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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2584/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
SI NI RI, Relatore
IA GIULIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14480/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09702249101486157000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09702249101486157000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9954/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente IL OR AD LE CHE IN ORDINANZA INTERLOCUTORIA NON E STATA
DISPOSTA DISTRAZIONE COMPENSI LIQUIDATI RICHIESTI NEL RICORSO. CHIEDE CHE ANCHE
NELLA FASE DEL MERITO SI PROVVEDA ALLA DISTRAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE
ANTISTATARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ROSARY A & D s.r.l. con sede in Roma, impugna l' intimazione di pagamento n.
09720249101486157/000 dell'importo di Euro 57.850,99 eccependo:
-la nullità dell'atto per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori;
-la nullità dell'atto per mancata indicazione della qualifica del consegnatario;
-la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica;
-la nullità dell'atto per mancanza di motivazione e violazione dell'art.7 L.212/2000;
-la nullità dell'atto per violazione e/o falsa applicazione dell'art.39 Dpr 600/73;
-la nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art.2697cc;
-la nullità dell'atto impugnato per illegittimo utilizzo di presunzioni;
-la infondatezza nel merito del medesimo atto;
-la nullità dell'atto impugnato per illegittimità, infondatezza e/o inapplicabilità delle sanzioni irrogate;
-la prescrizione dei crediti erariali.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio rilevando che le eccezioni contenute nel ricorso sono relative ad attività di competenza dell' Agenzia delle Entrate
Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o rigettato.
Denuncia la esistenza di altri giudicati precedenti all'azione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249101486157/000 impugnata, aventi ad oggetto pressoché le medesime cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata. Specifica che:
- le cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione sono le seguenti:
1. n. 09720140092840884000 notificata in data 16.06.2014 – IRES 2010 (residuo ancora dovuto);
2. n. 09720140262918274000 notificata in data 13.11.2014 – IRPEF 2011 (residuo ancora dovuto);
3. n. 09720150026972914000 notificata in data 10.03.2015 – IRAP – 2011 (residuo ancora dovuto);
4. n. 09720150128793960000 notificata in data 17.06.2015 – IRES 2011 (residuo ancora dovuto);
5. n. 09720160028590483000 notificata in data 16.03.2016 – Camera di Commercio 2012;
6. n. 09720160118128863000 notificata in data 10.05.2016 - TASSA AUTOMOBILISTICA 2013;
7. n. 09720160167461525000 notificata in data 18.10.2016 – Ecc. versam. riten. lav. dip. 2013;
8. n. 09720160185646762000 notificata in data 21.11.2016 – IRAP sanzioni ed interessi 2013;
9. n. 09720170027946544000 notificata in data 23.03.2017 – Camera di Commercio 2013;
210. n. 09720170027946645000 notificata in data 23.03.2017 – IRES 2013;
11. n. 09720170102816804000 notificata in data 15.05.2017 – IRAP 2009;
12. n. 09720170108663668000 notificata in data 10.06.2017 – IRAP 2010;
13. n. 09720170253522690000 notificata in data 17.01.2018 – Ritenute IRPEF 2014;
14. n. 09720170265969633000 notificata in data 25.01.2018 – INAIL Sanz. 2013 + Cam. Comm. 2014;
15. n. 09720180009871973000 notificata in data 15.02.2018 – IRES 2014;
16. n. 09720180030894425000 notificata in data 13.03.2018 – Camera di Commercio 2014;
17. n. 09720180129729262000 notificata in data 08.01.2019 – Tassa Automobilistica 2016;
18. n. 09720190060994864000 notificata in data 28.02.2019 – I.V.A. 2015;
19. n. 09720190097825692000 notificata in data 22.03.2019 – Camera di Commercio 2015;
20. n. 09720190133325921000 notificata in data 08.05.2019 – IRPEF 2015;
21. n. 09720190248629139000 notificata in data 23.11.2019 – I.V.A. 2016;
22. n. 09720200104885890000 notificata in data 17.09.2021 – Tassa Auto 2017 – Cam. Comm. 2016;
23. n. 09720210053926527000 notificata in data 01.07.2022 – Tassa Automobilistica 2018; 24. n. 09720210089197985000 notificata in data 04.04.2022 – Camera di Commercio 2017;
25. n. 09720210128539417000 notificata in data 19.07.2022 – Camera di Commercio 2017;
26. n. 09720210239492154000 notificata in data 19.07.2022 – Tassa Automobilistica 2019;
27. n. 09720220016726308000 notificata in data 01.03.2022 – Camera di Commercio 2018;
28 n. 09720220033448213000 notificata in data 05.04.2022 – Camera di Commercio 2018-2019;
29. n. 09720230047531729000 notificata in data 21.03.2023 – Camera di Commercio 2020;
30. Avviso di addebito n. 39720130000204812000 notificato in data 12.03.2013 – Contributi INPS
2012;
31. Avviso di addebito n. 39720160031542319000 notificato in data 20.12.2016 – Contributi INPS
2015;
-con ricorso innanzi Codesta Corte di Giustizia Tributaria avente le medesime eccezioni spiegate nella presente opposizione, la ricorrente, a mezzo del medesimo procuratore difensore, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.09720199051393016/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per sentir dichiarare nulla e/o illegittima la richiesta di pagamento di cui a numerose in cui risultano comprese quelle sub. da n.1 a n.17 e nn.30 e 31 del predetto elenco;
tale giudizio veniva definito con sentenza n.4768/2022 depositata in data 16.03.2022, con la quale la Corte dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario relativamente alle cartelle INAIL, di natura non tributaria;
dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle oggetto di stralcio ex art.-4 D.
L:41/2,021; dichiarava il ricorso inammissibile relativamente alle altre residue cartelle per tardività della sua proposizione;
-con ricorso innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria avente le medesime eccezioni spiegate nella presente opposizione, la ricorrente, a mezzo del medesimo procuratore difensore, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.09720229025395013/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per sentir dichiarare nulla e/o illegittima la richiesta di pagamento di cui a numerose cartelle in cui risultano comprese le cartelle sub. nn.2 e 3 del predetto elenco.
Tale giudizio veniva definito con sentenza n.10936/2023 depositata in data 06.09.2023, con la quale la
Corte statuiva “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese …”);
-con ricorso innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria avente le medesime eccezioni spiegate nella presente opposizione, la ricorrente, a mezzo del medesimo procuratore difensore, ricorreva avverso la cartella esattoriale n. 09720190248629139000 (n.21 del predetto elenco) notificata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione per sentir dichiarare nulla e/o illegittima la richiesta di pagamento ivi contenuta.
Tale giudizio veniva definito con sentenza n.14169/2021 depositata in data 17.12.2021, con la quale la Commissione statuiva la inammissibile del ricorso per tardività;
-con ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la ricorrente ricorreva avverso la cartella esattoriale n. 09720210089197985000 (n.24 del predetto elenco) notificata dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per sentir dichiarare nulla e/o illegittima la richiesta di pagamento ivi contenuta.
Tale giudizio veniva definito con sentenza n.6223/2023 depositata in data 10.05.2023, con la quale la
Corte respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite;
-con ricorso innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria avente le medesime eccezioni spiegate nella presente opposizione, la ricorrente, ricorreva avverso la cartella esattoriale n. 09720220033448213000
(n.28 del predetto elenco) notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per sentir dichiarare nulla e/
o illegittima la richiesta di pagamento ivi contenuta.
Tale giudizio veniva definito con sentenza n.12105/2022 depositata in data 04.11.2022, con la quale veniva rigettato il ricorso e condannata la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Nel merito evidenzia in ogni caso la infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero i rilievi della parte resistente sopra indicati risultano comprovati e pienamente fondati con conseguente infondatezza della domanda con riferimento alle cartelle dalla n.1 alla n.17 , la n.21, n. 24 e n. 28 del predetto elenco (oltre alla 30 e 31, comunque nemmeno soggette alla giurisdizione della
Commissione Tributaria) posto che la parte resistente ha riproposto le medesime deduzioni ed eccezioni già ampiamente articolate avverso i precedenti giudizi a conclusione dei quali la Corte di Giustizia ha ritenuto legittime le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, rigettando le domande del ricorrente.
