Ordinanza cautelare 8 aprile 2024
Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Ordinanza collegiale 4 novembre 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/04/2026, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02743/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2743 del 2024, proposto da
C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa Fra VA LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
OL - Consorzio Olivicolo Italiano e C.D. Filiera S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.T.I. - Capofila Spinosa S.p.A, e Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria definitiva V Bando (contratti di filiera) dei programmi e dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022 e del Decreto del M.A.S.A.F. di approvazione prot. n. 0633056 del 15.11.2023, (limitatamente alla posizione della ricorrente 140^ posizione);
- del decreto pubblicato il 12 gennaio 2024;
- e degli atti presupposti, in particolare delle griglie di valutazione redatte dalla Commissione di valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Società La Cesenate Conserve Alimentari, di OL - Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l.;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con ricorso notificato l’8 marzo 2024, tempestivamente depositato, la C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa Fra VA LI (d’ora in poi Società ricorrente) - in qualità sia di beneficiario diretto che di soggetto proponente, in virtù di mandato collettivo speciale con rappresentanza, dell’accordo di filiera avente ad oggetto il programma “ TRACCIA: TRACCIAbilità. innovazione e sostenibilità ambientale, con forme di economia circolare, nella filiera integrata carni AR ” - premesso di aver presentato in data 4 novembre 2022 domanda per l’accesso ai contratti di filiera ed ai benefici previsti dal D.M. 0673777 del 22 dicembre 2021 (dotazione finanziaria pari ad Euro 690.000.000,00 in forza di Decreto Dipartimentale del 13 aprile 2022) nell’ambito della procedura indetta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) con Avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato in data 21 luglio 2022 all’Avviso pubblico prot. n. 0324845, ha impugnato la graduatoria definitiva consolidata del V Bando e tutti gli atti prodromici istruttori indicati in epigrafe, nella parte in cui il relativo progetto è stato collocato in 132esima posizione, con un punteggio di 84,80 punti (contributo ammesso pari a Euro 17.153.000,00) e pertanto non immediatamente finanziabile essendo stati ammessi (soltanto) i primi 39 beneficiari.
La Società ricorrente, deducendo che la Commissione nominata dal Ministero avrebbe errato nella valutazione del proprio progetto, anche all’esito di un’istanza di riesame rimasta inevasa, per avere assegnato un punteggio minore rispetto a quello asseritamente spettante, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti “ violazione di norme autovincolanti (avviso pubblico, prot. 0182458 del 22/04/2022, art. 9 e avviso pubblico, prot. 0324845 del 21/07/2022, art. 9) - eccesso di potere per difetto del presupposto - illogicità carente. ”.
Nel dettaglio, la Commissione, con riferimento all’ambito di valutazione 1 “Incidenza delle aziende di produzione 9 primaria nell’ambito dell’Accordo di filiera”, avrebbe attribuito punti 3 anziché 6, come invece previsto nel prospetto di cui all’art. 9, comma 4 dell’avviso pubblico del 21 luglio 2022, relativo all’incidenza delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’accordo di filiera (ed invero: Rp inferiore o uguale a 30% = 1 punto max; Rp inferiore o uguale al 50% = 3 punti max; Rp superiore a 50% = fino a 6 punti max), dal momento che, dei nove dei soggetti sottoscrittori dell’accordo, sette sarebbero aziende di produzione primaria, ossia pari a 77,8% con un Rp maggiore dunque del 50%. L’errore commesso dalla Commissione sarebbe, in particolare, da individuare nell’omissione dal calcolo percentuale delle imprese agricole di produzione primaria aderenti all’accordo di filiera in qualità di soggetti beneficiari indiretti; questi ultimi infatti avrebbero dovuto essere conteggiati all’interno del Rapporto percentuale (Rp), non essendovi alcuna disposizione della lex specialis che avrebbe imposto di computare (esclusivamente) i beneficiari diretti dell’accordo.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati censurati eccesso di potere per: - errata ritenuta insussistenza dei presupposti; - errore di fatto; - manifesta illogicità e irragionevolezza; - difetto di istruttoria - carenza di motivazione. ”.
Con riferimento all’ambito di valutazione 3 “Requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma”, la Commissione avrebbe errato nel non aver considerato come sussistente la certificazione relativa all’azione Progetto - prime, seconde e terze lavorazioni di carne di pollo - DTP 126 - Filiera Avicola Controllata in possesso del beneficiario EI OR; ed invero, essendo tale certificazione volontaria coerente con le finalità dell’avviso, la Commissione avrebbe dovuto attribuire punti 2 anziché punti 0.
1.3. Con il terzo motivo, sono stati lamentati “ eccesso di potere, sotto diverso profilo, per: - errata ritenuta insussistenza dei presupposti; - errore di fatto; - manifesta illogicità e irragionevolezza; - difetto di istruttoria - carenza di motivazione. ”.
Secondo la Società ricorrente, analogamente al punto precedente, con riferimento all’ambito di valutazione 3, “Requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma”, non sarebbero stati attribuiti punteggi per l’etichettatura volontaria prevista dall’allegato 3, paragrafo 6 della domanda SISTEMI DI PRODUZIONE AGRICOLA SOSTENIBILE, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHETTATURA VOLONTARIA al soggetto beneficiario Martini Alimentare S.r.l.; in invero, il predetto beneficiario aderirebbe al Disciplinare di etichettatura delle carni avicole UNAITALIA IT 001 EA, soggetto autorizzato nell’anno 2005 dall’ora Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Commissione avrebbe dovuto attribuire punti 5 anziché punti 0, poiché la Martini Alimentari S.r.l. ha riportato al punto 6.2 dell’allegato 3 i riferimenti dell’etichettatura volontaria così come richiesto dalla domanda di adesione il cui facsimile è stato predisposto dalla stessa Amministrazione.
1.4. Con il quarto motivo, sono stati censurati “ eccesso di potere per ulteriore difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione del principio di trasparenza, imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione, disparità di trattamento. ”.
La Commissione avrebbe, inoltre, compiuto un’istruttoria incompleta e, comunque, superficiale, dal momento che avrebbe dedicato un numero di ore palesemente insufficiente rispetto a quelle necessarie, tenuto conto della complessità delle domande da valutare.
1.5. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento, nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione della domanda.
2. In data 22 marzo 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
3. In data 2 aprile 2024, si è costituita in giudizio la controinteressata la Società La Cesenate Conserve Alimentari.
4. Con ordinanza n. 1310/2024, pubblicata l’8 aprile 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 3 aprile 2024 per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, la Sezione Quinta - illo tempore competente per materia - ha fissato l’udienza pubblica del 17 luglio 2024, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati.
5. In data 24 aprile 2024, la Società ricorrente ha documentato l’integrazione del contraddittorio.
6. Con memoria depositata il 14 giugno 2024, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto, tra l’altro, la possibilità di uno stanziamento di ulteriori fondi da parte dell’Unione Europea destinata prioritariamente al finanziamento di misure già in essere del Piano Nazionale Complementare (P.N.C.) che hanno registrato un rilevante overbooking, quali il V Bando relativo ai contratti di filiera; a tal fine l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che è stato approntato il testo di Decreto “recante indicazioni per l’attuazione della misura M2C1 - Investimento 3.4 - Fondo Rotativo Contratti di Filiera (F.C.F.) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo inattuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”; quanto al contenuto del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ne ha contestato il contenuto.
6.1. Per tali motivi, la difesa erariale ha chiesto, in via prioritaria, il differimento della discussione della causa in ragione della possibilità di uno scorrimento della graduatoria e di una definizione bonaria della lite; nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.
7. Con memoria depositata il 14 giugno 2024, la controinteressata Società La Cesenate ha insistito per il rigetto del ricorso.
8. Con memorie depositate il 25 giugno 2024 - 2 luglio 2024, la Società ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
9. Alla pubblica udienza del 17 luglio 2024, il Presidente della Quinta Sezione, all’esito dell’ampia trattazione, concordi tutte le parti del giudizio, non essendosi ancora completata l'istruttoria e non essendoci allo stato certezza sui termini per lo stanziamento dei nuovi fondi e del conseguente scorrimento della graduatoria, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.
10. Con memoria depositata il 28 febbraio 2025, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto, in punto di fatto, che il regime di aiuti di Stato SA.114943 (2024/N) relativo alla citata Misura M2C1 - Investimento 3.4 - Fondo Rotativo contratti di filiera a sostegno dei contratti di filiera agroalimentare è stato approvato con Decisione della Commissione europea del 21 ottobre 2024 numero C (2024) 7425 final per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro. Pertanto, con il successivo Decreto Direttoriale n. 569071 del 28 ottobre 2024 si è stabilito che i Soggetti Proponenti dei programmi di cui alla graduatoria del decreto direttoriale n. 633056 del 15 novembre 2023, dal n. 44 al n. 310, risultati idonei ma non finanziabili con risorse del Piano Nazionale Complementare (P.N.C.), avrebbero potuto inviare una comunicazione di adesione alla casella dedicata I.S.M.E.A. a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2024 fino alle ore 24,00 del giorno 11 novembre 2024.
