CASS
Sentenza 22 giugno 2021
Sentenza 22 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2021, n. 24457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24457 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24457 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 16/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da NE IC in relazione all'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per un periodo di mesi 5 di reclusione e giorni 17, oltre a ulteriori anni 3 e mesi cinque di sottoposizione agli arresti domiciliari, in relazione all'acquisto di Kg 7 di hashish. NE con la sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 24.2.2011 era stato condannato alla pena di anni 6 e 8 mesi di reclusione ed euro 3000,00 di multa, condanna confermata dalla Corte di Appello di Roma il 2.03.2021 che riduceva la pena ad anni 6 di reclusione e 24.000,00 di multa;
a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, la Corte di appello di Roma il 26.01.2016 pronunciava sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. 1.1. Ciò posto, la Corte distrettuale considerava che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento dell'equa riparazione. Al riguardo il Giudice della riparazione riteneva che vi era colpa grave ostativa all'accoglimento della richiesta;
argomentava in particolare che secondo le accuse del collaborante UN IO MA, il NE avrebbe acquisito la disponibilità di un quantitativo di Kg 7 di hashish nel corso dell'incontro con i fornitori magrebini, svoltosi in data 20.11.2008, droga che poi avrebbe ceduto nei pressi del bar di Largo Petrazzoni per 17.600,00. Le conversazioni intercettate proprio il 20.11.2008 con certo SI, giudicato separatamente, anche lui peraltro assolto con la medesima formula, evidenziavano l'attività del NE diretta a concordare un appuntamento presso il bar, così come riferito dal UN;
inoltre, in sede di interrogatorio aveva fornito spiegazioni palesemente fantasiose, non smentendo l'appuntamento presso il bar né di aver incontrato in quella sede il UN, sia pure casualmente, ma in quanto un certo MA poteva aver notizie relative ad una autovettura che gli era stata sequestrata in Germania, senza offrire elementi concreti e credibili circa l'incontro avvenuto con il SI. Il complessivo quadro degli elementi, secondo la Corte territoriale, aveva sicuramente svolto un ruolo sinergico nel trarre in errore l'Autorità Giudiziaria, circa la partecipazione attiva alla condotta illecita contestata. 2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il NE, a mezzo del difensore. 2.1. L'esponente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Ripercorre il contenuto delle conversazioni telefoniche 2 rammentando che dalla pronuncia di assoluzione si trae la inidoneità a costituire riscontro probatorio alla dichiarazioni accusatorie del collaborante UN. 2.1. Il difensore ha presentato ex art. 611 cod.proc. pen. motivi nuovi in data 26.05.2021 lamentando la illogicità del percorso motivazione della Corte territoriale che ha basato il giudizio della sussistenza della colpa grave a carico del NE, su una erronea percezione in fatto vale a dire su un presunto atteggiamento menzognero e una colpevole volontà di occultamento di elementi significativi a delineare la propria posizione che avrebbe manifestato nell'interrogatorio dinanzi al Gip in data 18.01.2010. In realtà deduce la difesa le dichiarazioni attribuite al NE erano sono state rese in sede di interrogatorio dinanzi al Gip, nella stessa data indicata nell'ordinanza impugnata, dal coimputato EB El ZI EL e, a tal fine, ha allegato stralci della sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 24.02.2011 n.500/11, pag 103, e della sentenza della Corte di Appello di Roma sezione III penale del 2.03.2012 n.1928/12, pag. 71, dove sono riportate le dichiarazioni rese dal El IZ, sovrapponibili a quelle attribuite dal Giudice della riparazione al NE. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito specificati. 1.1.Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio 3 penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760). Con specifico riferimento all'esercizio del diritto al silenzio, si osserva che la Suprema Corte ha precisato che se è vero che l'imputato (o la persona sottoposta ad indagine) ha il diritto al silenzio, alla reticenza ed anche alla menzogna, è tuttavia altrettanto vero che tale comportamento, di per sé certamente legittimo, può, in sede di giudizio riparatorio, sortire conseguenze negative nei riguardi dell'interessato. In tale ambito ricostruttivo, ciò che viene in rilievo non è la scelta Re. 4 difensiva di avvalersi del diritto al silenzio, ma il fatto che l'imputato abbia omesso di fornire spiegazioni e chiarimenti che sarebbero stati idonei ad eliminare il valore indiziante di elementi a suo carico, acquisiti in sede di indagini. Dunque, nella sede riparatoria, rilevano, non il silenzio, la reticenza o la menzogna in quanto tali, ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli;
e un tale comportamento omissivo può valere a far ritenere l'esistenza di una condotta casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7296 del 17/11/2011, dep. 23/02/2012, Rv. 251928). Occorre ribadire, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della misura cautelare (Sez. 4, n. 53386 del 22/11/2016 cc. - dep. 15/12/2016, Rv.268687 - 01). Difatti, la regola secondo cui non è consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n.12228 del 10/01/2017 Cc., dep. 14/03/2017, Rv. 270039) va intesa nel senso che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione è vietato negare fatti accertati o affermare fatti esclusi dai giudici del merito, ma non anche attribuire agli stessi fatti accertati nel processo penale una diversa valutazione probatoria, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là del ragionevole dubbio, che caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale ( Sez. 4 - n. 34438 del 02/07/2019 Cc. (dep. 29/07/2019) Rv. 276859 - 01). 2. Nel caso di specie la valutazione espressa dalla Corte territoriale, alla luce dei motivi nuovi, ammissibili in quanto connessi ai motivi presentati con il ricorso principale, appare incoerente e incompleta in ordine alla sussistenza di profili di colpa grave, emergenti dalla condotta posta in essere dal ricorrente. Come sopra ricordato, la Corte di Appello, nella pars construens della ordinanza impugnata, ha evidenziato, fatti univocamente significativi ( fol 2), non esclusi nella loro storicità, dalla sentenza di merito di assoluzione, costituiti dalle conversazioni intercettate il 20.11.2008 tra il coimputato SI ed il NE per concordare l'appuntamento "alla piazzetta dove sta la trattoria e il bar" e nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, UN IO MA, che in relazione alla finalità dell'incontro aveva specificato che si trattava della cessione di 7 Kg di 5 Il Presidente Pat\''Pz Piccialli hashish dì cui il UN aveva avuto la disponibilità ottenuta da fornitori magrebini proprio il 20.11.2008. Il Giudice della riparazione ha, inoltre, individuato l'altro elemento qualificante della colpa grave nel contenuto dell' interrogatorio reso al Gip, ove il NE aveva reso dichiarazioni palesemente menzognere non chiarendo le ragioni dell'appuntamento indubbiamente concordato con SI, incontro che il NE collocava sei mesi prima rispetto alle conversazioni chiaramente intercettate. In particolare nell'ordinanza impugnata si afferma che " nell'interrogatorio di garanzia dinanzi al Go in data 18.01.2010 ha sostenuto di essersi recato presso bar di Largo Pettazzoni insieme ad un marocchino, ma nel maggio 2008, di aver incontrato in quell'occasione UN IO MA, casualmente, in quanto si era recato in quel bar per cercare tale MA indicatogli come frequentatore di quel bar che poteva essere a conoscenza di notizie relative ad un'autovettura che gli era stata sequestrata"; la Corte territoriale ha argomentato proprio da tale versione fantasiosa la volontà colpevole di occultamento delle reali ragioni dell'incontro (fol3). Gli elementi oggettivi offerti dai motivi nuovi e dagli allegati in quanto non consentono allo stato di attribuire con certezza al NE, in mancanza di ulteriori riscontri processuali, le dichiarazioni sopra riportate, che invece sembrano riconducibili ad altro imputato, El IZ, scardinano il percorso logico giuridico seguito dal Giudice della riparazione in quanto è evidente che l'eventuale condotta ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza risulta esclusa o contraddetta in sede di cognizione. L'ordinanza impugnata, in definitiva, si appalesa manifestamente illogica e giuridicamente viziata, nella misura in cui pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali la cui sussistenza non risulta confortata da elementi oggettivi dedotti dagli atti processuali. 3. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla corte di appello di Roma. Così deciso il 16.06.2021 Il Consigliere estensore ON F I ranti togy (Q,Utft.r 71 e