Del resto si rammenta che l'intimazione di pagamento notificata può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per mancata notifica della cartella o delle cartelle di pagamento presupposte, per intervenuta prescrizione del credito.
L'intimazione di pagamento non può essere impugnata per vizi riguardanti le cartelle di pagamento presupposte, che dovevano essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse.
In ogni caso si soggiunge quanto segue.
Infondata risulta la contestazione relativa alla presunta mancata esplicitazione del conteggio effettuato per il calcolo degli interessi applicati, oltre che inammissibile perché non eccepito nei termini di legge. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessaria l'indicazione del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
Ed invero il principio di diritto enunciato è il seguente: “Allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito d'imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
Quanto agli interessi di mora, l'art. 30 del Dpr 602/73 – pur se relativo agli interessi moratori decorrenti dalla notifica della cartella - con una modalità non dissimile da quella prevista dal ricordato art. 20, prevede che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Del resto la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del Dpr n. 602/73) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale – DM 2 maggio 2009 cit. – o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate - cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell'Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 Dpr 602/73 – non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato.
D'altronde, come confermato anche nelle sentenze oggetto dei precedenti giudizi tra le medesime parti, gli interessi moratori “non sono esposti in cartella per l'ovvia ragione che non sono ancora decorsi all'atto della sua emissione e della successiva notifica;
essi decorreranno, come chiaramente indicato nell'atto, dal sessantesimo giorno dalla notifica ove la controparte non abbia provveduto al tempestivo pagamento.
La contestazione relativa al tasso di interesse è dunque totalmente infondata: il tasso viene disposto, come noto, con provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito dell'Agenzia con valore di pubblicità legale: al pari di qualsiasi altro atto normativo pubblico è quindi pienamente conoscibile dal contribuente”.
Non v'è dubbio, pertanto, che l'atto notificato ed il tasso di interesse applicato siano legittimi e conformi al dettato normativo vigente.
Quanto alla eccepita mancata indicazione del consegnatario della notifica, deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento così come le cartelle sottostanti sono state correttamente notificate al contribuente a mezzo PEC, nel rispetto delle previsioni di legge di cui all'art 26 del D.P. R. n. 602/73 con piena conoscibilità effettiva dell'atto da notificare senza che sia revocabile in dubbio la sua provenienza dall'Agente della Riscossione desumibile non solo dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso OR (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Va inoltre sottolineato che erroneamente viene affermato che l'atto impugnato è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 -Legge n. 890/82 essendo per contro evidente che esso è stato notificato a mezzo PEC.
Si soggiunge che l'intimazione di pagamento è un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce.
In tale contesto, l'intimazione di pagamento è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
Comunque la la giurisprudenza di merito (cfr. Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov.
Savona), ha precisato che, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, lo
Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione
IA ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni. Peraltro l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione IA e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione (né l'illegittimità né la nullità).
Del resto parte ricorrente non deduce alcun concreto pregiudizio circa la mancata conoscenza di tale atto. Al riguardo di rilievo è che, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio ( cfr Cass. Sez. V,
21119/2011;
Cass. Sez. V, 2907/2010), la semplice mancata allegazione di un documento all'atto impugnato, non può costituire, di per sé soltanto, motivo di nullità se non viene dedotto uno specifico pregiudizio al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi posti a base della pretesa tributaria, peraltro nel caso di specie già nota al contribuente in ragione della pregressa notificazione della cartella richiamata.
Riguardo alla nullità dell'atto per violazione e/o falsa applicazione dell'art.39 Dpr 600/73, si osserva che al presunto mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione ad accertamenti in rettifica alla dichiarazione dei redditi ed all'illegittimo utilizzo di presunzioni in sede di accertamento sulla dichiarazione dei redditi è sufficiente osservare come oggetto del contendere nel presente giudizio sia una intimazione di pagamento e non un avviso di accertamento sulla dichiarazione dei redditi, sicchè la contestazione è tardiva, peraltro già oggetto di altro giudizio.
Sulla eccepita nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art.2697 c.c. si rileva che la contestazione, oltre che tardiva è palesemente inconferente e si riferisce ad altra fattispecie, avente ad oggetto un avviso di accertamento non controversa nel presente giudizio.
Anche le sanzioni sono legittime, non essendo fondata l'eccezione di violazione delle norme introdotte con il nuovo sistema sanzionatorio di cui ai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997, relative agli istituti della continuazione e del cumulo, atteso che oggetto del contendere nel presente giudizio è una intimazione di pagamento e non un avviso di accertamento sulla dichiarazione dei redditi. Anche la eccezione di prescrizione dei crediti erariali è infondata sol che si consideri la regolarità delle notifiche effettate a mezzo PEC;
inoltre risulta effettuata la notifica dei seguenti ulteriori atti esecutivi che, tra l'altro, hanno interrotto anche i termini di prescrizione:
- 28/01/2019 n. 09720199005422510000 Intimazione di pagamento);
-26/09/2019 n. 09720199051393016000 Intimazione di pagamento
-14/06/2022 n. 09720229025395013000 Intimazione di pagamento);
-31/05/2023 n. 09720239035069622000 Intimazione di pagamento);
-28/08/2024 n. 09720249101486157000 Intimazione di pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 4000 comprensive delle spese processuali gia liquidate nella fase cautelare con distrazione in favore del
Procuratore antistatario dell'Ader oltre accessori.
Roma li, 16/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. Daniela Rita Tornesi dott. Antonio Spataro
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
SI NI RI, Relatore
IA GIULIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14480/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09702249101486157000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09702249101486157000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9954/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente IL OR AD LE CHE IN ORDINANZA INTERLOCUTORIA NON E STATA
DISPOSTA DISTRAZIONE COMPENSI LIQUIDATI RICHIESTI NEL RICORSO. CHIEDE CHE ANCHE
NELLA FASE DEL MERITO SI PROVVEDA ALLA DISTRAZIONE DELLE SPESE IN FAVORE
ANTISTATARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ROSARY A & D s.r.l. con sede in Roma, impugna l' intimazione di pagamento n.
09720249101486157/000 dell'importo di Euro 57.850,99 eccependo:
-la nullità dell'atto per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi moratori;
-la nullità dell'atto per mancata indicazione della qualifica del consegnatario;
-la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica;
-la nullità dell'atto per mancanza di motivazione e violazione dell'art.7 L.212/2000;
-la nullità dell'atto per violazione e/o falsa applicazione dell'art.39 Dpr 600/73;
-la nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art.2697cc;
-la nullità dell'atto impugnato per illegittimo utilizzo di presunzioni;
-la infondatezza nel merito del medesimo atto;
-la nullità dell'atto impugnato per illegittimità, infondatezza e/o inapplicabilità delle sanzioni irrogate;
-la prescrizione dei crediti erariali.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio rilevando che le eccezioni contenute nel ricorso sono relative ad attività di competenza dell' Agenzia delle Entrate
Riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o rigettato.
Denuncia la esistenza di altri giudicati precedenti all'azione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249101486157/000 impugnata, aventi ad oggetto pressoché le medesime cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata. Specifica che:
- le cartelle sottese all'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione sono le seguenti:
1. n. 09720140092840884000 notificata in data 16.06.2014 – IRES 2010 (residuo ancora dovuto);
2. n. 09720140262918274000 notificata in data 13.11.2014 – IRPEF 2011 (residuo ancora dovuto);
3. n. 09720150026972914000 notificata in data 10.03.2015 – IRAP – 2011 (residuo ancora dovuto);
4. n. 09720150128793960000 notificata in data 17.06.2015 – IRES 2011 (residuo ancora dovuto);
5. n. 09720160028590483000 notificata in data 16.03.2016 – Camera di Commercio 2012;
6. n. 09720160118128863000 notificata in data 10.05.2016 - TASSA AUTOMOBILISTICA 2013;
7. n. 09720160167461525000 notificata in data 18.10.2016 – Ecc. versam. riten. lav. dip. 2013;
8. n. 09720160185646762000 notificata in data 21.11.2016 – IRAP sanzioni ed interessi 2013;
9. n. 09720170027946544000 notificata in data 23.03.2017 – Camera di Commercio 2013;
210. n. 09720170027946645000 notificata in data 23.03.2017 – IRES 2013;
11. n. 09720170102816804000 notificata in data 15.05.2017 – IRAP 2009;
12. n. 09720170108663668000 notificata in data 10.06.2017 – IRAP 2010;
13. n. 09720170253522690000 notificata in data 17.01.2018 – Ritenute IRPEF 2014;
14. n. 09720170265969633000 notificata in data 25.01.2018 – INAIL Sanz. 2013 + Cam. Comm. 2014;
15. n. 09720180009871973000 notificata in data 15.02.2018 – IRES 2014;
16. n. 09720180030894425000 notificata in data 13.03.2018 – Camera di Commercio 2014;
17. n. 09720180129729262000 notificata in data 08.01.2019 – Tassa Automobilistica 2016;
18. n. 09720190060994864000 notificata in data 28.02.2019 – I.V.A. 2015;
19. n. 09720190097825692000 notificata in data 22.03.2019 – Camera di Commercio 2015;
20. n. 09720190133325921000 notificata in data 08.05.2019 – IRPEF 2015;
21. n. 09720190248629139000 notificata in data 23.11.2019 – I.V.A. 2016;
22. n. 09720200104885890000 notificata in data 17.09.2021 – Tassa Auto 2017 – Cam. Comm. 2016;
23. n. 09720210053926527000 notificata in data 01.07.2022 – Tassa Automobilistica 2018; 24. n. 09720210089197985000 notificata in data 04.04.2022 – Camera di Commercio 2017;
25. n. 09720210128539417000 notificata in data 19.07.2022 – Camera di Commercio 2017;
26. n. 09720210239492154000 notificata in data 19.07.2022 – Tassa Automobilistica 2019;
27. n. 09720220016726308000 notificata in data 01.03.2022 – Camera di Commercio 2018;
28 n. 09720220033448213000 notificata in data 05.04.2022 – Camera di Commercio 2018-2019;
29. n. 09720230047531729000 notificata in data 21.03.2023 – Camera di Commercio 2020;
30. Avviso di addebito n. 39720130000204812000 notificato in data 12.03.2013 – Contributi INPS
2012;
31. Avviso di addebito n. 39720160031542319000 notificato in data 20.12.2016 – Contributi INPS
2015;
-con ricorso innanzi Codesta Corte di Giustizia Tributaria avente le medesime eccezioni spiegate nella presente opposizione, la ricorrente, a mezzo del medesimo procuratore difensore, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.09720199051393016/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per sentir dichiarare nulla e/o illegittima la richiesta di pagamento di cui a numerose in cui risultano comprese quelle sub. da n.1 a n.17 e nn.30 e 31 del predetto elenco;
tale giudizio veniva definito con sentenza n.4768/2022 depositata in data 16.03.2022, con la quale la Corte dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario relativamente alle cartelle INAIL, di natura non tributaria;
dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle oggetto di stralcio ex art.-4 D.
L:41/2,021; dichiarava il ricorso inammissibile relativamente alle altre residue cartelle per tardività della sua proposizione;
-con ricorso innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria avente le medesime eccezioni spiegate nella presente opposizione, la ricorrente, a mezzo del medesimo procuratore difensore, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.09720229025395013/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per sentir dichiarare nulla e/o illegittima la richiesta di pagamento di cui a numerose cartelle in cui risultano comprese le cartelle sub. nn.2 e 3 del predetto elenco.
