Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2025, proposto dalla Società Agricola Cason di AV AN e OL s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Boccucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l’Azienda Agricola "Li Pocis" di CO SS, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto del 27 maggio 2025 dell’Inail, sede di Udine, con il quale è stata rigettata la domanda di finanziamento ISI n. I165223-000002, presentata dalla ricorrente in relazione all’avviso pubblico ISI 2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. LE BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 25 luglio 2025 e depositato il successivo giorno 30 la società ricorrente, operante nel settore agricolo, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’Inail ha dichiarato non ammissibile a finanziamento, nell’ambito dell’avviso pubblico ISI 2023 – volto alla concessione di incentivi alle imprese per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro – l’acquisto di una macchina miscelatrice con motore endotermico ITALMIX MATRIX ROVER UP 18 MC.
2. La domanda, inizialmente ammessa in graduatoria a seguito del click-day del 19 giugno 2024, è stata successivamente dichiarata inammissibile, sul presupposto che il progetto presentato non fosse tecnicamente ammissibile a finanziamento, in ragione della non conformità della documentazione tecnica prodotta a corredo della pratica. In particolare, secondo l’Inail, il listino prezzi allegato evidenzierebbe una non conformità dell’allestimento base della macchina rispetto al mercato dell’Unione europea.
Più precisamente, l’Istituto ha rilevato che:
- la macchina agricola ITALMIX – MATRIX ROVER UP, nell’allestimento base indicato nel listino prezzi 2022, risulterebbe dotata di motore diesel Stage IIIA , non conforme alla normativa europea vigente;
- il motore Stage V , richiesto dal Regolamento (UE) 2016/1628 per l’immissione sul mercato dell’Unione europea, sarebbe indicato nel medesimo listino e nel preventivo come accessorio opzionale, e non come dotazione di base;
- una macchina finanziabile deve essere già conforme alle direttive europee nella configurazione base, senza necessità di optional o modifiche successive;
- la documentazione prodotta (listino prezzi e preventivo) sarebbe perciò incongrua e contraddittoria, in quanto:a) non escluderebbe chiaramente il costo del motore Stage IIIA non installato;b) non dimostrerebbe in modo univoco che la macchina oggetto di finanziamento sia immessa sul mercato UE con motore Stage V come dotazione base;
- il cambio di motorizzazione non potrebbe essere considerato un semplice accessorio, incidendo direttamente su emissioni e rumorosità, parametri centrali ai fini del bando ISI.
3. La società ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
4. L’Inail si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso. Ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’impugnativa per carenza di interesse, sostenendo che i motivi dedotti non investirebbero l’autonoma ratio decidendi relativa alla incongruità del prezzo fra listino e preventivo (nel provvedimento s’è affermato che “ inoltre, nel paradosso di considerare il motore in Fase V come mero “accessorio”, di fatto però alternativo rispetto al motore non conforme in Fase IIIA, risulta dubbia la congruità del prezzo (fra listino e preventivo), non risultando espunto alcun valore per il motore in Fase IIIA non installato ”).
5. All’udienza pubblica del 9 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. L’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dell’Inail è infondata. La pretesa “ dubbia congruità del prezzo ” non costituisce una autonoma ragione di inammissibilità del finanziamento, poiché la relativa argomentazione è stata spesa esclusivamente a sostegno dell’unica ratio decidendi rappresentata dalla presunta non conformità tecnica dell’allestimento base del macchinario.
Ciò emerge chiaramente dal tenore del testo del provvedimento impugnato, nel quale l’Inail afferma: “ È evidente che la macchina debba essere conforme già nel suo allestimento base per poterla immettere sul mercato europeo; inoltre, nel paradosso di considerare il motore in Fase V come mero “accessorio”, di fatto però alternativo rispetto al motore non conforme in Fase IIIA, risulta dubbia la congruità del prezzo (fra listino e preventivo), non risultando espunto alcun valore per il motore in Fase IIIA non installato”.
In tale passaggio l’Istituto non introduce una distinta motivazione di diniego, ma si limita a rafforzare l’assunto della non conformità tecnica, sostenendo che – seguendo la tesi della ricorrente circa la conformità dell’allestimento base con motore Stage V (non già quale semplice accessorio)– il preventivo risulterebbe incoerente col listino perché dal costo indicato nel preventivo non è stato scomputato il costo del motore Stage IIIA, ma soltanto aggiunto il costo per il motore Stage V , con conseguente non sostenibilità della tesi stessa.
Si tratta, dunque, di una argomentazione per assurdo, meramente accessoria e consequenziale rispetto alla contestata non conformità del bene nel suo allestimento base alla normativa europea.
Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione preliminare e la possibilità di esaminare il merito del ricorso.
8. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis , con riferimento agli artt. 3 e 18 dell’avviso pubblico ISI 2023, censurando l’assunto secondo cui la macchina sarebbe non conforme alla normativa UE sul rilievo che l’allestimento base, secondo il listino del costruttore, sarebbe dotato di motore Stage IIIA (non ammesso in UE) mentre il motore Stage V (ammesso in UE) costituirebbe un optional .
Con il secondo motivo è stata dedotta la arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e il difetto di motivazione del provvedimento, sul rilievo che la documentazione tecnica e le dichiarazioni ufficiali del costruttore attesterebbero in modo univoco che la macchina destinata al mercato UE è prodotta nella configurazione base con motorizzazione Stage V , pienamente conforme alla normativa europea.
8.1. I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente: essi sono fondati.
8.2. La ricostruzione fatta propria dall’Inail nel provvedimento impugnato è smentita dalle dichiarazioni ufficiali del costruttore Italmix s.r.l., in particolare dalla dichiarazione del 28 marzo 2025 (doc. 20 della produzione ricorrente), dalla quale risulta che la macchina destinata al mercato dell’Unione europea è prodotta e commercializzata esclusivamente con motorizzazione Stage V già nella configurazione base, in conformità al Regolamento (UE) 2016/1628.
È altresì erronea la nozione di “ modello base ” adottata dall’Inail, poiché – stando alle dichiarazioni del costruttore, non efficacemente contrastate nel provvedimento impugnato né nelle difese - il macchinario non è omologato in serie, ma realizzato su commessa, secondo la configurazione richiesta dal cliente. Ne consegue che non esiste, per il mercato UE, una versione base con motore Stage IIIA .
8.3. Il mantenimento nel listino della configurazione Stage IIIA è stato, peraltro, adeguatamente spiegato dalla ricorrente, trattandosi di un listino a valenza internazionale, comprensivo di configurazioni destinate a mercati extra-UE nei quali la motorizzazione Stage V non è obbligatoria.
Tale circostanza- si deve convenire con la difesa attorea - non incide né sulla conformità tecnica del bene oggetto di finanziamento, né sulla congruità del prezzo.
Il preventivo e la perizia asseverata dimostrano in modo univoco che la configurazione Stage V è stata espressamente selezionata, identificata e valorizzata economicamente, in conformità alle prescrizioni del bando.
Del resto, è lo stesso listino allegato alla perizia asseverata (doc. 4 della produzione documentale dell’Inail del 26 settembre 2025) a confermare che la macchina oggetto della domanda di finanziamento viene prodotta con motore Stage V : a pagina 4 del listino è infatti riportata la voce “Motore Iveco NEF 206 CV 6 cil. St. 5 invece del 175 CV 6 cil. St. 3°” .
La locuzione “ invece del ” dimostra inequivocabilmente che al macchinario viene installato un motore Stage V in sostituzione, e non in aggiunta (come fosse un accessorio), del motore Stage IIIA , in coerenza con le dichiarazioni rese dal costruttore.
8.4. Ciò evidenzia anche l’infondatezza della contestazione dell’Inail sulla presunta incongruità del prezzo. Infatti, anche l’ulteriore argomentazione relativa alla mancata espunzione del valore del motore Stage IIIA dal preventivo – oltre a non costituire autonoma motivazione di diniego – è errata, poiché muove dall’erroneo presupposto che la voce di listino (“ Motore Iveco NEF 206 CV 6 cil. St. 5 invece del 175 CV 6 cil. St. 3° ) di € 29.700 indichi il prezzo del motore Stage V in sé, mentre dal listino emerge chiaramente che tale importo rappresenta il differenziale di costo per l’installazione del motore Stage V in luogo del motore Stage IIIA .
L’assunto secondo cui il prezzo del motore Stage IIIA avrebbe dovuto essere “scorporato” è perciò illogico e contrario alle comuni modalità di redazione di listini e preventivi: quando un’opzione è formulata come “ invece di ”, il relativo prezzo indica il differenziale economico tra due configurazioni, e non il prezzo complessivo del componente di maggior costo.
8.5. Alla luce delle suesposte considerazioni sia il primo che il secondo motivo sono fondati.
9. Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione del soccorso istruttorio, può consguentemente essere assorbito.
10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato. Nel riesaminare l’istanza della società ricorrente, quale effetto conformativo, l’Inail provvederà nuovamente, applicando le indicazioni e i principi ritraibili dalla presente decisione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico dell’Inail.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Inail al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LE BU, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE BU | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO