CASS
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 26921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26921 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: RR AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2025 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di riesame, con ordinanza del 24/03/2025, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 21/02/2025, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di AN RR per i reati ascrittigli, ritenendo che l'applicazione della deroga alla disciplina generale di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prevede l'interrogatorio preventivo, deve essere disposta avuto riguardo alle ipotesi di reato ritenute dal giudice e non alla richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce Penale Sent. Sez. 2 Num. 26921 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/06/2025 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che, nei procedimenti cautelari con reati plurisoggettivi e con pluralità di reati, l'applicazione della deroga alla disciplina generale di cui all'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen., che prevede l'interrogatorio preventivo, deve essere disposta avuto riguardo alla richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero e non alle ipotesi di reato ritenute dal giudice;
che, invero, l'opposta soluzione determinerebbe una anticipazione di giudizio da parte del giudice;
che, peraltro, nel senso prospettato dal Giudice per le indagini preliminari depone anche la disciplina di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce che, nel caso di emissione della misura interdittiva, in luogo della richiesta di misura coercitiva avanzata dal pubblico ministero, il giudice non debba far ricorso al preventivo interrogatorio prima di decidere sulla richiesta cautelare;
che, analogamente, il principio della domanda cautelare impronta anche la disciplina dell'interrogatorio preventivo, atteso che la competenza del giudice per le indagini preliminari collegiale si determina sulla base della richiesta di misura avanzata dal pubblico ministero. Denuncia, poi, la contraddittorietà della motivazione, atteso che, per un verso, il Tribunale del riesame ha ritenuto che, nel caso di specie, per attrarre i reati non ostativi nella disciplina prevista per quelli ostativi, non potrebbe operare il criterio della connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen. e, per altro verso, ha affermato che, quando ad un singolo indagato siano attribuiti sia reati ostativi che reati non ostativi, deve prevalere il disposto normativo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., con la conseguente attrazione del reato non ostativo nella disciplina del reato ostativo;
che la nuova disciplina veniva applicata nei confronti di altra coindagata, EP MA, alla quale era contestato un reato ostativo e diversi altri reati non ostativi, nemmeno collegati ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. con il primo, confermando la misura cautelare disposta senza il preventivo interrogatorio;
che, viceversa, con riferimento ad altro coindagato, NO Gravinese, il Tribunale del riesame, dopo aver escluso la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato ostativo, annullava l'ordinanza cautelare, ritenendo che il venir meno del reato ostativo, idoneo ad attrarre a sé la disciplina dei reati non ostativi, travolgeva l'intero titolo cautelare, impedendo qualsiasi vaglio in ordine agli altri reati per i quali l'ordinanza era stata emessa. Osserva, altresì, che il Tribunale del riesame ha coniato un procedimento atipico non previsto dalla legge, consistente, di fatto, nella ostensione alle parti della camera di consiglio del giudice per le indagini preliminari, che per tale via diventa pubblica, atteso che con ogni evidenza procedere all'interrogatorio 2 preventivo, a fronte di una richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero anche per reati ostativi, significa anticipare agli indagati, convocati per gli interrogatori, che nei loro confronti pende una richiesta cautelare per titoli di reato rientranti nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., rispetto alla quale il giudice per le indagini preliminari ritiene di operare quantomeno una riqualificazione e verosimilmente ha già escluso la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen.; che, in ogni caso, il Tribunale del riesame non si è confrontato con il tema della possibilità o meno per il giudice per le indagini preliminari di accogliere all'esito dell'espletato interrogatorio ed in presenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale la richiesta cautelare in relazione a titoli di reato ostativi oggetto dell'originaria contestazione del pubblico ministero, così sovvertendo, di fatto, il proprio originario convincimento anticipatamente osteso;
che nemmeno si è confrontato con il tema relativo ai confini entro i quali deve muoversi l'interrogatorio preventivo, cioè, se debba riguardare tutte le imputazioni o solo quelle relative ai reati per i quali intende emettere la misura. Rileva ancora il ricorrente che l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che richiede un nesso relazionale prognostico rispetto a futuri e probabili reati che l'indagato, anche se iscritto nel registro delle notizie di reato per un titolo non rientrante nelle categorie in deroga, sia proteso a commettere, anche diversi da quelli oggetto della richiesta e dell'ordinanza cautelare, ma compreso tra quelli ostativi, valutazione questa effettuata sulla base di elementi ulteriori, quali la capacità a delinquere, i precedenti penali, i rapporti tra le parti ed il comportamento della persona offesa;
che, di conseguenza, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati, seppur diversi da quello riconosciuto dal Giudice per le indagini preliminari, rientranti nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., peraltro, oggetto dell'originaria contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.; che, invero, proprio con riferimento alla posizione del RR, deve evidenziarsi che l'indagato, oltre che concorrere in plurimi reati di intestazione fittizia e di truffa ai danni dello Stato, è soggetto in stretti rapporti delinquenziali con IC De VI ed il di lui figlio Antonio. In conclusione, il Tribunale del riesame ben avrebbe potuto rinvenire le esigenze cautelari di prevenzione speciale con riferimento a reati rientranti nella previsione di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., al di là dei reati specificamente oggetto di cautela, in ragione della elevata capacità a delinquere dell'indagato, desumibile dai rapporti stringenti con i due coindagati di cui si è detto. Osserva, inoltre, che nel caso di richieste di misura cautelare 3 oggettivamente o soggettivamente complesse il criterio da utilizzare è quello di cui all'art. 12 cod. proc. pen., alla luce del quale i reati non ostativi, qualora siano connessi con un reato ostativo, saranno attratti nella disciplina derogatoria applicabile a quest'ultimo. 3. In data 30/05/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva, con la quale si deduce che la vis attractiva della disciplina del regime cautelare, con contraddittorio differito dell'interrogatorio di garanzia, opera unicamente quando allo stesso soggetto sono contestati reati ostativi e non ostativi, non anche quando nel medesimo procedimento il pubblico ministero abbia formulato una richiesta di misura cautelare carceraria nella quale siano coinvolti e contestati ad altri soggetti reati ostativi. In ogni caso, il difensore rileva che non sussistono esigenze cautelari di nessun genere, evidenziando che il Pubblico Ministero nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame esprimeva parere favorevole all'attenuazione della misura domiciliare con l'obbligo di dimora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 1.1. Rileva innanzitutto il Collegio che non è consentita la deduzione di vizi di motivazione, ammessi nel giudizio di legittimità solo in relazione alle questioni di fatto, mentre il presente ricorso è incentrato su una questione di puro diritto. Del resto, questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, qualora la quaestio iuris sia correttamente risolta, anche se attraverso un percorso logico-argomentativo errato, le relative doglianze sarebbero comunque inammissibili, tenuto conto che l'interesse all'impugnazione trova esclusivo fondamento nella errata soluzione di una questione giuridica e non nella erroneità degli argomenti su cui riposa la soluzione, in ogni caso corretta, della questione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05, ha ritenuto che, quando la soluzione adottata dal giudice non sia giuridicamente corretta, è necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge;
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495 - 01, che ha precisato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa»; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarrone, Rv. 281831 - 01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 - 01, in motivazione;
Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, 4 268360 - 01, in motivazione). 1.2. Venendo alla dedotta violazione della legge processuale, l'incolpazione provvisoria elevata nei confronti dell'odierno ricorrente è relativa i) alla partecipazione (priva di funzioni dirigenziali o organizzative e comunque apicali) ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di cui agli artt. 512-bis, 640-bis, 648-bis cod. pen. e 8 D. Igs, n. 74 del 2000, così riqualificata dal Giudice per le indagini preliminari quella originaria mossa dal Pubblico Ministero di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, nonchè alla commissione di plurimi reati fine di intestazione fittizia, emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa ai danni dello Stato. Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di emettere la misura cautelare senza procedere prima all'interrogatorio dell'indagato, tenuto conto dei reati ipotizzati nella richiesta cautelare, tra i quali quello ostativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenendo irrilevante l'intervenuta successiva riqualificazione di tale reato in quello non ostativo di cui all'art. 416 cod. pen. Il Tribunale del riesame - avendo sostenuto che la valutazione della ricorrenza delle condizioni che derogano alla regola dell'interrogatorio preventivo debba essere fatta dal giudice per le indagini preliminari in relazione non già alla prospettazione accusatoria del pubblico ministero, ma in ragione delle sue determinazioni sia in punto di gravi indizi di colpevolezza, che di esigenze cautelari - ha annullato in toto l'ordinanza genetica, per violazione del disposto degli artt. 291, comma 1-quater (a mente del quale, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, «salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale») e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. (che prevede la nullità dell'ordinanza genetica, qualora non sia preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.). 1.3. Tutto ciò premesso, il primo profilo che deve essere affrontato è quello relativo alla determinazione del regime cautelare da applicare, vale a dire l'individuazione dei criteri ai quali il giudice deve attenersi per stabilire se procedere o meno all'interrogatorio preventivo. In proposito, il Collegio intende dare continuità all'orientamento di legittimità, anche di recente ribadito (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 - 01; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 02), secondo il quale non si devAg riferimento alla domanda cautelare, ma alle valutazioni effettuat .s4ga9gludice 5 investito della richiesta. Invero, se, da un lato, la domanda cautelare preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione provvisoria ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste, dall'altro, non gli impedisce, anche in sede di impugnazione de libertate, di operarne una diversa qualificazione giuridica, né di ravvisare gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dal pubblico ministero. Del resto, occorre considerare che rientra proprio nei compiti del giudice quello di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare, ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta e che l'eventuale nullità sancita dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., riguarda solo l'ordinanza applicativa, non certo la richiesta del pubblico ministero (Sez. 1, n. 36255 30/06/2023, Adalil, non massinnata;
Sez. 1, n. 28525 del 08/9/2020, Signore, Rv. 279643 - 01; Sez. 3, n. 43731 dell'8/9/2016, Borovikov, Rv. 267935 - 01). Tali principi trovano applicazione anche in sede di impugnazione, in quanto - costituendo il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015 - 01; Sez. 2, n. 7327 del 16/12/2023, Cannalire, non mass.; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294 - 01) - il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01). È stato, dunque, condivisibilnnente affermato che non «è possibile ritenere che il vaglio del giudice possa essere diversamente modulato in relazione, in una prima fase, ai fini della "scelta del rito" o del modulo procedimentale da seguire, rispetto ad una seconda fase riservata alla valutazione - funditus - dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ai fini della adozione della misura», per cui «una volta ricevuti gli atti, il giudice è tenuto a svolgere una valutazione unitaria, ispirata ad un criterio uniforme, nel verificare la sussistenza di un adeguato compendio indiziario ovvero il ricorso di esigenze cautelari normativamente in grado di derogare alla regola generale dell'interrogatorio preventivo e, al contempo, di giustificare la adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale» (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.). 1.4. L'eventuale nullità dell'ordinanza genetica, prevista dall'art. 292, comma 3 -bis, cod. proc. pen., qualora non sia preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi in cui è previsto, è di ordine generale a regime intermedio, ex 6 art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguardando la violazione del diritto di difesa, con la conseguenza che deve essere dedotta con l'interrogatorio di garanzia postumo, nel frattempo svolto, che rappresenta il primo momento utile, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Ne consegue che la relativa eccezione è proponibile in sede di riesame, ovvero la nullità è rilevabile d'ufficio dal tribunale, solo se sia stata previamente sollevata in sede di interrogatorio e respinta dal giudice. 1.5. Il secondo aspetto che va analizzato - solo per completezza, tenuto conto che risulta assorbente la circostanza per cui, non essendo stata eccepita la nullità dell'ordinanza genetica, ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in sede di interrogatorio di garanzia postumo, la questione non poteva essere più essere dedotta in sede di riesame o rilevata di ufficio dal Tribunale - è quello relativo alla disciplina delle ipotesi di imputazioni oggettivamente complesse in presenza di una pluralità di reati ascritti allo stesso indagato, solo per alcuni dei quali sia prevista la deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo, delle ipotesi in cui appaiano frazionate le esigenze cautelari in relazione ai diversi titoli di reato, qualora sussista il pericolo di reiterazione in relazione ad un reato che imponga l'interrogatorio preventivo e quello di inquinamento probatorio specifico con riferimento alle ulteriori ipotesi di reato e, infine, delle ipotesi di imputazioni soggettivamente complesse, laddove il procedimento riguardi più indagati ai quali è elevata contestazione per reati diversi, solo per alcuni dei quali è prevista la deroga all'espletamento dell'interrogatorio preventivo. Si tratta di casi, peraltro, frequenti nella pratica, che non risultano espressamente disciplinati dalla riforma del 2024 e che presentano le stesse criticità, di talchè non vi sono motivi per differenziarne la disciplina. Rileva il Collegio che la novella di cui alla legge 9 agosto 2024, n. 114 ha inciso solo sull'art. 291 cod. proc. pen., inserendo il comma 1-quater, che prevede l'interrogatorio preventivo, lasciando inalterato il sistema complessivo delle misure cautelari, all'interno del quale non vi sono specifiche norme che prevedono ipotesi di separazione o "spacchettamento" del procedimento. Ed invero, l'art. 18 cod. proc. pen., che consente la separazione dei processi nelle ipotesi ivi elencate, riguarda la fase del giudizio, per cui non può trovare applicazione nella fase delle indagini preliminari;
né, per ovvie ragioni, può ipotizzarsi una separazione dei procedimenti sull'accordo delle parti, sulla falsariga della previsione dell'art. 18, comma 2, cod. proc. pen. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la separazione dei processi è istituto tipicamente processuale, governato da precise regole di rito anche in vista di consentire alle parti di avanzare le loro ragioni e che, 7 dunque, può scaturire solo da un vero e proprio provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice, nella forma dell'ordinanza e nel rispetto del contraddittorio, che, per sua natura, non può riferirsi alla fase delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199980 - 01). In particolare, nella fase delle indagini preliminari, quando procede nei confronti di più persone o per più imputazioni, è solo il pubblico ministero che è espressamente autorizzato dall'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. a stralciare talune posizioni (persone o imputazioni), per le quali viene esercitata l'azione penale, sì da far conseguire "di fatto" una separazione del procedimento, atteso che la parte rimessa al giudice passa alla fase processuale, mentre l'altra parte resta nella fase procedimentale. Trattasi di un potere autonomo del pubblico ministero, che deve essere esercitato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge anche in tema di connessione e che è espressione del generale principio del favor separationis, cui è ispirato il codice di rito, finalizzato a favorire, quando una frazione del procedimento sia ormai pervenuta al punto di consentire l'atto che segna il passaggio dalla fase delle indagini a quella dei processo, quelle scomposizioni di res iudicandae in grado di permettere una pronta decisione;
un criterio, dunque, che consente al pubblico ministero, in presenza di indagini complesse o collegate, di stralciare talune posizioni relative allo stesso imputato o di quelle riguardanti imputati diversi, in modo da non ritardarne la presa di contatto con il giudice. Come risulta evidente, si tratta di un fenomeno che presenta solo analogie di facciata con la separazione disciplinata dall'art. 18 cod. proc. pen. Dalle considerazioni svolte consegue che il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta cautelare che contempli imputazioni soggettivamente o oggettivamente complesse, non può separare singoli reati o singole posizioni al fine di effettuare l'interrogatorio preventivo laddove previsto, in quanto non vi sono disposizioni che lo consentono, per cui dovrà far riferimento alla disciplina derogatoria prevista per il reato ostativo, posticipando l'interrogatorio di garanzia all'esito dell'emissione della misura cautelare. Del resto, plurimi sono i casi in cui il sistema processuale fa coesistere disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcuni momenti procedimentali o processuali in relazione a specifiche e differenti categorie di reato o di soggetti: in tali casi, confluendo in un unico procedimento più ipotesi di reato caratterizzate da una differente disciplina, sia per il loro accertamento nel corso delle indagini preliminari, che per la loro successiva verifica dibattimentale, si è ritenuto debba trovare applicazione il principio della prevalenza della normativa riguardante il reato più grave. Così, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, in tema di intercettazioni disposte all'interno di un procedimento con più indagati, la giurisprudenza di legittimità ha 8 affermato che la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata va fatta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Galea, Rv. 280062 - 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565 - 01); con rifermento alle misure cautelari, in tema di retrodatazione nell'ipotesi di "contestazioni a catena", l'art. 273, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave»; con riferimento alla proroga del termine delle indagini preliminari per reati ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 406, comma 5-bis, cod. proc. pen., per i quali non occorre la notifica della richiesta all'indagato, né la fissazione dell'udienza camerale con la conseguente instaurazione del contraddittorio, si ritiene pacificamente che tale disciplina si estenda anche ai reati "comuni" contestati nello stesso procedimento;
con riferimento alla fase dibattimentale, è stato sostenuto che la regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza è consentita solo qualora sia necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall'art. 51 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, dep. 2019, Furnari, Rv. 275880 - 01; Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, Bidognetti, Rv. 268455 - 01, in motivazione). Dunque, va esclusa l'ipotesi di scindere i reati, differenziando quelli per i quali è imposto dalla legge l'interrogatorio preventivo da quelli per i quali è posta la disciplina in deroga (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.; Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, V., non massimata allo stato), essendo attratti i reati non ostativi nella disciplina derogatoria di quelli ostativi, che inibisce l'espletamento dell'interrogatorio preventivo;
ciò anche al fine di consentire una gestione unitaria del fascicolo, prevalendo - in considerazione della peculiare tipologia dei reati ostativi - l'esigenza di mantenere riservata l'iniziativa cautelare complessivamente considerata, sì da preservarne l'efficacia. Ed invero, anche ragioni di ordine operativo depongono per una siffatta soluzione. In particolare, nel caso in cui si dovesse scegliere di procedere all'interrogatorio preventivo limitatamente ai reati per i quali è previsto, sarebbe oltremodo improbo per il pubblico ministero, in presenza di imputazioni connesse, selezionare gli atti da depositare, così da rendere ostensibili solo quelli riguardanti i reati non ostativi. Il rischio, dunque, è quello di una indebita anticipazione della discovery anche in relazione a quei reati per i quali è escluso 9 l'interrogatorio preventivo, neutralizzando in tal modo in maniera del tutto ingiustificata l'effetto sorpresa nell'esecuzione della misura e di conseguenza determinando un vulnus alla tutela delle esigenze cautelari sottese Ugualmente non percorribile risulta l'opzione alternativa di emettere l'ordinanza cautelare per i reati ostativi e poi procedere all'interrogatorio preventivo per gli altri titoli di reato, atteso che in questo caso il giudice potrebbe compiere un esame solo parziale delle condotte, qualora le stesse fossero relative a fatti tra loro connessi, ciò che impedirebbe una valutazione unitaria, essenziale ai fini della considerazione della loro complessiva gravità in relazione alle dedotte esigenze cautelari. Del resto, è stato condivisibilmente rilevato che «la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedirnentali» (Sez. 2, n. 5548/2025, cit., che ha efficacemente richiamato Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281 - 01, Corte cost., sent. n. 77 del 24/03/1997 e sent. n. 32 del 10/02/1999, Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, Budini, Rv. 210258 - 01, nonché Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260926 - 01, che rimarcano il ruolo dell'interrogatorio di garanzia, consacrato quale diritto inviolabile, ex art. 13 Cost., del cittadino in vinculis), per cui non deve destare perplessità il fatto che, in presenza di determinati reati, nella comparazione tra le esigenze investigative e quelle difensive, l'interrogatorio di garanzia sia posticipato dopo l'emissione del titolo custodiale anche per quei reati per i quali avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina generale dell'interrogatorio preventivo, essendo tale soluzione imposta dalla necessità di tutelare la segretezza delle indagini e l'effetto sorpresa nella esecuzione del titolo cautelare, oltre che giustificata dalla gravità di taluni dei reati per cui si procede. 1.6. La regola dell'attrazione del reato non ostativo nella disciplina speciale prevista per il reato ostativo, tuttavia, non può tradursi in una ínterpretatio abrogans della novella legislativa, per cui è necessario addivenire ad una opzione ermeneutica che riesca a contemperare l'intervento cautelare "a sorpresa" con quello garantito dal "contraddittorio". Orbene, la soluzione che consente di conciliare entrambe le esigenze in gioco, quelle investigative e quelle difensive, queste ultime chiaramente sottese all'introduzione dell'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen., a parere del Collegio, è quella di fondare il criterio di discrimine sulla connessione tra i reati, nel senso che, solo qualora i reati contestati siano avvinti da una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ovvero siano probatoriamente collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., la disciplina prevista per il reato ostativo si applicherà anche ai reati non ostativi, mentre, laddove i reati siano tenuti 10 insieme in virtù di situazioni del tutto occasionali o da mere ragioni di opportunità processuale, dovranno essere trattati in modo differente ai fini cautelari, non ricorrendo in siffatta ipotesi nessuno degli inconvenienti sopra evidenziati. 1.7. Nel caso di specie, risulta che sia stata confermata ad opera del Tribunale del riesame la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ostativo di cui all'art. 12, comma 3, d. Igs. 286 del 1998, a carico di altri coindagati, reato che risulta probatoriamente collegato a quelli contestati al RR, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reato estraneo al programma associativo, veniva effettuato anche attraverso società compiacenti facenti capo al sodalizio di cui al capo 1) ed emerge dall'attività di captazione autorizzata nel presente procedimento. Dunque, i reati ritenuti dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del RR, pur non essendo ostativi, devono essere attratti nella disciplina derogatoria per le considerazioni sopra svolte, con la conseguenza che non doveva essere svolto l'interrogatorio preventivo. 1.8. Del tutto infondata, infine, risulta l'affermazione secondo la quale il regime derogatorio, in presenza di esigenze cautelari specialpreventive, opererebbe anche quando il reato per il quale interviene la cautela non è compreso tra quelli indicati negli artt. 407, comma 2, lettera a) e 362, comma I- ter, cod. proc. pen., atteso che sarebbe sufficiente la sussistenza del pericolo di reiterazione di un reato compreso tra quelli ostativi, desunta da elementi ulteriori, quali la capacità a delinquere, i precedenti penali, i rapporti tra le parti ed il comportamento della persona offesa. Sul punto, invero, va evidenziato che una siffatta opzione ermeneutica non fa i conti con il dato normativo, che, con riferimento alla tutela delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., impone che il reato per il quale viene emesso il titolo cautelare sia ricompreso nel catalogo tassativo di cui agli artt. 407, comma 2, lettera a) e 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., con la conseguenza che dà luogo ad un'ipotesi non consentita di analogia in malam partem. In buona sostanza, il reato ostativo, oggetto dell'ordinanza cautelare, costituisce presupposto ineludibile per l'applicazione della disciplina che deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo, di talchè - in mancanza - l'emissione dell'ordinanza cautelare è nulla, se non preceduta dall'interrogatorio. 1.9. Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati. 2. Resta solo da precisare che la presente decisione non è esecutiva, atteso che, a fronte di un iniziale annullamento dell'ordinanza genetica, va 11 salvaguardato il valore della libertà personale dell'indaàato, fino a che il Tribunale del riesame non si sia nuovamente pronunciato, non potendosi escludere un nuovo annullamento per ragioni diverse ovvero una riforma dell'ordinanza in ragione di una diversa valutazione dell'intensità delle esigenze cautelari da tutelare. Diversamente, nel caso di conferma del titolo cautelare, all'esito del giudizio di rinvio, la decisione sarà immediatamente esecutiva, secondo la regola generale di cui all'art. 588, comma 2, cod. proc. pen. Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento, espresso da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione, secondo il quale l'ordinanza con cui il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del pubblico ministero, confermi l'originaria ordinanza di custodia cautelare, in un primo tempo annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092, in motivazione, seguite da Sez. 2, n. 12431 del 11/02/2021, Amato, Rv. 280769 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 2, n. 21826 del 27/04/2022, Diana, Rv. 283365 - 01, non massimata sul punto;
cfr., in termini conformi, Sez. 2, n. 12883 del 15/01/2016, Macrì, non nnassinnata;
Sez. 3, n. 2888 del 19/12/2013, dep. 2014, Macri', Rv. 258371 - 01; Sez. 5, n. 39029 del 16/09/2008, Bruni, Rv. 242316 - 01; Sez. 6, n. 20479 del 12/05/2005, Laagoub, Rv. 232264 - 01; Sez. 1, n. 8722 del 03/12/2003, dep. 2004, Malorgio, Rv. 228158 - 01). È stato sostenuto, invero, che in tali casi non trova applicazione per analogia l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle decisioni assunte nell'appello cautelare, in quanto questa ultima norma è «di stretta interpretazione, derogando la stessa al principio generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., per cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo» (Sez. U, Giacobbe, cit.).