Tale giudizio veniva definito con sentenza n.10936/2023 depositata in data 06.09.2023, con la quale la
Corte statuiva “rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese …”);
-con ricorso innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria avente le medesime eccezioni spiegate nella presente opposizione, la ricorrente, a mezzo del medesimo procuratore difensore, ricorreva avverso la cartella esattoriale n. 09720190248629139000 (n.21 del predetto elenco) notificata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione per sentir dichiarare nulla e/o illegittima la richiesta di pagamento ivi contenuta.
Tale giudizio veniva definito con sentenza n.14169/2021 depositata in data 17.12.2021, con la quale la Commissione statuiva la inammissibile del ricorso per tardività;
-con ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la ricorrente ricorreva avverso la cartella esattoriale n. 09720210089197985000 (n.24 del predetto elenco) notificata dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione per sentir dichiarare nulla e/o illegittima la richiesta di pagamento ivi contenuta.
Tale giudizio veniva definito con sentenza n.6223/2023 depositata in data 10.05.2023, con la quale la
Corte respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite;
-con ricorso innanzi questa Corte di Giustizia Tributaria avente le medesime eccezioni spiegate nella presente opposizione, la ricorrente, ricorreva avverso la cartella esattoriale n. 09720220033448213000
(n.28 del predetto elenco) notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per sentir dichiarare nulla e/
o illegittima la richiesta di pagamento ivi contenuta.
Tale giudizio veniva definito con sentenza n.12105/2022 depositata in data 04.11.2022, con la quale veniva rigettato il ricorso e condannata la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite.
Nel merito evidenzia in ogni caso la infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero i rilievi della parte resistente sopra indicati risultano comprovati e pienamente fondati con conseguente infondatezza della domanda con riferimento alle cartelle dalla n.1 alla n.17 , la n.21, n. 24 e n. 28 del predetto elenco (oltre alla 30 e 31, comunque nemmeno soggette alla giurisdizione della
Commissione Tributaria) posto che la parte resistente ha riproposto le medesime deduzioni ed eccezioni già ampiamente articolate avverso i precedenti giudizi a conclusione dei quali la Corte di Giustizia ha ritenuto legittime le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, rigettando le domande del ricorrente.
Del resto si rammenta che l'intimazione di pagamento notificata può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per mancata notifica della cartella o delle cartelle di pagamento presupposte, per intervenuta prescrizione del credito.
L'intimazione di pagamento non può essere impugnata per vizi riguardanti le cartelle di pagamento presupposte, che dovevano essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse.
In ogni caso si soggiunge quanto segue.
Infondata risulta la contestazione relativa alla presunta mancata esplicitazione del conteggio effettuato per il calcolo degli interessi applicati, oltre che inammissibile perché non eccepito nei termini di legge. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessaria l'indicazione del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo.
Ed invero il principio di diritto enunciato è il seguente: “Allorchè segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito d'imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
Quanto agli interessi di mora, l'art. 30 del Dpr 602/73 – pur se relativo agli interessi moratori decorrenti dalla notifica della cartella - con una modalità non dissimile da quella prevista dal ricordato art. 20, prevede che “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Del resto la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del Dpr n. 602/73) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale – DM 2 maggio 2009 cit. – o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate - cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell'Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 Dpr 602/73 – non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato.
D'altronde, come confermato anche nelle sentenze oggetto dei precedenti giudizi tra le medesime parti, gli interessi moratori “non sono esposti in cartella per l'ovvia ragione che non sono ancora decorsi all'atto della sua emissione e della successiva notifica;
essi decorreranno, come chiaramente indicato nell'atto, dal sessantesimo giorno dalla notifica ove la controparte non abbia provveduto al tempestivo pagamento.
La contestazione relativa al tasso di interesse è dunque totalmente infondata: il tasso viene disposto, come noto, con provvedimento annuale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito dell'Agenzia con valore di pubblicità legale: al pari di qualsiasi altro atto normativo pubblico è quindi pienamente conoscibile dal contribuente”.
Non v'è dubbio, pertanto, che l'atto notificato ed il tasso di interesse applicato siano legittimi e conformi al dettato normativo vigente.
