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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.02.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22276/2024
TRA
, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello,
ED elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in via A. de Gasperi, n. 55
Napoli, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.10.2024, il ricorrente esponeva:
- di essere stato dipendente della dal Controparte_2
07.12.2017 al 26.04.2020 con mansioni di addetta assistenza clienti (Op. livello B1 C.C.N.L.
Cooperative sociali) senza percepire il TFR;
- che la veniva dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_3
di Roma, Fall. n. 6 del 09.01.2020 e lo stato passivo è stato reso esecutivo il 21.02.2023;
- che depositava istanza di ammissione al passivo fallimentare e veniva ammessa per la somma di €
2.002,16 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- che richiedeva all' competente per territorio, la corresponsione delle somme dovute a titolo CP_1
di TFR in modalità online in data 07.04.2023 allegando lo stato passivo, il rifiuto del curatore di sottoscrivere la modulistica , il modello SR 54, l'autocertificazione di mancata opposizione allo CP_1
stato passivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- che in data 23.10.2023 inviava istanza di riesame, rimasto senza esito;
- che in data 25.10.2023 inviava il ricorso al Comitato Provinciale, rimasto privo di riscontro;
CP_
- che l' con lettera del 04.04.2024 comunicava che “risultava fitto di ramo d'azienda”;
- che in data 02.05.2024 inviava istanza di riesame rappresentando che, come si evinceva dalla visura camerale, non risultava alcun fitto di ramo d'azienda e che i suoi colleghi di lavoro, versanti in identica situazione, erano stati regolarmente liquidati dall' ; CP_1
- che in data 16.09.2024 inviava istanza di riesame sollecitando il pagamento e inviando visura della
Camera di commercio della e mandati Controparte_2
CP_ pagamento relativi a colleghi di lavoro versanti in identica situazione;
- di aver diritto a percepire il TFR in quanto inviava tutti i documenti necessari per la liquidazione delle prestazioni, ossia lo stato passivo esecutivo in copia conforme, l'autocertificazione di mancata
CP_ opposizione al passivo fallimentare, il rifiuto del curatore a sottoscrivere la modulistica il modello SR 54, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- di essere stato ammesso al passivo fallimentare e che tale provvedimento era definitivo, per cui l' non poteva contestare quanto in esso stabilito;
CP_1
- che furono già il Giudice delegato e il curatore fallimentare a verificare il suo diritto a percepire la somma di € 2.002,16 a titolo di TFR per essere stato dipendente della società fallita;
- che con riferimento a quanto comunicato dall' con lettera del 04.04.2024 non corrispondeva CP_1 al vero che vi sia fitto di ramo di azienda, tant'è che altri colleghi di lavoro dell'istante sono stati regolarmente liquidati dall' , come risulta dai prospetti depositati;
CP_1
- che dalla visura della Camera di commercio depositata agli atti, risultava solo una compravendita nel 2004, ben prima della sua assunzione avvenuta in data 07.12.2017;
- che essendo stato regolarmente ammesso al passivo fallimentare per l'importo di € 2.002,16 a titolo di T.F.R., non essendo stata proposta opposizione allo stato passivo, ed avendo inviato unitamente
CP_ alla domanda tutti i documenti richiesti dalle circolari per il pagamento, era dovuto tale importo;
- di essere creditore nei confronti dell' per la somma di € 2.002,16 a titolo di T.F.R., oltre CP_1
interessi e rivalutazione come per legge.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, richiamando i principi fissati dalle Direttive Europee e dalla Legge
297/82 secondo cui al lavoratore dipendente deve essere garantito, in ogni caso, la corresponsione del
TFR, rassegnava le seguenti conclusioni: “Condannarsi l' Controparte_4
-, in persona del Presidente pro-tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello
[...]
stesso in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di € 2.002,16 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione all'effettivo pagamento. Con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e 4% C.P.A., nonché spese generali pari al 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' , tempestivamente costituita, resisteva al ricorso eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda nel merito e concludeva nel seguente modo: “dichiari in via principale e preliminare la decadenza, o in subordine nel merito l'infondatezza della domanda per tutti i motivi innanzi indicati, con condanna di controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato CP_ Il Fondo di Garanzia istituito presso l' ex lege 297/82, in base all'art. 2 subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore e dei relativi accessori, mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo o successiva insinuazione al passivo di una dichiarazione tardiva di credito (co 3) oppure infine, se si tratta di un datore di lavoro non soggetto a fallimento, nel caso di inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento (co 5).
Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali. Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento dello stato d'insolvenza: apertura di una procedura concorsuale
(fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia.
Nel diverso caso in cui non è possibile l'apertura della procedura concorsuale sia per i motivi di cui all'art. 1, c. II, L.F., sia per le cause previste dagli artt. 10, 11 e 15, c. IX, L.F., il lavoratore può aver accesso al Fondo di garanzia sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2, c. V, L. 297/82, ossia l'esistenza di crediti inadempiuti e l'infruttuosa esecuzione forzata.
Nel caso di specie, come risulta dall' quando il rapporto di lavoro del ricorrente è CP_5 cessato in data 09.01.2022 il ricorrente era dipendente della società , società ancora attiva CP_6
e solvibile e che è unico datore di lavoro obbligato al pagamento del TFR ex art .2112 cc. Dalla visura camerale depositata da e dall'estratto contributivo inserito nella memoria CP_1 dell' , risulta che il rapporto di lavoro del ricorrente, non è cessato in data 26.4.2020 presso la CP_1
ma, per effetto del contratto di affitto del ramo di azienda, è continuato il 27.4.2020 CP_2 con la società SIAR sino al 22.7.2020. Successivamente in data 23.07.2020 il rapporto di lavoro è continuato presso la COOPERATIVA SOCIALE ZINGARI sino alla data di cessazione del CP_7 rapporto in data 09.01.2022, come risulta dall' CP_5
Il ricorso, pertanto, va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1
liquida in 1314,00 Euro oltre spese generali, IVA e CPA se dovute
Si comunichi.
Napoli, il 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 13.02.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 22276/2024
TRA
, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello,
ED elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in via A. de Gasperi, n. 55
Napoli, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.10.2024, il ricorrente esponeva:
- di essere stato dipendente della dal Controparte_2
07.12.2017 al 26.04.2020 con mansioni di addetta assistenza clienti (Op. livello B1 C.C.N.L.
Cooperative sociali) senza percepire il TFR;
- che la veniva dichiarata fallita dal Tribunale Controparte_3
di Roma, Fall. n. 6 del 09.01.2020 e lo stato passivo è stato reso esecutivo il 21.02.2023;
- che depositava istanza di ammissione al passivo fallimentare e veniva ammessa per la somma di €
2.002,16 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- che richiedeva all' competente per territorio, la corresponsione delle somme dovute a titolo CP_1
di TFR in modalità online in data 07.04.2023 allegando lo stato passivo, il rifiuto del curatore di sottoscrivere la modulistica , il modello SR 54, l'autocertificazione di mancata opposizione allo CP_1
stato passivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- che in data 23.10.2023 inviava istanza di riesame, rimasto senza esito;
- che in data 25.10.2023 inviava il ricorso al Comitato Provinciale, rimasto privo di riscontro;
CP_
- che l' con lettera del 04.04.2024 comunicava che “risultava fitto di ramo d'azienda”;
- che in data 02.05.2024 inviava istanza di riesame rappresentando che, come si evinceva dalla visura camerale, non risultava alcun fitto di ramo d'azienda e che i suoi colleghi di lavoro, versanti in identica situazione, erano stati regolarmente liquidati dall' ; CP_1
- che in data 16.09.2024 inviava istanza di riesame sollecitando il pagamento e inviando visura della
Camera di commercio della e mandati Controparte_2
CP_ pagamento relativi a colleghi di lavoro versanti in identica situazione;
- di aver diritto a percepire il TFR in quanto inviava tutti i documenti necessari per la liquidazione delle prestazioni, ossia lo stato passivo esecutivo in copia conforme, l'autocertificazione di mancata
CP_ opposizione al passivo fallimentare, il rifiuto del curatore a sottoscrivere la modulistica il modello SR 54, l'istanza di ammissione al passivo fallimentare;
- di essere stato ammesso al passivo fallimentare e che tale provvedimento era definitivo, per cui l' non poteva contestare quanto in esso stabilito;
CP_1
- che furono già il Giudice delegato e il curatore fallimentare a verificare il suo diritto a percepire la somma di € 2.002,16 a titolo di TFR per essere stato dipendente della società fallita;
