relazione alla quale si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
2 “i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3 5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. Pt_6 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4 6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015); …”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, in punto di fatto si rileva che la convenuta non ha contestato:
- che i ricorrenti hanno svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi;
- che, in relazione a tali giorni, come pure specificamente allegato negli atti introduttivi, gli istanti non hanno chiesto il riposo compensativo.
Cont La piuttosto, ha evidenziato che i ricorrenti già usufruiscono, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi “liberi”, cioè lo smonto ed il riposo.
Sul punto si evidenzia che tale circostanza risulta evidentemente irrilevante ai fini di causa, visto che trattasi di riposi che non sono stati goduti per aver lavorato durante un giorno festivo infrasettimanale, ma in ragione dall'ordinaria articolazione oraria su turni (che prevede anche il turno notturno o comunque quello relativo alla giornata della domenica).
5 Cont D'altronde, visto che la stessa nega che possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi della norma richiamata in ricorso, risulta conseguenziale che i riposi compensativi riconosciuti trovano una giustificazione che non consente di considerarli solutori dalla norma posta a base della domanda.
Ciò posto, si osserva che tale norma non prevede affatto che il compenso per cui è causa - così come (in alternativa) il riposo compensativo - è dovuto nel caso di superamento monte orario lavorativo previsto.
Piuttosto le parti sociali hanno solo stabilito di commisurare tale compenso alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, ma avrebbero potuto anche individuare una diversa modalità di calcolo.
D'altra parte, la maggiorazione per il lavoro reso oltre l'orario di lavoro è già prevista dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, qualora si volesse optare per l'interpretazione della previsione contrattuale in esame sostenuta dalla convenuta, dovrebbe ritenersi che la stessa non avrebbe ragione di esistere, in quanto costituirebbe una mera duplicazione dell'istituto contrattuale del lavoro straordinario già disciplinato dal CCNL.
Dunque il compenso per cui è causa, così come (in alternativa) il riposo compensativo, è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
Per tali motivi, ai ricorrenti deve essere riconosciuto il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta parzialmente fondata solo con riferimento alle domande avanzate dalle ricorrenti e . Pt_3 Pt_4
Per queste ultime, infatti, il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso, pacificamente avvenuta in data 16.4.2025.
Conseguentemente ogni credito vantato in relazione al periodo antecedente al 16.4.2020 è estinto per prescrizione.
I ricorrenti , e , invece, hanno fornito prova di aver interrotto la Pt_1 Pt_2 Pt_5 prescrizione con pec rispettivamente del 26.1.2023, del 9.3.2023 e del 5.6.2023 (cfr. le rispettive ricevute di consegna).
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei, in quanto correttamente elaborati.
Al riguardo si evidenzia che con riferimento ai ricorrenti , e la Pt_1 Pt_2 Pt_3 convenuta ha dedotto, peraltro in modo generico, che in relazione ad alcune giornate avrebbe già provveduto a retribuire il compenso dovuto, ma non ha fornito prova al riguardo.
In particolare, pur ricadendo sulla stessa, in quanto debitrice, il relativo onere probatorio, non ha fornito prova della causale delle somme erogate.