Quanto alla eccepita mancata indicazione del consegnatario della notifica, deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento così come le cartelle sottostanti sono state correttamente notificate al contribuente a mezzo PEC, nel rispetto delle previsioni di legge di cui all'art 26 del D.P. R. n. 602/73 con piena conoscibilità effettiva dell'atto da notificare senza che sia revocabile in dubbio la sua provenienza dall'Agente della Riscossione desumibile non solo dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso OR (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Va inoltre sottolineato che erroneamente viene affermato che l'atto impugnato è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 -Legge n. 890/82 essendo per contro evidente che esso è stato notificato a mezzo PEC.
Si soggiunge che l'intimazione di pagamento è un atto di natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Tale modello non prevede che all'avviso sia allegata copia della cartella o di altro atto sottostante a quello opposto poiché l'avviso fa seguito e richiama la cartella precedentemente notificata indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce.
In tale contesto, l'intimazione di pagamento è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore.
Comunque la la giurisprudenza di merito (cfr. Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov.
Savona), ha precisato che, in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, lo
Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione
IA ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni. Peraltro l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, pur dettando alcune previsioni cui gli atti dell'Amministrazione IA e degli agenti della riscossione devono attenersi, non prevede, tuttavia, alcuna conseguenza per l'eventuale loro omissione (né l'illegittimità né la nullità).
Del resto parte ricorrente non deduce alcun concreto pregiudizio circa la mancata conoscenza di tale atto. Al riguardo di rilievo è che, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio ( cfr Cass. Sez. V,
21119/2011;
Cass. Sez. V, 2907/2010), la semplice mancata allegazione di un documento all'atto impugnato, non può costituire, di per sé soltanto, motivo di nullità se non viene dedotto uno specifico pregiudizio al contraddittorio e alla conoscenza degli elementi posti a base della pretesa tributaria, peraltro nel caso di specie già nota al contribuente in ragione della pregressa notificazione della cartella richiamata.
Riguardo alla nullità dell'atto per violazione e/o falsa applicazione dell'art.39 Dpr 600/73, si osserva che al presunto mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione ad accertamenti in rettifica alla dichiarazione dei redditi ed all'illegittimo utilizzo di presunzioni in sede di accertamento sulla dichiarazione dei redditi è sufficiente osservare come oggetto del contendere nel presente giudizio sia una intimazione di pagamento e non un avviso di accertamento sulla dichiarazione dei redditi, sicchè la contestazione è tardiva, peraltro già oggetto di altro giudizio.
Sulla eccepita nullità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in violazione dell'art.2697 c.c. si rileva che la contestazione, oltre che tardiva è palesemente inconferente e si riferisce ad altra fattispecie, avente ad oggetto un avviso di accertamento non controversa nel presente giudizio.
Anche le sanzioni sono legittime, non essendo fondata l'eccezione di violazione delle norme introdotte con il nuovo sistema sanzionatorio di cui ai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997, relative agli istituti della continuazione e del cumulo, atteso che oggetto del contendere nel presente giudizio è una intimazione di pagamento e non un avviso di accertamento sulla dichiarazione dei redditi. Anche la eccezione di prescrizione dei crediti erariali è infondata sol che si consideri la regolarità delle notifiche effettate a mezzo PEC;
inoltre risulta effettuata la notifica dei seguenti ulteriori atti esecutivi che, tra l'altro, hanno interrotto anche i termini di prescrizione:
- 28/01/2019 n. 09720199005422510000 Intimazione di pagamento);
-26/09/2019 n. 09720199051393016000 Intimazione di pagamento
-14/06/2022 n. 09720229025395013000 Intimazione di pagamento);
-31/05/2023 n. 09720239035069622000 Intimazione di pagamento);
-28/08/2024 n. 09720249101486157000 Intimazione di pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 4000 comprensive delle spese processuali gia liquidate nella fase cautelare con distrazione in favore del
Procuratore antistatario dell'Ader oltre accessori.
Roma li, 16/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. Daniela Rita Tornesi dott. Antonio Spataro