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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1975/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
TATO' GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16285/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400019856001 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400019858001 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13398/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 01/11/2024, il ricorrente – sig. Ricorrente_1 - ha, previa sospensiva e contro l'Agenzia delle Entrate riscossione, impugnato l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n.
09784202400019856001 e l'atto di pignoramento n. 09784202400019858001 entrambi notificati il
30/08/2024, limitatamente al credito tributario di € 45.311,42 per imposte, tributi e diritti camerali oltre
€ 23.412,88 per sanzioni e interessi.
Parte attrice ha preliminarmente rappresentato che:
- oggetto della presente opposizione sono esclusivamente i crediti riguardanti le imposte sui redditi (IRPEF
e imposta sostitutiva forfetaria, l'imposta sul valore aggiunto e i diritti camerali della camera di commercio di Roma;
- l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nei termini di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 ha determinato l'estinzione e comunque la non esigibilità di tutti i crediti relativi a imposte, tributi, diritti camerali oltre sanzioni e interessi.
Nel merito ha dedotto:
- competenza della commissione tributaria sulla opposizione avverso gli atti dell'esecuzione;
- estinzione dei crediti opposti per intervenuta decadenza con conseguente nullita'/ annullabilita' parziale degli atti di pignoramento presso terzi n. 09784202400019856001 e n. 09784202400019858001;
- prescrizione e decadenza dei crediti per sanzioni e interessi di cui agli atti di pignoramento presso terzi n. 09784202400019856001 e n. 09784202400019858001;
- nullita' dell'atto di pignoramento per vizio congenito;
mancata indicazione della natura e fonte del credito.
2.L'agenzia delle Entrate-RI si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- l'inammissibilita' del ricorso per violazione del combinato disposto dell'art. 19 e dell'art. 21 d. lgs. 546/92;
- il difetto di giurisdizione della commissione adita in favore della giustizia civile della doglianza relativa alla regolarita' formale degli atti di pignoramento. Controparte lamenta, tra gli altri motivi, la nullità degli atti opposti per omessa indicazione dei dettagli dei crediti, si tratta di un vizio relativo alla regolarità formale dell'atto di esecuzione il cui esame non rientra nella giurisdizione adita ma spetta al giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c.; doglianza tra l'altro da sollevarsi, attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, entro 20 giorni dalla notifica dell'atto dell'esecuzione;
- che qualora il contribuente contesti la notifica della cartella di pagamento precedente il pignoramento, la giurisdizione rimane in capo al giudice tributario, atteso che il pignoramento è il primo atto con il quale il contribuente conosce della pretesa tributaria. Diversamente, sempre ai sensi del citato articolo 2, comma
1, Dlgs n. 546/1992, rientrano nella cognizione del giudice ordinario gli atti esecutivi “in senso stretto” (ex articolo 49 ss, Dpr n. 602/1973), successivi alla cartella di pagamento notificata, che afferiscono alla fase di esecuzione forzata e contro i quali l'esecutato può opporre unicamente vizi che riguardino l'atto esecutivo, ma non può censurare il merito della pretesa tributaria;
- l'inammissibilita' dell'opposizione delle cartelle di pagamento di cui ai nn. 1), 3), 4) 5) e 6) della premessa per violazione dell'art. 19 d. lgs. 546/792 e per litispendenza, essendo le cartelle citate già oggetto di impugnazione, unitamente all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784202400009628001 notificato il
2/04/2024 e tutt'ora pendente innanzi alla Corte Adita, RGR n. 16284/2024;
- nel merito l'infondatezza dell'eccezione di difetto di notifica delle cartelle opposte, ed ha depositato la documentazione probante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle e segnatamente 1) la cartella n.
09720210113061482000 veniva notificata il 27/01/2023 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna a mani proprie, 2) la cartella n. 09720220019137735000 veniva notificata il 11/05/2022, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con consegna a mani del destinatario, 3) la cartella n.
09720220125344038000 veniva notificata il 12/11/2022, con raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna in mani proprie, 4) la cartella n. 09720220155299439000 veniva notificata il 14/11/2022 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna a mani proprie, 5) la cartella n. 09720220170472082000 veniva notificata il 14/02/2023 con raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna in mani proprie, 6) la cartella n. 09720230083818612000 veniva notificata il 06/10/2023 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna a soggetti autorizzati, 7) la cartella n. 09720230134246545000 venina notificata il
10/01/2024 con procedura ex art. 140 c.p.c. e consegna diretta al destinatario, 8) la cartella n.
09720240020801080000 veniva notificata il 06/03/2024 con raccomandata con ricevuta di ritorno e con consegna a mani del destinatario, 9) la cartella n. 09720240062449114000 veniva notificata il 4/04/2024 con raccomandata con ricevuta di ritorno e con consegna a mani del destinatario;
- l'infondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione ed prodotto la relativa documentazione. In particolare a) per la cartella n. 09720210113061482000, notificata il 27/01/2023, n. 09720220125344038000, notificata il 12/11/2022, n. 09720220170472082000, notificata il 14/02/2023, n. 09720220155299439000, notificata il
14/11/2022 l'ADER il 27/02/2024 notificava l'avviso di intimazione n. 09720249007044051000, il 02/04/2024 notificava del pignoramento presso terzi opposto n. 09784202400009628001, seguiva poi, in data 30/08/2024 la notifica dei due pignoramenti presso terzi opposti n. 09784202400019856001e n.
09784202400019858001,
b) per la cartella n. 09720220019137735000, notificata in data 11/05/2022, l'ADER il 15/12/2023 notificava l'avviso di intimazione n. 09720239045596111000 il 02/04/2024 notificava del pignoramento presso terzi opposto n. 09784202400009628001, seguiva poi, in data 30/08/2024 la notifica dei due pignoramenti presso terzi opposti n. 09784202400019856001e n. 0978420240001985800, c) per le cartelle n. 09720230083818612000, notificata il 06/10/2023, n. 09720230134246545000, notificata il 10/01/2024, l'ADER il 02/04/2024 notificava del pignoramento presso terzi opposto n.
09784202400009628001, seguiva poi, in data 30/08/2024 la notifica dei due pignoramenti presso terzi opposti n. 09784202400019856001e n. 09784202400019858001,
d) per le cartelle n 09720240020801080000 e n. 09720240062449114000 entrambe notificate nell'anno
2024 appare chiaro che alcuna prescrizione maturava.
3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. In ossequio al principio della “ragione più liquida” - che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - va scrutinata la eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento. L'eccezione è infondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa dalla resistente Agenzia delle Entrate- RI (estratti di ruolo e referti di notifica) probante l'avvenuta notificazione delle stesse.
2.Pari negativo apprezzamento va espresso per l'eccezione di maturata prescrizione in considerazione dei numerosi atti interruttivi notificati dal resistente e nella parte in fatto riportati.
Ne consegue la reiezone del ricorso.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Liquida le spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate in complessivi euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, il 17.12.2025
Il Relatore Il Presidente
EP Di ED IO IC
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICOZZI OTTAVIO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
TATO' GAETANO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16285/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Via Grezar 14 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202400019856001 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAMENTO n. 09784202400019858001 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13398/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 01/11/2024, il ricorrente – sig. Ricorrente_1 - ha, previa sospensiva e contro l'Agenzia delle Entrate riscossione, impugnato l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n.
09784202400019856001 e l'atto di pignoramento n. 09784202400019858001 entrambi notificati il
30/08/2024, limitatamente al credito tributario di € 45.311,42 per imposte, tributi e diritti camerali oltre
€ 23.412,88 per sanzioni e interessi.
Parte attrice ha preliminarmente rappresentato che:
- oggetto della presente opposizione sono esclusivamente i crediti riguardanti le imposte sui redditi (IRPEF
e imposta sostitutiva forfetaria, l'imposta sul valore aggiunto e i diritti camerali della camera di commercio di Roma;
- l'omessa notifica delle cartelle di pagamento nei termini di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 ha determinato l'estinzione e comunque la non esigibilità di tutti i crediti relativi a imposte, tributi, diritti camerali oltre sanzioni e interessi.
Nel merito ha dedotto:
- competenza della commissione tributaria sulla opposizione avverso gli atti dell'esecuzione;
- estinzione dei crediti opposti per intervenuta decadenza con conseguente nullita'/ annullabilita' parziale degli atti di pignoramento presso terzi n. 09784202400019856001 e n. 09784202400019858001;
- prescrizione e decadenza dei crediti per sanzioni e interessi di cui agli atti di pignoramento presso terzi n. 09784202400019856001 e n. 09784202400019858001;
- nullita' dell'atto di pignoramento per vizio congenito;
mancata indicazione della natura e fonte del credito.
2.L'agenzia delle Entrate-RI si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- l'inammissibilita' del ricorso per violazione del combinato disposto dell'art. 19 e dell'art. 21 d. lgs. 546/92;
- il difetto di giurisdizione della commissione adita in favore della giustizia civile della doglianza relativa alla regolarita' formale degli atti di pignoramento. Controparte lamenta, tra gli altri motivi, la nullità degli atti opposti per omessa indicazione dei dettagli dei crediti, si tratta di un vizio relativo alla regolarità formale dell'atto di esecuzione il cui esame non rientra nella giurisdizione adita ma spetta al giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c.; doglianza tra l'altro da sollevarsi, attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, entro 20 giorni dalla notifica dell'atto dell'esecuzione;
- che qualora il contribuente contesti la notifica della cartella di pagamento precedente il pignoramento, la giurisdizione rimane in capo al giudice tributario, atteso che il pignoramento è il primo atto con il quale il contribuente conosce della pretesa tributaria. Diversamente, sempre ai sensi del citato articolo 2, comma
1, Dlgs n. 546/1992, rientrano nella cognizione del giudice ordinario gli atti esecutivi “in senso stretto” (ex articolo 49 ss, Dpr n. 602/1973), successivi alla cartella di pagamento notificata, che afferiscono alla fase di esecuzione forzata e contro i quali l'esecutato può opporre unicamente vizi che riguardino l'atto esecutivo, ma non può censurare il merito della pretesa tributaria;
- l'inammissibilita' dell'opposizione delle cartelle di pagamento di cui ai nn. 1), 3), 4) 5) e 6) della premessa per violazione dell'art. 19 d. lgs. 546/792 e per litispendenza, essendo le cartelle citate già oggetto di impugnazione, unitamente all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784202400009628001 notificato il
2/04/2024 e tutt'ora pendente innanzi alla Corte Adita, RGR n. 16284/2024;
- nel merito l'infondatezza dell'eccezione di difetto di notifica delle cartelle opposte, ed ha depositato la documentazione probante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle e segnatamente 1) la cartella n.
09720210113061482000 veniva notificata il 27/01/2023 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna a mani proprie, 2) la cartella n. 09720220019137735000 veniva notificata il 11/05/2022, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con consegna a mani del destinatario, 3) la cartella n.
09720220125344038000 veniva notificata il 12/11/2022, con raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna in mani proprie, 4) la cartella n. 09720220155299439000 veniva notificata il 14/11/2022 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna a mani proprie, 5) la cartella n. 09720220170472082000 veniva notificata il 14/02/2023 con raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna in mani proprie, 6) la cartella n. 09720230083818612000 veniva notificata il 06/10/2023 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna a soggetti autorizzati, 7) la cartella n. 09720230134246545000 venina notificata il
10/01/2024 con procedura ex art. 140 c.p.c. e consegna diretta al destinatario, 8) la cartella n.
09720240020801080000 veniva notificata il 06/03/2024 con raccomandata con ricevuta di ritorno e con consegna a mani del destinatario, 9) la cartella n. 09720240062449114000 veniva notificata il 4/04/2024 con raccomandata con ricevuta di ritorno e con consegna a mani del destinatario;
- l'infondatezza dell'eccezione di maturata prescrizione ed prodotto la relativa documentazione. In particolare a) per la cartella n. 09720210113061482000, notificata il 27/01/2023, n. 09720220125344038000, notificata il 12/11/2022, n. 09720220170472082000, notificata il 14/02/2023, n. 09720220155299439000, notificata il
14/11/2022 l'ADER il 27/02/2024 notificava l'avviso di intimazione n. 09720249007044051000, il 02/04/2024 notificava del pignoramento presso terzi opposto n. 09784202400009628001, seguiva poi, in data 30/08/2024 la notifica dei due pignoramenti presso terzi opposti n. 09784202400019856001e n.
09784202400019858001,
b) per la cartella n. 09720220019137735000, notificata in data 11/05/2022, l'ADER il 15/12/2023 notificava l'avviso di intimazione n. 09720239045596111000 il 02/04/2024 notificava del pignoramento presso terzi opposto n. 09784202400009628001, seguiva poi, in data 30/08/2024 la notifica dei due pignoramenti presso terzi opposti n. 09784202400019856001e n. 0978420240001985800, c) per le cartelle n. 09720230083818612000, notificata il 06/10/2023, n. 09720230134246545000, notificata il 10/01/2024, l'ADER il 02/04/2024 notificava del pignoramento presso terzi opposto n.
09784202400009628001, seguiva poi, in data 30/08/2024 la notifica dei due pignoramenti presso terzi opposti n. 09784202400019856001e n. 09784202400019858001,
d) per le cartelle n 09720240020801080000 e n. 09720240062449114000 entrambe notificate nell'anno
2024 appare chiaro che alcuna prescrizione maturava.
3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. In ossequio al principio della “ragione più liquida” - che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - va scrutinata la eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento. L'eccezione è infondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa dalla resistente Agenzia delle Entrate- RI (estratti di ruolo e referti di notifica) probante l'avvenuta notificazione delle stesse.
2.Pari negativo apprezzamento va espresso per l'eccezione di maturata prescrizione in considerazione dei numerosi atti interruttivi notificati dal resistente e nella parte in fatto riportati.
Ne consegue la reiezone del ricorso.
3.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Liquida le spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate in complessivi euro 1.500,00.
Così deciso in Roma, il 17.12.2025
Il Relatore Il Presidente
EP Di ED IO IC