- che con riferimento a quanto comunicato dall' con lettera del 04.04.2024 non corrispondeva CP_1 al vero che vi sia fitto di ramo di azienda, tant'è che altri colleghi di lavoro dell'istante sono stati regolarmente liquidati dall' , come risulta dai prospetti depositati;
CP_1
- che dalla visura della Camera di commercio depositata agli atti, risultava solo una compravendita nel 2004, ben prima della sua assunzione avvenuta in data 07.12.2017;
- che essendo stato regolarmente ammesso al passivo fallimentare per l'importo di € 2.002,16 a titolo di T.F.R., non essendo stata proposta opposizione allo stato passivo, ed avendo inviato unitamente
CP_ alla domanda tutti i documenti richiesti dalle circolari per il pagamento, era dovuto tale importo;
- di essere creditore nei confronti dell' per la somma di € 2.002,16 a titolo di T.F.R., oltre CP_1
interessi e rivalutazione come per legge.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, richiamando i principi fissati dalle Direttive Europee e dalla Legge
297/82 secondo cui al lavoratore dipendente deve essere garantito, in ogni caso, la corresponsione del
TFR, rassegnava le seguenti conclusioni: “Condannarsi l' Controparte_4
-, in persona del Presidente pro-tempore dom.to per la qualità c/o la sede dello
[...]
stesso in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, per le ragioni di cui in premessa, a pagare immediatamente all'istante la somma di € 2.002,16 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di maturazione all'effettivo pagamento. Con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e 4% C.P.A., nonché spese generali pari al 15% come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' , tempestivamente costituita, resisteva al ricorso eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda nel merito e concludeva nel seguente modo: “dichiari in via principale e preliminare la decadenza, o in subordine nel merito l'infondatezza della domanda per tutti i motivi innanzi indicati, con condanna di controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato CP_ Il Fondo di Garanzia istituito presso l' ex lege 297/82, in base all'art. 2 subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore e dei relativi accessori, mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo o successiva insinuazione al passivo di una dichiarazione tardiva di credito (co 3) oppure infine, se si tratta di un datore di lavoro non soggetto a fallimento, nel caso di inutile esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento (co 5).
Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali. Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento dello stato d'insolvenza: apertura di una procedura concorsuale
(fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia.
Nel diverso caso in cui non è possibile l'apertura della procedura concorsuale sia per i motivi di cui all'art. 1, c. II, L.F., sia per le cause previste dagli artt. 10, 11 e 15, c. IX, L.F., il lavoratore può aver accesso al Fondo di garanzia sulla base dei requisiti previsti dall'art. 2, c. V, L. 297/82, ossia l'esistenza di crediti inadempiuti e l'infruttuosa esecuzione forzata.
Nel caso di specie, come risulta dall' quando il rapporto di lavoro del ricorrente è CP_5 cessato in data 09.01.2022 il ricorrente era dipendente della società , società ancora attiva CP_6
e solvibile e che è unico datore di lavoro obbligato al pagamento del TFR ex art .2112 cc. Dalla visura camerale depositata da e dall'estratto contributivo inserito nella memoria CP_1 dell' , risulta che il rapporto di lavoro del ricorrente, non è cessato in data 26.4.2020 presso la CP_1
ma, per effetto del contratto di affitto del ramo di azienda, è continuato il 27.4.2020 CP_2 con la società SIAR sino al 22.7.2020. Successivamente in data 23.07.2020 il rapporto di lavoro è continuato presso la COOPERATIVA SOCIALE ZINGARI sino alla data di cessazione del CP_7 rapporto in data 09.01.2022, come risulta dall' CP_5
Il ricorso, pertanto, va rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' che CP_1
liquida in 1314,00 Euro oltre spese generali, IVA e CPA se dovute
Si comunichi.
Napoli, il 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia