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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4216/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIG. PRES. TERZ n. 55112500000421 IMU
- PIG. PRES. TERZ n. 55112500000421 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 193323000000208 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400000357 TARI - AVV. PAG. n. 19022200095351 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402300000115 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400004433 TARI
- AVV. PAG. n. 19022300024393 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: illustra le argomentazioni proposte nel ricorso e nelle memorie difensive e insiste per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con atto notificato al Comune di Caserta e alla Publiservizi srl, impugnava l'atto di pignoramento presso terzi N° 55112500000421, notificato il 3/7/25, riferito al mancato pagamento della somma complessiva pari ad € 3.423,45 per T.A.R.I. e I.M.U., di cui ai seguenti atti impositivi:
- avviso di accertamento esecutivo N° 193323000000208;
- intimazione di pagamento n. 55622400000357;
- avviso di pagamento N° 19022200095351;
- avviso di accertamento esecutivo N° 40402300000115;
- avviso di accertamento esecutivo N° 19332400004433;
- avviso di pagamento 19022300024393.
Il ricorrente eccepiva:
- carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione;
- omessa notifica degli atti prodromici, ritenendo sussistente anche l'obbligo di deposito dell'originale delle relate di notifica in caso di produzione documentale delle controparti;
- violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
- violazione dell'obbligo di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162, l. 296/06 e 1, comma 87, l. 549/95;
- violazione dell'art. 1, comma 161, legge 296/06 per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione impositiva;
- intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n° 4, c.c.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituita la Publiservizi s.r.l. che ha sostenuto la propria legittimazione allo svolgimento della funzione di riscossione per conto del Comune di Caserta, la ritualità della notifica degli atti prodromici, la conseguente interruzione dei termini di prescrizione e la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato.
Chiedeva, quindi, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
Il Comune di Caserta non si è costituito.
Il ricorrente depositava memorie difensive nelle quali contestava la mancanza di attestazione di conformità della documentazione prodotta dalla parte resistente e, comunque, la validità degli atti di notifica per mancato deposito della Comunicazione di Avvenuta Notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di carattere formale avanzate dal ricorrente rilevando;
1) che la documentazione prodotta dalla parte resistente è pienamente utilizzabile, essendo stata depositata l'attestazione di conformità; 2) che non sussiste alcun obbligo di versare in atti documenti in originale e che la contestazione circa la loro genuinità non può essere affidata a formule generiche, quali quelle utilizzate dal ricorrente;
3) che pienamente legittima è la sottoscrizione dell'atto mediante indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del procedimento di emissione dell'atto ai sensi dell'art.3 comma 2 D. lgs 39/93 e dell'art.1 comma 87, Legge 549 del 28/12/1995; 4) che è stata prodotta dolcumentazione da cui risulta la piena legittimazione della Publiservizi S.r.l. a svolgere l'attività quale agente della riscossione per il Comune di Caserta.
Quanto al merito della controversia, si osserva che risulta notificata in data 01.02.2025 a mani proprie del destinatario l'Intimazione di pagamento n. 55622400000357 del 20.11.2024 (Identificativo Spedizione: Numero_1).
Tale intimazione riguarda gli stessi atti impositivi esposti nel pignoramento presso terzi oggetto della controversia ed essa stessa è ivi richiamata.
La rituale notifica del citato atto impositivo, non seguito da tempestiva impugnazione, ha prodotto il consolidamento della pretesa tributaria (v. Cass. Ord. n. 29594 del 10/11/2025) e l'interruzione della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
ll giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 922,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, in favore della Publiservizi S.r.
l.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Caserta.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SABINO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4216/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Piazza Vanvitelli 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIG. PRES. TERZ n. 55112500000421 IMU
- PIG. PRES. TERZ n. 55112500000421 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 193323000000208 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622400000357 TARI - AVV. PAG. n. 19022200095351 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402300000115 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400004433 TARI
- AVV. PAG. n. 19022300024393 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 262/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: illustra le argomentazioni proposte nel ricorso e nelle memorie difensive e insiste per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con atto notificato al Comune di Caserta e alla Publiservizi srl, impugnava l'atto di pignoramento presso terzi N° 55112500000421, notificato il 3/7/25, riferito al mancato pagamento della somma complessiva pari ad € 3.423,45 per T.A.R.I. e I.M.U., di cui ai seguenti atti impositivi:
- avviso di accertamento esecutivo N° 193323000000208;
- intimazione di pagamento n. 55622400000357;
- avviso di pagamento N° 19022200095351;
- avviso di accertamento esecutivo N° 40402300000115;
- avviso di accertamento esecutivo N° 19332400004433;
- avviso di pagamento 19022300024393.
Il ricorrente eccepiva:
- carenza di legittimazione da parte dell'agente della riscossione;
- omessa notifica degli atti prodromici, ritenendo sussistente anche l'obbligo di deposito dell'originale delle relate di notifica in caso di produzione documentale delle controparti;
- violazione dell'art. 3 della legge 7/8/1990, n° 241, nonché dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n° 212, per carente motivazione e mancata allegazione degli atti;
- violazione dell'obbligo di firma da parte del responsabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 162, l. 296/06 e 1, comma 87, l. 549/95;
- violazione dell'art. 1, comma 161, legge 296/06 per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione impositiva;
- intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n° 4, c.c.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituita la Publiservizi s.r.l. che ha sostenuto la propria legittimazione allo svolgimento della funzione di riscossione per conto del Comune di Caserta, la ritualità della notifica degli atti prodromici, la conseguente interruzione dei termini di prescrizione e la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato.
Chiedeva, quindi, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
Il Comune di Caserta non si è costituito.
Il ricorrente depositava memorie difensive nelle quali contestava la mancanza di attestazione di conformità della documentazione prodotta dalla parte resistente e, comunque, la validità degli atti di notifica per mancato deposito della Comunicazione di Avvenuta Notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di carattere formale avanzate dal ricorrente rilevando;
1) che la documentazione prodotta dalla parte resistente è pienamente utilizzabile, essendo stata depositata l'attestazione di conformità; 2) che non sussiste alcun obbligo di versare in atti documenti in originale e che la contestazione circa la loro genuinità non può essere affidata a formule generiche, quali quelle utilizzate dal ricorrente;
3) che pienamente legittima è la sottoscrizione dell'atto mediante indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del procedimento di emissione dell'atto ai sensi dell'art.3 comma 2 D. lgs 39/93 e dell'art.1 comma 87, Legge 549 del 28/12/1995; 4) che è stata prodotta dolcumentazione da cui risulta la piena legittimazione della Publiservizi S.r.l. a svolgere l'attività quale agente della riscossione per il Comune di Caserta.
Quanto al merito della controversia, si osserva che risulta notificata in data 01.02.2025 a mani proprie del destinatario l'Intimazione di pagamento n. 55622400000357 del 20.11.2024 (Identificativo Spedizione: Numero_1).
Tale intimazione riguarda gli stessi atti impositivi esposti nel pignoramento presso terzi oggetto della controversia ed essa stessa è ivi richiamata.
La rituale notifica del citato atto impositivo, non seguito da tempestiva impugnazione, ha prodotto il consolidamento della pretesa tributaria (v. Cass. Ord. n. 29594 del 10/11/2025) e l'interruzione della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
ll giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 922,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, in favore della Publiservizi S.r.
l.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Caserta.