Articolo 16 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 15Articolo 17
Versione
23 maggio 1999
Art. 16. (Disposizioni in materia di contabilita'
dell'ufficio nazionale per il servizio civile).
1. Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonche' alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli cuti militari, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del decretolegge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.
Entrata in vigore il 23 maggio 1999
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