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24457 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 16/06/2021 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione formulata da NE IC in relazione all'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per un periodo di mesi 5 di reclusione e giorni 17, oltre a ulteriori anni 3 e mesi cinque di sottoposizione agli arresti domiciliari, in relazione all'acquisto di Kg 7 di hashish. NE con la sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 24.2.2011 era stato condannato alla pena di anni 6 e 8 mesi di reclusione ed euro 3000,00 di multa, condanna confermata dalla Corte di Appello di Roma il 2.03.2021 che riduceva la pena ad anni 6 di reclusione e 24.000,00 di multa;
a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, la Corte di appello di Roma il 26.01.2016 pronunciava sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. 1.1. Ciò posto, la Corte distrettuale considerava che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento dell'equa riparazione. Al riguardo il Giudice della riparazione riteneva che vi era colpa grave ostativa all'accoglimento della richiesta;
argomentava in particolare che secondo le accuse del collaborante UN IO MA, il NE avrebbe acquisito la disponibilità di un quantitativo di Kg 7 di hashish nel corso dell'incontro con i fornitori magrebini, svoltosi in data 20.11.2008, droga che poi avrebbe ceduto nei pressi del bar di Largo Petrazzoni per 17.600,00. Le conversazioni intercettate proprio il 20.11.2008 con certo SI, giudicato separatamente, anche lui peraltro assolto con la medesima formula, evidenziavano l'attività del NE diretta a concordare un appuntamento presso il bar, così come riferito dal UN;
inoltre, in sede di interrogatorio aveva fornito spiegazioni palesemente fantasiose, non smentendo l'appuntamento presso il bar né di aver incontrato in quella sede il UN, sia pure casualmente, ma in quanto un certo MA poteva aver notizie relative ad una autovettura che gli era stata sequestrata in Germania, senza offrire elementi concreti e credibili circa l'incontro avvenuto con il SI. Il complessivo quadro degli elementi, secondo la Corte territoriale, aveva sicuramente svolto un ruolo sinergico nel trarre in errore l'Autorità Giudiziaria, circa la partecipazione attiva alla condotta illecita contestata. 2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il NE, a mezzo del difensore. 2.1. L'esponente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Ripercorre il contenuto delle conversazioni telefoniche 2 rammentando che dalla pronuncia di assoluzione si trae la inidoneità a costituire riscontro probatorio alla dichiarazioni accusatorie del collaborante UN. 2.1. Il difensore ha presentato ex art. 611 cod.proc. pen. motivi nuovi in data 26.05.2021 lamentando la illogicità del percorso motivazione della Corte territoriale che ha basato il giudizio della sussistenza della colpa grave a carico del NE, su una erronea percezione in fatto vale a dire su un presunto atteggiamento menzognero e una colpevole volontà di occultamento di elementi significativi a delineare la propria posizione che avrebbe manifestato nell'interrogatorio dinanzi al Gip in data 18.01.2010. In realtà deduce la difesa le dichiarazioni attribuite al NE erano sono state rese in sede di interrogatorio dinanzi al Gip, nella stessa data indicata nell'ordinanza impugnata, dal coimputato EB El ZI EL e, a tal fine, ha allegato stralci della sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 24.02.2011 n.500/11, pag 103, e della sentenza della Corte di Appello di Roma sezione III penale del 2.03.2012 n.1928/12, pag. 71, dove sono riportate le dichiarazioni rese dal El IZ, sovrapponibili a quelle attribuite dal Giudice della riparazione al NE. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui di seguito specificati. 1.1.Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio 3 penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760). Con specifico riferimento all'esercizio del diritto al silenzio, si osserva che la Suprema Corte ha precisato che se è vero che l'imputato (o la persona sottoposta ad indagine) ha il diritto al silenzio, alla reticenza ed anche alla menzogna, è tuttavia altrettanto vero che tale comportamento, di per sé certamente legittimo, può, in sede di giudizio riparatorio, sortire conseguenze negative nei riguardi dell'interessato. In tale ambito ricostruttivo, ciò che viene in rilievo non è la scelta Re. 4 difensiva di avvalersi del diritto al silenzio, ma il fatto che l'imputato abbia omesso di fornire spiegazioni e chiarimenti che sarebbero stati idonei ad eliminare il valore indiziante di elementi a suo carico, acquisiti in sede di indagini. Dunque, nella sede riparatoria, rilevano, non il silenzio, la reticenza o la menzogna in quanto tali, ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli;
