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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/08/2025, n. 29649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29649 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CE PA nato a [...] il [...] CE IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
sentite le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per sopravvenuta inefficacia delle misure cautelari, con conseguenti adempimenti ex art. 626 c.p.p. Per i ricorrenti CE PA e CE IO è presente il difensore di fiducia, avvocato VOARINO WILLIAM del foro di TORINO il quale, concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, dopo aver esposto nei dettagli i motivi di doglianza, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29649 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 08/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28.4.2015 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto dal difensore di CE PA e CE TO avverso il provvedimento datato 23.1.2025 con cui il Gip del Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza volta alla declaratoria di inefficacia della misura degli arresti domiciliari applicata agli indagati per omesso svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. A sostegno della decisione il Tribunale di Napoli osservava che l'art. 2941comma 1, cod.proc.pen. / nel testo modificato dalla legge n.114 del 20241 prevede che il giudice che ha deciso l'applicazione della misura cautelare deve svolgere l'interrogatorio di garanzia se non vi ha proceduto ai sensi dell'art. 291, comma 1 quater, cod.proc.pen. mentre nella fattispecie tale interrogatorio era già stato ritualmente espletato comprendendo in tale ipotesi anche il caso di mancata comparizione degli indagati. In particolare nel caso di specie il Gip aveva fissato l'interrogatorio preventivo per il giorno 16 dicembre 2024,ore 9 e 30, con provvedimento notificato ai CE in data 10 dicembre 2024; poi nel pomeriggio del 13 dicembre il difensore degli indagati, Avv. Walter Voarino del Foro di Torino, aveva inviato un' istanza di rinvio dell'interrogatorio per legittimo impedimento di CE PA e di esso difensore corredata da certificato medico rilasciato all'indagata nonché documentazione attestante il concomitante impegno professionale del medesimo. La richiesta di rinvio anche ad horas veniva rigettata. Il Gip dava quindi atto della mancata presentazione degli indagati all'interrogatorio e provvedeva sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero. 2. Avverso l'ordinanza emessa in sede di appello, entrambi gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 291, comma 1 quater , 294 e 302 cod.proc.pen. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione al disposto di cui all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. per mancanza di motivazione. Con il terzo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per motivazione apparente e quindi sostanzialmente mancante. Si assume che l'ordinanza impugnata ijJel tutto inconferente rispetto al tema dedotto/ che non riguardava la legittimità dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza 2 di rinvio dell'interrogatorio preventivo ma invece la necessità di disporre l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. Inoltre si rileva che il Gip del Tribunale di Avellino ,con l'ordinanza in data 23.1.2025 )ha motivato l'asserita non necessità di procedere ad interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. nei confronti degli imputati, sulla base di una sorta di escamotage o fictio iuris, ovvero equiparando l'interrogatorio non effettivamente celebrato per mancata comparizione degli indagati all'udienza fissata per l'interrogatorio preventivo all'interrogatorio preventivo effettivamente celebrato, in quanto gli indagati sono comparsi all'udienza fissata e sono stati effettivamente interrogati. Peraltro, che l'udienza fissata per l'interrogatorio dell'indagato sia cosa ben diversa dall'effettività dell'interrogatorio del medesimo lo si evince dal tenore dell'art. 294, comma 1, cod.proc.pen. secondo cui detto interrogatorio deve essere sempre disposto tranne che il giudice vi abbia già proceduto ai sensi dell'art. 291, comma 1 quater cod.proc.pen. oppure nel caso dell'udienza di convalida o di fermo di indiziato di delitto. Pertanto l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. doveva essere senz'altro disposto anche nel caso in cui l'indagato non fosse comparso all'udienza fissata per l'interrogatorio preventivo senza addurre un legittimo impedimento. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati. Il tema che viene in rilievo riguarda il nuovo istituto del c.d. interrogatorio preventivo ed in particolare il suo rapporto con l'interrogatorio successivo ex art. 294 cod.proc.pen. 1.1. Il primo attua l'inversione dell'ordinaria sequenza procedimentale "misura _ interrogatorio", schema non sconosciuto all'ordinamento; ed invero il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue conseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l'espletamento dell'incombente con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall'esercizio di un pubblico 3 ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 7, I. 16 aprile 2015, n. 47) oltre che nell'interrogatorio previsto dall'art. 391, comma 3, cod.proc.pen. in sede di convalida dell'arresto o del fermo. La recente riforma (l. 9 agosto 2024 n. 114), prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, pur se con ampia casistica derogatoria, ha esteso questo modello "a contraddittorio anticipato" a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato "a sorpresa". Accanto all'intervento sulle cadenze ordinarie del procedimento applicativo, si è, dunque, tenuto conto di situazioni rispetto alle quali non era possibile l'interlocuzione preventiva con l'indagato, tra cui il pericolo di fuga. D'altronde, la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali (Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281- 01. Cfr., altresì, Corte cost., sentt. n. 77 del 24/03/1997 e n. 32 del 10/02/1999, e Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, Budini, Rv. 21058). È stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell'ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell'adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l'obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con le deduzioni difensive. Il nuovo istituto si connota per non marginali peculiarità: l'ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la differenza tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla citata misura interdittiva, «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero», mentre, secondo la Novella, «prima di disporre la misura». i P- t. i, / L,J e t_E-1 ni Non a caserordinanza cautelare~ contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 292 cod. proc. pen., come interpolato dalla Novella, anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio». Si prevede così, in via appunto di regola generale, che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, di qualsiasi misura cautelare personale, sia nulla se non preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi previsti dall'art. 291 comma 1-quater c.p.p. (292, comma 3-bis, cpp). I commi dal 291, 1-quinquies, al 291, 1-novies, cod.proc.pen. regolano la nuova obbligatoria sequenza procedimentale da seguirsi prima di disporre la misura. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è dal Gip comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, 4 purchè sia lasciato il tempo necessario per comparire (291, comma 1-sexies, prima parte, cod.proc.pen.). A pena di nullità dell'interrogatorio e della successiva ordinanza (292, comma 3- bis, cod.proc.pen.), l'invito contiene l'indicazione di giorno, ora e luogo, e giudice davantrcui presentarsi, la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato, l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e dei diritti a ottenere informazioni in merito all'accusa, all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, ad avvalersi della facoltà di non rispondere, a informare le autorità consolari e [di] dare avviso ai familiari, ad accedere ai programmi di giustizia riparativa (291, comma 1- septies, cod.proc.pen.), e ancora l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti ed elementi su cui la richiesta si fonda indicati al comma 1 dell'art. 291 cod.proc.pen., e l'avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. Arrivato il giorno "della presentazione", circa il modo di procedere la nuova normativa si limita a statuire: che l'interrogatorio preventivo deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'art. 141-bis cod.proc.pen.; che, fissato l'interrogatorio e regolarmente citate le parti, il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'art. 159, comma 1 cod.proc.pen. (291, comma 1-sexies, seconda parte cod.proc.pen.); infine, che l'ordinanza è nulla non solo se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore della persona indagata (anche derivanti da indagini difensive), come da regola generale, ma altresì quando non contiene una specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato nel corso dell'interrogatorio preventivo, quando previsto. 2. Ciò premesso sulla ratio e sulla disciplina dell'istituto, la questione che viene posta con l'odierno ricorso attiene alla legittimità dell'ordinanza impugnata laddove, nel confermare il provvedimento del Gip, ha ritenuto che nella specie PFT •-n-afr.g.ato esplftlamed-ell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., cui risulta collegata la richiesta declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare applicata, non doveva essere effettuato/ essendo già stato tenuto l'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291 comma 1 quater cod.proc.pen. 5 A fondamento della decisione il Tribunale di Napoli ha ritenuto regolarmente svolto l'interrogatorio preventivo nel caso in cui, una volta notificata agli indagati la data fissata per rendere l'interrogatorio, non erano comparsi né gli indagati nè il difensore di fiducia ed il giudice aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore. Ebbene, così perimetrata la questione e ponendo in rilievo come ad essa sia estranea ogni valutazione circa la legittimità del rigetto dell'istanza di rinvio dell'interrogatorio preventivo per legittimo impedimento del difensore e dell'indagata CE PA, il tema sottoposto al vaglio di questa Corte é se la mera fissazione dell'udienza per l'interrogatorio preventivo, non seguito dall'incombente, possa equipararsi al caso in cui invece l'interrogatorio sia stato tenuto, e ciò al fine precipuo di rendere invece necessario l'ordinario interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. che appunto può essere escluso allorché l'interrogatorio preventivo si sia effettivamente svolto. Alla luce della ratio della novella normativa, che è quella di ampliare le garanzie difensive nella fase anteriore all'emissione del titolo cautelare, al fine di consentire al potenziale destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento e di incidere conseguentemente sull'obbligo motivazionale del giudice, non può ritenersi che la mera fissazione dell'incombente non seguita dal suo espletamento possa concretare la predetta funzione. Depone in tal senso anche la previsione secondo cui per escludere l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. il Giudice deve aver già "proceduto" ai sensi dell'articolo 291, comma 1 quater cod.proc.pen., espressione questa che dal punto di vista semantico é chiaramente indicativa di un incombente processuale che si é effettivamente svolto, così negandosi l'equiparazione nella specie avallata tra l'interrogatorio preventivo effettivamente tenuto e la mancata comparizione senza legittimo impedimento a seguito di rituale fissazione, situazione questa che rileva unicamente per legittimare il giudice ad emettere l'ordinanza cautelare senza incorrere in nullità. Ne consegue pertanto che non può essere condivisa l'interpretazione prima del Gip del Tribunale di Avellino e poi del Tribunale di Napoli, in sede di riesame, secondo cui, richiamando una sorta di fictio iuris, nella specie l'interrogatorio preventivo sarebbe stato regolarmente svolto, pur se gli indagati non si erano presentati, così traendone la conseguenza che non doveva procedersi neppure all'ulteriore interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. Al contrario, proprio in mancanza di una interlocuzione preventiva del giudice con il destinatario della misura, doveva, invece necessariamente procedersi all'interrogatorio successivo ex art. 294 cod.proc.pen. che costituiva il primo 6 momento di contatto tra il giudice e l'indagato così da consentire al giudice di verificare in tale sede la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza che sotto il profilo delle esigenze cautelari. Da quanto fin qui esposto, deriva ex art. 302 cod.proc.pen. l'inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad entrambi gli indagati per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen. 3. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare / disponendo la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a CE PA e CE TO nell'ambito del presente procedimento.
P .Q.M
ifi\nnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare e dispone la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a CE PA e CE TO nell'ambito del presente procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen. Così decis in Roma, 1'8 luglio 2025
sentite le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per sopravvenuta inefficacia delle misure cautelari, con conseguenti adempimenti ex art. 626 c.p.p. Per i ricorrenti CE PA e CE IO è presente il difensore di fiducia, avvocato VOARINO WILLIAM del foro di TORINO il quale, concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, dopo aver esposto nei dettagli i motivi di doglianza, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 29649 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 08/07/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28.4.2015 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto dal difensore di CE PA e CE TO avverso il provvedimento datato 23.1.2025 con cui il Gip del Tribunale di Avellino ha rigettato l'istanza volta alla declaratoria di inefficacia della misura degli arresti domiciliari applicata agli indagati per omesso svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. A sostegno della decisione il Tribunale di Napoli osservava che l'art. 2941comma 1, cod.proc.pen. / nel testo modificato dalla legge n.114 del 20241 prevede che il giudice che ha deciso l'applicazione della misura cautelare deve svolgere l'interrogatorio di garanzia se non vi ha proceduto ai sensi dell'art. 291, comma 1 quater, cod.proc.pen. mentre nella fattispecie tale interrogatorio era già stato ritualmente espletato comprendendo in tale ipotesi anche il caso di mancata comparizione degli indagati. In particolare nel caso di specie il Gip aveva fissato l'interrogatorio preventivo per il giorno 16 dicembre 2024,ore 9 e 30, con provvedimento notificato ai CE in data 10 dicembre 2024; poi nel pomeriggio del 13 dicembre il difensore degli indagati, Avv. Walter Voarino del Foro di Torino, aveva inviato un' istanza di rinvio dell'interrogatorio per legittimo impedimento di CE PA e di esso difensore corredata da certificato medico rilasciato all'indagata nonché documentazione attestante il concomitante impegno professionale del medesimo. La richiesta di rinvio anche ad horas veniva rigettata. Il Gip dava quindi atto della mancata presentazione degli indagati all'interrogatorio e provvedeva sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero. 2. Avverso l'ordinanza emessa in sede di appello, entrambi gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Con il primo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 291, comma 1 quater , 294 e 302 cod.proc.pen. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione al disposto di cui all'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. per mancanza di motivazione. Con il terzo motivo deducono la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per motivazione apparente e quindi sostanzialmente mancante. Si assume che l'ordinanza impugnata ijJel tutto inconferente rispetto al tema dedotto/ che non riguardava la legittimità dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza 2 di rinvio dell'interrogatorio preventivo ma invece la necessità di disporre l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. Inoltre si rileva che il Gip del Tribunale di Avellino ,con l'ordinanza in data 23.1.2025 )ha motivato l'asserita non necessità di procedere ad interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. nei confronti degli imputati, sulla base di una sorta di escamotage o fictio iuris, ovvero equiparando l'interrogatorio non effettivamente celebrato per mancata comparizione degli indagati all'udienza fissata per l'interrogatorio preventivo all'interrogatorio preventivo effettivamente celebrato, in quanto gli indagati sono comparsi all'udienza fissata e sono stati effettivamente interrogati. Peraltro, che l'udienza fissata per l'interrogatorio dell'indagato sia cosa ben diversa dall'effettività dell'interrogatorio del medesimo lo si evince dal tenore dell'art. 294, comma 1, cod.proc.pen. secondo cui detto interrogatorio deve essere sempre disposto tranne che il giudice vi abbia già proceduto ai sensi dell'art. 291, comma 1 quater cod.proc.pen. oppure nel caso dell'udienza di convalida o di fermo di indiziato di delitto. Pertanto l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. doveva essere senz'altro disposto anche nel caso in cui l'indagato non fosse comparso all'udienza fissata per l'interrogatorio preventivo senza addurre un legittimo impedimento. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati. Il tema che viene in rilievo riguarda il nuovo istituto del c.d. interrogatorio preventivo ed in particolare il suo rapporto con l'interrogatorio successivo ex art. 294 cod.proc.pen. 1.1. Il primo attua l'inversione dell'ordinaria sequenza procedimentale "misura _ interrogatorio", schema non sconosciuto all'ordinamento; ed invero il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue conseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l'espletamento dell'incombente con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall'esercizio di un pubblico 3 ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 7, I. 16 aprile 2015, n. 47) oltre che nell'interrogatorio previsto dall'art. 391, comma 3, cod.proc.pen. in sede di convalida dell'arresto o del fermo. La recente riforma (l. 9 agosto 2024 n. 114), prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, pur se con ampia casistica derogatoria, ha esteso questo modello "a contraddittorio anticipato" a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato "a sorpresa". Accanto all'intervento sulle cadenze ordinarie del procedimento applicativo, si è, dunque, tenuto conto di situazioni rispetto alle quali non era possibile l'interlocuzione preventiva con l'indagato, tra cui il pericolo di fuga. D'altronde, la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali (Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281- 01. Cfr., altresì, Corte cost., sentt. n. 77 del 24/03/1997 e n. 32 del 10/02/1999, e Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, Budini, Rv. 21058). È stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell'ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell'adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l'obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con le deduzioni difensive. Il nuovo istituto si connota per non marginali peculiarità: l'ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la differenza tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla citata misura interdittiva, «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero», mentre, secondo la Novella, «prima di disporre la misura». i P- t. i, / L,J e t_E-1 ni Non a caserordinanza cautelare~ contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 292 cod. proc. pen., come interpolato dalla Novella, anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio». Si prevede così, in via appunto di regola generale, che l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, di qualsiasi misura cautelare personale, sia nulla se non preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi previsti dall'art. 291 comma 1-quater c.p.p. (292, comma 3-bis, cpp). I commi dal 291, 1-quinquies, al 291, 1-novies, cod.proc.pen. regolano la nuova obbligatoria sequenza procedimentale da seguirsi prima di disporre la misura. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è dal Gip comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, 4 purchè sia lasciato il tempo necessario per comparire (291, comma 1-sexies, prima parte, cod.proc.pen.). A pena di nullità dell'interrogatorio e della successiva ordinanza (292, comma 3- bis, cod.proc.pen.), l'invito contiene l'indicazione di giorno, ora e luogo, e giudice davantrcui presentarsi, la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato, l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e dei diritti a ottenere informazioni in merito all'accusa, all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali, ad avvalersi della facoltà di non rispondere, a informare le autorità consolari e [di] dare avviso ai familiari, ad accedere ai programmi di giustizia riparativa (291, comma 1- septies, cod.proc.pen.), e ancora l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti ed elementi su cui la richiesta si fonda indicati al comma 1 dell'art. 291 cod.proc.pen., e l'avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. Arrivato il giorno "della presentazione", circa il modo di procedere la nuova normativa si limita a statuire: che l'interrogatorio preventivo deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'art. 141-bis cod.proc.pen.; che, fissato l'interrogatorio e regolarmente citate le parti, il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'art. 159, comma 1 cod.proc.pen. (291, comma 1-sexies, seconda parte cod.proc.pen.); infine, che l'ordinanza è nulla non solo se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore della persona indagata (anche derivanti da indagini difensive), come da regola generale, ma altresì quando non contiene una specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato nel corso dell'interrogatorio preventivo, quando previsto. 2. Ciò premesso sulla ratio e sulla disciplina dell'istituto, la questione che viene posta con l'odierno ricorso attiene alla legittimità dell'ordinanza impugnata laddove, nel confermare il provvedimento del Gip, ha ritenuto che nella specie PFT •-n-afr.g.ato esplftlamed-ell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., cui risulta collegata la richiesta declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare applicata, non doveva essere effettuato/ essendo già stato tenuto l'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291 comma 1 quater cod.proc.pen. 5 A fondamento della decisione il Tribunale di Napoli ha ritenuto regolarmente svolto l'interrogatorio preventivo nel caso in cui, una volta notificata agli indagati la data fissata per rendere l'interrogatorio, non erano comparsi né gli indagati nè il difensore di fiducia ed il giudice aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore. Ebbene, così perimetrata la questione e ponendo in rilievo come ad essa sia estranea ogni valutazione circa la legittimità del rigetto dell'istanza di rinvio dell'interrogatorio preventivo per legittimo impedimento del difensore e dell'indagata CE PA, il tema sottoposto al vaglio di questa Corte é se la mera fissazione dell'udienza per l'interrogatorio preventivo, non seguito dall'incombente, possa equipararsi al caso in cui invece l'interrogatorio sia stato tenuto, e ciò al fine precipuo di rendere invece necessario l'ordinario interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. che appunto può essere escluso allorché l'interrogatorio preventivo si sia effettivamente svolto. Alla luce della ratio della novella normativa, che è quella di ampliare le garanzie difensive nella fase anteriore all'emissione del titolo cautelare, al fine di consentire al potenziale destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento e di incidere conseguentemente sull'obbligo motivazionale del giudice, non può ritenersi che la mera fissazione dell'incombente non seguita dal suo espletamento possa concretare la predetta funzione. Depone in tal senso anche la previsione secondo cui per escludere l'interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. il Giudice deve aver già "proceduto" ai sensi dell'articolo 291, comma 1 quater cod.proc.pen., espressione questa che dal punto di vista semantico é chiaramente indicativa di un incombente processuale che si é effettivamente svolto, così negandosi l'equiparazione nella specie avallata tra l'interrogatorio preventivo effettivamente tenuto e la mancata comparizione senza legittimo impedimento a seguito di rituale fissazione, situazione questa che rileva unicamente per legittimare il giudice ad emettere l'ordinanza cautelare senza incorrere in nullità. Ne consegue pertanto che non può essere condivisa l'interpretazione prima del Gip del Tribunale di Avellino e poi del Tribunale di Napoli, in sede di riesame, secondo cui, richiamando una sorta di fictio iuris, nella specie l'interrogatorio preventivo sarebbe stato regolarmente svolto, pur se gli indagati non si erano presentati, così traendone la conseguenza che non doveva procedersi neppure all'ulteriore interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. Al contrario, proprio in mancanza di una interlocuzione preventiva del giudice con il destinatario della misura, doveva, invece necessariamente procedersi all'interrogatorio successivo ex art. 294 cod.proc.pen. che costituiva il primo 6 momento di contatto tra il giudice e l'indagato così da consentire al giudice di verificare in tale sede la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza che sotto il profilo delle esigenze cautelari. Da quanto fin qui esposto, deriva ex art. 302 cod.proc.pen. l'inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad entrambi gli indagati per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen. 3. In conclusione l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare / disponendo la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a CE PA e CE TO nell'ambito del presente procedimento.
P .Q.M
ifi\nnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare e dispone la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a CE PA e CE TO nell'ambito del presente procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.proc.pen. Così decis in Roma, 1'8 luglio 2025