Nell’ambito di tale (nuova) procedura, la Società ricorrente ha quindi inoltrato la manifestazione di interesse al conseguimento dei fondi previsti all’esito dello scorrimento della graduatoria.
Ciò posto, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, per un verso, l’eventuale annullamento della graduatoria impugnata non consentirebbe l’utile rinnovazione della procedura entro i termini imposti dalle istituzioni europee di cui all’art. 14, comma 2, dell’Avviso (II Trimestre) per l’erogazione delle risorse del P.N.R.R.; per altro verso, l’eventuale accoglimento non potrebbe neanche arrecare alcun ulteriore vantaggio dal momento che le risorse previste dal P.N.C. si sarebbero integralmente esaurite; inoltre, l’accoglimento del ricorso, nella parte in cui è volto a contestare il punteggio attribuito al progetto presentato dalla Società ricorrente e l’eventuale attribuzione a detto progetto di punteggio migliore, non potrebbe consentire all’istante di beneficiare dello scorrimento disposto dal Ministero.
Sotto altro aspetto, l’Avvocatura dello Stato ha dato atto che l’odierna ricorrente ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di scorrimento prevista con il decreto di ottobre del 2024; tale comportamento costituirebbe una implicita adesione al contenuto della graduatoria qui impugnata e, quindi, costituirebbe una condotta del tutto incompatibile con l’impugnativa della stessa al fine di ottenerne l’integrale annullamento.
10.1. Nel merito, la difesa erariale ha reiterato le medesime difese articolate nei propri scritti difensivi.
11. Con memoria depositata il 12 marzo 2025, la Società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
12. In data 24 marzo 2025, si è costituito in giudizio OL - Consorzio Olivicolo Italiano, quale controinteressato.
13. In data 31 marzo 2025, si è costituita in giudizio C.D. Filiera S.r.l., quale controinteressata.
14. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso innanzi a questa Sezione - divenuta medio tempore competente per materia - la causa è stata introitata per la decisione.
15. Con ordinanza n. 6862/2025, pubblicata il 7 aprile 2025, questa Sezione ha disposto il riesame, in via istruttoria, della domanda presentata dalla Società ricorrente, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 29 ottobre 2025.
16. In data 4 giugno 2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato verbale di riesame redatto dalla Commissione con il quale la valutazione originaria è stata confermata ed eccezione del profilo inerente alla certificazione in possesso del beneficiario Martini Alimentari S.r.l. con attribuzione quindi di un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti per un punteggio complessivo di punti 85,20 e virtuale collocazione in 126esima posizione in luogo della posizione n. 140.
17. In data 3 luglio 2025 è stata presentata un’istanza istruttoria della Società ricorrente con la quale è stata lamentata una presunta inottemperanza dell’ordine di rivalutazione impartito da questa Sezione con l’ordinanza n. 6862/2025.
18. Alla Camera di Consiglio del 16 luglio 2025, fissata per la delibazione della predetta istanza, dopo ampia discussione il Presidente della Sezione ne ha disposto la trattazione unitamente al merito all’udienza pubblica del 29 ottobre 2025.
19. Con memoria depositata l’8 ottobre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto ulteriore differimento della causa, stante la pendenza della procedura di valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati allo scorrimento della graduatoria.
20. Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
21. Con ordinanza n. 19450/2025, pubblicata il 4 novembre 2025, questa Sezione, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti circa il possibile scorrimento della graduatoria e riconoscimento del beneficio agognato, ha fissato per il prosieguo la pubblica udienza del 22 aprile 2026.
22. In data 20 aprile 2026, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato che, entro il termine perentorio del 16 febbraio 2026, la Società ricorrente ha presentato la proposta definitiva sulla piattaforma di I.S.M.E.A.; inoltre, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha adottato il prescritto decreto di concessione delle agevolazioni e lo ha comunicato ad I.S.M.E.A. per gli atti di competenza; infine, il Contratto di Filiera è stato successivamente sottoscritto dalle parti ed il Programma è pertanto uscito dalla graduatoria P.N.C..
22.1. Per tali ragioni, l’Avvocatura dello Stato ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
23. La A.T.I. - Capofila Spinosa S.p.A, e l’Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l., intimate individualmente quali controinteressate, non si sono costituite in giudizio.
24. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente ha confermato la sottoscrizione del Contratto di Filiera ed ha dichiarato la cessata materia del contendere, insistendo sulla condanna dell'Amministrazione alle spese di lite; all’esito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
25. Tanto premesso, in disparte ogni questione sulla (pure) eccepita sopravvenuta carenza di interesse, va sicuramente dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
25.1. Ebbene, ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a., e, conseguentemente, della declaratoria di cessazione della materia del contendere, costituiscono presupposti necessari il pieno soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione ed in via extragiudiziale, della pretesa originaria e successivamente azionata con la domanda giudiziale, della quale viene riconosciuta la fondatezza, e il correlato conseguimento del bene della vita cui aspira il ricorrente, in modo tale da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III. Sentenza del 7 luglio 2025, n. 13337).
Ed invero, nel caso di specie, l’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Filiera ed il correlato riconoscimento del beneficio economico costituiscono elementi essenziali da cui desumere il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla parte ricorrente che non potrebbe conseguire alcuna ulteriore (e maggiore) utilità concreta dall’ipotetico annullamento dei provvedimenti impugnati. Ne consegue, pertanto, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale statuizione impone altresì l’assorbimento di ogni altra delibazione sull’istanza istruttoria relativa alla dedotta inottemperanza dell’ordinanza n. 6862/2025 di questa Sezione.
25.2. Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, anche tenuto conto dell’espressa richiesta della difesa della parte ricorrente in tal senso, questo Collegio è chiamato ora a sindacare la fondatezza del ricorso ai fini della soccombenza virtuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
Ciò posto, per quanto riguarda il primo motivo di gravame, relativo all’attribuzione di 3 punti anziché 6, per l’ambito di valutazione 1 “Incidenza delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di filiera”, in considerazione dell’omesso computo dei c.d. beneficiari indiretti tra le imprese di produzione primaria sulla base di una certa interpretazione dell’art. 9, comma 4 dell’Avviso e della F.A.Q. n. 145, questo Collegio richiama i precedenti di questa Sezione in contenziosi similari, laddove si è ritenuto che - ai fini del riconoscimento del punteggio de quo in presenza di beneficiari diretti e indiretti - dovesse essere valorizzata l’attività concretamente svolta da quei soggetti per la realizzazione ed il conseguente miglioramento del programma oggetto di agevolazione e non di coloro che non abbiano (in concreto) alcun un ruolo diretto ed incidente sul programma della filiera stessa (vedi in questi termini: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 7 aprile 2026, n. 6274), come peraltro precisato e confermato anche dalla stessa Commissione in sede di riesame istruttorio.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di gravame, si osserva che, risulta fondata la censura relativa all’attribuzione del punteggio per l’ambito di valutazione 3, dal momento che non risulta condivisibile il mancato riconoscimento di alcun punteggio per il beneficiario EI OR per la certificazione di prodotto interessato dalle azioni del Progetto - prime, secondo e terze lavorazioni di carne di pollo - D.T.P. 126 - Filiera Agricola Controllata: in particolare, a fronte della dichiarazione fornita dal beneficiario, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti e/o invitare l’impresa alla produzione, in sede procedimentale, di tale certificazione mediante soccorso istruttorio, come peraltro indicato nell’Avviso del 22 aprile 2022 all’art. 8.4, in considerazione del rilievo secondo cui un principio di prova documentale a riguardo della esistenza della documentazione è stato fornito ed in assenza di prescrizioni a riguardo, a pena di irricevibilità, contenute nella lex specialis .
Quanto, poi, al beneficiario Martini Alimentare S.r.l., sempre con riferimento all’ambito di valutazione 3, la Commissione ha (invece) riconosciuto, in sede di riesame istruttorio, 2 punti, qualificando la certificazione prodotta n. 71642 del 26 gennaio 2022, emessa da CSQA di adesione allo standard D.T.P. 126, come rientrante nella casistica “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità del presente avviso”.
25.3. Le ragioni sopra illustrate inducono il Collegio a ritenere come parzialmente fondato il ricorso nei sensi e nei limiti anzidetti ed a riconoscere, quindi, la soccombenza virtuale a carico dell’Amministrazione.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e vengono liquidate, in favore della Società ricorrente, come da dispositivo, mentre vengono compensate nei rapporti con le altre parti tenuto conto del contegno processuale e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, se dovuti, mentre le compensa nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AM, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | EL AM |
IL SEGRETARIO