e un tale comportamento omissivo può valere a far ritenere l'esistenza di una condotta casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7296 del 17/11/2011, dep. 23/02/2012, Rv. 251928). Occorre ribadire, che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di richiesta avanzata ai sensi dell'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., al fine di ritenere sussistenti le condizioni ostative costituite dal dolo o dalla colpa grave sinergica dell'istante, il giudice ben può prendere in considerazione, anche in via esclusiva, gli elementi originariamente valutati in funzione dell'emissione della misura cautelare (Sez. 4, n. 53386 del 22/11/2016 cc. - dep. 15/12/2016, Rv.268687 - 01). Difatti, la regola secondo cui non è consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n.12228 del 10/01/2017 Cc., dep. 14/03/2017, Rv. 270039) va intesa nel senso che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione è vietato negare fatti accertati o affermare fatti esclusi dai giudici del merito, ma non anche attribuire agli stessi fatti accertati nel processo penale una diversa valutazione probatoria, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là del ragionevole dubbio, che caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale ( Sez. 4 - n. 34438 del 02/07/2019 Cc. (dep. 29/07/2019) Rv. 276859 - 01). 2. Nel caso di specie la valutazione espressa dalla Corte territoriale, alla luce dei motivi nuovi, ammissibili in quanto connessi ai motivi presentati con il ricorso principale, appare incoerente e incompleta in ordine alla sussistenza di profili di colpa grave, emergenti dalla condotta posta in essere dal ricorrente. Come sopra ricordato, la Corte di Appello, nella pars construens della ordinanza impugnata, ha evidenziato, fatti univocamente significativi ( fol 2), non esclusi nella loro storicità, dalla sentenza di merito di assoluzione, costituiti dalle conversazioni intercettate il 20.11.2008 tra il coimputato SI ed il NE per concordare l'appuntamento "alla piazzetta dove sta la trattoria e il bar" e nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, UN IO MA, che in relazione alla finalità dell'incontro aveva specificato che si trattava della cessione di 7 Kg di 5 Il Presidente Pat\''Pz Piccialli hashish dì cui il UN aveva avuto la disponibilità ottenuta da fornitori magrebini proprio il 20.11.2008. Il Giudice della riparazione ha, inoltre, individuato l'altro elemento qualificante della colpa grave nel contenuto dell' interrogatorio reso al Gip, ove il NE aveva reso dichiarazioni palesemente menzognere non chiarendo le ragioni dell'appuntamento indubbiamente concordato con SI, incontro che il NE collocava sei mesi prima rispetto alle conversazioni chiaramente intercettate. In particolare nell'ordinanza impugnata si afferma che " nell'interrogatorio di garanzia dinanzi al Go in data 18.01.2010 ha sostenuto di essersi recato presso bar di Largo Pettazzoni insieme ad un marocchino, ma nel maggio 2008, di aver incontrato in quell'occasione UN IO MA, casualmente, in quanto si era recato in quel bar per cercare tale MA indicatogli come frequentatore di quel bar che poteva essere a conoscenza di notizie relative ad un'autovettura che gli era stata sequestrata"; la Corte territoriale ha argomentato proprio da tale versione fantasiosa la volontà colpevole di occultamento delle reali ragioni dell'incontro (fol3). Gli elementi oggettivi offerti dai motivi nuovi e dagli allegati in quanto non consentono allo stato di attribuire con certezza al NE, in mancanza di ulteriori riscontri processuali, le dichiarazioni sopra riportate, che invece sembrano riconducibili ad altro imputato, El IZ, scardinano il percorso logico giuridico seguito dal Giudice della riparazione in quanto è evidente che l'eventuale condotta ostativa del ricorrente non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza risulta esclusa o contraddetta in sede di cognizione. L'ordinanza impugnata, in definitiva, si appalesa manifestamente illogica e giuridicamente viziata, nella misura in cui pone a fondamento della propria decisione elementi fattuali la cui sussistenza non risulta confortata da elementi oggettivi dedotti dagli atti processuali. 3. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla corte di appello di Roma. Così deciso il 16.06.2021 Il Consigliere estensore ON F I ranti togy (Q,Utft.r 71 e