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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2026, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2592/2025 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro CAD SERNAV S.R.L., in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Renate Holzeisen, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 2036 Anno 2026 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: GRASSO GIANLUCA Data pubblicazione: 30/01/2026 2 di 15 per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo grado della Liguria n. 654/2024, depositata il 17 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 dal Consigliere GI SS. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Uditi l’avv. dello Stato Anna Collabolletta e l’avv. Renate Holzeisen. FATTI DI CAUSA 1. – In data 28 novembre 2013, CAD Sernav S.r.l. notificò ricorso avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. 31221 RU e atto di irrogazione sanzioni tributarie prot. 31223 RU, notificati alla società nella sua qualità di rappresentante doganale indiretta per importazioni dalle Filippine di elementi di fissaggio in acciaio, e dunque di asserita responsabile solidale della società importatrice INOX MARE S.r.l. L’Agenzia delle dogane si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con sentenza 581/2/2015, ha accolto il ricorso della società e annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle dogane. Resisteva con proprie controdeduzioni la società contribuente. Con sentenza n. 1056/1/2016 la Commissione tributaria regionale ella Liguria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane, confermando la sentenza impugnata. Con ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza di secondo grado. 3 di 15 La contribuente ha presentato controricorso. Con ordinanza n. 15347/2019, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione. In data 31 dicembre 2019, la società notificava, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di cassazione n. 15347/2019. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24432/2023, dichiarava il ricorso per revocazione inammissibile. Sia l’Ufficio sia la società proponevano ricorso in riassunzione. Riuniti i procedimenti, a seguito di rinvio dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19, dopo trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 111/2/2021, depositata in data 12 febbraio 2021, accertava la fondatezza della pretesa tributaria, disponendo la compensazione integrale delle spese. In data 7 maggio 2021 la società notificava ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Si costituiva l’Agenzia delle dogane chiedendo il rigetto dello stesso. Con ordinanza n. 24791 del 2023, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. 2. – Il giudizio è stato riassunto dalla società. Si è costituita l’Agenzia delle dogane. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 654/2/24, depositata il 17 settembre 2024, ha annullato gli atti dell'Agenzia delle dogane. In particolare, la Corte ha rilevato che i certificati di origine della merce erano stati rilasciati sulla base delle informazioni fornite dagli esportatori, senza che le autorità doganali avessero effettivamente verificato la veridicità 4 di 15 delle dichiarazioni. Nonostante ciò, le stesse autorità avevano formalmente attestato l’autenticità delle dichiarazioni con timbro e sigillo e la normativa comunitaria impone alle autorità doganali dei paesi terzi l’obbligo di controllare la veridicità delle informazioni prima di rilasciare i certificati di origine, ma non attribuisce all’importatore un obbligo generale di verifica delle circostanze del rilascio del certificato, fatta salva l'ipotesi in cui emergano elementi che mettano in dubbio l’autenticità della dichiarazione. Nel caso di specie si è ritenuto legittimo l'affidamento dell'importatore sulla base dei precedenti rapporti commerciali con il gruppo esportatore, leader nel settore e con sede in una zona franca sottoposta a rigidi controlli, e della documentazione in atti. Si è richiamata, infine, la sentenza di assoluzione del rappresentante legale di INOX MARE S.r.l. che ha escluso la sussistenza del reato di evasione di dazio sulla base delle stesse informative interlocutorie e della relazione finale dell’OLAF, sulle quali si basano gli atti impositivi doganali impugnati avanti il giudice tributario. 3. – L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 220 Codice Doganale Comunitario (CDC), vigente ratione temporis e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte di giustizia di secondo grado, secondo quanto argomentato, sarebbe incorsa nella violazione delle norme indicate laddove ha ritenuto che l’autorità doganale filippina fosse informata o avrebbe dovuto ragionevolmente essere informata che le merci non avevano diritto al regime preferenziale. La sentenza avrebbe erroneamente 5 di 15 ritenuto sussistente l’obbligo delle autorità dello Stato estero di procedere a controllo della merce ai fini del rilascio dei certificati di origine e altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto l’errore rilevante ai sensi dell’art. 220 CDC, par. 2, lett. b). Si contesta, in particolare, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, l’assunto secondo cui la normativa comunitaria imporrebbe alle autorità doganali dei paesi terzi l’obbligo di controllo in caso di rilascio di certificati di origine. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 220 CDC vigente ratione temporis, nonché dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla buona fede, riconoscibilità dell’errore e alla diligenza. In particolare, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente il legittimo affidamento della importatrice, fondato sulla scorta dei numerosi acquisti che NO mare S.r.l. aveva effettuato in precedenza dal gruppo – leader mondiale nel settore – di cui facevano parte le società importatrici, tenuto conto altresì del fatto che la sede delle società venditrici è collocata in zona franca filippina sottoposta a severa normativa in materia doganale. Si evidenzia, in primis, l’irrilevanza del certificato FORM A ai fini dell’applicabilità dell’art. 220 CDC al caso di specie poiché il parere legale n. 5/2013, reso dall’OL (Unità B1) e divulgato dalla Direzione centrale legislazione e procedure doganali con nota prot. n. 9294 del 10 febbraio 2015 (prodotta con noto deposito documenti in data 16 maggio 2016, allegata nuovamente nel giudizio di riassunzione) fornisce una ricostruzione del diverso valore giuridico da attribuire ai certificati di origine, rilasciati dalle autorità di Paesi Terzi, nel caso in cui le merci abbiano origine preferenziale o non preferenziale e siano assoggettate a dazi antidumping. Qualora le prove raccolte dall’OLAF dimostrino che le merci sono soggette a dazio antidumping in base 6 di 15 alla loro effettiva origine, l’esistenza di un certificato FORM A (o di altro analogo certificato di origine) non impedisce il recupero a posteriori dei dazi. L’Organismo antifrode, in proposito, richiama la pronuncia del Tribunale di I° grado dell’Unione europea del 16.12.2010, resa nella causa C-191/09 e in particolare i punti da 42 a 44. Nei punti in questione, i giudici dell’Unione europea hanno precisato che per i dazi antidumping sono applicabili le norme sull’origine non preferenziale e le autorità del paese terzo non sono tenute a verificare le condizioni relative all’origine non preferenziale delle merci. In definitiva, quando viene presentata una dichiarazione per l’immissione in libera pratica di merce soggetta a dazi antidumping, non è richiesto alcun certificato di origine. Il fatto che la NO RE acquistasse da molti anni merce dal gruppo taiwanese Tong-The, al quale appartenevano le società esportatrici NO e Tapu, nell’ordinanza 26912/2019 della Suprema Corte è chiaramente considerato elemento di sospetto tale da comportare un aggravio dell’onere probatorio incombente sulla società mentre viene invece ritenuto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria un elemento probatorio fondante il legittimo affidamento di NO RE s.r.l. Tale contrasto configurerebbe una violazione di legge sia con riferimento all’art. 384 c.p.c. sia con riferimento all’art. 220 CDC e 2697 c.c. 1.1. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. L'ordinanza n. 15347 del 2019 di questa Corte, che aveva cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, aveva segnalato, in particolare, i seguenti principi ai quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi: «a) debbono ricorrere tutte e tre le condizioni di cui all'art. 220, comma 2, lett. b, CDC;
b) la semplice falsità della dichiarazione d'origine legittima l'azione di recupero dei 7 di 15 dazi;
c) non costituisce, di per sé, errore attivo il rilascio di una certificazione falsa e ciò, in ispecie, se sia stata determinata da una falsa rappresentazione in fatto dell'esportatore; d) per ritenere, in questo caso, l'errore imputabile all'autorità emittente occorre provare che essa sapeva o doveva sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale;
e) occorre provare, inoltre, che un simile errore non poteva ragionevolmente essere conosciuto dal debitore in buona fede;
f) l'onere della prova di tutti gli indicati elementi incombe sull'operatore; g) gli operatori economici, in relazione alla loro esperienza professionale e al grado di diligenza che necessariamente l'accompagna, devono munirsi di tutti gli elementi attestanti la corretta applicazione del regime preferenziale, ivi compresa l'origine delle merci;
h) gli obblighi di diligenza, e i relativi oneri, non si spingono, normalmente, fino a richiedere la verifica sistematica di tutte le circostanze del rilascio del certificato e del ruolo dell'esportatore; i) ove, peraltro, sussistano circostanze che inducano a dubitare dell'esattezza di un certificato d'origine, è richiesta la massima diligenza possibile, che, parimenti, va provata dall'operatore». La successiva pronuncia di questa Corte (Cass. n. 24791 del 2023), all'esito del giudizio di rinvio, ha evidenziato che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 111/2/2021, depositata in data 12 febbraio 2021, si era limitata a riportare che l’Autorità doganale delle Filippine (BOC), nel revocare i certificati rilasciati a TAPU e CANO con nota del 19/07/2013, «affermava che i due fornitori della società appellata avevano presentato, ai fini del rilascio dei certificati Form A, documentazione falsificata per dimostrare che le merci provenienti da Taiwan erano prodotti semilavorati», concludendo così: «Ne deriva che, mancando 8 di 15 il requisito della buona fede del debitore era legittima la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione operata dall'Agenzia nel caso in esame». L’accertamento della Commissione tributaria regionale, quindi, ha escluso la buona fede solo perché erano stati presentati documenti falsi al fine di ottenere le certificazioni, omettendo l’esame degli elementi dedotti dalla ricorrente, in astratto riconducibili alle condizioni che configurano, pur in presenza di falsità documentali, l’esimente ex art. 220 cit., riconosciuta invece dalla gravata sentenza della Commissione tributaria provinciale. Pertanto, gli atti sono stati nuovamente rimessi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione per compiere gli accertamenti già in precedenza demandati. Al fine di valutare la correttezza della decisione impugnata è necessario ricostruire la responsabilità del debitore dell'obbligazione doganale e il rilievo scriminante della buona fede, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa S.C. e della Corte di giustizia dell'Unione europea. La persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale è quella a nome della quale è stata fatta la dichiarazione d'importazione (Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C-97/95, OA & Filhos Ldª
contro
Fazenda Pública). La responsabilità del debitore dell'obbligazione doganale si fonda su una situazione giuridica chiaramente definita, cosicché qualunque operatore economico ha la possibilità di conoscere i rischi inerenti al mercato. Questa situazione va annoverata tra le circostanze in considerazione delle quali un importatore ha stipulato il contratto di cui trattasi. 9 di 15 La buona fede dell'importatore non lo esime, peraltro, dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale, essendo questi il dichiarante della merce importata (Corte di giustizia, 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora, punto 8). Se così non fosse, infatti, l'importatore sarebbe indotto a non verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, né la buona fede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi. L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis, che non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Tale disposizione, che riprende il contenuto della norma previgente (art. 5, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1697/79) prevede tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all'importazione. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte di giustizia, 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss. In relazione al regolamento n. 1697/79: 10 di 15 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Ministero delle Finanze / Foods Import, punto 24; 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C- 204/94, FA FO e a., punto 83). Ove siano soddisfatte queste tre condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha in seguito precisato che le suddette tre condizioni cumulative “operano sostanzialmente una condivisione del rischio derivante da errori o da irregolarità che viziano una dichiarazione doganale in funzione del comportamento e della diligenza di ciascuno dei soggetti coinvolti, vale a dire le autorità competenti dello Stato di esportazione e dello Stato di importazione, l’esportatore nonché l’importatore” (Corte giustizia 26 ottobre 2017, causa C-407/16, “Aqua Pro” SIA, punto 79). In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini dell'esenzione della contabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore (Cass. n. 6571/2025; Cass. n. 33314/2019) o di altri soggetti in quanto l'Unione Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro cui gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 18187/2023). Il legittimo affidamento è dunque protetto solo quando sono state le autorità doganali ad avere determinato i presupposti sui 11 di 15 quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. n. 4059/2019). Nella sentenza impugnata si afferma che «la documentazione in atti comprova l’attività di importazione di prodotti taiwanesi – e quindi di prodotti finiti – da parte delle due società e la successiva richiesta di rilascio di certificati di origine preferenziale, elementi che già di per sé avrebbero consentito alle autorità doganali filippine di rilevare l’inganno più volte perpetrato». Tali elementi, in realtà, avrebbero dovuto condurre a dubitare che l’errore commesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione medesime sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, proprio perché risultava “comprovata” l’attività d’importazione di prodotti taiwanesi - e non già filippini - finiti. Sulla diligenza di cui un importatore è tenuto a dar prova per poter essere considerato in buona fede, ai sensi di detta disposizione occorre ricordare che, quand’anche un errore dovesse essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali dello Stato di esportazione, sarebbe inoltre necessario che si tratti di un errore di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 36; 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, punto 38). La Corte di giustizia ha chiarato che spetta agli operatori economici, qualora abbiano essi stessi dubbi circa l’esatta 12 di 15 applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un’obbligazione doganale oppure circa la definizione dell’origine della merce, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano giustificati (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 37; 14 maggio 1996, FA FO e a., C‑153/94 e C‑204/94, punto 100; 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, punto 58). È compito degli operatori economici adottare, nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un’azione di recupero a posteriori e che tale prevenzione può consistere, in particolare, nel fatto che il debitore ottenga dall’altro contraente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, tutti gli elementi di prova attestanti che le merci provengono dallo Stato beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, inclusi documenti attestanti tale origine (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 38; 8 novembre 2012, Lagura Vermögensverwaltung, C‑438/11, punti 30 e 31). Se peraltro non sussiste un obbligo generale di verificare sistematicamente le circostanze del rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine «modulo A», compreso il ruolo dell’esportatore nella produzione delle merci, cionondimeno esso grava sull’importatore solo qualora abbia ragioni evidenti per dubitare dell’esattezza di un certificato di origine (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 39). In tal caso, nell’ipotesi in cui esso si sia tuttavia astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se detti dubbi fossero giustificati, si dovrà considerare che l’errore manifesto commesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione avrebbe potuto – o avrebbe dovuto – 13 di 15 essere scoperto dall’importatore, cosicché questi non potrà eccepire la propria buona fede ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale. Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria non ha fatto buon governo dei principi richiamati, essendosi sostanzialmente limitata a dare rilievo al rilascio del certificato da parte delle autorità competenti, circostanza di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dell'importatore, né la mera circostanza di precedenti acquisti può di per sé giustificare un legittimo affidamento nel caso di specie. 2. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n.74 del 2000 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. poiché era stata attribuita valenza dirimente alla sentenza di non luogo a procedere emessa nell’ambito del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società ricorrente, pur in presenza di circostanze fattuali non sovrapponibili e senza svolgere il necessario vaglio ai fini della valutazione degli elementi. 2.1. – Il motivo è fondato. La pronuncia ritiene dirimente una pronuncia di non luogo a procedere nel procedimento penale che pendeva con numero di R.G. 736/17 presso il Tribunale di Ravenna a carico del rappresentante legale della INOX MARE, direttamente connesso alla contestazione doganale amministrativa, riguardante le importazioni di beni di fissaggio tramite il porto di Ravenna. Al riguardo, va evidenziato che la sentenza penale di non luogo a procedere non produce effetti ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di decisione che conclude la fase delle indagini preliminari in ragione dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., e, in quanto resa allo stato degli atti senza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto 14 di 15 da essere revocabile con ordinanza (Cass. n. 33830/2024). Tale decisione non è infatti assimilabile, per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale che, presupponendo un accertamento in fatto, ha invece attitudine al giudicato. Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (Cass. n. 9957/2025). Al riguardo, la motivazione si limita a richiamare la pronuncia senza alcuna valutazione della specifica incidenza della sentenza penale sui fatti oggetto della presente controversia. Sul punto deve peraltro rilevarsi che non può essere prospettata alcuna violazione del principio del ne bis in idem poiché, come chiarito dalla Corte di giustizia, l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è applicabile quando, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest'ultima sia il rappresentante legale dell'altra (Corte giust. 5 aprile 2017, Orsi, cause riunite C-217/15 e C- 350/15). 3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria 15 di 15 competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2025. Il Consigliere est. La Presidente GI SS A- ER
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 2036 Anno 2026 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: GRASSO GIANLUCA Data pubblicazione: 30/01/2026 2 di 15 per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria secondo grado della Liguria n. 654/2024, depositata il 17 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 dal Consigliere GI SS. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Uditi l’avv. dello Stato Anna Collabolletta e l’avv. Renate Holzeisen. FATTI DI CAUSA 1. – In data 28 novembre 2013, CAD Sernav S.r.l. notificò ricorso avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. 31221 RU e atto di irrogazione sanzioni tributarie prot. 31223 RU, notificati alla società nella sua qualità di rappresentante doganale indiretta per importazioni dalle Filippine di elementi di fissaggio in acciaio, e dunque di asserita responsabile solidale della società importatrice INOX MARE S.r.l. L’Agenzia delle dogane si costituiva in giudizio. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con sentenza 581/2/2015, ha accolto il ricorso della società e annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle dogane. Resisteva con proprie controdeduzioni la società contribuente. Con sentenza n. 1056/1/2016 la Commissione tributaria regionale ella Liguria ha respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane, confermando la sentenza impugnata. Con ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza di secondo grado. 3 di 15 La contribuente ha presentato controricorso. Con ordinanza n. 15347/2019, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione. In data 31 dicembre 2019, la società notificava, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di cassazione n. 15347/2019. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24432/2023, dichiarava il ricorso per revocazione inammissibile. Sia l’Ufficio sia la società proponevano ricorso in riassunzione. Riuniti i procedimenti, a seguito di rinvio dovuto all’emergenza sanitaria da COVID-19, dopo trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 111/2/2021, depositata in data 12 febbraio 2021, accertava la fondatezza della pretesa tributaria, disponendo la compensazione integrale delle spese. In data 7 maggio 2021 la società notificava ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Si costituiva l’Agenzia delle dogane chiedendo il rigetto dello stesso. Con ordinanza n. 24791 del 2023, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. 2. – Il giudizio è stato riassunto dalla società. Si è costituita l’Agenzia delle dogane. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza n. 654/2/24, depositata il 17 settembre 2024, ha annullato gli atti dell'Agenzia delle dogane. In particolare, la Corte ha rilevato che i certificati di origine della merce erano stati rilasciati sulla base delle informazioni fornite dagli esportatori, senza che le autorità doganali avessero effettivamente verificato la veridicità 4 di 15 delle dichiarazioni. Nonostante ciò, le stesse autorità avevano formalmente attestato l’autenticità delle dichiarazioni con timbro e sigillo e la normativa comunitaria impone alle autorità doganali dei paesi terzi l’obbligo di controllare la veridicità delle informazioni prima di rilasciare i certificati di origine, ma non attribuisce all’importatore un obbligo generale di verifica delle circostanze del rilascio del certificato, fatta salva l'ipotesi in cui emergano elementi che mettano in dubbio l’autenticità della dichiarazione. Nel caso di specie si è ritenuto legittimo l'affidamento dell'importatore sulla base dei precedenti rapporti commerciali con il gruppo esportatore, leader nel settore e con sede in una zona franca sottoposta a rigidi controlli, e della documentazione in atti. Si è richiamata, infine, la sentenza di assoluzione del rappresentante legale di INOX MARE S.r.l. che ha escluso la sussistenza del reato di evasione di dazio sulla base delle stesse informative interlocutorie e della relazione finale dell’OLAF, sulle quali si basano gli atti impositivi doganali impugnati avanti il giudice tributario. 3. – L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 220 Codice Doganale Comunitario (CDC), vigente ratione temporis e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte di giustizia di secondo grado, secondo quanto argomentato, sarebbe incorsa nella violazione delle norme indicate laddove ha ritenuto che l’autorità doganale filippina fosse informata o avrebbe dovuto ragionevolmente essere informata che le merci non avevano diritto al regime preferenziale. La sentenza avrebbe erroneamente 5 di 15 ritenuto sussistente l’obbligo delle autorità dello Stato estero di procedere a controllo della merce ai fini del rilascio dei certificati di origine e altrettanto erroneamente avrebbe ritenuto l’errore rilevante ai sensi dell’art. 220 CDC, par. 2, lett. b). Si contesta, in particolare, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, l’assunto secondo cui la normativa comunitaria imporrebbe alle autorità doganali dei paesi terzi l’obbligo di controllo in caso di rilascio di certificati di origine. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 220 CDC vigente ratione temporis, nonché dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla buona fede, riconoscibilità dell’errore e alla diligenza. In particolare, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere sussistente il legittimo affidamento della importatrice, fondato sulla scorta dei numerosi acquisti che NO mare S.r.l. aveva effettuato in precedenza dal gruppo – leader mondiale nel settore – di cui facevano parte le società importatrici, tenuto conto altresì del fatto che la sede delle società venditrici è collocata in zona franca filippina sottoposta a severa normativa in materia doganale. Si evidenzia, in primis, l’irrilevanza del certificato FORM A ai fini dell’applicabilità dell’art. 220 CDC al caso di specie poiché il parere legale n. 5/2013, reso dall’OL (Unità B1) e divulgato dalla Direzione centrale legislazione e procedure doganali con nota prot. n. 9294 del 10 febbraio 2015 (prodotta con noto deposito documenti in data 16 maggio 2016, allegata nuovamente nel giudizio di riassunzione) fornisce una ricostruzione del diverso valore giuridico da attribuire ai certificati di origine, rilasciati dalle autorità di Paesi Terzi, nel caso in cui le merci abbiano origine preferenziale o non preferenziale e siano assoggettate a dazi antidumping. Qualora le prove raccolte dall’OLAF dimostrino che le merci sono soggette a dazio antidumping in base 6 di 15 alla loro effettiva origine, l’esistenza di un certificato FORM A (o di altro analogo certificato di origine) non impedisce il recupero a posteriori dei dazi. L’Organismo antifrode, in proposito, richiama la pronuncia del Tribunale di I° grado dell’Unione europea del 16.12.2010, resa nella causa C-191/09 e in particolare i punti da 42 a 44. Nei punti in questione, i giudici dell’Unione europea hanno precisato che per i dazi antidumping sono applicabili le norme sull’origine non preferenziale e le autorità del paese terzo non sono tenute a verificare le condizioni relative all’origine non preferenziale delle merci. In definitiva, quando viene presentata una dichiarazione per l’immissione in libera pratica di merce soggetta a dazi antidumping, non è richiesto alcun certificato di origine. Il fatto che la NO RE acquistasse da molti anni merce dal gruppo taiwanese Tong-The, al quale appartenevano le società esportatrici NO e Tapu, nell’ordinanza 26912/2019 della Suprema Corte è chiaramente considerato elemento di sospetto tale da comportare un aggravio dell’onere probatorio incombente sulla società mentre viene invece ritenuto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria un elemento probatorio fondante il legittimo affidamento di NO RE s.r.l. Tale contrasto configurerebbe una violazione di legge sia con riferimento all’art. 384 c.p.c. sia con riferimento all’art. 220 CDC e 2697 c.c. 1.1. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. L'ordinanza n. 15347 del 2019 di questa Corte, che aveva cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, aveva segnalato, in particolare, i seguenti principi ai quali il Giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi: «a) debbono ricorrere tutte e tre le condizioni di cui all'art. 220, comma 2, lett. b, CDC;
b) la semplice falsità della dichiarazione d'origine legittima l'azione di recupero dei 7 di 15 dazi;
c) non costituisce, di per sé, errore attivo il rilascio di una certificazione falsa e ciò, in ispecie, se sia stata determinata da una falsa rappresentazione in fatto dell'esportatore; d) per ritenere, in questo caso, l'errore imputabile all'autorità emittente occorre provare che essa sapeva o doveva sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale;
e) occorre provare, inoltre, che un simile errore non poteva ragionevolmente essere conosciuto dal debitore in buona fede;
f) l'onere della prova di tutti gli indicati elementi incombe sull'operatore; g) gli operatori economici, in relazione alla loro esperienza professionale e al grado di diligenza che necessariamente l'accompagna, devono munirsi di tutti gli elementi attestanti la corretta applicazione del regime preferenziale, ivi compresa l'origine delle merci;
h) gli obblighi di diligenza, e i relativi oneri, non si spingono, normalmente, fino a richiedere la verifica sistematica di tutte le circostanze del rilascio del certificato e del ruolo dell'esportatore; i) ove, peraltro, sussistano circostanze che inducano a dubitare dell'esattezza di un certificato d'origine, è richiesta la massima diligenza possibile, che, parimenti, va provata dall'operatore». La successiva pronuncia di questa Corte (Cass. n. 24791 del 2023), all'esito del giudizio di rinvio, ha evidenziato che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 111/2/2021, depositata in data 12 febbraio 2021, si era limitata a riportare che l’Autorità doganale delle Filippine (BOC), nel revocare i certificati rilasciati a TAPU e CANO con nota del 19/07/2013, «affermava che i due fornitori della società appellata avevano presentato, ai fini del rilascio dei certificati Form A, documentazione falsificata per dimostrare che le merci provenienti da Taiwan erano prodotti semilavorati», concludendo così: «Ne deriva che, mancando 8 di 15 il requisito della buona fede del debitore era legittima la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione operata dall'Agenzia nel caso in esame». L’accertamento della Commissione tributaria regionale, quindi, ha escluso la buona fede solo perché erano stati presentati documenti falsi al fine di ottenere le certificazioni, omettendo l’esame degli elementi dedotti dalla ricorrente, in astratto riconducibili alle condizioni che configurano, pur in presenza di falsità documentali, l’esimente ex art. 220 cit., riconosciuta invece dalla gravata sentenza della Commissione tributaria provinciale. Pertanto, gli atti sono stati nuovamente rimessi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione per compiere gli accertamenti già in precedenza demandati. Al fine di valutare la correttezza della decisione impugnata è necessario ricostruire la responsabilità del debitore dell'obbligazione doganale e il rilievo scriminante della buona fede, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa S.C. e della Corte di giustizia dell'Unione europea. La persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale è quella a nome della quale è stata fatta la dichiarazione d'importazione (Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C-97/95, OA & Filhos Ldª
contro
Fazenda Pública). La responsabilità del debitore dell'obbligazione doganale si fonda su una situazione giuridica chiaramente definita, cosicché qualunque operatore economico ha la possibilità di conoscere i rischi inerenti al mercato. Questa situazione va annoverata tra le circostanze in considerazione delle quali un importatore ha stipulato il contratto di cui trattasi. 9 di 15 La buona fede dell'importatore non lo esime, peraltro, dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale, essendo questi il dichiarante della merce importata (Corte di giustizia, 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora, punto 8). Se così non fosse, infatti, l'importatore sarebbe indotto a non verificare più l'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell'esportatore, né la buona fede di quest'ultimo, il che darebbe luogo ad abusi. L’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis, che non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Tale disposizione, che riprende il contenuto della norma previgente (art. 5, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1697/79) prevede tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all'importazione. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte di giustizia, 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss. In relazione al regolamento n. 1697/79: 10 di 15 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Ministero delle Finanze / Foods Import, punto 24; 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C- 204/94, FA FO e a., punto 83). Ove siano soddisfatte queste tre condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha in seguito precisato che le suddette tre condizioni cumulative “operano sostanzialmente una condivisione del rischio derivante da errori o da irregolarità che viziano una dichiarazione doganale in funzione del comportamento e della diligenza di ciascuno dei soggetti coinvolti, vale a dire le autorità competenti dello Stato di esportazione e dello Stato di importazione, l’esportatore nonché l’importatore” (Corte giustizia 26 ottobre 2017, causa C-407/16, “Aqua Pro” SIA, punto 79). In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 ai fini dell'esenzione della contabilizzazione a posteriori, non ha valenza in re ipsa, ma solo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore (Cass. n. 6571/2025; Cass. n. 33314/2019) o di altri soggetti in quanto l'Unione Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori rientranti nel rischio dell'attività commerciale, contro cui gli operatori economici possono premunirsi solo nell'ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 18187/2023). Il legittimo affidamento è dunque protetto solo quando sono state le autorità doganali ad avere determinato i presupposti sui 11 di 15 quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore (Cass. n. 4059/2019). Nella sentenza impugnata si afferma che «la documentazione in atti comprova l’attività di importazione di prodotti taiwanesi – e quindi di prodotti finiti – da parte delle due società e la successiva richiesta di rilascio di certificati di origine preferenziale, elementi che già di per sé avrebbero consentito alle autorità doganali filippine di rilevare l’inganno più volte perpetrato». Tali elementi, in realtà, avrebbero dovuto condurre a dubitare che l’errore commesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione medesime sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede, proprio perché risultava “comprovata” l’attività d’importazione di prodotti taiwanesi - e non già filippini - finiti. Sulla diligenza di cui un importatore è tenuto a dar prova per poter essere considerato in buona fede, ai sensi di detta disposizione occorre ricordare che, quand’anche un errore dovesse essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali dello Stato di esportazione, sarebbe inoltre necessario che si tratti di un errore di natura tale da non poter ragionevolmente essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui era tenuto a dar prova (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 36; 14 novembre 2002, Ilumitrónica, C‑251/00, punto 38). La Corte di giustizia ha chiarato che spetta agli operatori economici, qualora abbiano essi stessi dubbi circa l’esatta 12 di 15 applicazione delle disposizioni il cui inadempimento può far sorgere un’obbligazione doganale oppure circa la definizione dell’origine della merce, informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano giustificati (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 37; 14 maggio 1996, FA FO e a., C‑153/94 e C‑204/94, punto 100; 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, punto 58). È compito degli operatori economici adottare, nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un’azione di recupero a posteriori e che tale prevenzione può consistere, in particolare, nel fatto che il debitore ottenga dall’altro contraente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, tutti gli elementi di prova attestanti che le merci provengono dallo Stato beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, inclusi documenti attestanti tale origine (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 38; 8 novembre 2012, Lagura Vermögensverwaltung, C‑438/11, punti 30 e 31). Se peraltro non sussiste un obbligo generale di verificare sistematicamente le circostanze del rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine «modulo A», compreso il ruolo dell’esportatore nella produzione delle merci, cionondimeno esso grava sull’importatore solo qualora abbia ragioni evidenti per dubitare dell’esattezza di un certificato di origine (Corte giust. 16 marzo 2017, Veloserviss, C-47/16, punto 39). In tal caso, nell’ipotesi in cui esso si sia tuttavia astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se detti dubbi fossero giustificati, si dovrà considerare che l’errore manifesto commesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione avrebbe potuto – o avrebbe dovuto – 13 di 15 essere scoperto dall’importatore, cosicché questi non potrà eccepire la propria buona fede ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale. Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria non ha fatto buon governo dei principi richiamati, essendosi sostanzialmente limitata a dare rilievo al rilascio del certificato da parte delle autorità competenti, circostanza di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dell'importatore, né la mera circostanza di precedenti acquisti può di per sé giustificare un legittimo affidamento nel caso di specie. 2. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n.74 del 2000 ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. poiché era stata attribuita valenza dirimente alla sentenza di non luogo a procedere emessa nell’ambito del procedimento penale a carico del legale rappresentante della società ricorrente, pur in presenza di circostanze fattuali non sovrapponibili e senza svolgere il necessario vaglio ai fini della valutazione degli elementi. 2.1. – Il motivo è fondato. La pronuncia ritiene dirimente una pronuncia di non luogo a procedere nel procedimento penale che pendeva con numero di R.G. 736/17 presso il Tribunale di Ravenna a carico del rappresentante legale della INOX MARE, direttamente connesso alla contestazione doganale amministrativa, riguardante le importazioni di beni di fissaggio tramite il porto di Ravenna. Al riguardo, va evidenziato che la sentenza penale di non luogo a procedere non produce effetti ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di decisione che conclude la fase delle indagini preliminari in ragione dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., e, in quanto resa allo stato degli atti senza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto 14 di 15 da essere revocabile con ordinanza (Cass. n. 33830/2024). Tale decisione non è infatti assimilabile, per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale che, presupponendo un accertamento in fatto, ha invece attitudine al giudicato. Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (Cass. n. 9957/2025). Al riguardo, la motivazione si limita a richiamare la pronuncia senza alcuna valutazione della specifica incidenza della sentenza penale sui fatti oggetto della presente controversia. Sul punto deve peraltro rilevarsi che non può essere prospettata alcuna violazione del principio del ne bis in idem poiché, come chiarito dalla Corte di giustizia, l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è applicabile quando, in caso di dualità di procedimenti e sanzioni di carattere amministrativo e di carattere penale per gli stessi fatti, le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, quale una società commerciale, e il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, sebbene quest'ultima sia il rappresentante legale dell'altra (Corte giust. 5 aprile 2017, Orsi, cause riunite C-217/15 e C- 350/15). 3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria 15 di 15 competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 settembre 2025. Il Consigliere est. La Presidente GI SS A- ER