6 Per quanto fin qui esposto, pertanto la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti i seguenti importi:
- € 4.522,38 in favore di in relazione al periodo dall'aprile 2018 Parte_1 al dicembre 2022;
- € 1.972,93 in favore di in relazione al periodo dall'aprile 2020 al Parte_2 novembre 2022;
- € 2.168,52 in favore di (in ragione della parziale prescrizione) in Parte_3 relazione al periodo dal 25.4.2020 al novembre 2022;
- € 395,83 in favore di (in ragione della parziale prescrizione) in Parte_4 relazione ai mesi di maggio e giugno 2021;
- € 3.622,71 in favore di in relazione al periodo dall'agosto 2018 al Parte_5 settembre 2022; il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei) al soddisfo.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, del contrasto giurisprudenziale in materia (anche all'interno di questa sezione lavoro), oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali di cui Controparte_1 in parte motiva, i seguenti importi:
- € 4.522,38 in favore di;
Parte_1
- € 1.972,93 in favore di;
Parte_2
- € 2.168,52 in favore di;
Parte_3
- € 395,83 in favore di;
Parte_4
- € 3.622,71 in favore di Parte_5 il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto le domande avanzate da e;
Parte_3 Parte_4 c) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a Controparte_1 pagare in favore dei ricorrenti il residuo;
residuo che liquida in € 2.630,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché € 32,66 per contributo unificato in favore di ciascun ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 19.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 17514/2024 R.G., alla quale sono state riunite quelle nn. 17516/2024, 17519/2024, 17520/2024 e 17521/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza del 22.5.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 19.11.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
- , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
- , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._2
- , nata a [...] il [...] Parte_3
- , nata a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_4 C.F._3
- nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_5 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Piero Ferrara
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Annamaria De Nicola, Anna Vingiani, Francesco Lembo e Annalisa Intorcia
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con separati ricorsi depositati in data 25.7.2024, riuniti in corsi di causa, i ricorrenti, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta sulla base di turni (con inquadramento: nel livello D6 la la e il nel livello D;
nel livello D1 la ), Pt_1 Pt_3 Pt_5 Pt_4 lamentano che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ciascun ricorso, non hanno goduto del riposo compensativo, né hanno percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Cont Hanno pertanto concluso per la condanna della convenuta al pagamento in favore degli stessi degli importi indicati in ciascun ricorso, oltre interessi, vinte le spese di lite, con attribuzione.
1 In tutti i giudizi si è costituita tempestivamente in giudizio la che, Controparte_1 secondo l'ordine di cui alle memorie difensive, preliminarmente ha eccepito la prescrizione quinquennale, nonché la decadenza limitatamente alle domande avanzate dai ricorrenti e Parte_4 Parte_5 Nel merito, contestando il fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
*** Le domande devono essere accolte nei limiti di seguito enunciati.
(per essere stato dedotto nei ricorsi e non contestato nelle memorie difensive) che Tes_1 nel periodo per cui è causa i ricorrenti hanno lavorato come “turnisti”, occorre prendere le mosse dalla disposizione del CCNL posta a base della domanda.
In particolare, l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Orbene, in primo luogo si evidenzia che la disposizione in esame non prevede una sanzione Cont di decadenza dal diritto per cui è causa, come eccepito dalla limitatamente alle domande avanzate dai ricorrenti e , ma solo la possibilità del lavoratore di operare una Pt_4 Pt_5 scelta entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della prestazione nel giorno festivo Cont infrasettimanale;
dunque (come pure dedotto dalla medesima) una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore.
Quindi, non avendo gli istanti effettuato la scelta nel suindicato termine, questa è passata alla resistente.
Cont Deve inoltre rilevarsi che la non ha contestato che tale norma contrattuale possa trovare applicazione anche per i dipendenti “turnisti”, quali sono i ricorrenti.
La stessa, piuttosto, deduce che la norma in esame interviene solo in presenza di lavoro prestato oltre l'orario contrattuale di lavoro.
Per completezza, si evidenzia che in merito all'interpretazione della suindicata norma contrattuale, in relazione alla quale si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
2 “i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
3 5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. Pt_6 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
4 6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015); …”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Tanto premesso, in punto di fatto si rileva che la convenuta non ha contestato:
- che i ricorrenti hanno svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi;
- che, in relazione a tali giorni, come pure specificamente allegato negli atti introduttivi, gli istanti non hanno chiesto il riposo compensativo.
Cont La piuttosto, ha evidenziato che i ricorrenti già usufruiscono, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi “liberi”, cioè lo smonto ed il riposo.
Sul punto si evidenzia che tale circostanza risulta evidentemente irrilevante ai fini di causa, visto che trattasi di riposi che non sono stati goduti per aver lavorato durante un giorno festivo infrasettimanale, ma in ragione dall'ordinaria articolazione oraria su turni (che prevede anche il turno notturno o comunque quello relativo alla giornata della domenica).
5 Cont D'altronde, visto che la stessa nega che possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi della norma richiamata in ricorso, risulta conseguenziale che i riposi compensativi riconosciuti trovano una giustificazione che non consente di considerarli solutori dalla norma posta a base della domanda.
Ciò posto, si osserva che tale norma non prevede affatto che il compenso per cui è causa - così come (in alternativa) il riposo compensativo - è dovuto nel caso di superamento monte orario lavorativo previsto.
Piuttosto le parti sociali hanno solo stabilito di commisurare tale compenso alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, ma avrebbero potuto anche individuare una diversa modalità di calcolo.
D'altra parte, la maggiorazione per il lavoro reso oltre l'orario di lavoro è già prevista dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, qualora si volesse optare per l'interpretazione della previsione contrattuale in esame sostenuta dalla convenuta, dovrebbe ritenersi che la stessa non avrebbe ragione di esistere, in quanto costituirebbe una mera duplicazione dell'istituto contrattuale del lavoro straordinario già disciplinato dal CCNL.
Dunque il compenso per cui è causa, così come (in alternativa) il riposo compensativo, è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
Per tali motivi, ai ricorrenti deve essere riconosciuto il compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta parzialmente fondata solo con riferimento alle domande avanzate dalle ricorrenti e . Pt_3 Pt_4
Per queste ultime, infatti, il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso, pacificamente avvenuta in data 16.4.2025.
Conseguentemente ogni credito vantato in relazione al periodo antecedente al 16.4.2020 è estinto per prescrizione.
I ricorrenti , e , invece, hanno fornito prova di aver interrotto la Pt_1 Pt_2 Pt_5 prescrizione con pec rispettivamente del 26.1.2023, del 9.3.2023 e del 5.6.2023 (cfr. le rispettive ricevute di consegna).
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei, in quanto correttamente elaborati.
Al riguardo si evidenzia che con riferimento ai ricorrenti , e la Pt_1 Pt_2 Pt_3 convenuta ha dedotto, peraltro in modo generico, che in relazione ad alcune giornate avrebbe già provveduto a retribuire il compenso dovuto, ma non ha fornito prova al riguardo.
In particolare, pur ricadendo sulla stessa, in quanto debitrice, il relativo onere probatorio, non ha fornito prova della causale delle somme erogate.
6 Per quanto fin qui esposto, pertanto la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dei ricorrenti i seguenti importi:
- € 4.522,38 in favore di in relazione al periodo dall'aprile 2018 Parte_1 al dicembre 2022;
- € 1.972,93 in favore di in relazione al periodo dall'aprile 2020 al Parte_2 novembre 2022;
- € 2.168,52 in favore di (in ragione della parziale prescrizione) in Parte_3 relazione al periodo dal 25.4.2020 al novembre 2022;
- € 395,83 in favore di (in ragione della parziale prescrizione) in Parte_4 relazione ai mesi di maggio e giugno 2021;
- € 3.622,71 in favore di in relazione al periodo dall'agosto 2018 al Parte_5 settembre 2022; il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei) al soddisfo.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, del contrasto giurisprudenziale in materia (anche all'interno di questa sezione lavoro), oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore dei ricorrenti, per le causali di cui Controparte_1 in parte motiva, i seguenti importi:
- € 4.522,38 in favore di;
Parte_1
- € 1.972,93 in favore di;
Parte_2
- € 2.168,52 in favore di;
Parte_3
- € 395,83 in favore di;
Parte_4
- € 3.622,71 in favore di Parte_5 il tutto oltre interessi legali su tali somme annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto le domande avanzate da e;
Parte_3 Parte_4 c) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a Controparte_1 pagare in favore dei ricorrenti il residuo;
residuo che liquida in € 2.630,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché € 32,66 per contributo unificato in favore di ciascun ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 19.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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