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, in funzione di riesame, con ordinanza del 24/03/2025, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 21/02/2025, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di AN RR per i reati ascrittigli, ritenendo che l'applicazione della deroga alla disciplina generale di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prevede l'interrogatorio preventivo, deve essere disposta avuto riguardo alle ipotesi di reato ritenute dal giudice e non alla richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce Penale Sent. Sez. 2 Num. 26921 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/06/2025 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che, nei procedimenti cautelari con reati plurisoggettivi e con pluralità di reati, l'applicazione della deroga alla disciplina generale di cui all'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen., che prevede l'interrogatorio preventivo, deve essere disposta avuto riguardo alla richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero e non alle ipotesi di reato ritenute dal giudice;
che, invero, l'opposta soluzione determinerebbe una anticipazione di giudizio da parte del giudice;
che, peraltro, nel senso prospettato dal Giudice per le indagini preliminari depone anche la disciplina di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce che, nel caso di emissione della misura interdittiva, in luogo della richiesta di misura coercitiva avanzata dal pubblico ministero, il giudice non debba far ricorso al preventivo interrogatorio prima di decidere sulla richiesta cautelare;
che, analogamente, il principio della domanda cautelare impronta anche la disciplina dell'interrogatorio preventivo, atteso che la competenza del giudice per le indagini preliminari collegiale si determina sulla base della richiesta di misura avanzata dal pubblico ministero. Denuncia, poi, la contraddittorietà della motivazione, atteso che, per un verso, il Tribunale del riesame ha ritenuto che, nel caso di specie, per attrarre i reati non ostativi nella disciplina prevista per quelli ostativi, non potrebbe operare il criterio della connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen. e, per altro verso, ha affermato che, quando ad un singolo indagato siano attribuiti sia reati ostativi che reati non ostativi, deve prevalere il disposto normativo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., con la conseguente attrazione del reato non ostativo nella disciplina del reato ostativo;
che la nuova disciplina veniva applicata nei confronti di altra coindagata, EP MA, alla quale era contestato un reato ostativo e diversi altri reati non ostativi, nemmeno collegati ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. con il primo, confermando la misura cautelare disposta senza il preventivo interrogatorio;
che, viceversa, con riferimento ad altro coindagato, NO Gravinese, il Tribunale del riesame, dopo aver escluso la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato ostativo, annullava l'ordinanza cautelare, ritenendo che il venir meno del reato ostativo, idoneo ad attrarre a sé la disciplina dei reati non ostativi, travolgeva l'intero titolo cautelare, impedendo qualsiasi vaglio in ordine agli altri reati per i quali l'ordinanza era stata emessa. Osserva, altresì, che il Tribunale del riesame ha coniato un procedimento atipico non previsto dalla legge, consistente, di fatto, nella ostensione alle parti della camera di consiglio del giudice per le indagini preliminari, che per tale via diventa pubblica, atteso che con ogni evidenza procedere all'interrogatorio 2 preventivo, a fronte di una richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero anche per reati ostativi, significa anticipare agli indagati, convocati per gli interrogatori, che nei loro confronti pende una richiesta cautelare per titoli di reato rientranti nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., rispetto alla quale il giudice per le indagini preliminari ritiene di operare quantomeno una riqualificazione e verosimilmente ha già escluso la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen.; che, in ogni caso, il Tribunale del riesame non si è confrontato con il tema della possibilità o meno per il giudice per le indagini preliminari di accogliere all'esito dell'espletato interrogatorio ed in presenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale la richiesta cautelare in relazione a titoli di reato ostativi oggetto dell'originaria contestazione del pubblico ministero, così sovvertendo, di fatto, il proprio originario convincimento anticipatamente osteso;
che nemmeno si è confrontato con il tema relativo ai confini entro i quali deve muoversi l'interrogatorio preventivo, cioè, se debba riguardare tutte le imputazioni o solo quelle relative ai reati per i quali intende emettere la misura. Rileva ancora il ricorrente che l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che richiede un nesso relazionale prognostico rispetto a futuri e probabili reati che l'indagato, anche se iscritto nel registro delle notizie di reato per un titolo non rientrante nelle categorie in deroga, sia proteso a commettere, anche diversi da quelli oggetto della richiesta e dell'ordinanza cautelare, ma compreso tra quelli ostativi, valutazione questa effettuata sulla base di elementi ulteriori, quali la capacità a delinquere, i precedenti penali, i rapporti tra le parti ed il comportamento della persona offesa;
che, di conseguenza, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati, seppur diversi da quello riconosciuto dal Giudice per le indagini preliminari, rientranti nel catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., peraltro, oggetto dell'originaria contestazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.; che, invero, proprio con riferimento alla posizione del RR, deve evidenziarsi che l'indagato, oltre che concorrere in plurimi reati di intestazione fittizia e di truffa ai danni dello Stato, è soggetto in stretti rapporti delinquenziali con IC De VI ed il di lui figlio Antonio. In conclusione, il Tribunale del riesame ben avrebbe potuto rinvenire le esigenze cautelari di prevenzione speciale con riferimento a reati rientranti nella previsione di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., al di là dei reati specificamente oggetto di cautela, in ragione della elevata capacità a delinquere dell'indagato, desumibile dai rapporti stringenti con i due coindagati di cui si è detto. Osserva, inoltre, che nel caso di richieste di misura cautelare 3 oggettivamente o soggettivamente complesse il criterio da utilizzare è quello di cui all'art. 12 cod. proc. pen., alla luce del quale i reati non ostativi, qualora siano connessi con un reato ostativo, saranno attratti nella disciplina derogatoria applicabile a quest'ultimo. 3. In data 30/05/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva, con la quale si deduce che la vis attractiva della disciplina del regime cautelare, con contraddittorio differito dell'interrogatorio di garanzia, opera unicamente quando allo stesso soggetto sono contestati reati ostativi e non ostativi, non anche quando nel medesimo procedimento il pubblico ministero abbia formulato una richiesta di misura cautelare carceraria nella quale siano coinvolti e contestati ad altri soggetti reati ostativi. In ogni caso, il difensore rileva che non sussistono esigenze cautelari di nessun genere, evidenziando che il Pubblico Ministero nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame esprimeva parere favorevole all'attenuazione della misura domiciliare con l'obbligo di dimora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono. 1.1. Rileva innanzitutto il Collegio che non è consentita la deduzione di vizi di motivazione, ammessi nel giudizio di legittimità solo in relazione alle questioni di fatto, mentre il presente ricorso è incentrato su una questione di puro diritto. Del resto, questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, qualora la quaestio iuris sia correttamente risolta, anche se attraverso un percorso logico-argomentativo errato, le relative doglianze sarebbero comunque inammissibili, tenuto conto che l'interesse all'impugnazione trova esclusivo fondamento nella errata soluzione di una questione giuridica e non nella erroneità degli argomenti su cui riposa la soluzione, in ogni caso corretta, della questione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05, ha ritenuto che, quando la soluzione adottata dal giudice non sia giuridicamente corretta, è necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge;
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495 - 01, che ha precisato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa»; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarrone, Rv. 281831 - 01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 - 01, in motivazione;
Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, 4 268360 - 01, in motivazione). 1.2. Venendo alla dedotta violazione della legge processuale, l'incolpazione provvisoria elevata nei confronti dell'odierno ricorrente è relativa i) alla partecipazione (priva di funzioni dirigenziali o organizzative e comunque apicali) ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di cui agli artt. 512-bis, 640-bis, 648-bis cod. pen. e 8 D. Igs, n. 74 del 2000, così riqualificata dal Giudice per le indagini preliminari quella originaria mossa dal Pubblico Ministero di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, nonchè alla commissione di plurimi reati fine di intestazione fittizia, emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa ai danni dello Stato. Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di emettere la misura cautelare senza procedere prima all'interrogatorio dell'indagato, tenuto conto dei reati ipotizzati nella richiesta cautelare, tra i quali quello ostativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenendo irrilevante l'intervenuta successiva riqualificazione di tale reato in quello non ostativo di cui all'art. 416 cod. pen. Il Tribunale del riesame - avendo sostenuto che la valutazione della ricorrenza delle condizioni che derogano alla regola dell'interrogatorio preventivo debba essere fatta dal giudice per le indagini preliminari in relazione non già alla prospettazione accusatoria del pubblico ministero, ma in ragione delle sue determinazioni sia in punto di gravi indizi di colpevolezza, che di esigenze cautelari - ha annullato in toto l'ordinanza genetica, per violazione del disposto degli artt. 291, comma 1-quater (a mente del quale, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, «salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale») e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. (che prevede la nullità dell'ordinanza genetica, qualora non sia preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.). 1.3. Tutto ciò premesso, il primo profilo che deve essere affrontato è quello relativo alla determinazione del regime cautelare da applicare, vale a dire l'individuazione dei criteri ai quali il giudice deve attenersi per stabilire se procedere o meno all'interrogatorio preventivo. In proposito, il Collegio intende dare continuità all'orientamento di legittimità, anche di recente ribadito (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 - 01; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 02), secondo il quale non si devAg riferimento alla domanda cautelare, ma alle valutazioni effettuat .s4ga9gludice 5 investito della richiesta. Invero, se, da un lato, la domanda cautelare preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione provvisoria ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste, dall'altro, non gli impedisce, anche in sede di impugnazione de libertate, di operarne una diversa qualificazione giuridica, né di ravvisare gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dal pubblico ministero. Del resto, occorre considerare che rientra proprio nei compiti del giudice quello di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare, ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta e che l'eventuale nullità sancita dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., riguarda solo l'ordinanza applicativa, non certo la richiesta del pubblico ministero (Sez. 1, n. 36255 30/06/2023, Adalil, non massinnata;
Sez. 1, n. 28525 del 08/9/2020, Signore, Rv. 279643 - 01; Sez. 3, n. 43731 dell'8/9/2016, Borovikov, Rv. 267935 - 01). Tali principi trovano applicazione anche in sede di impugnazione, in quanto - costituendo il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015 - 01; Sez. 2, n. 7327 del 16/12/2023, Cannalire, non mass.; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294 - 01) - il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01). È stato, dunque, condivisibilnnente affermato che non «è possibile ritenere che il vaglio del giudice possa essere diversamente modulato in relazione, in una prima fase, ai fini della "scelta del rito" o del modulo procedimentale da seguire, rispetto ad una seconda fase riservata alla valutazione - funditus - dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ai fini della adozione della misura», per cui «una volta ricevuti gli atti, il giudice è tenuto a svolgere una valutazione unitaria, ispirata ad un criterio uniforme, nel verificare la sussistenza di un adeguato compendio indiziario ovvero il ricorso di esigenze cautelari normativamente in grado di derogare alla regola generale dell'interrogatorio preventivo e, al contempo, di giustificare la adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale» (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.). 1.4. L'eventuale nullità dell'ordinanza genetica, prevista dall'art. 292, comma 3 -bis, cod. proc. pen., qualora non sia preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi in cui è previsto, è di ordine generale a regime intermedio, ex 6 art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguardando la violazione del diritto di difesa, con la conseguenza che deve essere dedotta con l'interrogatorio di garanzia postumo, nel frattempo svolto, che rappresenta il primo momento utile, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Ne consegue che la relativa eccezione è proponibile in sede di riesame, ovvero la nullità è rilevabile d'ufficio dal tribunale, solo se sia stata previamente sollevata in sede di interrogatorio e respinta dal giudice. 1.5. Il secondo aspetto che va analizzato - solo per completezza, tenuto conto che risulta assorbente la circostanza per cui, non essendo stata eccepita la nullità dell'ordinanza genetica, ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in sede di interrogatorio di garanzia postumo, la questione non poteva essere più essere dedotta in sede di riesame o rilevata di ufficio dal Tribunale - è quello relativo alla disciplina delle ipotesi di imputazioni oggettivamente complesse in presenza di una pluralità di reati ascritti allo stesso indagato, solo per alcuni dei quali sia prevista la deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo, delle ipotesi in cui appaiano frazionate le esigenze cautelari in relazione ai diversi titoli di reato, qualora sussista il pericolo di reiterazione in relazione ad un reato che imponga l'interrogatorio preventivo e quello di inquinamento probatorio specifico con riferimento alle ulteriori ipotesi di reato e, infine, delle ipotesi di imputazioni soggettivamente complesse, laddove il procedimento riguardi più indagati ai quali è elevata contestazione per reati diversi, solo per alcuni dei quali è prevista la deroga all'espletamento dell'interrogatorio preventivo. Si tratta di casi, peraltro, frequenti nella pratica, che non risultano espressamente disciplinati dalla riforma del 2024 e che presentano le stesse criticità, di talchè non vi sono motivi per differenziarne la disciplina. Rileva il Collegio che la novella di cui alla legge 9 agosto 2024, n. 114 ha inciso solo sull'art. 291 cod. proc. pen., inserendo il comma 1-quater, che prevede l'interrogatorio preventivo, lasciando inalterato il sistema complessivo delle misure cautelari, all'interno del quale non vi sono specifiche norme che prevedono ipotesi di separazione o "spacchettamento" del procedimento. Ed invero, l'art. 18 cod. proc. pen., che consente la separazione dei processi nelle ipotesi ivi elencate, riguarda la fase del giudizio, per cui non può trovare applicazione nella fase delle indagini preliminari;
né, per ovvie ragioni, può ipotizzarsi una separazione dei procedimenti sull'accordo delle parti, sulla falsariga della previsione dell'art. 18, comma 2, cod. proc. pen. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la separazione dei processi è istituto tipicamente processuale, governato da precise regole di rito anche in vista di consentire alle parti di avanzare le loro ragioni e che, 7 dunque, può scaturire solo da un vero e proprio provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice, nella forma dell'ordinanza e nel rispetto del contraddittorio, che, per sua natura, non può riferirsi alla fase delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199980 - 01). In particolare, nella fase delle indagini preliminari, quando procede nei confronti di più persone o per più imputazioni, è solo il pubblico ministero che è espressamente autorizzato dall'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. a stralciare talune posizioni (persone o imputazioni), per le quali viene esercitata l'azione penale, sì da far conseguire "di fatto" una separazione del procedimento, atteso che la parte rimessa al giudice passa alla fase processuale, mentre l'altra parte resta nella fase procedimentale. Trattasi di un potere autonomo del pubblico ministero, che deve essere esercitato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge anche in tema di connessione e che è espressione del generale principio del favor separationis, cui è ispirato il codice di rito, finalizzato a favorire, quando una frazione del procedimento sia ormai pervenuta al punto di consentire l'atto che segna il passaggio dalla fase delle indagini a quella dei processo, quelle scomposizioni di res iudicandae in grado di permettere una pronta decisione;
un criterio, dunque, che consente al pubblico ministero, in presenza di indagini complesse o collegate, di stralciare talune posizioni relative allo stesso imputato o di quelle riguardanti imputati diversi, in modo da non ritardarne la presa di contatto con il giudice. Come risulta evidente, si tratta di un fenomeno che presenta solo analogie di facciata con la separazione disciplinata dall'art. 18 cod. proc. pen. Dalle considerazioni svolte consegue che il giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta cautelare che contempli imputazioni soggettivamente o oggettivamente complesse, non può separare singoli reati o singole posizioni al fine di effettuare l'interrogatorio preventivo laddove previsto, in quanto non vi sono disposizioni che lo consentono, per cui dovrà far riferimento alla disciplina derogatoria prevista per il reato ostativo, posticipando l'interrogatorio di garanzia all'esito dell'emissione della misura cautelare. Del resto, plurimi sono i casi in cui il sistema processuale fa coesistere disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcuni momenti procedimentali o processuali in relazione a specifiche e differenti categorie di reato o di soggetti: in tali casi, confluendo in un unico procedimento più ipotesi di reato caratterizzate da una differente disciplina, sia per il loro accertamento nel corso delle indagini preliminari, che per la loro successiva verifica dibattimentale, si è ritenuto debba trovare applicazione il principio della prevalenza della normativa riguardante il reato più grave. Così, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, in tema di intercettazioni disposte all'interno di un procedimento con più indagati, la giurisprudenza di legittimità ha 8 affermato che la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata va fatta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Galea, Rv. 280062 - 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565 - 01); con rifermento alle misure cautelari, in tema di retrodatazione nell'ipotesi di "contestazioni a catena", l'art. 273, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave»; con riferimento alla proroga del termine delle indagini preliminari per reati ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 406, comma 5-bis, cod. proc. pen., per i quali non occorre la notifica della richiesta all'indagato, né la fissazione dell'udienza camerale con la conseguente instaurazione del contraddittorio, si ritiene pacificamente che tale disciplina si estenda anche ai reati "comuni" contestati nello stesso procedimento;
con riferimento alla fase dibattimentale, è stato sostenuto che la regola dettata dall'art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza è consentita solo qualora sia necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previsti dall'art. 51 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, dep. 2019, Furnari, Rv. 275880 - 01; Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, Bidognetti, Rv. 268455 - 01, in motivazione). Dunque, va esclusa l'ipotesi di scindere i reati, differenziando quelli per i quali è imposto dalla legge l'interrogatorio preventivo da quelli per i quali è posta la disciplina in deroga (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.; Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, V., non massimata allo stato), essendo attratti i reati non ostativi nella disciplina derogatoria di quelli ostativi, che inibisce l'espletamento dell'interrogatorio preventivo;
ciò anche al fine di consentire una gestione unitaria del fascicolo, prevalendo - in considerazione della peculiare tipologia dei reati ostativi - l'esigenza di mantenere riservata l'iniziativa cautelare complessivamente considerata, sì da preservarne l'efficacia. Ed invero, anche ragioni di ordine operativo depongono per una siffatta soluzione. In particolare, nel caso in cui si dovesse scegliere di procedere all'interrogatorio preventivo limitatamente ai reati per i quali è previsto, sarebbe oltremodo improbo per il pubblico ministero, in presenza di imputazioni connesse, selezionare gli atti da depositare, così da rendere ostensibili solo quelli riguardanti i reati non ostativi. Il rischio, dunque, è quello di una indebita anticipazione della discovery anche in relazione a quei reati per i quali è escluso 9 l'interrogatorio preventivo, neutralizzando in tal modo in maniera del tutto ingiustificata l'effetto sorpresa nell'esecuzione della misura e di conseguenza determinando un vulnus alla tutela delle esigenze cautelari sottese Ugualmente non percorribile risulta l'opzione alternativa di emettere l'ordinanza cautelare per i reati ostativi e poi procedere all'interrogatorio preventivo per gli altri titoli di reato, atteso che in questo caso il giudice potrebbe compiere un esame solo parziale delle condotte, qualora le stesse fossero relative a fatti tra loro connessi, ciò che impedirebbe una valutazione unitaria, essenziale ai fini della considerazione della loro complessiva gravità in relazione alle dedotte esigenze cautelari. Del resto, è stato condivisibilmente rilevato che «la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedirnentali» (Sez. 2, n. 5548/2025, cit., che ha efficacemente richiamato Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281 - 01, Corte cost., sent. n. 77 del 24/03/1997 e sent. n. 32 del 10/02/1999, Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, Budini, Rv. 210258 - 01, nonché Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260926 - 01, che rimarcano il ruolo dell'interrogatorio di garanzia, consacrato quale diritto inviolabile, ex art. 13 Cost., del cittadino in vinculis), per cui non deve destare perplessità il fatto che, in presenza di determinati reati, nella comparazione tra le esigenze investigative e quelle difensive, l'interrogatorio di garanzia sia posticipato dopo l'emissione del titolo custodiale anche per quei reati per i quali avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina generale dell'interrogatorio preventivo, essendo tale soluzione imposta dalla necessità di tutelare la segretezza delle indagini e l'effetto sorpresa nella esecuzione del titolo cautelare, oltre che giustificata dalla gravità di taluni dei reati per cui si procede. 1.6. La regola dell'attrazione del reato non ostativo nella disciplina speciale prevista per il reato ostativo, tuttavia, non può tradursi in una ínterpretatio abrogans della novella legislativa, per cui è necessario addivenire ad una opzione ermeneutica che riesca a contemperare l'intervento cautelare "a sorpresa" con quello garantito dal "contraddittorio". Orbene, la soluzione che consente di conciliare entrambe le esigenze in gioco, quelle investigative e quelle difensive, queste ultime chiaramente sottese all'introduzione dell'art. 291, comma 1- quater, cod. proc. pen., a parere del Collegio, è quella di fondare il criterio di discrimine sulla connessione tra i reati, nel senso che, solo qualora i reati contestati siano avvinti da una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ovvero siano probatoriamente collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., la disciplina prevista per il reato ostativo si applicherà anche ai reati non ostativi, mentre, laddove i reati siano tenuti 10 insieme in virtù di situazioni del tutto occasionali o da mere ragioni di opportunità processuale, dovranno essere trattati in modo differente ai fini cautelari, non ricorrendo in siffatta ipotesi nessuno degli inconvenienti sopra evidenziati. 1.7. Nel caso di specie, risulta che sia stata confermata ad opera del Tribunale del riesame la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ostativo di cui all'art. 12, comma 3, d. Igs. 286 del 1998, a carico di altri coindagati, reato che risulta probatoriamente collegato a quelli contestati al RR, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quanto il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reato estraneo al programma associativo, veniva effettuato anche attraverso società compiacenti facenti capo al sodalizio di cui al capo 1) ed emerge dall'attività di captazione autorizzata nel presente procedimento. Dunque, i reati ritenuti dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del RR, pur non essendo ostativi, devono essere attratti nella disciplina derogatoria per le considerazioni sopra svolte, con la conseguenza che non doveva essere svolto l'interrogatorio preventivo. 1.8. Del tutto infondata, infine, risulta l'affermazione secondo la quale il regime derogatorio, in presenza di esigenze cautelari specialpreventive, opererebbe anche quando il reato per il quale interviene la cautela non è compreso tra quelli indicati negli artt. 407, comma 2, lettera a) e 362, comma I- ter, cod. proc. pen., atteso che sarebbe sufficiente la sussistenza del pericolo di reiterazione di un reato compreso tra quelli ostativi, desunta da elementi ulteriori, quali la capacità a delinquere, i precedenti penali, i rapporti tra le parti ed il comportamento della persona offesa. Sul punto, invero, va evidenziato che una siffatta opzione ermeneutica non fa i conti con il dato normativo, che, con riferimento alla tutela delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., impone che il reato per il quale viene emesso il titolo cautelare sia ricompreso nel catalogo tassativo di cui agli artt. 407, comma 2, lettera a) e 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., con la conseguenza che dà luogo ad un'ipotesi non consentita di analogia in malam partem. In buona sostanza, il reato ostativo, oggetto dell'ordinanza cautelare, costituisce presupposto ineludibile per l'applicazione della disciplina che deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo, di talchè - in mancanza - l'emissione dell'ordinanza cautelare è nulla, se non preceduta dall'interrogatorio. 1.9. Le considerazioni svolte impongono l'accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati. 2. Resta solo da precisare che la presente decisione non è esecutiva, atteso che, a fronte di un iniziale annullamento dell'ordinanza genetica, va 11 salvaguardato il valore della libertà personale dell'indaàato, fino a che il Tribunale del riesame non si sia nuovamente pronunciato, non potendosi escludere un nuovo annullamento per ragioni diverse ovvero una riforma dell'ordinanza in ragione di una diversa valutazione dell'intensità delle esigenze cautelari da tutelare. Diversamente, nel caso di conferma del titolo cautelare, all'esito del giudizio di rinvio, la decisione sarà immediatamente esecutiva, secondo la regola generale di cui all'art. 588, comma 2, cod. proc. pen. Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento, espresso da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione, secondo il quale l'ordinanza con cui il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del pubblico ministero, confermi l'originaria ordinanza di custodia cautelare, in un primo tempo annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092, in motivazione, seguite da Sez. 2, n. 12431 del 11/02/2021, Amato, Rv. 280769 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 2, n. 21826 del 27/04/2022, Diana, Rv. 283365 - 01, non massimata sul punto;
cfr., in termini conformi, Sez. 2, n. 12883 del 15/01/2016, Macrì, non nnassinnata;
Sez. 3, n. 2888 del 19/12/2013, dep. 2014, Macri', Rv. 258371 - 01; Sez. 5, n. 39029 del 16/09/2008, Bruni, Rv. 242316 - 01; Sez. 6, n. 20479 del 12/05/2005, Laagoub, Rv. 232264 - 01; Sez. 1, n. 8722 del 03/12/2003, dep. 2004, Malorgio, Rv. 228158 - 01). È stato sostenuto, invero, che in tali casi non trova applicazione per analogia l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle decisioni assunte nell'appello cautelare, in quanto questa ultima norma è «di stretta interpretazione, derogando la stessa al principio generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., per cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo» (Sez. U, Giacobbe, cit.).
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.