Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1975
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    L'eccezione è infondata alla luce della documentazione prodotta dalla resistente, che prova l'avvenuta notificazione delle cartelle.

  • Rigettato
    Estinzione dei crediti per intervenuta decadenza

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo infondate le eccezioni sollevate.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza dei crediti per sanzioni e interessi

    L'eccezione di maturata prescrizione è infondata in considerazione dei numerosi atti interruttivi notificati dal resistente.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento per vizio congenito

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo infondate le eccezioni sollevate.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per violazione combinato disposto art. 19 e 21 d.lgs. 546/92

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo infondate le eccezioni sollevate.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione della commissione tributaria

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo infondate le eccezioni sollevate.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'opposizione delle cartelle di pagamento

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo infondate le eccezioni sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1975
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1975
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo