TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 363 / 2024
Il giudice TI Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 05/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 363/2024
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
LAURICELLA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IA RL, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 08.02.2024, la ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, di essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura almeno pari al 74% e il conseguente diritto alla percezione dell'assegno d'invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa (16.12.2021).
Con condanna alle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, il dott. la quale accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Per effetto delle patologie riscontrate e delle percentuali
attribuite, addizionate con il calcolo riduzionistico di Balthazard, si ottiene una percentuale
d'invalidità del 76% (settantaseipercento). Il soggetto è pertanto da considerarsi invalido in misura
SUPERIORE al 74%. Come si evince dalla documentazione suddetta, tale grado di invalidità può
essere individuato con buona certezza a far data da TT NT (vedi
certificazione psichiatrica dell'08.10.2025). In considerazione delle patologie accertate, suscettibili di
possibile miglioramento nel tempo, si ritiene opportuno programmare rivalutazione medico-legale a
18 mesi dalla visita di CTU. Non essendosi evidenziata una complessiva severa minorazione psichica
o fisica tale da determinare un significativo svantaggio sociale o una grave emarginazione sociale o
lavorativa, si ritiene che il soggetto NON presenti i requisiti per il riconoscimento di Handicap grave
ai sensi della Legge 104/92 art. 3 Comma 3”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Tuttavia, si procede soltanto al riconoscimento della spettanza dell'assegno mensile di assistenza stante che, pur contenendo sia il ricorso sia le note depositate nel corso del processo dei richiami al riconoscimento dell'handicap grave, nelle conclusioni del ricorso tale prestazione non è stata richiamata.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che Parte_1
è da ritenersi invalida nella misura del 76% da ottobre 2023 e pertanto, possiede i
[...]
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza da ottobre 2023; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 05/11/2025.
IL GIUDICE
TI Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 363 / 2024
Il giudice TI Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 05/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa TI Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 363/2024
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
LAURICELLA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IA RL, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 08.02.2024, la ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo, in virtù delle patologie sofferte, di essere riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura almeno pari al 74% e il conseguente diritto alla percezione dell'assegno d'invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa (16.12.2021).
Con condanna alle spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, argomentandone CP_1
variamente l'infondatezza.
Si provvedeva alla nomina di CTU, il dott. la quale accettava l'incarico Persona_1
conferito e per l'effetto prestava giuramento.
Essendo stata disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP
abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del
CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al
giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i
motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla
discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla
parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ciò detto, il CTU ha osservato che: “Per effetto delle patologie riscontrate e delle percentuali
attribuite, addizionate con il calcolo riduzionistico di Balthazard, si ottiene una percentuale
d'invalidità del 76% (settantaseipercento). Il soggetto è pertanto da considerarsi invalido in misura
SUPERIORE al 74%. Come si evince dalla documentazione suddetta, tale grado di invalidità può
essere individuato con buona certezza a far data da TT NT (vedi
certificazione psichiatrica dell'08.10.2025). In considerazione delle patologie accertate, suscettibili di
possibile miglioramento nel tempo, si ritiene opportuno programmare rivalutazione medico-legale a
18 mesi dalla visita di CTU. Non essendosi evidenziata una complessiva severa minorazione psichica
o fisica tale da determinare un significativo svantaggio sociale o una grave emarginazione sociale o
lavorativa, si ritiene che il soggetto NON presenti i requisiti per il riconoscimento di Handicap grave
ai sensi della Legge 104/92 art. 3 Comma 3”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione.
Tuttavia, si procede soltanto al riconoscimento della spettanza dell'assegno mensile di assistenza stante che, pur contenendo sia il ricorso sia le note depositate nel corso del processo dei richiami al riconoscimento dell'handicap grave, nelle conclusioni del ricorso tale prestazione non è stata richiamata.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, accolta.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto per entrambe le fasi del giudizio, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che Parte_1
è da ritenersi invalida nella misura del 76% da ottobre 2023 e pertanto, possiede i
[...]
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza da ottobre 2023; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, separatamente liquidate, di entrambe CP_1
le fasi di giudizio.
Agrigento, 05/11/2025.
IL GIUDICE
TI Di LV