CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 792/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
VI RE Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PAGAMENTO n. 36250 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 06/12/2023 al Comune di Paternò, qui inviato con PEC in data 19/02/2024 e iscritto al n. 1236/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di pagamento n. 36250, relativo a TARI 2023, notificato il 06/11/2023, dell'importo complessivo di € 405,00. Deduceva i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione e decadenza. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'avviso, con vittoria di spese e compensi di difesa.
§2. Il Comune di Paternò si costituiva tardivamente in giudizio in data 21/01/2026, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
§3. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è infondato.
§5. Non ha pregio il primo motivo, con cui si lamenta l'omessa notifica di atti prodromici. L'atto impugnato si riferisce a somme dovute a titolo di acconto TARI per l'anno di imposta 2023 ed è stato notificato - per ammissione della ricorrente – dall'ente locale regolarmente il 06/11/2023.
L'attività prodromica all'avviso di accertamento TARI è la stessa attività di controllo e verifica demandata al Comune relativa ai mancati o insufficienti pagamenti o alle omissioni dichiarative. In altri termini,
l'avviso di accertamento è l'atto impositivo stesso che precede le azioni coattive, mentre altri atti come l'ingiunzione o la cartella sono atti conseguenti a questo, in caso di mancato adempimento. Non sono previsti dalla legge atti prodromici a quello impugnato.
L'avviso di pagamento TARI costituisce atto autonomamente impugnabile, non necessariamente preceduto da un avviso di accertamento, quando il tributo è liquidato sulla base: della dichiarazione del contribuente;
dei dati presenti nelle banche dati comunali;
dell'applicazione delle tariffe regolarmente approvate.
§6. Nemmeno sono fondate le censure di intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
§6.1. Non è intervenuta la decadenza dal potere impositivo.
Dispone l'art. 1 comma 161 della l. n. 296/2006 (L. Finanziaria del 2007), che:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nel caso di specie l'avviso TARI per l'anno 2023 è stato notificato nello stesso anno di riferimento del tributo e dunque non sussiste pertanto alcuna decadenza, né sotto il profilo dell'accertamento né sotto quello della riscossione.
§6.2. Ancora, nessuna eccezione di prescrizione può essere avanzata in quanto la TARI è soggetto a termine prescrizionale quinquennale decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata. Nel presente giudizio, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta TARI 2023 e l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 06/11/2023 quindi nello stesso anno di competenza del tributo.
Ne consegue che: - nessun termine prescrizionale risulta decorso;
- l'eccezione di prescrizione è giuridicamente impossibile ancor prima dell'inizio del decorso del termine quinquennale previsto per i tributi locali.
§7. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§8. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.200,00=, oltre accessori, in favore del Comune costituito.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice Estensore
RA EI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno'
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
VI RE Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PAGAMENTO n. 36250 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 06/12/2023 al Comune di Paternò, qui inviato con PEC in data 19/02/2024 e iscritto al n. 1236/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di pagamento n. 36250, relativo a TARI 2023, notificato il 06/11/2023, dell'importo complessivo di € 405,00. Deduceva i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione e decadenza. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'avviso, con vittoria di spese e compensi di difesa.
§2. Il Comune di Paternò si costituiva tardivamente in giudizio in data 21/01/2026, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
§3. All'udienza odierna in camera di consiglio, esaminati gli atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Il ricorso è infondato.
§5. Non ha pregio il primo motivo, con cui si lamenta l'omessa notifica di atti prodromici. L'atto impugnato si riferisce a somme dovute a titolo di acconto TARI per l'anno di imposta 2023 ed è stato notificato - per ammissione della ricorrente – dall'ente locale regolarmente il 06/11/2023.
L'attività prodromica all'avviso di accertamento TARI è la stessa attività di controllo e verifica demandata al Comune relativa ai mancati o insufficienti pagamenti o alle omissioni dichiarative. In altri termini,
l'avviso di accertamento è l'atto impositivo stesso che precede le azioni coattive, mentre altri atti come l'ingiunzione o la cartella sono atti conseguenti a questo, in caso di mancato adempimento. Non sono previsti dalla legge atti prodromici a quello impugnato.
L'avviso di pagamento TARI costituisce atto autonomamente impugnabile, non necessariamente preceduto da un avviso di accertamento, quando il tributo è liquidato sulla base: della dichiarazione del contribuente;
dei dati presenti nelle banche dati comunali;
dell'applicazione delle tariffe regolarmente approvate.
§6. Nemmeno sono fondate le censure di intervenuta decadenza e prescrizione del credito.
§6.1. Non è intervenuta la decadenza dal potere impositivo.
Dispone l'art. 1 comma 161 della l. n. 296/2006 (L. Finanziaria del 2007), che:
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nel caso di specie l'avviso TARI per l'anno 2023 è stato notificato nello stesso anno di riferimento del tributo e dunque non sussiste pertanto alcuna decadenza, né sotto il profilo dell'accertamento né sotto quello della riscossione.
§6.2. Ancora, nessuna eccezione di prescrizione può essere avanzata in quanto la TARI è soggetto a termine prescrizionale quinquennale decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata. Nel presente giudizio, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta TARI 2023 e l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato il 06/11/2023 quindi nello stesso anno di competenza del tributo.
Ne consegue che: - nessun termine prescrizionale risulta decorso;
- l'eccezione di prescrizione è giuridicamente impossibile ancor prima dell'inizio del decorso del termine quinquennale previsto per i tributi locali.
§7. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§8. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.200,00=, oltre accessori, in favore del Comune costituito.
Catania, 26.01.2026.
Il Giudice Estensore
RA EI