Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2584
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa indicazione modalità calcolo interessi moratori

    La contestazione relativa alla presunta mancata esplicitazione del conteggio effettuato per il calcolo degli interessi applicati è infondata e inammissibile perché non eccepita nei termini di legge. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è necessaria l'indicazione del saggio applicato e delle modalità di calcolo degli interessi iscritti a ruolo. L'atto fiscale soddisfa l'obbligo di motivazione attraverso il richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. I saggi d'interesse sono modificati periodicamente con provvedimenti ministeriali o dell'Agenzia delle Entrate, soggetti a pubblicazione legale e quindi conoscibili dall'interessato.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione qualifica consegnatario

    L'intimazione di pagamento è stata correttamente notificata a mezzo PEC, nel rispetto delle previsioni di legge, con piena conoscibilità effettiva dell'atto e senza dubbio sulla sua provenienza dall'Agente della Riscossione. L'atto è stato notificato a mezzo PEC e non tramite servizio postale.

  • Rigettato
    Nullità per inesistenza giuridica della notifica

    L'intimazione di pagamento è stata correttamente notificata a mezzo PEC, nel rispetto delle previsioni di legge, con piena conoscibilità effettiva dell'atto e senza dubbio sulla sua provenienza dall'Agente della Riscossione. L'atto è stato notificato a mezzo PEC e non tramite servizio postale.

  • Rigettato
    Nullità per mancanza di motivazione

    L'intimazione di pagamento è un atto di natura vincolata, redatto in conformità al modello ministeriale. Tale modello non prevede l'allegazione della copia della cartella o di altro atto sottostante, poiché l'avviso richiama la cartella precedentemente notificata. L'intimazione è atto prodromico all'esecuzione forzata, equiparato al precetto civilistico. La semplice mancata allegazione di un documento non costituisce motivo di nullità se non viene dedotto uno specifico pregiudizio.

  • Rigettato
    Nullità per violazione/falsa applicazione art. 39 Dpr 600/73 e mancato assolvimento onere della prova

    Oggetto del contendere è una intimazione di pagamento, non un avviso di accertamento. La contestazione relativa all'onere della prova e all'utilizzo di presunzioni è tardiva e si riferisce ad altra fattispecie non controversa nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Nullità per illegittimo utilizzo di presunzioni

    Oggetto del contendere è una intimazione di pagamento, non un avviso di accertamento. La contestazione relativa all'utilizzo di presunzioni è tardiva e si riferisce ad altra fattispecie non controversa nel presente giudizio.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo fondate le deduzioni e eccezioni delle resistenti, poiché la ricorrente ha riproposto le medesime eccezioni già ampiamente articolate in precedenti giudizi, conclusi con sentenze sfavorevoli al ricorrente.

  • Rigettato
    Nullità per illegittimità, infondatezza e/o inapplicabilità delle sanzioni irrogate

    Le sanzioni sono legittime. La contestazione relativa alla violazione delle norme introdotte con il nuovo sistema sanzionatorio non è pertinente poiché oggetto del contendere è un'intimazione di pagamento, non un avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti erariali

    L'eccezione di prescrizione è infondata, considerata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo PEC e la notifica di ulteriori atti esecutivi che hanno interrotto i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Rilevazione di giudicati precedenti

    I rilievi delle parti resistenti sono comprovati e fondati. La parte ricorrente ha riproposto le medesime deduzioni ed eccezioni già ampiamente articolate avverso i precedenti giudizi, a conclusione dei quali la Corte di Giustizia ha ritenuto legittime le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, rigettando le domande del ricorrente.

  • Rigettato
    Tardività della proposizione del ricorso

    I rilievi delle parti resistenti sono comprovati e fondati. La parte ricorrente ha riproposto le medesime deduzioni ed eccezioni già ampiamente articolate avverso i precedenti giudizi, a conclusione dei quali la Corte di Giustizia ha ritenuto legittime le cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, rigettando le domande del ricorrente. In particolare, in un precedente giudizio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività relativamente ad alcune cartelle.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del Giudice Tributario

    Questo aspetto è stato trattato in un precedente giudizio e non inficia la decisione sul merito dell'attuale ricorso relativo all'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2584
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2584
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo