Art. 16. (Disposizioni in materia di contabilita'
dell'ufficio nazionale per il servizio civile).
1. Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonche' alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli cuti militari, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del decretolegge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.
dell'ufficio nazionale per il servizio civile).
1. Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonche' alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli cuti militari, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del decretolegge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.